Stamane è stata approvata la risoluzione-circolare in materia di ferie
dei magistrati che vi alleghiamo in calce.
All'inizio della consiliatura, chiedemmo l'apertura di una pratica sullo
specifico punto, avvertendo l'esigenza di un intervento consiliare che
riepilogasse, sintetizzasse e razionalizzasse la disciplina sulle ferie
dei magistrati, sinora oggetto di interventi non sistematici del
Consiglio (con varie delibere e risposte a specifici quesiti, riportate
in allegato alla delibera).
Il merito dell'intervento consiliare è, dunque, quello di avere messo
ordine nella materia. Delicatissima perché involge i rapporti tra
dirigenti e magistrati e costituisce un difficile punto di equlibrio tra
le esigenze organizzative degli uffici giudiziari e i diritti
fondamentali ed irrinunciabili dei magistrati (lavoratori).
Da tempo predichiamo che il governo autonomo della magistratura debba
essere espressione di una "sintesi virtuosa" tra le istanze di
organizzazione ed efficienza del sistema giudiziario e le istanze di
tutela dei diritti e delle posizioni soggettive dei singoli magistrati.
E la materia delle ferie dei magistrati, per le sue implicazioni, è
sintomo evidente di questa necessità di sintesi.
Noi riteniamo che la risoluzione-circolare approvata oggi chiarisca al
meglio quelli che sono i poteri dei dirigenti e i diritti dei
magistrati, valorizzando in tal modo i poteri organizzativi dei primi e,
al contempo, i diritti dei secondi. E realizzando così la sintesi
virtuosa di cui sopra.
Alessandro Pepe
Antonello Racanelli
Tommaso Virga
DISPOSIZIONI IN TEMA DI GODIMENTO DELLE FERIE
1. Il congedo ordinario deve essere normalmente goduto dal magistrato
continuativamente in coincidenza con il periodo feriale fissato al
principio di ogni anno ai sensi dell'art. 90 R.D. 12/1941.
La concessione delle ferie ai magistrati è vero e proprio diritto,
riconosciuto come irrinunciabile dalla Costituzione per ogni lavoratore,
diritto che deve essere ragionevolmente contemperato con le esigenze di
servizio. A tal fine la fruizione delle ferie deve normalmente
coincidere con il periodo feriale; il dirigente dell'ufficio può,
tuttavia, autorizzare che il godimento delle stesse avvenga in un arco
temporale diverso laddove sussistano inderogabili esigenze di servizio,
derivanti in via principale dalla necessità di garantire la presenza in
ufficio dei magistrati anche in suddetto periodo, per assicurare la
trattazione dei procedimenti e dei processi che non subiscono
interruzioni nel periodo di sospensione dei termini processuali ex lege
7 ottobre 1969 n. 742. Deve, sul punto, evidenziarsi che soprattutto
negli ultimi anni si è assistito ad una progressiva dilatazione di quei
procedimenti che non subiscono interruzioni nel periodo feriale, in
materia sia civile sia penale, il che rende sempre più complicata la
concentrazione da parte dei magistrati delle ferie nel periodo feriale e
rende opportuna una pianificazione delle medesime nel corso dell'anno,
in modo tale da assicurarne la piena fruizione, compatibilmente con le
esigenze organizzative dell'ufficio di appartenenza.
Pertanto, per contemperare le opposte esigenze, è necessario che vi sia
adeguata programmazione delle ferie complessivamente spettanti al
magistrato, con l'eventuale eccezione di alcuni giorni. In tale
prospettiva risulta utile che, all'esito della predisposizione delle
tabelle feriali, il dirigente dell'ufficio rilevi quale sia il residuo
dei giorni di ferie per ciascun magistrato e, contestualmente, comunichi
il dato agli interessati, invitandoli ad indicare le loro preferenze per
il recupero del congedo non goduto entro il primo semestre dell'anno
seguente, secondo quanto previsto più specificamente al capo 2.
2. I dirigenti degli uffici giudiziari, qualora per ragioni di servizio
non sia possibile quanto previsto al capo n. 1, devono disporre una
diversa distribuzione del periodo di congedo durante l'anno, con
possibilità di recupero delle ferie non godute nel primo semestre
dell'anno successivo.
Nella predisposizione del piano di recupero, i dirigenti devono tenere
in conto le indicazioni di preferenza fornite dagli interessati e, in
caso di loro mancato accoglimento, devono adeguatamente motivare le
ragioni per cui non è stato oggettivamente possibile rispettare le stesse.
Il diritto alle ferie è irrinunciabile, di talché il dirigente
dell'ufficio deve assicurare che i magistrati, i quali non abbiano
potuto godere delle stesse nel periodo indicato al capo 1 per
inderogabili esigenze di servizio, possano usufruirne entro il primo
semestre dell'anno successivo.
Trattandosi di diritto irrinunciabile, peraltro, l'amministrazione ha
l'obbligo di consentire il godimento delle ferie anche se il dipendente
non ne faccia domanda, pure in considerazione del fatto che il personale
magistratuale non ha diritto alla monetizzazione del congedo non fruito,
se non in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
È necessario, perché il godimento delle ferie in un periodo diverso da
quello indicato al capo 1 non si traduca in un pregiudizio per
l'ordinaria attività giudiziaria, che il dirigente dell'ufficio,
d'accordo con gli interessati, provveda ad una programmazione delle
ferie non godute. Infatti, con la preventiva indicazione dei giorni nei
quali va effettuato il recupero di tali ferie, si potrà fare in modo che
non vi siano coincidenze con udienze di pertinenza del magistrato in
ferie, evitando di fissare in quei periodi rinvii, udienze ovvero di
inserire l'interessato nei turni esterni o per le urgenze.
In merito occorre evidenziare l'assoluta importanza che il recupero
delle ferie venga concordato con i magistrati interessati, secondo
modalità analoghe a quelle già previste per la predisposizione delle
tabelle feriali.
Pertanto, i dirigenti devono promuovere
apposite riunioni finalizzate alla verifica delle richieste di ciascuno
ed alla predisposizione di un piano di recupero che tenga conto delle
esigenze dei magistrati. Similmente a quanto già previsto per le tabelle
feriali, in caso di oggettiva impossibilità ad accogliere le istanze di
tutti, occorre fare applicazione di criteri obiettivi (basati, ad
esempio, sull'anzianità di ruolo o di servizio nell'ufficio), che
garantiscano in ogni caso l'equa rotazione fra tutti i magistrati,
avendo presente ai recuperi consentiti negli anni precedenti. Al
dirigente spetta motivare le scelte operate con il piano di recupero,
esplicitando in particolare altresì i criteri utilizzati per la sua
predisposizione.
Va, pure, rilevato che non risulta contrario al generale principio di
buona amministrazione -- ma può, in alcuni casi, rivelarsi opportuno per
salvaguardare il diritto di ogni magistrato a fruire di tutte le ferie
previste dalla legge, trattandosi di un diritto riconosciuto come
irrinunciabile dalla Costituzione -- che il Capo dell'ufficio autorizzi
la fruizione frazionata anche anticipata di alcuni giorni di ferie per
esigenze personali o familiari del magistrato, nei limiti del possibile
sempre previa adeguata programmazione.
Nella delineata prospettiva, può essere utile anche l'individuazione di
un periodo preferibile di recupero delle ferie, coincidente ad esempio
con quello natalizio o pasquale, ove si riscontra una naturale riduzione
dell'attività lavorativa e, pertanto, non appare contravvenire né a
norme né a criteri di buona amministrazione l'adozione di provvedimenti
organizzatori e di programmazione delle ferie, all'esito di un'attività
concertata il più possibile tra tutti i magistrati in servizio.
Tale esigenza, peraltro, viene
incontro alle aspettative degli operatori del diritto (avvocati e
personale di cancelleria) e risponde anzitutto ad esigenze dell'utenza
(testimoni e parti processuali).
Giova, sul punto, precisare che l'eventuale presenza di udienze già
fissate per il periodo nel quale l'interessato chiede di recuperare le
ferie non godute non può costituire, di per sé, valido ostacolo
all'accoglimento della sua richiesta, salvo che si tratti di udienze nel
corso delle quali risulti già programmato il compimento di attività
assolutamente non rinviabili. Allo stesso modo non può consentirsi che
il recupero delle ferie avvenga godendo del congedo esclusivamente in
quei giorni nei quali risulta già fissata l'udienza (ad esempio
mercoledì e venerdì, omettendo di chiedere le ferie per la giornata del
giovedì).
Il dirigente deve sempre motivare la scelta di rigetto della richiesta
avanzata dal magistrato, esplicitando le ragioni di ufficio che hanno
reso impossibile accogliere l'istanza di recupero delle ferie. Del pari
deve essere motivata anche la decisione di accoglimento solo parziale
della stessa, ferma restando la facoltà per il magistrato di revoca
della richiesta, ove l'accoglimento parziale non risponda al suo
interesse. Al dirigente non è consentito estendere d'ufficio il periodo
di ferie richiesto dal magistrato, salvo che ricorra l'ipotesi di cui
all'ultimo periodo del presente paragrafo.
In sintesi, anche in sede di programmazione del recupero delle ferie
occorre avere massima considerazione per la funzione giudiziaria
esercitata sia dai magistrati sia dal dirigente dell'ufficio, i rapporti
tra i quali devono essere improntati alla reciproca disponibilità e
rispetto, in vista del comune interesse al buon funzionamento
dell'amministrazione giudiziaria.
Deve, altresì, precisarsi che i provvedimenti di autorizzazione al
recupero delle ferie non godute possono essere motivatamente modificati
o revocati in presenza di esigenze di servizio certe e tempestivamente
segnalate, che rendano necessaria la celebrazione delle udienze proprio
nei periodi indicati negli stessi provvedimenti.
In ogni caso, nel momento in cui si fuoriesca da questi schemi
organizzativi, è necessario che i dirigenti degli uffici adottino
motivati provvedimenti autorizzativi o reiettivi delle ferie richieste,
che sempre costituiscano un contemperamento di tutte le esigenze
evidenziate.
Proprio perché il godimento delle ferie è un diritto dei magistrati, i
quali spesso ricorrono al congedo ordinario per la stesura di
provvedimenti particolarmente impegnativi ovvero per lo studio di
processi di straordinaria complessità, è opportuno che dall'attività di
programmazione del recupero delle ferie non godute vengano esclusi un
numero limitato di giorni, per consentire ai magistrati di farne uso
secondo le proprie esigenze, non sempre prevedibili o preventivabili.
Con riguardo specificatamente alle ferie richieste al di fuori di
un'anticipata programmazione, ipotesi pure configurabile, è auspicabile
che le istanze dei magistrati siano il più possibile presentate con
congruo anticipo, così da evitare rinvii di processi o udienze già
fissate proprio nei periodi di ferie richiesti; la mancanza di detti
requisiti può esporre le richieste stesse al diniego per la sussistenza
di esigenze di servizio specifiche circa la necessità di una o più
udienze di essere tenute.
Il dirigente dell'ufficio giudiziario, a ridosso della scadenza del
semestre, può fare ricorso, ove lo ritenga opportuno e nel caso in cui
non ricorra l'ipotesi di cui al successivo capo 3, al collocamento in
ferie dei magistrati d'ufficio, ipotesi del tutto residuale ed eccezionale.
In tal caso il dirigente comunica ai magistrati il periodo di ferie
residue ancora da godere e li invita ad indicare quando intendano
avvalersene; in caso di mancata risposta ovvero di mancato
raggiungimento di una soluzione concordata, il dirigente provvede a
fissare d'ufficio il periodo di recupero con provvedimento adeguatamente
motivato, che dia ragione della necessità della misura e dell'accertata
impossibilità a concordare il recupero delle ferie non godute con il
magistrato interessato.
3. Il magistrato, ove si trovi nell'oggettiva impossibilità di fruire
del congedo ordinario entro il primo semestre dell'anno successivo di
cui al capo n.2, può fruirne immediatamente dopo la cessazione delle
cause di impossibilità.
Il magistrato, nel caso in cui si trovi nell'oggettiva impossibilità,
per gravi motivi personali o inderogabili ragioni d'ufficio ovvero in
tutti i casi nei quali l'impossibilità derivi dall'applicazione di altre
disposizioni di normativa primaria, di fruire del congedo ordinario
entro l'ulteriore termine previsto dal capo 2, può fruirne
immediatamente dopo la cessazione della causa di impossibilità, secondo
adeguata programmazione da realizzarsi secondo le medesime modalità di
cui al capo 2.
Deve, in ogni caso, esservi una gradualità nel superamento dei limiti
temporali stabiliti per il godimento delle ferie; il primo di essi è
quello dell'anno, poi vi è quello del primo semestre dell'anno
successivo e, solo come estrema ratio, è ammissibile il superamento
anche di quest'ultimo limite. Così concepita la struttura del sistema,
si determina appunto una gradualità della possibilità di fruizione delle
ferie, che porta a dover prendere in considerazione anche ipotesi in
cui, a causa di ineludibili esigenze di servizio, si debba consentire al
magistrato il superamento del limite del semestre successivo all'anno.
4. I magistrati hanno diritto di fruire entro l'anno, a titolo di
giornata di riposo per festività soppresse: a) di ufficio, di due
giornate in aggiunta al congedo ordinario per ferie, la cui durata
continuativa deve conseguentemente prolungarsi; b) a domanda, di quattro
giornate, anche frazionate. In entrambi i casi deve tenersi conto anche
delle esigenze di servizio.
Con circolare del 13 luglio 1979, prot. 5746, in Not. 13/79, il
Consiglio superiore della Magistratura ha affermato l'applicabilità ai
magistrati delle disposizioni della legge n. 937/1977 ed ha
contestualmente raccomandato ai dirigenti degli uffici giudiziari di
tener conto, al momento delle determinazioni relative,
".............................
esigenze di servizio e di garantire l'ordinario funzionamento degli
uffici nel periodo non feriale".
Tale raccomandazione mantiene piena attualità, non potendo la pure
legittima aspirazione del magistrato al riposo tradursi in un
disservizio per la collettività.
Pertanto, il magistrato, entro l'anno solare di maturazione e senza
possibilità di recupero del semestre successivo, ha diritto di godere, a
titolo di recupero per le festività soppresse, di due giorni agganciati
d'ufficio al periodo di congedo ordinario e di quattro giorni, anche
frazionati, a domanda. In entrambi i casi va tenuto conto anche delle
esigenze di servizio.
In merito va, comunque, chiarito che è possibile concedere il recupero
richiesto anche nei giorni di udienza, purché ciò non comporti il rinvio
di attività processuali urgenti ed assolutamente non posticipabili.
5. Il dirigente dell'ufficio giudiziario può negare la concessione del
riposo per festività soppresse e concedere la fruizione di giorni sul
residuo feriale pregresso, dovendo far si che i residui feriali
dell'anno precedente siano goduti dall'interessato entro il primo
semestre dell'anno successivo.
L'imputazione dei giorni di riposo al residuo feriale dell'anno
pregresso ovvero al periodo di riposo per festività soppresse non è,
infatti, in dato irrilevante nelle determinazioni del dirigente
dell'ufficio, o ancor più, un profilo sottratto alle sue valutazioni,
avendo questi il dovere di vigilare sul rispetto del termine del primo
semestre dell'anno successivo per il godimento delle ferie da parte dei
magistrati addetti all'ufficio e conseguentemente il dovere di favorire
l'osservanza dell'indicato termine.
6. La determinazione delle modalità di godimento del congedo ordinario
non goduto durante il periodo feriale spetta al dirigente dell'ufficio
giudiziario.
La vigilanza generale sul corretto esercizio da parte dei dirigenti del
potere organizzativo loro spettante, anche con riguardo alla
programmazione delle ferie non godute, compete ai Capi di Corte, ai
quali devono essere trasmessi per conoscenza i piani di recupero delle
ferie residue.
I dirigenti degli uffici giudiziari hanno la responsabilità della
gestione organizzativa e funzionale dei singoli uffici da loro diretti,
di talché rientra nelle loro attribuzioni anche la pianificazione del
recupero delle ferie non godute da parte dei magistrati, attività
quest'ultima direttamente incidente sull'efficienza dell'attività
giudiziaria.
L'anticipazione ovvero la posticipazione frazionata delle ferie deve
rimanere eccezionale e deve essere subordinata al rigoroso vaglio da
parte del Capo dell'ufficio, in relazione innanzitutto alle esigenze
organizzative nel periodo di lavoro ordinario. Di conseguenza, ai
dirigenti degli uffici compete necessariamente un'attività di attenta
programmazione delle ferie dei magistrati in servizio presso l'ufficio,
diretta anche ad assicurare che il recupero del congedo non goduto
avvenga nel primo semestre successivo all'anno di riferimento. Si tratta
di un obbligo gravante, per l'appunto, sui dirigenti degli uffici
giudiziari, ai quali spetta garantire che i magistrati possano
tempestivamente usufruire delle ferie, finalizzate -- per definizione --
a consentire il recupero delle energie psico-fisiche consumate
nell'attività professionale. Gli stessi, dunque, devono curare
l'elaborazione di eventuali piani di recupero delle ferie non godute,
che tengano conto delle esigenze sia dell'amministrazione giudiziaria
sia dei magistrati, in maniera tale da scongiurare che la concessione
del congedo ordinario in periodi diversi da quello feriale si risolva in
un danno per la ragionevole durata dei processi.
Ciò nondimeno ai Capi di Corte, quale esplicazione del più generale
potere di vigilanza a loro attribuito dal R. D.Lgs. 511/1946, spetta
controllare il corretto esercizio della potestà organizzativa dei
singoli dirigenti, controllo che può essere realizzato mediante l'invio
agli stessi dei piani di recupero delle ferie residue.
Allegato:
Elenco delle fonti primarie e secondarie:
1) Art. 90 R.D. 12/1941;
2) Art. 36 D.P.R. 3/1957;
3) Legge 23 dicembre 1977 n. 937;
4) Art. 15 L. 312/1980;
5) Circolare del C.S.M. n. 846 del 18 febbraio 1972;
6) Delibera del C.S.M. in data 11 luglio 1979;
7) Circolare del C.S.M. n. 2246 del 21 marzo 1981;
8) Circolare del C.S.M. n. 5857 del 30 giugno 1981;
9) delibera del C.S.M. del 23 giugno 1983
10) delibera del C.S.M. del 13 settembre 1983;
11) delibera del C.S.M. del 4 maggio 1988;
12) delibera del C.S.M. del 18 maggio 1989;
13) delibera del C.S.M. del 18 settembre 1991;
14) delibera del C.S.M. del 13 febbraio 1992;
15) Circolare del C.S.M. n. 1457 del 25 gennaio 1997;
16) Circolare del Ministro di Grazia e Giustizia inviata ai Capi degli
uffici il 9 luglio 1998.
17) delibera del C.S.M. del 21 luglio 1999;
18) delibera del C.S.M. del 20 dicembre 2001;
19) delibera del C.S.M. del 2 aprile 2003;
20) delibera del C.S.M. del 19 marzo 2003;
21) delibera del C.S.M. del 14 dicembre 2006;
22) delibera del C.S.M. del 5 novembre 2008;
23) delibera del C.S.M. del 10 giugno 2009;
24) delibera del C.S.M. del 22 ottobre 2009;
25) delibera del C.S.M. del 27 luglio 2010;
26) delibera del C.S.M. del 30 luglio 2010.