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IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI MAGISTRATI IN TIROCINIO E LE INDENNITÀ DEI MAGISTRATI ORDINARI PER LA DESTINAZIONE ALLA PRIMA SEDE

 lunedì, 20 luglio 2009

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L’INDENNITA’ GIUDIZIARIA “TAGLIATA”

Oggi non dovrebbe trovare più applicazione l’art. 3 comma 3 della legge n. 27/1981 che prevedeva la decurtazione del 50 % dell’indennità giudiziaria per gli uditori senza funzioni, perché la qualifica di uditore senza funzioni non esiste più essendo stata sostituita dalla diversa figura del magistrato in tirocinio. L’amministrazione, tuttavia, continua a decurtare l’indennità giudiziaria del 50 % ai magistrati in tirocinio, con una perdita netta mensile di circa € 340 (pari alla somma lorda di €. 529,14 per il 2008 e di € 542,69 per il 2009
 
 
IL NUOVO INQUADRAMENTO STIPENDIALE
La tabella relativa agli stipendi della magistratura ordinaria allegata alla legge n. 27/1981, come sostituita da quella allegata alla legge n. 111/2007, distingue tra “magistrati ordinari in tirocinio” e “magistrati ordinari”. L’art. 18 d. lgs. N. 26/2006, come sostituito dall’art. 3 comma 13 della legge n. 111/2007, stabilisce che il tirocinio dura “18 mesi”.
Già dopo 18 mesi, quindi, si passa alla qualifica di “magistrato ordinario” (ossia al livello stipendiale HH03), per la quale è prevista una nuova retribuzione pari ad €. 2.936,71 lordi mensili per il 2009 invece degli iniziali € 2.037,24 attualmente corrisposto (ossia la somma prevista per il magistrato in tirocinio al livello HH02 per l’anno 2008).
Pertanto, già dal 1° giugno 2009, ossia dopo 18 mesi dalla nomina, è iniziato il diritto di tutti gli attuali magistrati in tirocinio a percepire il nuovo stipendio. Occorre mettere subito in mora l’amministrazione se non provvederà autonomamente al pagamento del dovuto.
 
LE INDENNITÀ “EXTRA” PER I MAGISTRATI IN TIROCINIO DESTINATI FUORI SEDE
 
Le riforme “Castelli” e “Mastella” non hanno eliminato il trattamento di prima sistemazione per i magistrati destinati ad una prima sede diversa dalla loro residenza. Sono tuttora vigenti, quindi, le leggi nn. 836/1973, 417/1978, 97/1979 e 27/1981 che disciplinano il trattamento per la destinazione di ufficio dei magistrati alla prima sede. L’art. 51 d. lgs. n. 160/2006, peraltro, menziona espressamente tra le norme ancora vigenti le leggi nn. 97/1979 e 27/1981
NORMA BASE
L’art. 13 della legge n. 97/1979, come sostituito dall’art. 6 della legge 27/1981, prevede che per l’assegnazione alla prima sede ai magistrati in tirocinio spettino:
1)      l’indennità di assegnazione per un anno (100% per 6 mesi e 50% per altri 6 mesi);
2)      l’indennità di prima sistemazione una tantum;
3)      il rimborso delle spese di viaggio e trasloco per raggiungere la nuova sede.
 
1) L’ “INDENNITA’ DI ASSEGNAZIONE”
L’indennità di assegnazione per i magistrati ordinari destinati di ufficio alla prima sede è pari ad € 20,50 lordi al giorno, ossia a circa € 615 lordi al mese, ed è corrisposta al 100% per il primo semestre dopo la destinazione alla nuova sede ed al 50% per il secondo semestre. L’importo mensile netto, perciò, è di circa € 400 per il primo semestre e di circa € 200 per il secondo semestre.
L’indennità viene corrisposta d’ufficio dal ministero della giustizia in occasione della prima destinazione del magistrato ordinario.
Si tratta di un’indennità speciale che richiama la soppressa indennità di missione solo per il quantum e va corrisposta a prescindere dallo spostamento della residenza nella nuova sede. Mentre l’indennità di missione propriamente detta (legata al trasferimento ad oltre dieci chilometri dalla sede di servizio) è stata soppressa dalla finanziaria 2006, quella speciale dell’art. 13 l. n. 97/1979 è stata fatta salva proprio perché è legata ad un altro presupposto, ossia alla destinazione di ufficio del magistrato “in sé”, a prescindere dallo spostamento.
 
2) L’ “INDENNITA’ DI PRIMA SISTEMAZIONE”
L’indennità di prima sistemazione è prevista dall’articolo 12, primo e secondo comma, della legge n. 417/1978 ed ammonta ad € 87,80 aumentati “di un importo pari a tre mensilità dell'indennità integrativa speciale in godimento” (ad oggi €. 877 mensili lordi).
L’indennità di prima sistemazione, perciò, è pari ad € 2.718,80 lordi [€ 87,80 + (€ 877 x 3)], corrispondenti a circa € 1.750,00 netti.
Questa indennità viene corrisposta una tantum solo a domanda, da presentarsi presso la Corte d’appello di destinazione. Essa spetta per intero solo a chi sposta nella nuova sede anche il nucleo familiare. Per chi non sposta la famiglia o è single l’indennità spetta al 50% (circa € 825). Per il pagamento dell’indennità è necessario che la nuova sede non coincida con la residenza di provenienza.
 
3) LE “SPESE DI VIAGGIO E TRASLOCO”
È previsto il rimborso una tantum delle spese di viaggio per raggiungere la sede di destinazione (biglietto di 1^ classe del treno o della nave). Va richiesta l’autorizzazione alla Corte di appello di destinazione per l’aereo (biglietto in classe economy) o l’autovettura (1/5 del prezzo della benzina per ogni km. e pedaggio autostradale).
Per le spese di trasloco viene pagata un’indennità chilometrica per ogni quintale (max 40 q.li). L’indennità è di € 0,066 se il percorso è assistito da ferrovia, altrimenti è di € 0,160. L’importo complessivo è pari a: € 0,066 (o € 0,160) X km. percorsi X q.li trasportati. Il peso dei mobili va certificato dalla pesa pubblica del comune di arrivo e la distanza chilometrica dall’ACI. va prodotta la fattura dell’impresa che effettua il trasporto.
Chi non cambia residenza non ha diritto a nulla. Il rimborso va chiesto alla Corte di appello di destinazione. Il sito www.aci.it fornisce la certificazione da allegare.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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