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Anno sabbatico anche per i magistrati ? di C. Coco

 martedì, 2 novembre 2010

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Il "Collegato lavoro" in corso di pubblicazione, dopo la firma del PdR, prevede all'art. 16, "Aspettativa", una norma utile anche per noi, che trascrivo:
 
< 1. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. L'aspettativa è concessa dall'amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall'interessato.
2. Nel periodo di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. >
 
Immagino già che il CSM, quando sarà eventualmente investito della questione, sosterrà l'inapplicabilità della norma ex se, e in subordine per ragioni organizzative, per i magistrati, ma mi pare proprio che non sia così, infatti:
 
1) la disposizione si riferisce ai "dipendenti pubblici" tout court, cioè ai destinatari, compresi i magistrati, dell'art. 1 del D.lgs. n. 165 / 2001;
2) i riferimenti contenuti nei co. 2 e 3 riguardano norme che contemplano espressamente come destinatari anche i magistrati;
3) dal richiamo all'art. 23-bis, "Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato", che questa norma integra con riferimento allo svolgimento di attività professionali e imprenditoriali, al massimo può evincersi la soggezione allo specifico vaglio di compatibilità ivi previsto ma non l'esclusione dell'istituto;
4) è sempre in vigore il disposto dell'art. 276, co. 3, del R.D. n. 12 / 1941, per il quale "ai magistrati dell'ordine giudiziario sono applicabili le disposizioni generali relative agli impiegati civili dello Stato, solo in quanto non sono contrarie al presente ordinamento e ai relativi regolamenti";
5) il mero crearsi di una scopertura d'organico non è di per sé solo un valido motivo ostativo perché conseguenza ovvia e strutturale nell'assetto di tutto il pubblico impiego che è destinatario della norma;
6) la possibilità di svolgimento durante l'aspettativa di attività forense è già contemplata dalla norma (cfr. anche art. 53, co. 1, D.lgs. n. 165 / 2001, da leggersi in combinazione con l'art. 23-bis).
 
Insomma, grazie a questa norma potrebbero "scappare via" non più soltanto quelli che hanno già maturato i requisiti per percepire subito la pensione, ma anche quelli che la percepiranno fra alcuni anni, mettendosi, intanto, "in prova" per mettersi poi definitivamente "in proprio" !
 
Carlo Coco

 
 
 
 
 
 

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