Dopo la sentenza 223/2012 della corte costituzionale si pone con forza il problema della possibilità per i colleghi con almeno otto anni di servizio di chiedere l'anticipazione del pagamento del 70% del TFS (oppure, ormai, TFR?) nei casi prescritti dall'art. 2120 c.c. (acquisto prima casa e malattia). L'assimilazione tra il TFS ed il TFR sembrerebbe sostanzialmente assoluta, poiché si applica in entrambi i casi l'art. 2120 c.c. sia al computo della prestazione COMUNQUE DENOMINATA, che alla quantificazione dell'aliquota (6,91% a carico integrale del datore di lavoro).
Il comma 10 dell’art 12 legge 122/10 stabilisce che:
“Con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianità contributive non è già regolato in base a quanto previsto dall’articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell’aliquota del 6,91 per cento”.
L'art. 2120 c.c. prevede che
"Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.
Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti.
La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:
a. eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b. acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile.
L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti dal trattamento di fine rapporto."
Aldo Morgigni