Fasc.n. 138/VA/2016.
- ritenuto opportuno, altresì, soddisfare le esigenze di mobilità del personale della magistratura;
- tenuto conto dei dati statistici relativi ai carichi di lavoro nei settori civile e penale dei tribunali ordinari e delle procure della Repubblica forniti dall'Ufficio Statistico del Consiglio Superiore della Magistratura,
delibera
la pubblicazione dei seguenti posti vacanti:
DISTRETTO DI ANCONA (3 posti)
Magistrato Distrettuale Requirente Ancona 1 posto
Sostituto Tribunale Ancona 1 posto
Sostituto Tribunale Macerata 1 posto
DISTRETTO DI BARI (1 posto)
Sostituto Tribunale Foggia 1 posto
DISTRETTO DI BOLOGNA (5 posti)
Magistrato Distrettuale Requirente Bologna 1 posto
Sostituto Tribunale Bologna 2 posti
Sostituto Tribunale Ferrara 1 posto
Sostituto Tribunale Piacenza 1 posto
DISTRETTO DI BRESCIA (4 posti)
Sostituto Tribunale Brescia 3 posti
Sostituto Tribunale Cremona 1 posto
DISTRETTO DI CAGLIARI (2 posti)
Sostituto Tribunale Cagliari 1 posto
Sostituto Tribunale Minorenni Cagliari 1 posto
DISTRETTO DI CALTANISSETTA (10 posto)
Magistrato Distrettuale Requirente Caltanissetta 1 posto
Sostituto Tribunale Caltanissetta 4 posti
Sostituto Tribunale Enna 3 posti
Sostituto Tribunale Gela 2 posti
DISTRETTO DI CAMPOBASSO (1 posto)
Sostituto Tribunale Campobasso 1 posto
DISTRETTO DI CATANIA (5 posti)
Sostituto Tribunale Caltagirone 1 posto
Sostituto Tribunale Catania 3 posti
Sostituto Tribunale Siracusa 1 posto
DISTRETTO DI CATANZARO (13 posti)
Sostituto Tribunale Castrovillari 1 posto
Magistrato Distrettuale Requirente Catanzaro 1 posto
Sostituto Tribunale Catanzaro 2 posti
Sostituto Tribunale Cosenza 3 posti
Sostituto Tribunale Crotone 2 posti
Sostituto Tribunale Lamezia Terme 1 posto
Sostituto Tribunale Paola 3 posti
DISTRETTO DI FIRENZE (2 posto)
Sostituto Tribunale Firenze 2 posto
DISTRETTO DI GENOVA (3 posti)
Sostituto Tribunale Genova 1 posto
Sostituto Tribunale
Sostituto Tribunale Savona 1 posto
DISTRETTO DI L'AQUILA (1 posto)
Sostituto Tribunale Avezzano 1 posto
DISTRETTO DI LECCE (1 posto)
Sostituto Tribunale Brindisi 1 posto
DISTRETTO DI MESSINA (1 posto)
Sostituto Tribunale Patti 1 posto
DISTRETTO DI MILANO (6 posti)
Magistrato Distrettuale Requirente Milano 1 posto
Sostituto Tribunale Milano 2 posti
Sostituto Tribunale Minorenni Milano 1 posto
Sostituto Tribunale Pavia 1 posto
Sostituto Tribunale Varese 1 posto
DISTRETTO DI NAPOLI (18 posti)
Sostituto Tribunale Avellino 1 posto
Sostituto Tribunale Benevento 1 posto
Sostituto Tribunale Napoli 6 posti
Sostituto Tribunale Minorenni Napoli 3 posti
Sostituto Tribunale Napoli Nord in Aversa 1 posto
Sostituto Tribunale Nola 2 posto
Sostituto Tribunale Santa Maria Capua Vetere 3 posti
Sostituto Tribunale Torre Annunziata 1 posto
DISTRETTO DI PALERMO (5 posti)
Sostituto Tribunale Agrigento 1 posto
Sostituto Tribunale Marsala 1 posto
Sostituto Tribunale Palermo 2 posti
Sostituto Tribunale Trapani 1 posto
DISTRETTO DI POTENZA (1 posto)
Sostituto Tribunale Potenza 1 posto
DISTRETTO DI REGGIO CALABRIA (2 posti)
Sostituto Tribunale Reggio Calabria 2 posti
DISTRETTO DI ROMA (5 posti)
Sostituto Tribunale Civitavecchia 1 posto
Sostituto Tribunale Roma 3 posti
Sostituto Tribunale Viterbo 1 posto
DISTRETTO DI SALERNO (1 posto)
Sostituto Tribunale Salerno 1 posto
DISTRETTO DI TORINO (5 posti)
Sostituto Tribunale Asti 1 posto
Sostituto Tribunale Novara 1 posto
Sostituto Tribunale Torino 2 posti
Sostituto Tribunale Vercelli 1 posto
DISTRETTO DI VENEZIA (3 posti)
Sostituto Tribunale Treviso 2 posti
Sostituto Tribunale Padova 1 posto
SEZIONE DISTACCATA CORTE APPELLO SASSARI (2 posti)
Sostituto Tribunale Nuoro 1 posto
Sostituto Tribunale Sassari 1 posto
SEZIONE DISTACCATA CORTE APPELLO TARANTO (2 posti)
Sostituto Tribunale Taranto 1 posto
Sostituto Tribunale Minorenni Taranto 1 posto
Per i sottoindicati posti di magistrato distrettuale oggetto della presente pubblicazione trova applicazione il comma 2° dell’art. 8 della legge n. 48/01, secondo il quale “Qualora i posti messi a concorso in un distretto siano rimasti scoperti in misura non inferiore al 25 per cento, ai magistrati successivamente destinati a tale sede, con funzioni di magistrato distrettuale, si applicano i benefici giuridici di cui all’articolo 5 della legge 4 maggio 1998, n. 133, sino a che il numero dei posti scoperto non scende al di sotto del predetto valore, con oneri a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della Giustizia.”. Tale disposizione consente, infatti, di qualificare ai sensi della L. 133/1998 e successive modifiche, ai soli fini dell’attribuzione dei punteggi aggiuntivi e del beneficio della prescelta (con esclusione quindi dei benefici economici di cui all’art. 2 della L. 133/98 e successive modifiche) i posti di magistrato distrettuale giudicante e requirente che presentano una scopertura superiore al 25% e che, pubblicati negli scorsi anni nell’ambito dei bollettini ordinari di trasferimento, sono rimasti senza aspiranti nell’ultima pubblicazione.
Magistrato Distrettuale Requirente Caltanissetta
Magistrato Distrettuale Requirente Catanzaro
Magistrato Distrettuale Requirente Milano
Si rammenta che il termine di legittimazione per tutti gli aspiranti è quello triennale. Infatti, l’art. 194 R.D. 12/1941 subordina la legittimazione al successivo trasferimento al decorso di “tre anni dal giorno in cui (il magistrato) ha assunto effettivo possesso dell’ufficio”.
La domanda di tramutamento avanzata in relazione ad un bando antecedente non conserva efficacia.
Si evidenzia che, come previsto dalla circolare vigente in tema di tramutamenti, nel caso in cui l’accoglimento della domanda determini il passaggio dalle funzioni giudicanti alle requirenti o viceversa, l’interessato, a pena di inammissibilità della domanda, ha l’onere di richiedere al Consiglio giudiziario (o agli altri organi competenti) il parere prescritto dall’art. 13 comma 3 d.lgs. 160/06 (qualora, però, tale parere non sia stato espresso nei due anni antecedenti calcolati alla scadenza del presente bando), indicando nella domanda l’avvenuto deposito della richiesta.
A seguito della conversione del d.l. 143/2008 è mutato il regime giuridico delle sedi disagiate. Pertanto, per quel che concerne la presente pubblicazione, il regime transitorio previsto nel predetto provvedimento legislativo prevede: “la disposizione di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 4 maggio 1998, n. 133, nel testo antecedente alle modifiche apportate dalla lettera e) del comma 1, continua a trovare applicazione nei confronti dei magistrati i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono già stati trasferiti, assegnati o destinati a sedi disagiate, ma il diritto di essere preferiti a tutti gli altri aspiranti opera limitatamente al 50 per cento dei posti, di pari grado, messi a concorso nell'ambito di ciascun ufficio. Nel caso in cui i posti messi a concorso siano di numero dispari, il diritto di essere preferiti a tutti gli altri aspiranti opera, altresì, in relazione al posto eccedente il 50 per cento. Nel caso in cui siano messi a concorso uno o due posti, il diritto di essere preferiti a tutti gli altri aspiranti opera per tutti i posti”.
In altri termini, i magistrati che hanno maturato il diritto di prescelta di cui all’originario art.
2. - COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
1a) - Le domande di tramutamento debbono essere compilate e trasmesse via intranet (www.cosmag.it). Le domande presentate mediante diverse modalità non verranno prese in considerazione salvo le ipotesi, specificamente documentate, di caso fortuito e forza maggiore. La mancata o incompleta compilazione del modulo comporterà la non valutabilità dei documenti non richiamati nella domanda, atteso che la documentazione oggetto di valutazione nell’ambito del concorso sarà unicamente quella specificamente dichiarata all’atto dell’inserimento della domanda attraverso l’intranet e poi trasmessa, in forma cartacea, al Consiglio.
Tali oneri posti a carico degli aspiranti, in un’ottica di buona amministrazione, sono funzionali alla celere definizione della procedura concorsuale. Il modulo per la presentazione della domanda, predisposto per velocizzare le procedure di assegnazione dei posti, richiede che il magistrato compili scrupolosamente la domanda elettronica inserendo le informazioni richieste con particolare riguardo ai documenti che si accinge a dichiarare (che poi trasmetterà al Consiglio in forma cartacea).
1b) - Al fine di consentire al CSM la predisposizione di una graduatoria completa e trasparente, il magistrato che intende avvalersi dei punteggi aggiuntivi previsti dalla circolare vigente (stato salute del magistrato, stato salute del coniuge e dei figli, stato salute dei genitori e dei fratelli, stato salute altri parenti o affini entro il terzo grado, salvaguardia unità nucleo familiare) deve espressamente indicare nella domanda la documentazione che dà diritto a tali punteggi.
1c) – All’esito della compilazione del modulo di domanda il richiedente, cliccando sul pulsante “stampa ricevuta”, produrrà la stampa del riepilogo dei dati trasmessi (ricevuta della domanda) e tante pagine quanti sono i documenti dichiarati (cd. copertine) con l’indicazione del numero della domanda e del codice identificativo del documento. Ciascuna di queste pagine (copertine) andrà anteposta al corrispondente documento da inviare al C.S.M.
Esempio: nell’ipotesi di trasmissione dell’autorelazione, l’interessato dovrà anteporre a tale documento il foglio stampato in automatico dalla procedura che riporterà in numero della domanda, il titolo del documento e il relativo codice 10.
1d) – La procedura informatica di inserimento della domanda attualmente non prevede la possibilità di richiamare la documentazione già prodotta in occasione di recenti bandi e/o comunque in possesso del Consiglio. Tuttavia qualora il magistrato intenda avvalersi della documentazione già trasmessa in occasione di precedente domanda di trasferimento, deve in ogni caso compilare le corrispondenti finestre di dialogo del modulo di presentazione della domanda e all’atto della trasmissione al C.S.M. di tutta la documentazione (in forma cartacea), dovrà indicare necessariamente nella pagina con il titolo del documento l’esatta informazione per il reperimento della stessa (n. domanda, bando e/o altro).
Tali oneri posti a carico degli aspiranti in un’ottica di buona amministrazione sono funzionali alla celere definizione della procedura concorsuale.
Si rammenta, infine, che la documentazione allegata alla domanda sarà oggetto di valutazione unicamente se depositata entro la scadenza dei termini. Si precisa che l'inserimento di una nuova domanda annulla la precedente.
A tal fine, si rammenta che fino al termine di scadenza previsto dal bando (11 maggio 2016), se vi sono esigenze di modifica, è possibile sostituire la domanda eventualmente già proposta mediante la presentazione di una nuova domanda.
2. – ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI TRASFERIMENTO
Per l’assegnazione dei posti pubblicati il C.S.M. applicherà le disposizioni contenute nella circolare vigente, reperibile sul sito intranet del C.S.M. (www.cosmag.it) o sul sito internet (www.csm.it) nella sezione “Documentazione”.
Si evidenzia, inoltre, che, la presente procedura di trasferimento verrà espletata secondo le disposizioni che seguono:
2 h) nel caso in cui l’accoglimento della domanda determinasse il passaggio dalle
funzioni giudicanti alle requirenti o viceversa, l’interessato, a pena di inammissibilità della domanda, ha l’onere di richiedere – qualora il parere stesso non sia stato espresso nei due anni antecedenti - al Consiglio giudiziario (o agli altri organi competenti) il parere prescritto dall’art. 13 comma 3 d.lgs. 160/06, indicando nella domanda l’avvenuto deposito della richiesta;
2 i) la pubblicazione dei parametri verrà effettuata sul sito intranet (www.cosmag.it) entro il 18 maggio 2016; entro il 26 maggio 2016 i magistrati dovranno far pervenire al CSM le eventuali osservazioni relative all’attribuzione dei punteggi; entro lo stesso termine, dovranno far pervenire al CSM le revoche delle domande di trasferimento per le quali sia venuto meno l’interesse. La revoca dovrà essere effettuata esclusivamente via intranet attraverso l’apposita finestra di dialogo. Dopo la scadenza di detto termine e fino alla delibera, la revoca potrà essere accolta solo per eccezionali ragioni di salute, di servizio o familiari secondo le disposizioni della circolare vigente sui trasferimenti. Le domande non revocate si intendono tutte accettate nell’ordine in cui i relativi posti sono stati indicati nella domanda;
2 j) terminato l’esame delle osservazioni e tenuto conto delle revoche, la Commissione procederà prima ai trasferimenti alle sedi giudicanti e successivamente a quelle requirenti, presentando in plenum le relative delibere senza effettuare comunicazioni o preavvisi ai magistrati proposti. Nel prendere in esame le domande di trasferimento si procederà, ove possibile, seguendo l’ordine delle preferenze indicato da ciascun concorrente; in caso non fosse possibile seguire tale ordine verrà effettuata comunicazione del trasferimento verso la sede meno ambita soltanto al fine di consentire il cd.
“accantonamento”. Si rammenta inoltre che la richiesta di accantonamento può essere effettuata solamente all'interno della singola pubblicazione di posti vacanti ed esclusivamente per la definizione del posto o dei posti indicati con preferenza dal magistrato.
Si rappresenta che le domande potranno essere inserite a decorrere dal 18 aprile 2016 Tanto premesso, il Consiglio delibera di fissare il seguente termine per la presentazione delle domande e della relativa documentazione:
11 maggio 2016 per l’inserimento delle domande, direttamente da parte dei magistrati attraverso la rete intranet del C.S.M. (www.cosmag.it), e per l’inoltro dei documenti allegati, o per il deposito delle stesse, comprensive dei documenti, presso gli uffici di appartenenza. Entro il 16 maggio 2016 gli uffici potranno inserire, attraverso la rete intranet del C.S.M. (www.cosmag.it), le domande depositate nel termine del 11 maggio 2016 da parte dei magistrati e trasmettere la documentazione allegata, comunque depositata da parte dei magistrati entro il termine del 11 maggio 2016 (data di scadenza del bando).