Sommario: 1. Premessa. - 2. L’uso del collegamento da remoto: settore civile. - 3. L’uso del collegamento da remoto e della videoconferenza: settore penale. - 4. L’inspiegabile difformità rispetto alla giustizia amministrativa e contabile. - 5. L’intervento sul sistema delle notifiche. - 6. L’obbligatorietà della notifica presso il difensore all’imputato difeso di fiducia.
1. Premessa
La situazione di profonda emergenza sanitaria che il nostro Paese sta attraversando in questo periodo ha reso impellenti anche interventi straordinari sul settore giustizia, mirati al fine di garantire un efficace contenimento della diffusione del Coronavirus, non soltanto a tutela degli operatori direttamente coinvolti del settore (magistrati, avvocati, personale di cancelleria, ufficiali giudiziari) ma anche di tutti coloro che, da utenti del servizio giustizia, vengono a contatto con ambienti di lavoro potenzialmente a rischio. In questo contesto si è dovuto muovere il Legislatore dell’emergenza che, dapprima con il d.l. 8 marzo 2020, n. 11, aveva dettato le prime disposizioni volte a contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria. Sono poi seguite una serie di disposizioni di tipo organizzativo mediante atti di normazione secondaria (circolari, direttive, provvedimenti e note varie), volti a regolamentare e semplificare al massimo lo svolgimento dell’attività giudiziaria ed amministrativa, anche attraverso il potenziamento dell’attività “da remoto” con massimo sfruttamento dell’informatica giudiziaria. Si è giunti, infine, all’ultimo decreto legge, pubblicato la notte scorsa. Si tratta del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del SSN e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, composto da ben 127 articoli. Tra le disposizioni, alcune riguardano il settore giustizia. Si tratta, in particolare: a) dell’art. 83, rubricato «Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare»; b) dell’art. 86 rubricato «Misure urgenti per il ripristino della funzionalità degli Istituti penitenziari e per la prevenzione della diffusione del COVID-19»; c) dell’art. 119 recante «Misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio»; d) dell’art. 123 recante «Disposizioni in materia di detenzione domiciliare»; e) infine, dell’art. 124 recante «Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà».
Si analizzeranno, in questa sede, gli interventi che incidono sul settore dell’informatica giudiziaria lato sensu intesa.
2. L’uso del collegamento da remoto: settore civile
Il precedente d.l. n. 11/2020 aveva previsto un differimento urgente delle udienze e una sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari sino al 22 marzo 2020. Il rapidissimo mutamento del quadro epidemiologico in atto ha imposto la necessità ed urgenza di prorogare il termine fissato, non risultando lo stesso funzionale alle esigenze di contrasto dell’emergenza sanitaria in corso. Si è ritenuto pertanto, a seguito dei provvedimenti assunti dal Governo per contenere gli effetti dell'epidemia in corso, di dover prorogare il predetto termine del 22 marzo al 15 aprile 2020. È stata conseguentemente differita al 16 aprile 2020 la data a decorrere dalla quale i capi degli uffici giudiziari potranno assumere le misure organizzative per garantire la ripresa della funzionalità del servizio (misure indicate dall’art. 2 del d.l. n. 11/2020).
Per quanto qui di interesse, tra le misure organizzative che i capi degli uffici giudiziari potranno assumere a far data dal 16 aprile 2020 per garantire la ripresa della funzionalità del servizio, l’art. 83, comma 7, lett. f) - lettera richiamata peraltro dal comma 5 del medesimo articolo, ciò che facoltizza i capi degli uffici giudiziari all’adozione della relativa misura organizzativa anche “nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all’attività giudiziaria non sospesa” – introduce espressamente la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell’udienza – precisa la norma - deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Da un punto di vista operativo, la disposizione stabilisce che prima dell’udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All’udienza il giudice dovrà quindi dare atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell’identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni sarò dato atto nel processo verbale.
A tale previsione, fa da pendant, la successiva, contemplata dalla lett. h) del medesimo comma 7 dell’art. 83 – si noti parimenti richiamata dal comma 5 del medesimo articolo, ciò che facoltizza i capi degli uffici giudiziari all’adozione della relativa misura organizzativa anche “nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all’attività giudiziaria non sospesa” – che in particolare facoltizza i capi degli uffici giudiziari dal 16 aprile 2020 a disporre lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.
Si tratta, in entrambi i casi, di previsioni che ricalcano quanto già previsto dall’art. 2, comma 2, lett. f) e lett. h), del d.l. n. 11/2020. In sostanza, dunque, per tutte le udienze civili (che, per comodità espositiva, potremmo definire “non partecipate”, quali, ad esempio, in Cassazione sono le cosiddette “adunanze camerali” nel nuovo rito regolato dagli artt. 380bis, nel nuovo art. 380-bis.1, e nel nuovo art. 380ter c.p.c.), che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, vi è la possibilità di un massiccio ricorso al sistema di collegamento da remoto, ossia avvalendosi di un sistema informatico che consenta la partecipazione a distanza, qual è ad esempio il programma informatico, recentemente distribuito a tutti i magistrati ordinari denominato “Teams”. Si tratta come è noto di un’applicazione software inclusa nel pacchetto Microsoft Office 365 ProPlus ed E1 (Circolare 25 febbraio 2020 - Diffusione licenze Microsoft Office per il personale in servizio presso il Ministero della giustizia e gli Uffici giudiziari, prot. n. m_dg.DOG 07.25022020.0007048.U), che può essere agevolmente installata sui PC portatili di ultima generazione in uso ai magistrati ordinari e che consente una “multivideo-audioconferenza” con possibilità di “ospitare” anche utenti esterni al “Team”, dunque utilizzabile anche per lo svolgimento di attività di udienza cui siano “invitati” anche soggetti esterni all’Amministrazione, quali i difensori o le parti.
A questa disposizione è seguito una delibera DGSIA datata 10 marzo 2020 che stabilisce come nell’ipotesi prevista dall’art. 2, comma secondo, lett. f), del d.l. 8 marzo 2020, n. 11 (oggi riproposto, come già visto, dall’art. 83, comma 7, lett. f) del d.l.n. 18 del 2020), le udienze civili possono svolgersi mediante collegamenti da remoto organizzati dal giudice utilizzando i seguenti programmi attualmente a disposizione dell’Amministrazione e del Ministero della Giustizia (m_dg.DOG07.10/03/2020.0003413.ID; prot. DGSIA nn. 7359.U del 27 febbraio 2020 e 8661.U del 9 marzo 2020): a) Skype for Business; b) Teams. I collegamenti effettuati con i due programmi su dispositivi dell’ufficio o personali utilizzano infrastrutture di dell’Amministrazione della Giustizia o aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia. La DGSIA ha recentemente inviato via mail a tutti i colleghi un vademecum in cui si propone la creazione di un link preconfezionato che crea una “stanza virtuale” (ossia una riunione su Microsoft) per ogni magistrato in servizio, alla quale invitare, copiando il relativo link in una semplice mail (o in maniera più elaborata dal calendario Outlook, peraltro non integrato nella versione di Teams accessibile all’utente @giustizia.it). Vengono fornite anche semplici informazioni su come regolare l’accesso dei soggetti interessati (chiunque in possesso del link) alla stanza virtuale e su come escluderlo.
Infine, sull’argomento è intervenuto anche il Consiglio Superiore della Magistratura, che con una recente Delibera datata 11 marzo 2020 ha auspicato modalità partecipate delle decisioni dei capi degli uffici e, segnatamente quanto alle udienze civili, dopo aver raccomandato “di invitare i magistrati a disporre il rinvio con provvedimento telematico e non cartaceo, utilizzando i corretti modelli di differimento, eventualmente avvalendosi dei MAGRIF per la realizzazione o importazione in consolle del modello e del profilo corretto (un possibile modello di differimento verrà inserito sul sito web del Consiglio)”, raccomanda quanto alle modalità di celebrazione delle udienze civili, ove possibile, di consentire l’esercizio da parte dei giudici della facoltà di cui all’art. 2, comma 2 lett. h), oggi, come detto, art. 83, co. 7, lett. f), d.l. n. 18/2020). Lo stesso Csm, inoltre, “considerato, che, nella contingente emergenza, il lavoro da remoto o telematico dei magistrati deve essere incentivato quale modalità prioritaria di esercizio delle funzioni giudiziarie, salva l’assoluta impossibilità tecnica”, ha ritenuto necessario invitare il Ministero della Giustizia, la Scuola Superiore della Magistratura e la DGSIA, i RID e MAGRIF, per quanto di rispettiva competenza, a voler valutare: a) la modifica delle norme processuali allo scopo necessaria, in continuità con quanto già deliberato in data 5 marzo 2020; b) l’approntamento urgente di formazione e-learning, in collaborazione con il CSM ed in particolare con la STO; c) ogni intervento utile ad assicurare ai magistrati e al personale di cancelleria gli applicativi necessari e l’assistenza tecnica dedicata, con effettività e urgenza; d) l’attivazione urgente ai fini della predisposizione della strumentazione tecnica necessaria alla concretizzazione delle misure indicate dal D.L. e, in particolare, di quelle indicate dall’art. 2, comma 2 lett. f) e comma 7, che hanno ricevuto una prima attuazione con il provvedimento del Direttore Generale S.I.A. in data 10 marzo 2020; e) considerato, infine, che appare opportuno, nell’attuale contingenza, che i dirigenti consentano l’espletamento del tirocinio, ex art. 73 D.L. 69/2013 con modalità da remoto; ove ciò non sia possibile, favoriscano il recupero delle ore di tirocinio non svolte in un momento successivo alla piena ripresa delle attività, sì da evitare che ne venga posticipata la conclusione. Si segnala che, sul sito del Consiglio Superiore della Magistratura, sono reperibili alcuni utili file, ed in particolare: a) file modello decreto differimento udienza.doc modello decreto differimento udienza; b) alcuni file contenenti dei modelli rinvio emergenza coronavirus e rinvio semplice; c) alcuni file contenenti dei modelli per il giudizio di appello per rinvii semplici e emergenza covid.
3. L’uso del collegamento da remoto e della videoconferenza: settore penale.
L’art. 87, comma 12, del d.l. 18/2020 ripropone la precedente previsione dell’art. 2, comma 7, del d.l. n. 11/2020, salvo ad estendere di un mese (dal 31 maggio al 30 giugno 2020), sempre “ferma l’applicazione dell’articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale” (secondo cui “Il giudice dispone altresì che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere alla pubblica igiene, quando avvengono da parte del pubblico manifestazioni che turbano il regolare svolgimento delle udienze ovvero quando è necessario salvaguardare la sicurezza di testimoni o di imputati”), la previsione secondo cui la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, che detta norma in tema di Partecipazione al dibattimento a distanza.
Dunque, per quanto concerne il settore penale, l’uso della videoconferenza e del collegamento da remoto viene ad essere espressamente limitato dal decreto (sia nella fase emergenziale, sino al 15 aprile, sia nella fase potenzialmente “a regime” nel periodo 16 aprile – 30 giugno 2020) alle sole udienze in cui è prevista la partecipazione di “persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare”.
Limite evidente, dunque, è dato dal fatto che la norma non prevede l’uso della videoconferenza o collegamenti da remoto per la partecipazione ad udienze penali, sia pubbliche che in camera di consiglio (fermo restando che, in queste ultime, la partecipazione delle parti è facoltativa: art. 127, comma 3, c.p.p.), in cui l’indagato o l’imputato è a piede libero o sottoposto a misura di custodia cautelare non detentiva. La norma del d.l., infatti, sembra limitare tale modalità partecipativa ai soli imputati in stato di custodia cautelare detentiva, rispondendo del resto ciò alla complessiva ratio della norma emergenziale quale emerge dalla relazione di accompagnamento al decreto legge, ma soprattutto dalla previsione che per le udienze penali in cui sono applicate o richieste misure di sicurezza detentive o applicate misure cautelari, si applica il rinvio a meno che l'imputato, il detenuto o i loro difensori chiedano espressamente di svolgere l'udienza (e per tali udienze il regime applicabile ai procedimenti a carico di minorenni viene equiparato a quello dettato per i procedimenti a carico dei maggiorenni). Il riferimento alla “applicazione” di misure cautelari e, soprattutto alla condizione prevista per la celebrazione dell’udienza penale (ossia che l’imputato, il detenuto o i loro difensori chiedano espressamente di celebrarla) sembrerebbe lasciar intendere che la possibilità dell’uso della videoconferenza o della possibilità di collegamento da remoto sia limitata esclusivamente alle udienze con indagato i imputati in stato di custodia cautelare detentiva inframuraria.
Il problema, peraltro, è ancora maggiore per la Corte di Cassazione, Ufficio a giurisdizione nazionale, in cui la totalità delle udienze pubbliche (o camerali cosiddette partecipate, ossia quella in cui è prevista la partecipazione dei difensori) non prevede l’obbligatoria presenza del difensore (il ricorrente, infatti, non deve comparire, né ha rilevanza un suo impedimento), il quale tuttavia ha diritto di essere sentito.
4. L’inspiegabile difformità rispetto alla giustizia amministrativa e contabile.
Tanto premesso con riferimento alla disciplina dettata dal d.l. con riferimento alla tenuta delle udienze, civili e penali, non può non essere tuttavia rilevata l’inspiegabile difformità di disciplina rispetto a quanto previsto per lo svolgimento delle udienze davanti alla magistratura amministrativa e contabile.
Ed infatti, gli artt. 84 e 85 del d.l. n. 18/2020 consentono un massiccio ricorso a tali modalità partecipative per le udienze davanti alla magistratura amministrativa e contabile (che si svolgono ovviamente con soggetti liberi nella persona), dunque non si comprende perché non si sia pensato ad estendere in via generale – pur con le comprensibili diversità di riti – a tutte le udienze civili e penali (e, a maggior ragione, davanti alla Corte di Cassazione, dove la partecipazione del difensore non è nemmeno obbligatoria e dove la parte non deve comparire personalmente, tant’è che un eventuale impedimento a comparire del ricorrente non ha alcun rilievo, non comportando il rinvio dell’udienza: Sez. 6, n. 19012 del 28/03/2017 - dep. 20/04/2017, Besana, Rv. 269877).
Analizzando, infatti, l’art. 84, d.l. n. 18/2020 balza subito agli occhi dell’interprete la previsione di cui al comma 6 a tenore della quale “6. Il giudice delibera in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge”. Tale previsione è collegata a quella del comma 5 dell’art. 83 che, in particolare, stabilisce, per il periodo successivo al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020, che, in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell’articolo 60 del codice del processo amministrativo, omesso ogni avviso. Viene fatta salva la facoltà per le parti di presentare brevi note sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione.
Dunque, viene garantita per il giudizio amministrativo non solo l’obbligatorietà (e non la semplice possibilità) che per tutte le udienze “pubbliche e camerali” siano definite senza discussione orale sulla base degli atti, ma anche, quale modalità ordinaria di svolgimento della camera di consiglio tra i componenti del collegio giudicante, quella del collegamento da remoto, con espressa equiparazione del luogo (si badi bene, qualsiasi luogo) da cui si collegano magistrati e personale amministrativo, come “camera di consiglio a tutti gli effetti di legge”. In buona sostanza, un’autorizzazione espressa per i magistrati amministrativi a fare della propria abitazione una camera di consiglio ex lege, preservando giustamente la loro salute e quella dei loro familiari. Singolare che non si sia pensato a quella dei magistrati ordinari, quantitativamente superiori ai cugini amministrativi e, quindi, maggiormente esposti quantomeno come entità numerica al rischio di contagio, essendo essi sì costretti a spostarsi.
Non si comprende pertanto perchè analoga previsione non sia stata prevista per i giudizi civili e penali, quantomeno con riferimento ai provvedimenti esitati a seguito di udienze facoltativamente partecipate – quali le udienze camerali - ciò che sarebbe stato possibile ad esempio in materia penale mediante una deroga al disposto dell’art. 127, commi 3 e 4, c.p.p., o alle decisioni assunte dalle Corti d’appello a norma dell’art. 599, c.p.p., salva ovviamente la necessità di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, o, ancora, ed a maggior ragione, per le udienze camerali non partecipate ex art. 611, c.p.p. o per le udienze camerali previste ex art. 610, c.p.p. presso la Corte di cassazione, tutte udienze che non prevedono nemmeno la comparizione dei difensori.
Venendo, poi, alla giustizia contabile, viene in rilievo l’art. 85, comma 3, lett. e), che consente ai vertici istituzionali degli uffici territoriali e centrali, di prevedere lo svolgimento delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, ovvero delle adunanze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai rappresentati delle amministrazioni, mediante collegamenti da remoto, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione all'udienza ovvero all'adunanza, anche utilizzando strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi o con ogni mezzo di comunicazione che, con attestazione all'interno del verbale, consenta l'effettiva partecipazione degli interessati. Norma, questa, che si collega poi alla previsione, di tenore analogo a quella prevista per i giudizi amministrativi, del comma 5 del medesimo art. 85, il quale stabilisce che successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020, in deroga alle previsioni del codice di giustizia contabile, tutte le controversie pensionistiche fissate per la trattazione innanzi al giudice contabile in sede monocratica, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione senza discussione orale, sulla base degli atti depositati. Anche in questo caso, fatta salva la facoltà per le parti di presentare brevi note e documenti sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione e con previsione per il giudice, una volta trattata la causa, di pronunciare immediatamente sentenza, dandone tempestiva notizia alle parti costituite con comunicazione inviata a mezzo di posta elettronica certificata.
5. L’intervento sul sistema delle notifiche.
Il d.l. n. 18/2020 interviene anche sul tema delle notificazioni sia in materia civile che penale.
Per quanto concerne le notificazioni in materia civile, viene in rilievo il disposto dell’art. 83 comma 11, che stabilisce come dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico, anche gli atti e documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis (Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali), del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo. La norma specifica che gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l’anticipazione forfettaria di cui all’articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal periodo precedente, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Ha carattere innovativo, invece, l'impianto delineato dai commi 13,14 e 15 dell’art. 83 per il processo penale.
Tali disposizioni introducono, infatti, deroghe al sistema delle notificazioni e delle comunicazioni attualmente previsto dal codice di procedura penale, al fine di consentire agli uffici giudiziari, nella situazione di emergenza che ha imposto il rinvio d'ufficio delle udienze per la trattazione di affari penali non urgenti nonché le ulteriori misure previste dai dd.ll. nn.ri 9 e 11 del 2020, di comunicare celermente e senza la necessità di impegno degli organi notificatori i provvedimenti destinati alla comunicazione alle parti processuali delle date delle udienze fissate in ragione del rinvio d'ufficio o di qualsiasi altro elemento dipendente dai provvedimenti adottati ai sensi dei decreti legge sopraindicati.
In questo senso, si è imposto il ricorso al sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche - già previsto e disciplinato dal d.l. n. 179 del 2012, convertito dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221 - quali modalità di partecipazione dei provvedimenti sopra descritti e di qualsivoglia avviso agli stessi connesso. Al fine di agevolare la funzionalità dei sistemi e l'efficienza dei servizi il d.l. n. 18 del 2020, ha ritenuto necessario prevedere la possibilità di ricorrere a ulteriori strumenti telematici individuati dalla Direzione generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche al fine di favorire uffici che già hanno adottato sistemi telematici alternativi.
Viene anche prevista la possibilità per tutti gli uffici giudiziari di accedere al Sistema di Notificazioni e Comunicazioni telematiche penali, anche ove non siano state richieste le verifiche funzionali all'adozione dei decreti ministeriali previsti dall'articolo 16, comma 10 lettere a) e b), del menzionato d.l. n. 179 del 2012.
6. L’obbligatorietà della notifica presso il difensore all’imputato difeso di fiducia.
Al fine di rendere effettivamente gestibile il notevole carico di lavoro imposto alle cancellerie per le comunicazioni e le notificazioni dei provvedimenti di rinvio (o degli altri provvedimenti previsti e disciplinati dai decreti legge citati), si deroga al sistema di notificazioni previsto per tutti gli atti processuali penali introducendo, per la notificazione dei provvedimenti specificamente disciplinati dai decreti legge adottati per far fronte all'emergenza sanitaria in atto, la notifica ex lege presso il difensore di fiducia dell'imputato e di tutte le parti private, da effettuarsi tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema. In sostanza, fino al 30 giugno 2020 è sospesa ai fini della validità delle notifiche l’efficacia delle dichiarazioni ed elezioni di domicilio, ed, in generale, delle disposizioni di cui agli artt. 148 ss. cod. proc. pen., segnatamente con particolare riferimento alla possibilità di rifiuto della notifica da parte del difensore ex art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen.
Fa eccezione, ovviamente, il caso di indagato od imputato assistito da un difensore d'ufficio, per il quale continuerà ad avere applicazione il regime codicistico ordinario.