ultimo aggiornamento
sabato, 19 aprile 2025 22:01

Competenza della corte di assise e art. 74 dpr 309/90: problemi risolti e nuovi problemi - La corte di assise e le borse e i cd falsi....

 sabato, 13 febbraio 2010

Print Friendly and PDF

 In calce il DL n. 10/2010 che attribuisce al tribunale collegiale la
competenza per i reati di cui all'art. 416 bis cp anche per i processi in
corso.
Passano alla corte di assise i sequestri di persona a scopo di estorsione
"semplice" (630 c. I cp), perché quelli aggravati dalla morte della vittima
già lo erano, nonché una miriade di altri reati già di competenza del
tribunale (attraverso il richiamo dell'art. 51 cpp)
Ovviamente risolto un problema se ne crea un altro di ben più ampia portata:
l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (art.
74 dpr 309/90) rientra tra le esclusioni di cui all'art. 5 c. 1 lett a) cpp
(che esclude tutti i reati di cui al dpr 309/90) dalle competenze della
corte di assise? Oppure rientra tra le nuove competenze ai sensi dell'art. 5
c. 1 lett. dbis) cpp, poiché l'art. 74 dpr 309/90 è richiamato tra
quelli dell'art. 51 c. 3 bis cpp?
Mah. Mistero.
Comunque mai contrasto di norme fu più evidente. Peraltro nello stesso
articolo.
Quasi umoristica, invece, è la competenza della corte di assise per i
processi in materia di associazione per delinquere finalizzata alla ...
contraffazione di marchi e commercio di prodotti con segni falsi (rientrano
tra quelli dell'art. 51 c. 3 *bis *cpp)!!
Sempre ammesso che ci siano processi di questo tipo (che non mi sono mai
capitati e dei quali nulla mi risulta, ma ovviamente potrei sbagliare).
Di norma viene fatto sempre il processo al povero immigrato (o migrante) di
turno che ha le borse false, ma le indagini non vengono mai utilmente
concluse con azioni penali a carico dell'associazione per delinquere che
gestisce il commercio. In ogni caso i prossimi giudizi si faranno in corte
di assise.
Saluti a tutti.
Aldo Morgigni

 
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO-LEGGE 12 febbraio 2010, n. 10

Disposizioni urgenti in ordine alla competenza per procedimenti

penali a carico di autori di reati di grave allarme sociale.

(10G0032)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di apportare

modifiche alla disciplina della competenza per materia della Corte di

assise, al fine di prevenire le difficolta' pratiche conseguenti ai

recenti indirizzi giurisprudenziali in tema di attribuzione della

competenza per il reato di associazione di tipo mafioso aggravato;

Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di

modificare la disciplina sulla competenza della corte d'assise e dei

tribunali, al fine di consentire una migliore organizzazione

dell'amministrazione della giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 10 febbraio 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del

Ministro della giustizia;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Modifiche in materia di competenza

della corte di assise

1. All'articolo 5, comma 1, del codice di procedura penale, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: «di rapina e di estorsione,

comunque aggravati, e i delitti previsti dall'articolo 630, primo

comma, del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «di rapina,

di estorsione, di associazioni di tipo mafioso anche straniere,

comunque aggravati»;

b) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:

«d-bis) per i delitti consumati o tentati previsti dall'articolo

51, comma 3-bis e comma 3-quater, esclusi i delitti previsti

dall'articolo 416-bis del codice penale, comunque aggravati, e i

delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto

articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare

l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, salvo

che si tratti di delitti indicati nelle lettere a), b), c) e d).».

2. Fermo quanto previsto dall'articolo 2, le disposizioni di cui al

comma 1 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di

entrata in vigore del presente decreto solo nei casi in cui alla data

del 30 giugno 2010 non sia stata gia' esercitata l'azione penale.

Art. 2

Disposizioni sulla competenza nei procedimenti in corso relativi ai

delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale comunque

aggravati

1. In deroga a quanto previsto nell'articolo 1, comma 2, nei

procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente

decreto, relativi ai delitti di cui all'articolo 416-bis del codice

penale, comunque aggravati, e' competente il tribunale, anche

nell'ipotesi in cui sia stata gia' esercitata l'azione penale, salvo

che, prima della suddetta data, sia stato dichiarato aperto il

dibattimento davanti alla corte d'assise.

Art. 3

Copertura finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto si

provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e

finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o

maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 4

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi' 12 febbraio 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del

Consiglio dei Ministri

Alfano, Ministro della giustizia
 
 
 
 
 
 

© 2009 - 2025 Associazione Magistratura Indipendente
C.F.: 97076130588
Via Milazzo, 22 - CAP 00165 - Roma, Italia
segreteria@magistraturaindipendente.it

 
 

Magistratura Indipendente utilizza cookies tecnici e di profilazione. Alcuni cookies essenziali potrebbero già essere attivi. Leggi come poter gestire i ns. cookies: Privacy Policy.
Clicca il pulsante per accettare i ns. cookies. Continuando la navigazione del sito, acconsenti all'utilizzo dei cookies essenziali.