La recente decisione della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura n. 82/2016 (estensore Lorenzo Pontecorvo), in tema di tempistica nel deposito delle sentenze e dei provvedimenti giudiziali in generale, merita di essere apprezzata per il superamento che essa prevede dell’automaticità dell’integrazione dell’illecito disciplinare nel caso dello sforamento di rigidi termini cronologici.
Il condivisibile principio, in essa espresso, della necessità della ponderazione di tutti gli elementi del caso concreto, compresa l’abnormità del carico dei ruoli giudiziari ed anche le eventuali problematiche di natura personale o familiare, si muove nella direzione da tempo auspicata da Magistratura Indipendente per cui, nell’esame del rilievo disciplinare del ritardo nel deposito dei provvedimenti giudiziari, non possono essere addebitate al singolo Magistrato le disfunzioni del sistema Giustizia e va presa in considerazione l’esigibilità, o meno, del carico di lavoro di fatto sostenuto da ciascuno.
Nell’esprimere soddisfazione per la coraggiosa ed al tempo stesso equilibrata svolta del Consiglio Superiore della Magistratura in questo così delicato settore, si chiede, al tempo stesso, al medesimo organo di autogoverno di adoperarsi per l’introduzione di meccanismi che consentano sia di riabilitare integralmente i Magistrati ai quali sono in passato stati comminati provvedimenti disciplinari in situazione analoghe, sia di prevedere, per il futuro, la rapida archiviazione delle segnalazioni dei ritardi nel deposito dei provvedimenti giudiziari per coloro che operano in presenza di carichi di ruolo non esigibili.
Il gruppo di Magistratura Indipendente