Come sapete la quarta commissione del CSM ha approvato all'unanimità una proposta
di risoluzione consiliare (già trasmessa in lista) sul problema dei pensionamenti entro il 30 novembre 2010 a fronte dell'ultima manovra finanziaria (art. 12 comma DL 78/10 quale risultante dalla sua
conversione in legge).
La proposta verrà esaminata oggi dal Plenum e recepisce le richieste contenute nel documento presentato dai
Consiglieri Pepe, Racanelli e Virga.
Nella speranza che la proposta venga approvata, mi fa piacere rilevare che, dopo la recente delibera in materia di collocamento a riposo, si tratterebbe di un ulteriore ed importantissimo caso di diretto
intervento del CSM in materia di stato economico dei magistrati, sia pure limitatamente alla cessazione dal servizio e per la parte strettamente legata allo stato giuridico.
Nella specie si eviterebbe la "corsa" alla pensione di centinaia di colleghi, con significative scoperture di organico ed esborso immediato di molti milioni di euro: due conseguenze che sarebbero esattamente l'opposto della "ratio legis" e della politica seguita in materia di copertura degli organici dalla stessa manovra economica (che ha consentito l'assunzione dei colleghi nominati con il DM 2/8/10).
Spero che il CSM, proseguendo su questa linea, inizi anche a riesaminare alcuni aspetti paradossali delle disposizioni sulle valutazioni di professionalità e della concreta applicazione che ne viene fatta, primo fra tutti l'esistenza di valutazioni "senza benefici economici" (la II e IV) o a "benefici economici differiti " non retroattivi (la III dopo un anno) o retroattivi (la VII rispetto alla VI, con ritardo di 4 anni e corresponsione degli arretrati).
Il procedimento istruttorio ed il provvedimento finale sono, infatti,disciplinati in modo identico per tutte le valutazioni di professionalità, ma in 2 casi su 7 non vi è alcun effetto della valutazione positiva sulla progressione economica ed in altri 2 casi gli effetti economici sono ritardati di anni, senza che vi sia alcuna
giustificazione della disparità di trattamento (a parità di requisiti). E', inoltre, del tutto ignoto cosa succeda - agli effetti economici - in caso di cessazione di appartenenza del magistrato all'ordine giudiziario prima del decorso di 1 anno dalla III valutazione o dopo il conseguimento della VI valutazione ma prima della VII. La questione è particolarmente rilevante, ad esempio, nel caso di chi potrebbe divenire titolare di pensione privilegiata per
malattia o invalidità contratta per causa di servizio.
Un intervento del CSM che iniziasse ad affrontare la questione sarebbe un ulteriore intervento verso una tutela effettiva dell'indipendenza dei magistrati anche sotto il profilo economico.
Spero che il CSM raccolga presto questo spunto, che presenta rilevanti aspetti sotto il profilo della legittimità costituzionale delle disposizioni, sia in relazione alla ragionevolezza del "sistema" delle valutazioni di professionalità, sia in relazione al riparto di attribuzioni tra CSM e Ministero della giustizia per la concreta attribuzione degli effetti economici delle valutazioni di professionalità.