DEF : serve una inversione di rotta ed un intervento coordinato del CSM per rispettare la legalità
venerdì, 11 aprile 2014
di Aldo Morgigni resp. Uff. sindacale MI
In calce un estratto di pag. 34 del DEF approvato dal CdM lo scorso 8 aprile.
Dall'analisi del testo emerge che dal prossimo anno verrà corrisposta ai dipendenti pubblici fino al 2020 la sola indennità di vacanza contrattuale triennale, con aumento stimato dello 0,1% delle retribuzioni medie per il triennio 2015-2017 e dello 0,3% per il triennio 2018-2020.
Tradotto in soldoni ciò significa che:
- il prossimo anno verrà effettuato un saldo negativo a titolo di adeguamento per il triennio 2012-2014 pari a circa il 3%, con ritorno alle retribuzioni alla misura fissata al 31/12/2011 e restituzione di quanto percepito nel 2013 e 2014 (mediamente 4500 e. lordi); per chi dubita del recupero da parte dell'amministrazione sarebbe bene, prima di scrivere sciocchezze, andarsi a leggere i provvedimenti di recupero emessi dalla DCSII del MEF a ottobre 2012 per le eccedenze corrisposte nel 2011 e parte del 2012, oltre alla rideterminazione in basso delle nostre retribuzioni per il 2012 emessi dal ministero della giustizia (ad esempio i provvedimenti di nomina alla 5ª valutazione oggi attribuiscono uno stipendio di oltre 105.000 e., se antecedenti al provvedimento di rideterminazione del 2012, mentre scendono a 104.000 e. se successivi);
- dal 2016 al 2020 anticipi e saldi dell'adeguamento stipendiale saranno sostanzialmente pari a zero virgola qualcosa per cento (0,1-0,3);
- nel 2021 e 2022, sebbene (si spera) verrà sbloccata la contrattazione pubblica, gli aumenti per anticipi sull'adeguamento saranno sempre prossimi allo zero, perché sono parametrati al triennio precedente (2017-2019) in cui vigeva il blocco;
- nel 2023 verrà, finalmente, corrisposto un saldo che si spera positivo, perché relativo al triennio 2020-2022 nel quale dovrebbe riprendere la contrattazione.
Ovviamente, almeno per ora, gli aumenti per la nomina a magistrato ordinario, per le valutazioni di professionalità 1ª, 3ª dopo un anno, 5ª e 7ª (con arretrati ex art. 50 L. 388/2000), continueranno a essere corrisposti, come anche gli aumenti periodici biennali. La misura delle relative somme, però, sarà di poco superiore a quella del 31 dicembre 2011. Questo significa che, poiché in dodici anni (2011-2023) il potere di acquisto del denaro, quanto meno, si dimezza il potere di acquisto delle nostre retribuzioni (considerati gli aumenti per le valutazioni di professionalità e per gli scarti biennali) diminuirà progressivamente fino al 25/30%.
Ora, la dinamica descritta incide su tutto il pubblico impiego, ma ciò non vuol dire che sia giusta, perché si tratta - al solito - di un imposizione tributaria fuori dalla fiscalità generale che colpisce solo i pubblici dipendenti, cioè gli unici che pagano con certezza imposte e contributi. Il gravissimo, e non condivisibile, precedente costituito dalla sentenza n. 310/2013 della corte costituzionale, peraltro, "autorizza" il legislatore a bloccare le dinamiche salariali pubbliche sine die, anziché limitatamente alla annualità di bilancio e solo come misura straordinaria.
In un paese che tollera quasi cento miliardi all'anno di evasione fiscale, è inaccettabile moralmente e incostituzionale giuridicamente un intervento settoriale così pesantemente volto a colpire chi serve lo Stato e paga le tasse. Ancora una volta, ripeto, è indispensabile ripensare alle dinamiche, ormai dannose, conseguenti alla applicazione della L. n. 27/1981 e della L. n. 48/1998, che prevedevano l'adeguamento triennale ad aumenti che ormai non ci saranno più per anni. Il CSM eserciti il suo potere di proposta al ministro della giustizia e si renda protagonista in una materia, quella dello stato giuridico economico, che l'art. 105 Cost. gli attribuisce in via esclusiva.
È urgentissimo, inoltre, un intervento coordinato insieme a tutti gli altri organismi ed enti rappresentativi del pubblico impiego per chiedere una definitiva inversione di rotta che la smetta di punire i servitori dello Stato invece degli evasori fiscali.
Altrimenti "tutto è perduto, fuorché l'onore".
Aldo Morgigni
"Nel quadro a legislazione vigente27 la spesa per redditi da lavoro dipendente delle Amministrazioni Pubbliche è stimata diminuire dello 0,7 per cento circa per il 2014, per poi stabilizzarsi nel triennio successivo e crescere dello 0,3 per cento nel 2018, per effetto dell’attribuzione dell’indennità di vacanza contrattuale riferita al triennio contrattuale 2018-2020.
La riduzione attesa nel 2014 è dovuta al consolidarsi delle misure di contenimento della spesa per redditi per il pubblico impiego disposte dalle recenti manovre di finanza pubblica28. Il modesto incremento dello 0,1 per cento stimato per l’anno 2015 è determinato, principalmente, dal venir meno di alcune delle predette misure di contenimento della spesa in vigore nel periodo 2011-2014, in particolare il limite di spesa individuale riferito alla retribuzione percepita nell’anno 2010 ed il riconoscimento ai soli fini giuridici delle progressioni di carriera. Tali effetti di spesa sono stati in gran parte compensati dalla decurtazione permanente, introdotta a decorrere dal 1°gennaio 2015 dalla Legge di Stabilità 2014, delle risorse destinate al trattamento accessorio in relazione ai risparmi di spesa determinati ai sensi del D.L. 78/2010 ed inizialmente previsti per il solo triennio 2011-2013 (successivamente prorogati dal DPR 122/2013 sino al 31 dicembre 2014). Inoltre, la previsione per l’anno 2015 non sconta più l’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale relativa al triennio 2015-2017, a seguito della disposizione introdotta dalla Legge di Stabilità 2014 che ha individuato, quale indennità di vacanza contrattuale di riferimento per il predetto triennio, quella in godimento dall’anno 2010. Negli anni 2016 e 2017 la spesa per redditi si manterrebbe circa costante, per poi aumentare dello 0,3% nel 2018 in ragione della nuova indennità di vacanza contrattuale relativa al triennio 2018-2020.
Gli effetti di slittamento salariale sono stimati prudenzialmente sulla base delle risultanze nell’ultimo quinquennio.
L’evoluzione della spesa per redditi a livello di sottosettore istituzionale è stimata in coerenza con gli effetti attesi delle manovre di finanza pubblica e con l’andamento assunto per gli effetti di slittamento salariale.
27 Per effetto del D.P.R. 122/2013, le principali misure di contenimento della spesa previste dal D.L. 78/2010 sono prorogate sino al 31 dicembre 2014.
28 Vds., tra l’altro: Decreto legge 112/2008, convertito, con modificazioni, in legge 133/2008, Decreto legge 78/2010, convertito, con modificazioni, in legge 122/2010, Decreto Legge 98/2011, convertito, con modificazioni, in legge 111/2011, legge 183/2011, Decreto Legge 95/2012, convertito, con modificazioni, in legge 135/2012, legge 228/2012. Hanno invece comportato maggiori oneri di personale, tra l’altro, la sentenza n. 223/2012 della Corte Costituzionale (che esaurirà i suoi effetti nel 2016), il Decreto legge 104/2013, convertito con modificazioni, in legge 128/2013 e, per il solo 2014, la Legge di Stabilità 2014, L. n.147/2013. "