ultimo aggiornamento
sabato, 19 aprile 2025 22:01

Delibera del CSM su "interpretazione del requisito del conseguimento della valutazione di professionalità ai fini dei tramutamenti

 venerdì, 21 ottobre 2011

Print Friendly and PDF

Il Plenum ieri sera ha adottato la delibera allegata in calce.
In linea col dettato normativo e con la giurisprudenza amministrativa,
si è affermato che, ai fini dei tramutamenti, vale il riconoscimento
effettivo (a seguito di provvedimento del CSM) e non la semplice
maturazione del diritto a conseguire le valutazioni di professionalità
per effetto del decorso del tempo dal DM di nomina.
Nella parte finale della delibera, si è poi ipotizzato un intervento
consiliare volto a ridurre al massimo l'iter per il conseguimento
effettivo delle valutazioni di professionalità di tutti i magistrati,
avendo particolare riguardo alla necessità che i magistrati degli stessi
concorsi abbiano valutazioni nei medesimi tempi, al fine di eliminare
discrasie e differenze temporali ingiuste e dannose.


Alessandro Pepe

Antonello Racanelli

Tommaso Virga

 
 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Testo della delibera

«1. Come è noto, in via di estrema sintesi, la riforma dell'ordinamento
giudiziario ha abrogato il sistema di progressione in carriera dei
magistrati articolato attraverso le qualifiche -- uditore giudiziario,
magistrato di tribunale, magistrato d'appello, di cassazione ed idoneo
alle funzioni direttive giudiziarie - sostituendolo con un percorso
professionale unitario ed omogeneo, scandito da valutazioni in ordine
alla permanenza dei requisiti di idoneità alla funzione condotte per
tutto il corso della carriera, fino al raggiungimento del ventottesimo
anno di anzianità, con una periodicità quadriennale costante.

Lo scopo perseguito dal legislatore è stato quello di realizzare un
sistema più stringente e puntuale di verifica della adeguatezza
professionale dei magistrati articolando valutazioni maggiormente
ripetute e frequenti rispetto a quanto previsto dalla legislazione
previgente.

Dal conseguimento delle successive valutazioni di professionalità
dipende anche la progressione economica della retribuzione percepita - a
sua volta organizzata per classi stipendiali nonché la valutazione di
astratta idoneità ad accedere a particolari funzioni.

Sotto tale specifico profilo il D.Lgs. 160/2006, dopo avere classificato
le funzioni esercitabili dal magistrato all'art. 10 ed avere
disciplinato all'art. 11 il sistema periodico di valutazione della
professionalità, stabilisce all'art. 12 ("Requisiti e criteri per il
conferimento delle

funzioni") la regola secondo cui " Il conferimento delle funzioni di cui
all'articolo 10 avviene a domanda degli interessati, mediante una
procedura concorsuale per soli titoli alla quale possono partecipare,
salvo quanto previsto dal comma 11, tutti i magistrati che abbiano
conseguito almeno la valutazione di professionalità richiesta". La
regola, nei successivi commi della norma, è declinata attraverso
l'analitica indicazione del livello di anzianità positivamente
conseguita - e quindi della valutazione di professionalità - necessaria
per accedere alle funzioni di merito di primo grado e secondo grado,
alle funzioni di legittimità, nonché alle funzioni direttive e
semidirettive di merito e di legittimità - anche direttive superiori ed
apicali - giudicanti e requirenti.

Il requisito in questione costituisce, dal punto di vista
procedimentale, una condizione di legittimazione del singolo aspirante
alla partecipazione al concorso bandito dal Consiglio Superiore della
Magistratura per il tramutamento a funzioni diverse da quelle
attualmente svolte o per il conferimento di incarichi direttivi e
semidirettivi di ogni ordine e grado.

Potranno essere quindi prese in considerazione dall'Organo di governo
autonomo della magistratura, ai fini della selezione del candidato
idoneo all'assegnazione del posto, soltanto le domande formulate dai
magistrati che "abbiano conseguito la valutazione di professionalità
richiesta", con esclusione delle domande di coloro che non possano vantarla.

D'altra parte il sistema di verifica della professionalità di nuova
introduzione, richiedendo una nuova approfondita valutazione del profilo
e del bagaglio culturale di ciascuno dei magistrati in servizio ogni
quattro anni, ha notevolmente aggravato il lavoro amministrativo che
coinvolge tutti i presidi del circuito di governo autonomo, imponendo
che ad ogni scadenza si dia corso ad una articolata procedura che
coinvolge il magistrato interessato - che deve fornire il proprio
contributo informativo per la valutazione cui è sottoposto -, i
dirigenti degli uffici - cui incombe l'obbligo di redigere un articolato
rapporto -, i Consigli giudiziari territoriali chiamati a rendere il
proprio parere.

E' prevista, inoltre, la raccolta e l'esame di documentazione -
statistiche giudiziarie comparate, provvedimenti acquisiti a campione,
atti e provvedimenti volontariamente sottoposti dal candidato interessato.

L'istruttoria può inoltre essere arricchita dalle segnalazioni di fatti
rilevanti ad opera di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento nonché
del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati territorialmente competente.

E' prevista infine l'ipotesi, ed in alcuni casi la necessità, della
partecipazione dell'interessato, attraverso il deposito di memorie
difensive ed anche con l'audizione personale.

Si tratta, come si vede, di un procedimento analiticamente dettagliato e
garantito, caratterizzato da rilevante approfondimento dei contenuti, di
significativo impegno in termini di risorse materiali e di tempi.

La notevole quantità di lavoro amministrativo richiesto per ciascuna
valutazione ed il gran numero di procedure necessarie per dare
attuazione alla normativa che impone la rivalutazione con periodicità
ravvicinate di tutti i magistrati in servizio, rende difficile governare
in maniera ordinata e consapevole i tempi del riconoscimento formale del
conseguimento della valutazione maturata dal singolo interessato.

Il gran numero di variabili collegate alla molteplicità dei soggetti
coinvolti e degli accertamenti necessari non rende, pertanto, possibile
prevedere il succedersi cronologico degli adempimenti né garantire che
il procedimento di valutazione si concluda in epoca ragionevolmente
vicina alla data in cui, con la maturazione dell'anzianità necessaria,
il magistrato interessato ha acquisito il diritto ad essere valutato.

Si verifica così , nella pratica, che il magistrato aspirante ad un
posto o ad un incarico per il quale sia richiesta una specifica
valutazione di professionalità, pur avendo maturato l'anzianità
necessaria, al momento in cui la selezione deve essere compiuta non ne
abbia ancora ottenuto il riconoscimento per via della complessità ed
articolazione procedurale del procedimento amministrativo e si pone,
conseguentemente, la questione della possibile contrapposizione tra
l'interesse del magistrato a non vedersi precludere l'aspettativa di
accedere a posti o incarichi ambiti, a causa di ritardi nella
valutazione e quello della Amministrazione a procedere in maniera
consapevole ed approfondita alle valutazioni di professionalità ed ad
affrontare e definire in tempi ragionevolmente solleciti le procedure di
copertura di posti ed incarichi vacanti.

2. Il tema è stato oggetto di plurime decisioni della giurisprudenza
amministrativa nell'ambito della materia del conferimento degli
incarichi direttivi.

Il T.A.R. del Lazio, con la sentenza 2534/2009, ha in primo luogo
richiamato l'"orientamento, invero del tutto consolidato, della
giurisprudenza amministrativa" per cui "i requisiti prescritti per la
partecipazione alle procedure di tipo concorsuale devono essere
posseduti alla scadenza del termine stabilito dal bando per la
presentazione della domanda di ammissione (cfr., ex multis, Cons. St.,
Sez. IV, 10 aprile 2008, n. 1556; id., 12 settembre 2006 n. 5316; Sez.
V, 30 ottobre 2003, n. 6743; Sez. VI, 5 maggio 2003, n. 2334)."

Militano a sostegno di tale interpretazione, secondo il giudice, "non
solo l'esigenza di garantire la parità di trattamento tra i candidati,
ma anche il pubblico interesse a limitare la partecipazione ai soggetti
che vi abbiano titolo, al fine di evitare che l'individuazione degli
stessi abbia luogo dopo l'inizio delle procedure, con conseguente
incertezza sull'esistenza e sul numero dei partecipanti, ed eventuale
inutilità in tutto o in parte dell'attività svolta dall'Amministrazione
(cfr., in termini, TAR Emilia Romagna, 17 gennaio 2009, n. 29). Il
principio trova altresì supporto normativo nell'art. 2, comma 7, d.P.R.
9 maggio 1994 n. 487 (che reca il regolamento sui requisiti generali di
partecipazione) e, prima ancora, nell'art. 2, ultimo comma, del d.P.R.
10 gennaio 1957, n. 3, recante il Testo Unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato. A tale
disposizione la risalente giurisprudenza amministrativa ha sempre
riconosciuto "valore generale", ritenendo che il precetto, secondo cui i
requisiti prescritti devono essere posseduti alla scadenza del termine
fissato dal relativo bando per la presentazione della domanda di
ammissione, trovasse il proprio fondamento nel fatto che "il pubblico
interesse esige che alle procedure in questione partecipino solo i
soggetti che vi hanno titolo al fine di evitare ogni incertezza in
ordine all'effettivo possesso dei requisiti di ammissione e,
soprattutto, un inutile svolgimento di attività amministrativa ove ex
post venga accertata l'inesistenza dei titoli stessi" (Cons. Stato, Sez.
IV, 24 dicembre 2008, n.

6536)".

E' possibile la deroga "ma per potervisi discostare occorre che
l'amministrazione ravvisi la sussistenza di una particolare esigenza
pubblica, ragionevolmente prevalente su quella sottesa alla regola
generale, da individuare caso per caso" tenendo ferma la ratio di
"vietare in modo assoluto che il possesso dei requisiti generali di
ammissione possa essere fissato dall'amministrazione in epoca posteriore
alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la
presentazione della domanda di ammissione. E' questo "il vero
significato della norma in esame che effettivamente vuole garantire,
alla stregua dei principi di logicità, ragionevolezza ed imparzialità,
quella parità di trattamento tra i concorrenti che la certezza del
termine finale mira a tutelare [...]" (così ancora la decisione
6536/2008 cit.)".

Pertanto, le modifiche di stato giuridico intervenute successivamente,
ovvero i titoli conseguiti posteriormente alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande di partecipazione, anche se
aventi efficacia retroattiva, non possono legittimare l'ammissione alla
procedura concorsuale (cfr. la decisione n. 1556/2008 citata come pure
la giurisprudenza ivi richiamata).

Quando, infatti, "detti requisiti vengano comunque acquisiti in un
momento non utile rispetto alla procedura in cui si pretende di farli
valere, la retroattività non prevale sulla perentorietà del termine"
(C.d.S., sez. IV,

12 settembre 2006, n. 5316).

Il giudice amministrativo ha, inoltre, disatteso in maniera argomentata
la tesi secondo la quale il riconoscimento della valutazione di
professionalità maturata avrebbe funzione meramente dichiarativa con
effetto retroattivo, asserendo che il complesso procedimento congegnato
dal legislatore ai fini della valutazione di professionalità dei
magistrati, di cui alla disciplina introdotta dalla legge 30 luglio
2007, n. 111., "consiste in un giudizio espresso, ai sensi dell'articolo
10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dal Consiglio superiore della
magistratura con provvedimento motivato e trasmesso al Ministro della
giustizia che adotta il relativo decreto" che viene valutato "ai fini
dei tramutamenti, del conferimento di funzioni, comprese quelle di
legittimità, del conferimento di incarichi direttivi e ai fini di
qualunque altro atto, provvedimento o autorizzazione per incarico
extragiudiziario." (art. 11, comma 15, D.Lgs. n. 160/2006, nel testo
sostituito dalla cit. L. n. 111/2007).

Il procedimento di valutazione tende, in tale prospettiva, a
"ricostruire con completezza le qualità del magistrato, in modo da
evidenziare in modo dettagliato le caratteristiche professionali, le
tipologie di lavoro svolto e le reali attitudini, inquadrando le stesse
nei parametri che sono previsti ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge" secondo i parametri e le modalità analiticamente disciplinati
dall'art 11, cit. (così la circolare del C.S.M. n. 20691 dell'8 ottobre
2007 - deliberazione del 4 ottobre 2007, recante Nuovi criteri per la
valutazione di professionalità dei magistrati a seguito della legge 30
luglio2007, n. 111; parte I, Capo II). Non può, quindi, secondo il
giudice amministrativo, attribuirsi a tale procedimento natura meramente
dichiarativa ovvero ricognitiva "se non nella misura in cui, con
siffatta espressione, si voglia fare riferimento alla differenza
esistente tra attività amministrativa discrezionale pura e
discrezionalità tecnica."

Né la soluzione può mutare, ad avviso della citata giurisprudenza, in
considerazione dell'affidamento riposto dall'interessato nella
tempestività della procedura di valutazione, della cui durata egli non è
in linea di massima responsabile. Invero, ove effettivamente siano
riscontrabili ritardi colpevoli da parte del circuito dell'autogoverno
in relazione alla definizione sollecita della pratica, potrebbe, al più,
porsi la distinta questione del risarcimento del danno per perdita di
chance.

Il Consiglio di Stato ( sent. 995/2010) ha ribadito il principio,
generale nella materia dei concorsi amministrativi, secondo cui i
requisiti prescritti per la partecipazione alle procedure di tipo
concorsuale devono in ogni caso essere posseduti dal candidato nel
momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda di
ammissione, in ragione dell'esigenza di garantire la parità di
trattamento tra i candidati, della necessità di individuare
correttamente i soggetti partecipanti prima dell'inizio della procedura,
di eliminare le incertezze sul numero dei partecipanti, di fissare
regole idonee a ridurre l'eventuale contenzioso successivo.

Con riferimento specifico alla materia del conferimento degli incarichi
a magistrati, il supremo collegio amministrativo, dopo avere richiamato
la più volte citata disposizione di cui all'art. 12 comma 1 del D.Lgs.
160/2006, ha osservato che "traspare dalla mera lettura della norma,
anche in un caso particolare come il conferimento di uffici direttivi ai
magistrati, il legislatore si è comunque prefisso l'obiettivo di
assicurare certezza alle situazioni giuridiche, imponendo che i
candidati al conferimento delle funzioni "abbiano conseguito" (ossia
siano già in possesso del) la valutazione di professionalità richiesta,
al fine di "partecipare" alla stessa procedura concorsuale. Né è
possibile ritenere la natura meramente dichiarativa della valutazione di
professionalità, che potrebbe indurre a dare alla stessa un contenuto
solo ricognitivo e quindi effettivamente retroattivo. Se si pone mente
al procedimento costruito dalla normativa primaria ai fini della
valutazione di professionalità dei magistrati, con la disciplina della
legge 30 luglio 2007, n. 111, è facile cogliere che si è in presenza di
una valutazione di carattere costitutivo, atteso che, come recita l'art.
11, comma 15, del citato D.Lgs. 160 del 2006, questa "consiste in un
giudizio espresso, ai sensi dell'articolo 10 della legge 24 marzo 1958,
n. 195, dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento
motivato e trasmesso al Ministro della giustizia che adotta il relativo
decreto", da utilizzarsi "ai fini dei tramutamenti, del conferimento di
funzioni, comprese quelle di legittimità, del conferimento di incarichi
direttivi e ai fini di qualunque altro atto, provvedimento o
autorizzazione per incarico extragiudiziario".

La conclusione, coerente ed inevitabile, della giurisprudenza
amministrativa è che la natura vincolante della norma primaria in tema
di previo possesso della valutazione di professionalità ed il rilievo
costitutivo del giudizio che fonda la detta valutazione impongono che i
requisiti per prendere parte alla procedura concorsuale siano posseduti
al momento della scadenza del termine per la partecipazione alla
procedura medesima, mentre l'affidamento del candidato nella
tempestività della valutazione e non imputabilità allo stesso del
ritardo può venire in eventuale rilievo sotto il profilo del danno di
cui potrebbe dolersi l'appellante in termini di perdita di chance,
azionabile contro la pubblica amministrazione ma non in grado di
incidere sulla posizione del controinteressato che, nello stesso senso
ma con ragioni opposte, si duole anch'egli dell'illegittimo operato
della parte pubblica.

L'esame della giurisprudenza corrobora la tesi per cui la legittimazione
a partecipare ai concorsi di cui all'art. 12 D.Lgs. 160/2006 dipende non
dalla semplice maturazione dell'anzianità corrispondente alla
valutazione professionale richiesta, ma dall'effettivo e formale
riconoscimento della stessa all'esito del procedimento amministrativo
relativo condotto dal C.S.M..

La soluzione è, peraltro, del tutto conforme alla lettera della norma
che prescrive che la valutazione sia stata "conseguita", e cioè sia
entrata formalmente nel patrimonio giuridico dell'interessato attraverso
la procedura legislativamente prevista.

3. Il tema in esame è, stato peraltro, esaminato in più occasioni anche
da questo Consiglio.

In occasione della revisione della circolare relativa al conferimento
degli incarichi direttivi e semidirettivi, proprio sul presupposto che
chi non abbia già ottenuto l'esplicito riconoscimento del titolo,
nonostante abbia già maturato il diritto ad essere valutato, non è
legittimato a concorrere al posto per il quale sia richiesta la
valutazione di professionalità , il C.S.M. ha cercato di minimizzare gli
effetti di possibile nocumento derivanti all'interessato dal ritardo
nella definizione della procedura, apprestandogli una garanzia
procedimentale.

Al paragrafo 5.2 della circolare n. P. 19244 del 3 agosto 2010, "Testo
Unico sulla Dirigenza Giudiziaria" è così previsto che "Alla data della
vacanza del posto, il magistrato che intende partecipare al concorso
deve aver già maturato il diritto ad essere valutato secondo le
scansioni quadriennali di cui all'art. 11 D.Lgs. 160/2006, laddove esse
incidano sulla legittimazione rispetto al posto da conferire. La
valutazione di professionalità deve, comunque, intervenire prima che la
competente Commissione Referente formuli la proposta per il conferimento
dell'ufficio direttivo. Nel caso in cui tra gli aspiranti vi siano
magistrati che attendono lo scrutinio di professionalità, quale
condizione di legittimazione, la Commissione Referente procede
all'istruttoria della procedura solo quando abbia acquisito gli esiti
delle relative valutazioni di professionalità riguardanti i candidati
interessati".

Si è, quindi, previsto l'arresto della procedura concorsuale di
tramutamento o di conferimento del posto o dell'incarico per consentire
l'esame delle valutazioni di professionalità dei candidati che abbiano
maturato l'anzianità necessaria prima del termine della vacanza del
posto, al fine di costituire agli aspiranti dotati dell'anzianità di
carriera necessaria il titolo di legittimazione ed evitare esclusioni
motivate soltanto dalla durata della procedura di progressione in carriera.

La soluzione regolamentare è stata fondata sulla possibilità di deroga
al principio della necessità del possesso dei requisiti di
legittimazione alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande ammessa dalla giurisprudenza in precedenza indicata per la
sola evenienza nella quale " l'amministrazione ravvisi la sussistenza di
una particolare esigenza pubblica, ragionevolmente prevalente su quella
sottesa alla regola generale da individuare caso per caso".

La recente deliberazione assunta il 5 maggio 2011 risulta, parimenti, in
linea con la interpretazione della giurisprudenza amministrativa.

Nell'interpretare il disposto dell'art. 201 R.D. n. 12 del 1941, primo
comma ( secondo il quale "L'anzianità dei magistrati si computa dalla
data del decreto di nomina in ciascun grado. In caso di nomina
contemporanea, l'anzianità si determina dall'ordine nel quale le
promozioni sono conferite secondo le disposizioni contenute nel presente
titolo") il Consiglio ha ritenuto che la norma, pur facendo riferimento
ad un sistema di progressione in carriera ormai desueto (le c.d.
"promozioni"), "enuncia un principio oggi adattabile al vigente sistema
delle valutazioni periodiche di professionalità", tenuto conto che anche
in occasione della radicale riforma dell'ordinamento giudiziario del
2006 detta disposizione non è stata abrogata, essendo stata
evidentemente ritenuta attuale e compatibile con il sistema normativo
introdotto dalla legge n. 111/2007.

In tale quadro è stato ritenuto che la condizione di chi abbia maturato
una certa anzianità ma non abbia ancora conseguito la positiva
valutazione di professionalità corrispondente è diversa rispetto a
quella di colui il quale, vantando la medesima anzianità, ed anche una
posizione in ruolo successiva, si sia già visto riconoscere il titolo
professionale prevalendo il secondo dei candidati, in ragione della
intervenuta definizione positiva del procedimento di avanzamento in
carriera.

In sostanza, anche in detta fattispecie , il riconoscimento formale
della valutazione professionale è stata ritenuta condizione
indispensabile dell'apprezzamento dell'anzianità di servizio vantata dal
magistrato, rispetto alla quale la deliberazione del C.S.M. ha funzione
evidentemente costitutiva.

Alla medesima conclusione questo Consiglio è giunto nella materia dei
concorsi per il conferimento delle funzioni di legittimità presso la
Corte di Cassazione. Come è noto, l'art. 12 del D.Lgs. 160/2006, dopo
avere in via generale stabilito che per accedere alle funzioni in
questione è necessaria la quarta valutazione di professionalità, al
comma 14 prevede che una aliquota del dieci per cento di detti posti
siano assegnati, con concorso riservato, a magistrati che abbiano
conseguito la seconda o la terza valutazione. Nel determinare la
posizione concorsuale dei magistrati che, pur avendo maturato
l'anzianità per ottenere la quarta valutazione di professionalità, non
l'avevano in fatto formalmente conseguita alla data del bando ( il tutto
al fine di stabilire se ammetterli al concorso ordinario - per il quale
la valutazione in questione è richiesta - oppure al concorso riservato -
sulla base della terza valutazione di cui erano già in possesso

) la terza commissione referente, nella seduta del 12 maggio 2011, ha
ritenuto che in sede di concorso ordinario siano valutabili i soli
candidati che abbiano conseguito formalmente la IV valutazione di
professionalità alla scadenza dei termini di presentazione della domanda
nella procedura concorsuale, dovendo gli altri essere considerati nella
procedura riservata ai magistrati che hanno "conseguito la seconda o la
terza valutazione di professionalità" (art. 12 comma 14 D.Lgs. 160/2006).

4. Gli univoci precedenti giurisprudenziali sopra citati e il prevalente
orientamento consiliare conducono a ribadire la preferenza per
l'interpretazione secondo cui il requisito del conseguimento della
valutazione di professionalità prevista nell'ambito di procedure di
tramutamento di magistrati, ricorra solo nelle ipotesi in cui ne sia
intervenuto il formale riconoscimento da parte del C.S.M. all'esito
della specifica procedura di valutazione professionale, non essendo
all'uopo sufficiente la maturazione dell'anzianità di servizio necessaria.

Tale conclusione appare, anzitutto, maggiormente conforme al tenore
letterale della norma - non potendosi fare coincidere il "conseguimento"
di cui all'art. 12 D.Lgs. 160/2006 che con la formale acquisizione del
titolo.

In secondo luogo non può non osservarsi che la soluzione opposta
rischierebbe di frustrare lo scopo della disposizione primaria, che
attribuisce al conseguimento della valutazione di professionalità il
valore di garanzia dell'esistenza in capo agli aspiranti di doti,
competenze ed esperienze professionali adeguate al posto da ricoprire.

Ove la legittimazione a partecipare alla selezione attitudinale fosse
ravvisata anche in assenza di una espressa positiva valutazione
professionale si aprirebbe, ingiustificatamente, la strada alla nomina
di candidati non assistiti da tale garanzia. E' su tale premessa logica
che si fonda il valore costitutivo, e non meramente
dichiarativoricognitivo, della valutazione di professionalità operata
dal C.S.M.

E, d'altra parte, non mancano nella prassi consiliare casi di esito
sfavorevole della procedura di valutazione professionale ai fini della
progressione in carriera, con conseguente diniego di riconoscimento del
conseguimento della valutazione di professionalità fisiologicamente
collegata all'anzianità maturata. In tali ipotesi, accedendo alla
opposta tesi, si porrebbe, invero, il problema degli effetti che sulla
nomina intervenuta sulla scorta del dato puro della anzianità
produrrebbe l'eventuale, successivo esito negativo della verifica
professionale.

5. Le considerazioni sopra formulate mentre, da un lato, impongono la
affermazione della natura costitutiva della valutazione di
professionalità, dall'altro impongono al Consiglio di farsi carico delle
obbiettive criticità operative riscontrate nella procedura di
valutazione dei magistrati , tenuto conto del concreto pregiudizio
subito dal magistrato il quale, pur possedendo i requisiti per
conseguire il titolo di avanzamento professionale, risulti non
legittimato a concorrere per un posto od un incarico in ragione della
intempestività dei presidi del governo autonomo nel definire la
procedura di riconoscimento della valutazione di professionalità necessaria.

Tale criticità è aggravata, nella pratica, sotto il profilo soggettivo,
dalla circostanza che i tempi delle singole procedure di valutazione
sono, in linea di massima, non prevedibili e del tutto eterogenei.

La durata di ciascuno scrutinio dipende, infatti, dalla sollecitudine
con cui lo specifico magistrato, il dirigente dell'Ufficio cui è
addetto, il Consiglio giudiziario territorialmente competente e, infine,
il C.S.M.

assolvono alle incombenze procedimentali loro assegnate, dalla maggiore
o minore facilità di acquisizione del materiale istruttorio, dal carico
di lavoro, dalla responsabilizzazione individuale di ciascuno degli enti
coinvolti, dalla utilizzazione più o meno intensa degli strumenti di
garanzia procedimentale posti a beneficio dell' interessato (ad esempio,
osservazioni, memorie, audizione personale).

Ne consegue che le singole posizioni di progressione in carriera possono
avere - ed in effetti hanno in concreto - tempi di definizione
significativamente diversi con la conseguenza che magistrati che vantano
la medesima anzianità di servizio conseguono il titolo professionale in
esame in tempi diversi con le, conseguenti, ingiustificabili, negative
ricadute in termini di legittimazione alla formulazione delle istanze di
tramutamento o di conferimento di incarichi.

In tale quadro, appare opportuno che il Consiglio Superiore della
Magistratura utilizzi gli strumenti di regolamentazione secondaria di
cui dispone, al fine di predisporre idonei strumenti di governo del
fenomeno, per attenuare le criticità e gli effetti distorsivi più
evidenti del sistema.

Appare, in particolare, opportuno adottare una soluzione organizzativa
che preveda una gestione dei tempi delle procedure di valutazione di
professionalità tendenzialmente unitaria per i magistrati aventi
anzianità analoga, in quanto nominati con il medesimo decreto,
assicurando il simultaneo inizio di tutte le procedure e scansioni
obbligatorie ed unitarie degli adempimenti nei quali si articola il
procedimento di valutazione. Per tal via, nella generalità dei casi e
con riferimento al un modello ordinario fisiologico statisticamente
prevalente che si snoda secondo i canoni previsti e prevedibili , potrà
ottenersi una tendenziale uniformità dei tempi di definizione delle
procedure medesime.

Potrebbero, in tale prospettiva, prevedersi termini generali, validi per
tutte le procedure connesse al medesimo decreto di nomina, a seguito
dall'iniziativa ufficiosa del C.S.M. -- da assumersi tempestivamente in
osservanza della circolare vigente - per la presentazione
dell'autorelazione e dei documenti da parte del magistrato interessato,
per la raccolta dei documenti e la redazione del rapporto del Capo
dell'Ufficio e per il parere del Consiglio giudiziario, con la
incentivazione dell'utilizzo di schemi succinti di motivazione e
modalità espressive standardizzate ed uniformi. Il Consiglio da parte
sua dovrebbe garantire la trattazione altrettanto tempestiva e
concentrata di tutte le pratiche conducendole a definizione in tempi
circoscritti.

Da tale schema procedimentale potrebbero essere escluse le procedure nel
corso delle quali, a qualsiasi livello, emergano elementi di conoscenza
perplessi, tali da consigliare una maggiore ponderazione ovvero
approfondimenti istruttori, come nel caso in cui sia richiesta o
condotta un'istruttoria orale, con eventuale audizione dell'interessato
ovvero siano in corso procedimenti disciplinari o penali nei confronti
del magistrato interessato.

Al fine di procedere alla individuazione ed adozione delle soluzioni
organizzative idonee ad assolvere agli scopi sopra indicati il Consiglio
ritiene opportuno investire la competente commissione in sede referente.

Sulla scorta delle suesposte considerazioni, il Consiglio

delibera

- di stabilire che il requisito del conseguimento della valutazione di
professionalità richiesta nell'ambito di procedure di tramutamento di
magistrati possa ravvisarsi esclusivamente a seguito della positiva
definizione della procedura di riconoscimento formale della valutazione
di professionalità;

- di demandare alla Quarta Commissione la individuazione di soluzioni
organizzative finalizzate a determinare una contemporanea o almeno
ravvicinata definizione delle procedure di valutazione della
professionalità per tutti i magistrati nominati con il medesimo decreto
ministeriale.

 
 
 
 
 
 

© 2009 - 2025 Associazione Magistratura Indipendente
C.F.: 97076130588
Via Milazzo, 22 - CAP 00165 - Roma, Italia
segreteria@magistraturaindipendente.it

 
 

Magistratura Indipendente utilizza cookies tecnici e di profilazione. Alcuni cookies essenziali potrebbero già essere attivi. Leggi come poter gestire i ns. cookies: Privacy Policy.
Clicca il pulsante per accettare i ns. cookies. Continuando la navigazione del sito, acconsenti all'utilizzo dei cookies essenziali.