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sabato, 19 aprile 2025 22:01

Finalmente il fondo perequativo

 giovedì, 14 gennaio 2010

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Per gli impiegati dell'Avvocatura dello Stato.
Perchè, che avevate capito? Per i magistrati non c'é praticamente nulla da
perequare perchè non ci sono incarichi.
In calce trovate il decreto con il quale si disciplina la ripartizione tra
gli impiegati dell'avvocatura dello Stato delle somme riscosse per diritti
di segreteria nella partecipazione a collegi arbitrali e spese generali
sugli onorari. Proprio così. Spese generali forfettarie (12,50%). Come gli
avvocati privati. Come se i costi non fossero a carico dell'amministrazione.
Non è chiaro (anzi chiarissimo...) perchè non siano previste analoghe
disposizioni per i dipendenti dell'amministrazione giudiziaria. Poteva
utilmente essere impiegato il Fondo unico per la giustizia in modo chiaro e
diretto, non con le attuali generiche previsioni di "progetti" piuttosto
fumosi e tutti da definire. Da anni, inoltre, sostengo che se si consentisse
ai dipendenti di svolgere (fuori dall'orario di lavoro) le attività per le
quali si fanno contratti milionari con ditte esterne (una per tutte, le
trascrizioni di udienze e, soprattutto, delle intercettazioni). Il risparmio
sarebbe considerevole e i sarebbe un forte incentivo per il personale.

Come sapete gli avvocati dello Stato, oltre ad uno stipendio più alto dei
magistrati per la "accelerazione" di carriera come per i colleghi
amministrativi, percepiscono anche gli onorari per i processi trattati,
ripartiti per ogni quadrimestre. Il bello è che la quota principale non
deriva dagli onorari prelevati sulle controparti (che sono molto pochi) ma
dalla quota prelevata ... dalle amministrazioni difese, che in caso di
compensazione delle spese pagano gli onorari all'avvocatura. In tempi di
ristrettezze finanziarie questo sistema è, come minimo, paradossale. Sarebbe
come se i giudici percepissero, oltre allo stipendio, parte dei contributi
unificati delle cause trattate. Inoltre in sede amministrattiva le spesesono
sempre compensate. Inoltre gli onorari vengono pagati anche per le cause per
le quali c'é una transazione, dove le spese legali riconosciute spesso sono
elevatissime.
Nessun politico o giornalista, però, ha mai gridato allo scandalo. Tralascio
i risultati dell'attività difensiva per le amministrazioni.
Ogni giudice civile con esperienza in materia erariale o in materia di
esecuzioni faccia un po' i conti e dica quante sono le controversie nelle
quali l'amministrazione vince e quante quelle in cui è soccombente...
Saluti a tutti.
Aldo Morgigni

Art. 1
Fondo di perequazione
1. Al Fondo perequativo del personale amministrativo
dell'Avvocatura dello Stato, istituito ai sensi dell'articolo 43,
comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69, affluiscono:
a) gli importi relativi all'attivita' di segretario di collegi
arbitrali riassegnati dall'amministrazione finanziaria dello Stato ai
sensi dell'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133;
b) una quota delle competenze spettanti agli avvocati e
procuratori dello Stato ai sensi dell'articolo 21 del testo unico di
cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, pari alla voce di
onorario di cui all'articolo 14 della tariffa di cui al capitolo I
allegato al decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n.
127.
* - Si riporta l'art. 14 della tariffa di cui al capitolo
I allegato al decreto del Ministro della giustizia 8 aprile
2004, n. 127:
«Art. 14 (Rimborso spese generali). - 1. All'avvocato e
al praticante autorizzato al patrocinio e' dovuto un
rimborso forfetario delle spese generali in ragione del
12,5% sull'importo degli onorari e dei diritti ripetibile
dal soccombente.».
*

Art. 2

Modalita' di gestione e di ripartizione delle somme

1. Le somme versate nel Fondo sono ripartite quadrimestralmente,
secondo le modalita' di cui agli articoli 5 e 6 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 1972, fra gli
appartenenti al ruolo del personale amministrativo dell'Avvocatura
dello Stato.
2. La ripartizione e' eseguita tra gli aventi diritto con le
seguenti modalita':
a) una quota pari a sei decimi e' ripartita su base territoriale,
secondo le disposizioni del comma 3, in proporzione allo stipendio
tabellare annuo lordo in godimento, esclusi ogni altra indennita' o
assegno;
b) la restante quota pari a quattro decimi e' ripartita tra tutto
il personale amministrativo in proporzione allo stipendio tabellare
in godimento, esclusi ogni altra indennita' o assegno.
3. La ripartizione su base territoriale e' eseguita con le seguenti
modalita':
a) gli importi di cui alla lettera a) dell'articolo 1 sono
ripartiti tra il personale in servizio presso ciascuna sede cui
appartiene il dipendente che ha espletato la funzione di segretario
del collegio arbitrale;
b) le competenze di cui alla lettera b) del medesimo articolo 1
sono ripartite tra il personale in servizio presso ciascuna sede
competente a curarne la riscossione.
4. Alla ripartizione del Fondo partecipa, con le stesse modalita'
disciplinate nel presente decreto, anche il personale di altre
Amministrazioni che sia destinato a prestare servizio per un periodo
continuativo non inferiore a sei mesi presso gli uffici
dell'Avvocatura dello Stato in base a formali provvedimenti di
assegnazione.
5. Trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 10,
11, 15 e 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
29 febbraio 1972 e successive modificazioni.

* Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 5, 6, 10, 11, 15 e
16 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29
febbraio 1972, recante «Regolamento per la riscossione, da
parte dell'Avvocatura dello Stato, degli onorari e delle
competenze di spettanza e per la relativa ripartizione»:
«Art. 5. - Le somme riscosse da ciascun Ufficio
dell'Avvocatura dello Stato sono divisibili fra gli
avvocati, i procuratori e gli altri impiegati dell'Ufficio
stesso, quando sia o divenga irretrattabile il titolo -
sentenza o rinunzia o transazione - in base al quale la
riscossione fu eseguita. Il riparto vien fatto
quadrimestralmente secondo le norme di cui agli articoli
seguenti.».
«Art. 6. - Nell'ultimo giorno dei mesi di aprile,
agosto e dicembre, ciascuna Avvocatura chiude la
contabilita' del quadrimestre e trasmette all'Avvocatura
Generale dello Stato il rendiconto, dal quale devono
risultare le somme riscosse, le somme prelevate ai sensi
dell'art. 2 e quelle versate all'Erario. A tale rendiconto
devono essere allegati:
1) elenco delle quietanze di versamento delle somme
esatte nel quadrimestre e divenute divisibili;
2) un elenco delle quietanze di versamento delle
somme esatte nel quadrimestre e non ancora divenute
divisibili;
3) un elenco delle somme esatte e versate nei
precedenti quadrimestri e divenute divisibili nell'ultimo
quadrimestre;
4) un elenco delle somme esatte e versate nei
precedenti quadrimestri e non ancora divenute divisibili;
5) un elenco delle quietanze di versamento
riflettenti i rimborsi delle spese di stampa e di altre
somme pagate sull'apposito capitolo di bilancio o
anticipate dalle Amministrazioni, Aziende ed
Amministrazioni autonome ed Enti pubblici nonche' delle
quietanze relative alle competenze pagate ai procuratori
fuori sede di Ufficio di Avvocatura a norma dell'art. 2;
6) i prospetti di riparto tra il personale delle
somme divenute nel quadrimestre divisibili. Quando tra le
somme di cui al n. 6) ve ne siano di quelle riscosse e
versate durante esercizi finanziari precedenti
all'esercizio in corso, se ne faranno separati prospetti di
riparto.».
«Art. 10. - Nel caso di nuova qualifica o di aumento di
stipendio attribuito con effetto retroattivo, il nuovo
stipendio non e' considerato per i quadrimestri anteriori
alla data del provvedimento. Si terra' conto, invece, della
nuova qualifica o dell'aumento di stipendio disposti nel
corso del quadrimestre, e per il periodo relativo, purche'
il provvedimento sia stato registrato alla Corte dei Conti
prima della scadenza del termine quadrimestrale.
Nel caso di trasferimento da uno ad altro Ufficio
l'interessato partecipa, per l'intero quadrimestre, al
riparto di quest'ultimo Ufficio, qualora il provvedimento
abbia decorrenza da data anteriore alla scadenza del
termine quadrimestrale.».
«Art. 11. - Colui che entra a far parte dell'Avvocatura
dello Stato nel corso del quadrimestre, partecipa al
riparto soltanto per il tempo decorso dalla data di
immissione in possesso dell'Ufficio.».
«Art. 15. - Gli avvocati, procuratori ed impiegati
dovranno rilasciare al capo dell'ufficio, al Segretario
Generale o all'impiegato designato di cui all'articolo
precedente la delegazione a riscuotere, giusta l'art. 383
del regolamento di contabilita' generale dello Stato. La
delega viene unita al rendiconto per essere posta a corredo
del mandato di pagamento.».
«Art. 16. - Nel caso di morte dell'impiegato la quota
ad esso spettante sino al giorno del decesso, e' pagata
agli eredi, i quali dimostrino tale loro qualita' con i
documenti prescritti dalle norme di contabilita' generale
dello Stato.». *

Art. 3
Esclusione dal diritto al riparto

1. Sono esclusi dal diritto al riparto per l'intero quadrimestre
coloro che, nel corrispondente periodo, abbiano tenuto condotte
sanzionate disciplinarmente.
2. Nelle ipotesi di condotte che abbiano dato luogo alla sanzione
disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione, l'esclusione dal diritto al riparto si estende a
ciascun quadrimestre, per intero, nel corso del quale la sospensione
abbia avuto concreta applicazione.
3. Nelle ipotesi di condotte che abbiano dato luogo alla sanzione
disciplinare del licenziamento con o senza preavviso, il diritto al
riparto cessa definitivamente a decorrere dal quadrimestre nel corso
del quale e' stata tenuta la condotta sanzionata.
4. Non hanno diritto a partecipare al riparto, per il
corrispondente periodo:
a) coloro che siano stati assenti dal servizio per qualsiasi
causa, con esclusione dell'assenza per ferie;
b) coloro che si trovino in posizione di comando presso altre
Amministrazioni, di fuori ruolo o in aspettativa per qualsiasi causa.

Art. 4
Disposizione transitoria
1. Con riguardo al quadrimestre con scadenza al 31 agosto 2009, la
quota di cui alla lettera b) dell'articolo 1 e' riferita alla somma
corrispondente a cinquantanove centoventitreesimi delle competenze
spettanti per il quadrimestre medesimo agli avvocati e procuratori
dello Stato ai sensi dell'articolo 21 del testo unico di cui al regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 4 dicembre 2009

 
 
 
 
 
 

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