Cari Colleghi,
segnaliamo che nella seduta plenaria 3 novembre 2021 sono state trattate due pratiche della VII commissione relative ai progetti organizzativi delle Procure di Bologna e Ivrea.
Per entrambi gli uffici, sono state formulate due proposte alternative che nel condividere un nucleo comune di rilievi prospettavano soluzioni diverse in ordine alla valutazione del merito organizzativo con specifico riguardo:
- alla individuazione di un gruppo di lavoro specializzato, preposto alla trattazione dei reati commessi da appartenenti alla polizia giudiziaria nell’esercizio delle funzioni (Procura Bologna);
- all’”auto-assegnazione”al Procuratore della Repubblica di alcuni affari tra cui i procedimenti in materia di Pubblica Amministrazione, i procedimenti a carico di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, di dipendenti del Ministero della Giustizia e di ministri di culto (Procura Ivrea).
In merito alla scelta relativa alla creazione di un gruppo di lavoro specializzato, direttamente coordinato dal Procuratore della Repubblica (Bologna) e composto da due magistrati, per la trattazione dei reati commessi da appartenenti alla polizia giudiziaria nell’esercizio delle funzioni, l’assemblea plenaria ha condiviso l’impostazione della proposta A) (rel. D’Amato), secondo cui – in virtù delle circolari sull’organizzazione delle Procure – il CSM “ha un’apposita capacita di interlocuzione finalizzata a verificare, seppur in termini interni all’organizzazione della giurisdizione, il buon uso del merito organizzativo da parte del capo dell’ufficio.. l’atto di base del Procuratore della Repubblica è atto inerente l’organizzazione della funzione giudiziaria interna all’ufficio e questa viene esplicata – come è normale nella attività amministrativa e a maggior ragione in quella giudiziaria - sulla base delle valutazioni di opportunità del capo dell’ufficio, finalizzate alla buona amministrazione della giustizia…...”, in conformità a quanto affermato in una recente pronunzia del Consiglio di Stato, Sezione V , n.6856/2020.
Sulla scorta di tali premesse, acquisiti i chiarimenti del Procuratore, si è ritenuta la scelta organizzativa del Procuratore di Bologna intellegibile e/o in ogni caso non arbitraria. È stata dunque approvata la proposta A), con presa d’atto senza rilievi ovvero osservazioni sullo specifico punto. Il procuratore aveva spiegato la scelta organizzativa, fondandola sull’esigenza di assicurare uniformità di trattamento nella conduzione delle indagini, anche ai fini dell’adozione di eventuali iniziative disciplinari (voti riportati 10, Consiglieri Balduini, Basile, Braggion, Celentano, Ciambellini, D’Amato, Donati, Grillo, Lanzi, Micciche’).
L’assemblea plenaria non ha, dunque, condiviso l’impostazione alternativa, proposta B (rel. Suriano), secondo cui l’opzione organizzativa del Procuratore di Bologna fosse meritevole di rilievi nonché contraria al principio di “specializzazione”, e ciò in quanto i gruppi di lavoro dovrebbero essere concepiti non per categorie di “autori”, ma solo sulla base di tipologie omogenee di reati e procedimenti, legati dalla necessità di una uniforme azione investigativa e processuale (voti riportati 9, Consiglieri Ardita, Cascini, Chinaglia, DAL Moro, Di Matteo, Marra, Pepe, Suriano, Zaccaro). I consiglieri Benedetti, Cavanna, Cerabona, CURZIO, Gigliotti e Salvi si sono astenuti .
Abbiamo richiamato precedenti di delibere di presa d’atto senza rilievi ne’ osservazioni assunte all’unanimità con riferimento ad altri progetti organizzativi, che prevedono gruppi di lavoro per reati commessi da magistrati. Si trattava, dunque del medesimo criterio di individuazione della competenza del gruppo di lavoro in base all’autore del reato, e non alla tipologia del reato.
Per quanto concerne il progetto organizzativo della Procura della Repubblica di Ivrea, nella proposta B) (relatore D’Amato), abbiamo ritenuto le previsioni relative all’auto-assegnazione dei procedimenti al Procuratore della Repubblica esercizio della discrezionalità organizzativa del dirigente dell’ufficio come tale insindacabile da parte del Consiglio.
Ed invero non solo -come riconosciuto anche nella proposta A (rel. Suriano)- non vi è alcuna violazione di norma primaria sul punto, ma neppure della specifica disposizione relativa all’auto-assegnazione dei procedimenti da parte del Procuratore della Repubblica contenuta nell’art. 10 della circolare consiliare in materia di organizzazione degli uffici di Procura approvata con delibera del 16 novembre 2017, laddove è previsto che il Procuratore, “nell’esercizio del potere di assegnazione e di co-assegnazione si attiene alle modalità indicate all’art. 7, commi 3 e 4 lett. b), procede all’auto-assegnazione con adeguata motivazione.”
Al procuratore della Repubblica, quale titolare esclusivo dell’azione penale, è consentito riservare a sé stesso, in via originaria, l’esercizio dell’azione penale, ferma restando la valutazione di sostenibilità e ragionevolezza della scelta, almeno con riferimento ai flussi di lavoro ed alla tempestività nell’esercizio dell’azione penale, potendo la riserva avere ad oggetto, anche negli uffici di piccole dimensioni, necessariamente solo una parte delle notizie di reato trattate dall’ufficio. E riteniamo che detta valutazione non possa che essere fatta in concreto, e non sula base di criteri astratti. Orbene, il procuratore della repubblica di Ivrea aveva spiegato le ragioni della scelta organizzativa, testualmente chiarendo al CSM che: “il procuratore è assegnatario di tutti i procedimenti a carico di ignoti, salvo le materie specialistiche: si tratta di un carico notevolissimo che viene gestito da un ufficio ignoti centralizzato… Inoltre, il procuratore è assegnatario, con gli altri pm appartenenti al gruppo, dei reati in materia di pubblica amministrazione, tratta altresì i procedimenti a carico degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, i ministri di culto e i dipendenti del ministero della giustizia, ciò per motivi di opportunità, tenendo conto della delicatezza delle situazioni e della circostanza che tutti i magistrati attualmente in servizio sono di prima nomina. Il procuratore è altresì coassegnatario nei casi in cui il magistrato orginariamente assegnatario lo richieda, qualora ciò risulti opportuno in relazione alla complessità del procedimento, qualora le indagini possano esporre il magistrato designato a situazioni di pericolo o di difficoltà personale“ .
Si tratta dunque di un Dirigente che si è fatto carico di una considerevole quota di attività giudiziaria e dell’onere di salvaguardare le condizioni di lavoro dei propri giovani sostituti. Le ragioni dell’autoassegnazione risultano adeguatamente chiarite, in quanto fondate sulla particolare natura delle materia in vista dell’obiettivo di assicurare uniformità di trattazione delle indagini e tenuto conto del fatto che i sostituti di quell’ufficio, in ragione della elevata turnazione, sono magistrati alla prima esperienza professionale . La procura di Ivrea è infatti un ufficio di piccole dimensioni (in pianta organica , 1 procuratore e nove sostituti), presso il quale la presenza giuridica dei magistrati è pari a cinque (la metà) e che il Consiglio sovente ha dovuto fronteggiare siffatta carenza di organico, attraverso bandi per l’applicazione extra distrettuale.
A nostro avviso, la decisione del Plenum che ha formulato rilievi alla proposta organizzativa del Procuratore di Ivrea non ha affatto respinto l’idea del “ modello verticistico” della Procura della Repubblica, ma ha ingiustificatamente punito un dirigente che, facendosi carico della condizione dei sostituti in un ufficio pesantemente gravato, ha ritenuto di addossare su di sé una consistente quota di lavoro giudiziario: se lo avesse evitato (come gli era consentito fare) la approvazione del progetto organizzativo della Procura di Ivrea sarebbe stata immune da osservazioni e rilievi.
Perdonateci, ma viene da pensare al paradosso di pirandelliana memoria.
Un caro saluto.
Loredana Miccichè
Paola Braggion
Antonio D'Amato
Maria Tiziana Balduini