SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La collegialità nel codice di rito. – 3. La collegialità nelle altre disposizioni normative. – 4. La collegialità all’interno della camera di consiglio. – 5. L’applicazione dell’art. 348 b bis c.p.c. – 6. Collegialità e rimessione in istruttoria. – 7. Problematiche in tema di decisione collegiale. – 8. Collegialità e responsabilità civile dei magistrati. – 9. Conclusioni.
1. Introduzione. - L’art. 83 comma 12-quinquies del d.l. n. 18 del 2020 convertito con modificazioni in l. 24 aprile 2020, n. 27 (in vigore dal 30.4.2020) ulteriormente modificato dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28 (in vigore dal 1.5.2020) prevede che <<nei procedimenti civili e penali non sospesi, le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informatici e automatizzati del Ministero della giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge>>.
Per il vero, questa forma di <<collegio diffuso>> richiede quanto meno la presenza nella camera di consiglio del cancelliere e del Presidente o di un suo delegato, incaricato di sottoscrivere il dispositivo, ai sensi dell’art. 276 ultimo comma c.p.c. In ogni caso, la stessa formazione della volontà collegiale ne viene ampiamente pregiudicata: basti pensare alla necessità di consultare atti o documenti del fascicolo d’ufficio, che – sicuramente presso la Suprema Corte, ma anche presso la maggior parte delle giurisdizioni di merito – si trovano solo in formato cartaceo o alla difficoltà di un confronto dialettico fra i vari componenti.
La norma, pur necessitata dall’emergenza e dalla mancanza di qualunque alternativa, ripropone l’interrogativo se il principio di collegialità costituisca ancora un pilastro fondante del sistema processuale italiano, visto che l’utilizzo della videoconferenza viene auspicato anche dopo il termine della pandemia .
In effetti, il suddetto principio è stato volta per volta considerato un baluardo della giurisdizione, una finzione o un modo per perdere tempo. All'atto dell'istituzione del giudice monocratico di primo grado (1990), si è detto che il legislatore aveva preso atto della situazione reale diffusasi nei tribunali italiani, dove – dietro il paravento della collegialità – veniva puramente e semplicemente ratificata la volontà del relatore.
Ma il de profundis dell’istituto in primo grado, a parte poche eccezioni, non ha risolto il dilemma . Alle affermazioni ufficiali in chiave garantistica sul valore della collegialità, si sono talvolta accompagnate, in concreto, condotte opposte.
Per un verso, soprattutto dopo l'abolizione dell'esame da aggiunto giudiziario e del biennio obbligatorio in pretura, sulla pratica della collegialità si sono formate generazioni di magistrati ed il collegio è stato il refugium peccatorum degli uditori giudiziari che avevano dimostrato di non essere in grado di lavorare da soli. Insomma, a parole la collegialità è stata sempre considerata una validissima palestra per costruire la figura del buon giudice ed anche un modo per controllare l’esercizio della funzione giurisdizionale.
Per altro verso, nel chiuso della camera di consiglio è sovente accaduto che l’unico a conoscere gli atti fosse il relatore, che il presidente avesse degli stessi una nozione soltanto sommaria o anche nessuna conoscenza, e che in questo modo il sistema sia sempre andato avanti (numero e complessità delle cause da discutere, pigrizia mentale?).
Occorre allora domandarsi se questo principio – così tanto predicato e così poco praticato – sia ancora un valore attuale, se si tratti ormai di un mito o invece di uno strumento di crescita e miglioramento sul piano professionale. A questo fine, pare opportuno indagare la collegialità non solo dal punto di vista processuale ed ordinamentale, ma anche dal punto di vista comportamentale, ossia come essa si estrinseca all'atto della deliberazione della sentenza (o dell'ordinanza), quale momento formativo della volontà del giudice, attraverso l'osmosi fra il giudizio e la volontà, tra il lavorio dei motivi e la scelta della decisione . Infatti, il complesso delle norme, da un lato, e l’effettiva applicazione, dall’altro, costituiscono i due corni del problema.
2. La collegialità nel codice di rito. - Il codice di procedura si occupa della materia sia con riguardo alla composizione dell'organo in sé, sia con riguardo ai profili di operatività.
La competenza collegiale del Tribunale, divenuta ormai eccezionale, è fissata dall'art. 50-bis, introdotto dall'art. 56 D. Lgs 19 febbraio 1998 n. 51 e riguarda:
1) le cause nelle quali è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero, salvo che sia altrimenti disposto; 2) le cause di opposizione, impugnazione, revocazione e quelle conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione coatta amministrativa;
3) le cause devolute alle sezioni specializzate; 4) le cause di omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo; 5) le cause di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, nonché le cause di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali e i liquidatori delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative, delle associazioni in partecipazione e dei consorzi;
6) le cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima;
7) le cause di cui alla legge 13 aprile 1988, n.117. Il Tribunale giudica altresì in composizione collegiale nei procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli articoli 737 e seguenti c.p.c., salvo che sia altrimenti disposto.
Il legislatore ha poi chiarito (art. 50-quater), che la predetta disposizione non si considera attinente alla costituzione del giudice: di conseguenza, alla nullità derivante dalla sua inosservanza si applica l'articolo 161, primo comma, c.p.c. In tal modo, la violazione delle disposizioni sulla composizione collegiale costituisce un'autonoma causa di nullità della decisione e non una forma di nullità relativa derivante da atti processuali antecedenti alla sentenza (e, perciò, soggetta al regime di sanatoria implicita), con la sua conseguente esclusiva convertibilità in motivo di impugnazione, senza determinare la nullità degli atti prodromici alla sentenza invalida, né produrre l'effetto della rimessione degli atti al primo giudice, ove il giudice dell'impugnazione sia anche giudice del merito .
La corte d'appello e la corte di cassazione hanno invece esclusiva competenza collegiale, come evidenziano, rispettivamente, gli artt. 350 e 380 c.p.c. Con riguardo al giudizio di appello, è interessante ricordare che, pur su sollecitazione della giurisprudenza , il legislatore ha aperto alla possibilità di delegare un singolo componente del collegio all'assunzione dei mezzi di prova ammessi in secondo grado, attraverso l'art. 352 comma 1° c.p.c. .
Sotto l'aspetto tipicamente operativo, viene in considerazione - in primo luogo - l'art. 131 c.p.c, il cui ultimo comma, a proposito dei provvedimenti collegiali in generale, dispone che sia compilato un sommario processo verbale, "il quale deve contenere la menzione dell'unanimità della decisione o del dissenso, succintamente motivato, che qualcuno dei componenti del collegio, da indicarsi nominativamente, abbia eventualmente espresso su ciascuna delle questioni decise. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso, è conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell'ufficio".
Il predetto comma, inserito dall'art. 16 l. 13 aprile 1988 n. 117, è stato però dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui rendeva obbligatoria, e non facoltativa a richiesta, la compilazione del processo verbale sulla decisione .
Sulla deliberazione dell'organo collegiale si diffonde anche l'art. 276 c.p.c.: ribadita la segretezza della camera di consiglio, la norma prevede che, sotto la direzione del presidente, vengano dapprima decise le questioni pregiudiziali e poi il merito della causa. Il terzo comma regola altresì l'ordine di votazione: vota per primo il relatore, poi l'altro giudice ed, infine, il presidente, il quale, una volta chiusa la votazione, “scrive e sottoscrive il dispositivo” (adempimento quest'ultimo ormai desueto, nel rito ordinario), lasciando la stesura della motivazione al relatore, sempre che non lo sia egli stesso, ovvero reputi di stenderla personalmente ovvero di affidarla all'altro giudice.
Completa il quadro del codice di rito l'art. 132 c.p.c., nella parte in cui (3° comma) si occupa della sottoscrizione della sentenza emessa dal giudice collegiale, che deve essere firmata dal presidente e dall'estensore, e regola le ipotesi di impedimento dell'uno e dell'altro.
Non è un caso che gli arresti giurisprudenziali sugli articoli citati siano scarsissimi.
Per un verso, l'inciso secondo cui alla deliberazione della decisione "possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione" va interpretato nel senso che i giudici che prendono in carico la sentenza devono essere gli stessi dinanzi ai quali sono state precisate le conclusioni. Pertanto, in primo grado, la figura immodificabile resta quella del giudice istruttore, il quale - allorquando la decisione è riservata al collegio – una volta fatte assumere le conclusioni, rimette la causa al collegio stesso, che è costituito normalmente fra membri della stessa sezione, individuati in via tabellare. In grado di appello, invece, sulla scorta della disciplina di cui all'art. 352 c. p.c., il collegio che delibera la decisione deve essere composto dagli stessi giudici dinanzi ai quali è stata compiuta l'ultima attività processuale, cioè la discussione o la precisazione delle conclusioni . In sostanza, l'accertamento della sussistenza in capo al magistrato della "potestas iudicandi" va compiuto tenendo presente il momento della deliberazione – allorquando il consesso dei componenti riconduce ad unità la volontà del collegio, poi destinata a trasparire all’esterno - e non quello del deposito della minuta, in quanto la decisione è assunta formalmente quando si delibera in camera di consiglio, mentre le successive fasi dell'iter formativo dell'atto (e cioè la stesura della motivazione, la sua sottoscrizione e la pubblicazione) non incidono sulla sostanza della pronuncia.
Conseguentemente, la circostanza che la sentenza sia deliberata in data diversa da quella in cui si è celebrata l'udienza di discussione non determina di per sé la nullità del processo, né della sentenza. Inoltre, tutte le deliberazioni prese dal collegio dopo la scadenza dei termini per il deposito degli atti conclusivi di cui all'art. 190 c.p.c. restano in capo ai componenti presenti al momento della precisazione delle conclusioni, mentre, ai fini dell'esistenza, validità ed efficacia della sentenza, è irrilevante che, successivamente, uno dei componenti di un organo collegiale venga trasferito o collocato fuori ruolo o a riposo . Se però tale evento è antecedente alla predetta scadenza, la causa va rimessa necessariamente in istruttoria, verificandosi altrimenti la nullità della sentenza .
Per altro verso, le decisioni della Suprema Corte si limitano a rimarcare il diverso carattere di sentenza o di ordinanza di un provvedimento , o le conseguenze riconducibili a mancate od incomplete sottoscrizioni , senza mai ricondursi ad esperienze concrete di collegialità. Infatti la camera di consiglio è segreta (camera caritatis), sicché non se ne parla mai o le questioni vengono riportate in termini assolutamente generali e generici. La violazione di tale segretezza determina conseguenze disciplinari, giacché la segretezza delle deliberazioni dei giudici collegiali copre l'intero contenuto della discussione delle varie questioni affrontate dal collegio al fine di pervenire alla decisione e non è contraddetta dalle disposizioni sulla possibilità dei componenti dissenzienti del collegio di far risultare il loro dissenso in un verbale inserito in un plico sigillato .
E' evidente che l'autonomia fra le fasi della deliberazione e pubblicazione è solo virtualmente ipotizzabile per il giudice monocratico, al quale non si applicano le formalità previste dall'art. 276 c.p.c. La sua sentenza acquista giuridica rilevanza solo in seguito al deposito in cancelleria, ex art. 133 c.p.c., giacché, prima della pubblicazione, il provvedimento appartiene alla sfera interna del giudicante.
3. La collegialità nelle altre disposizioni normative. - Qualche lume in più circa la tendenziale operatività del principio collegiale si intravede nelle norme di attuazione del codice di procedura civile, che - nella sezione III, capo III del titolo II – disciplinano la decisione della causa. All'uopo, è previsto che, all'inizio di ogni trimestre, il capo dell'ufficio determini la composizione dei collegi ed, ove alla camera di consiglio siano chiamati giudici in numero superiore a quello stabilito, il collegio sia formato, oltre che dal relatore, anche dal presidente e dal giudice più anziano (art. 113 disp. att.). La violazione di tale precetto non dà però luogo a nullità, giacché il vizio di costituzione del giudice ex art. 158 cod. proc. civ. è ravvisabile solo allorquando gli atti giudiziali siano posti in essere da persona estranea all'ufficio del giudice, non investita della funzione da detto ufficio esercitata. Ne consegue che l’anomalia anzidetta non ricorre ove – secondo quello che accade normalmente negli uffici giudiziari italiani - non essendo stato al principio del trimestre predisposto ai sensi degli artt. 113 e 114 disp. att. il decreto di composizione dei collegi giudicanti, questi siano formati volta per volta, alla stregua delle concrete esigenze dell'ufficio. La nullità è stata perfino esclusa ove il collegio sia formato da magistrati non risultanti dalle tabelle di composizione, e se anche il presidente sia meno anziano degli altri componenti ed altresì relatore della causa, perché la sostituzione di giudici di pari funzioni e competenze, appartenenti al medesimo ufficio giudiziario, pur in assenza delle condizioni previste dagli artt. 174 c.p.c. e 79 disp. att. costituisce una mera irregolarità interna, e il cumulo delle funzioni di presidente e relatore nello stesso magistrato è privo di disposizioni processuali limitative .
A sua volta, l'art. 118 ultimo comma disp. att. regola la scelta dell'estensore, che è fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione. L'estensore deve poi consegnare la minuta della sentenza da lui redatta al presidente che, datane lettura - quando lo ritiene opportuno - al collegio, la sottoscrive insieme con l'estensore e la consegna al cancelliere, il quale scrive il testo originale o ne affida la scritturazione al dattilografo. Il giudice che ha steso la motivazione aggiunge la qualifica di estensore alla sua sottoscrizione (art. 119 disp. att.).
Il predetto sistema sta peraltro venendo progressivamente soppiantato, specie negli uffici di merito, dalla trasmissione della minuta della sentenza o della sentenza stessa per via telematica, ai sensi dell'art. 17 D.P.R. 13 febbraio 2001 n. 123.
La legge sull'ordinamento giudiziario prevede solo che, con riguardo ai poteri di sorveglianza del presidente in udienza, “In ogni collegio giudicante delle corti e dei tribunali il presidente del collegio esercita la sorveglianza durante l'udienza e le deliberazioni su tutti i magistrati che vi partecipano” (art. 230).
Infine, può essere inquadrata nel principio di collegialità, in senso lato, anche la disposizione di cui all'art. 11 comma 2° lett. c) del D.L. n. 160 del 2006, come modificato dalla legge n. 111 del 2007, il quale – nella valutazione del criterio della diligenza, ai fini delle progressioni di carriera dei magistrati - prescrive la partecipazione alle riunioni previste dall'ordinamento giudiziario per la discussione e l'approfondimento delle innovazioni legislative nonché per la conoscenza dell'evoluzione della giurisprudenza. Tali riunioni, di carattere periodico, hanno appunto il compito di portare a conoscenza sia gli altri membri della sezione, sia i componenti delle altre sezioni su eventuali problematiche sorte in sede di discussione, anche al fine di ottenere un'uniformità di giudizio, almeno nell'ambito dello stesso ufficio giudiziario.
4. La collegialità all'interno della camera di consiglio. - Una volta preso atto della disciplina legislativa dettata dal codice di rito e dalle altre norme, è venuto il momento di indagare le dinamiche che regolano la collegialità all'interno della camera di consiglio.
Una premessa, ancorché minima, si rende necessaria: è fin troppo ovvio che, essendo i giudici uomini come gli altri, talvolta pesa sulla decisione – accanto ai profili tecnico giuridici della fattispecie – anche quel complesso sistema dato dai comportamenti, dall'affiatamento, dal dialogo leale fra i singoli componenti. Il valore della collegialità si rapporta appunto alla capacità di mettersi in discussione attraverso un confronto di idee con i colleghi, di rispettare il pensiero altrui ma anche di sostenere con convinzione le proprie ragioni.
Nel codice etico della magistratura sono delineati i comportamenti non solo estrinseci ma anche intrinseci, ai quali si deve attenere il giudice . Le norme deontologiche consegnano un magistrato che, all'esterno, deve mostrarsi soprattutto imparziale ed, all'interno, deve essere soprattutto intellettualmente onesto, ma che, con essenziale riguardo alla formazione della volontà collegiale, è tenuto ad una condotta ben precisa.
I predetti principi valgono prima di tutto per il relatore della causa portata alla camera di consiglio.
Il relatore deve arrivare preparato alla discussione, con una sufficiente conoscenza dei fascicoli. In primo grado questo significa aver letto gli atti introduttivi, le memorie ex art. 183 e le comparse conclusionali, con le memorie di replica, tanto più importanti nel predetto grado, in cui le prove costituende necessitano di una lettura critica delle parti, che si traduca, poi, in argomentazioni funzionali alle tesi sviluppate nel corso del giudizio. Nel secondo grado, in ossequio al principio di revisio prioris instantiae ed alle preclusioni di cui all'art. 345 c.p.c., l'attenzione deve essere essenzialmente concentrata sugli atti introduttivi e sulla sentenza gravata, sempre che un'appendice istruttoria o la possibile riconsiderazione della fattispecie alla luce di mutamenti legislativi o giurisprudenziali non impongano la lettura anche delle comparse conclusionali e delle repliche. Pressoché analoga è la situazione in Cassazione, ove gli atti rilevanti sono costituiti dalla sentenza impugnata, dal ricorso e dal controricorso, fermo restando il potere delle parti di depositare memorie ex art. 378 c.p.c.
Se il relatore ha approntato una bozza del provvedimento in vista della camera di consiglio, deve essere evidentemente disposto a riconsiderare le proprie conclusioni, alla luce di un'eventuale maggioranza contraria che si possa formare su uno o più aspetti della fattispecie.
Ma anche agli altri componenti del collegio viene richiesto un comportamento doveroso.
Il giudice a latere – che dovrebbe essere, ma normalmente non è, al corrente degli atti processuali – deve seguire attentamente la relazione ed intervenire nella discussione solo se si prospettano questioni di diritto di cui è a conoscenza. Al di là dell'apparente banalità dell'affermazione che precede, sono più frequenti di quanto si pensi i casi di giudici che (per partito preso, per una questione di principio, per vis polemica o per antipatia personale) intervengono a sproposito, mettendo in difficoltà i colleghi e soprattutto allungando indebitamente i tempi della camera di consiglio.
Da parte sua, il presidente – quando ovviamente non è il relatore - deve leggere almeno gli atti introduttivi e svolgere una funzione di indirizzo, senza farsi fuorviare dalle proprie convinzioni o, peggio ancora, sensazioni.
L'uno e l'altro devono fare credito al relatore della buona fede, ossia partire dal presupposto che il contenuto della relazione corrisponda ad una completa lettura degli atti e dei documenti. Non sempre questo accade ed il comportamento del collegio, talvolta, finisce per condizionare la stessa applicazione, o almeno la misura dell’applicazione, degli istituti processuali.
5. L'applicazione dell'art. 348 bis c.p.c. - Un esempio paradigmatico del complesso funzionamento della collegialità è costituito dalle vicende dell'art. 348 bis c.p.c.
Come è noto, si tratta di una norma introdotta dal legislatore allo scopo precipuo di deflazionare il ruolo dei giudici di appello e, a prescindere da alcune evidenti criticità (metodologiche e sintattiche), in grado di fornire uno strumento concreto per ottenere una compressione delle pendenze . Tuttavia, una serie di motivi ne ha in effetti scoraggiato e depotenziato l'applicazione. Intanto, lo stesso legislatore ci ha messo del suo, pretendendo una decisione in esito alla prima udienza di trattazione, senza però imporre all'appellato una costituzione preventiva, anche in mancanza di un gravame incidentale: in tal modo, la posizione del relatore (che dovesse reputare applicabile il filtro) ne risulta fortemente indebolita, perché il presidente e l’altro componente del collegio finiscono per ascoltare solo “la campana” dell'appellante. Nelle cause possessorie o di diritti reali, e più in generale, in tutte le cause ove si discute di questioni di fatto, l'importanza della comparsa di risposta è decisiva.
Altre difficoltà sono derivate dalla mancata consegna anticipata, da parte della Cancelleria (almeno quindici giorni prima), al relatore del fascicolo d'ufficio e del fascicolo di primo grado, che rende incompleta la conoscenza approfondita del ruolo di udienza e, soprattutto, preclude l'indispensabile scrematura fra le cause.
Ma, nell'esperienza reale, il vero problema è costituito dall'atteggiamento dei magistrati.
Spesso è mancata una condotta rispettosa della vincolatività della norma, che avrebbe consigliato – di fronte al pressoché totale assoggettamento delle impugnazioni al filtro – una costante riserva sulle decisioni, in sede di prima udienza, oltre che la menzione della discussione del filtro sul verbale di causa o comunque la tenuta di una specie di brogliaccio, idoneo a registrare la sorte di ciascuna delle cause valutate.
Ci sono coloro che hanno considerato l'art. 348 bis c.p.c. come un affronto al principio di difesa, mentre altri hanno ritenuto che dovesse riguardare solo ipotesi di valore bagatellare o gravami di poche pagine. Taluni presidenti hanno visto con malcelato fastidio l'incremento dei fascicoli da controllare (quelli di prima udienza, che si aggiungono a quelli già spediti a sentenza) e, pensando di esercitare le proprie prerogative, hanno finito per fare del mobbing nei confronti dei consiglieri più volenterosi. In questo modo, però, l'intento della disposizione ed il suo carattere deflattivo ne sono usciti totalmente ridimensionati. Meglio sarebbe stato allora prevedere – analogamente a quanto è stabilito per le sezioni filtro presso la Corte di Cassazione – la relazione scritta, da depositare e da comunicare alle parti: probabilmente, tutti sarebbero più consapevoli dell'oggetto della discussione e giudizi a volte affrettati e superficiali lascerebbero il posto a decisioni maggiormente meditate.
Nell'attuale sistema, al relatore – ancorché consapevole della correttezza delle proprie ragioni – non conviene mai insistere, sia perché indugiare su una singola causa lo costringe a ritardare lo studio delle altre, sia perché radicalizzarsi su un punto può significare anche contrapporsi al presidente, il quale ne può trarre materia di giudizio in sede di valutazione professionale (sia di carriera, sia per gli incarichi direttivi e semidirettivi). Né ha un qualche senso – trattandosi oltre tutto di una procedura incidentale, che solo eventualmente può condurre alla declaratoria di inammissibilità – ricorrere allo strumento del plico sigillato, di cui all'art. 131 c.p.c., già così poco utilizzato anche per le sentenze.
I problemi legati al dissenso del relatore non finiscono qui. Infatti, oltre all'aspetto psicologico, si determina oggettivamente anche un allungamento del processo, perché l'estensore in minoranza impiega più tempo a costruire una sentenza che non condivide, proprio quando tutto l'attuale sistema è volto a comprimere i periodi temporali di stesura delle sentenze (le statistiche inviate periodicamente dagli uffici giudiziari sono ripartire secondo le varie scadenze, trenta giorni, sessanta giorni, centoventi giorni, oltre).
Nell'ipotesi di persistenza del contrasto è dunque consigliabile il trasferimento immediato dell'onere della motivazione su altro componente .
6. Collegialità e rimessione in istruttoria. - Una materia in cui il retto esercizio del principio della collegialità può produrre risultati virtuosi è quella della rimessione in istruttoria della causa posta in decisione.
Il problema non riguarda evidentemente quelle ipotesi fisiologiche – come le sentenze non definitive, perché riferite a questioni pregiudiziali o preliminari non risolutive o perché relative solo ad alcune delle domande proposte – in cui il tempo impiegato per pervenire alla precisazione delle conclusioni, per predisporre le comparse conclusionali e le memorie di replica ha comunque una sua giustificazione processuale e logica, giacché la domanda o l’eccezione delibata non costituisce più, in quel grado, oggetto di discussione . Neppure possono essere considerati indicativi i casi, invero stavolta patologici e rari, nei quali la rimessione in istruttoria è utilizzata al fine di non caricarsi di una sentenza in più da parte di chi sta per lasciare l’ufficio.
Occorre invece esaminare le fattispecie in cui, pervenuto in sede di decisione dopo un giudizio caratterizzato dall’assenza o anche dallo svolgimento di una fase istruttoria, il giudice si rende conto di non poter concludere la causa perché l’istruttoria doveva essere svolta, oppure è incompleta, oppure non è univoca .
Sotto un profilo ordinamentale, va intanto premesso che, essendo la composizione dei collegi giudicanti disposta dal Presidente dell'ufficio giudiziario secondo le esigenze dell'ufficio stesso, la circostanza che il collegio cui venga rimessa la causa per la decisione sia composto in modo diverso da quello che, in precedente occasione, aveva preso in decisione la causa rimettendola sul ruolo per adempimenti istruttori, non importa alcuna nullità della sentenza emessa, perché non vi è alcun vizio di costituzione del giudice .
La decisione di rimettere il processo in istruttoria, re melius perpensa, se è pienamente legittima e costituisce una delle previsioni di cui all’attuale art. 279 comma 1° (“Il collegio pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all’istruzione della causa, senza definire il giudizio”) e comma 2° n. 4 e 5 c.p.c., per le sentenze non definitive, pur tuttavia rappresenta anche il sintomo di qualcosa che non ha funzionato per il verso giusto nella fase precedente alla decisione: una sottovalutazione dei mezzi dedotti dalle parti, una carenza di coordinamento fra giudici che si sono succeduti nel governo della causa, una mancanza di dialogo fra l’istruttore ed il collegio. In genere, dall’ordinanza non traspare alcunché di diverso da una eventuale giustificazione in punto di diritto, ma può essere indicativa della sfiducia nei confronti del relatore la decisione del collegio di riassumere davanti a sé uno o più mezzi di prova (art. 281 c.p.c.), normalmente rimessi all’istruttore della causa. Nell’ottica della ragionevole durata del processo, in ogni caso, la rimessione in istruttoria – provvedimento che ha natura ordinatoria, e quindi non è autonomamente impugnabile - dilata i tempi della decisione e costringe sia le parti sia il giudice ad un doppio lavoro .
Appare allora opportuno – pur dopo che, con la riforma del 1990, è stato abolito l’istituto del reclamo al collegio – che l’istruttore di primo grado, nelle cause collegiali, ma anche ove egli funge da giudice monocratico, tutte le volte che ha dei dubbi in ordine alla conduzione della causa, si consulti con i colleghi, per trarne utili indicazioni.
Non bisogna in proposito dimenticare la centralità del giudizio di primo grado, come luogo eletto e deputato alla formazione della prova, che lo stesso legislatore del 2012 ha voluto rimarcare attraverso l’introduzione del filtro in appello ed, ancor più attraverso la soppressione della possibilità – originariamente prevista dall’art. 345 comma 3° c.p.c. – per il collegio di ritenere indispensabile per la decisione della causa la produzione di documenti in secondo grado, relegando il giudice dell’appello a mero controllore della regolarità, in fatto ed in diritto, del provvedimento impugnato .
Ma è soprattutto nel secondo grado di merito, ad assoluta vocazione collegiale, che il valore del tempo rende imprescindibile una ponderazione delle ipotesi in cui la causa va rimessa in istruttoria. Per limitare al massimo il ricorso alla rimessione occorre allora una sinergia fra il relatore, il collegio e la cancelleria, tanto più opportuna adesso che, attraverso l’introduzione dell’art. 183 bis c.p.c. , è stata sostanzialmente incentivata, in primo grado, la diffusione del procedimento sommario di cognizione, il che implica, com’è ovvio, un ridimensionamento dell’attività probatoria consentita alla parte .
Il relatore, una volta ricevuto (tempestivamente, ossia con almeno dieci giorni di anticipo rispetto alla data di prima udienza) il fascicolo d’ufficio, completo del giudizio di primo grado, deve procedere ad una lettura approfondita e non superficiale degli atti.
E’ necessario che possa conoscere la conduzione dell’istruttoria della prima fase, perché potrebbe essere già nelle condizioni di apprezzarne eventuali lacune o contraddizioni. Tuttavia, solo la valutazione della sentenza impugnata e dei motivi di appello può consentire un’appropriata focalizzazione delle attività consentite dal principio della revisio prioris instantiae, cui il giudice d’appello è tenuto: in altri termini, occorre che il supplemento istruttorio sia sollecitato esplicitamente dalla parte che se lo era visto respingere in primo grado e che lo ha riproposto anche in sede di precisazione delle conclusioni, risultandone altrimenti una rinuncia tacita (con riguardo ai capitoli di prova), oppure che appaia necessario comunque dal complesso dei motivi di gravame dedotti (con riguardo ad una consulenza tecnica d’ufficio o ad un ordine di esibizione).
L’onere di reiterare le richieste istruttorie respinte al momento della precisazione delle conclusioni - poiché, diversamente, le stesse dovranno ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in appello - costituisce un’elaborazione giurisprudenziale, ricavata dal sistema delle impugnazioni, sulla scorta degli artt. 189, 345 e 346 c.p.c. , che peraltro impegna fatalmente anche il difensore ad un notevole livello di attenzione. La rinuncia tacita è infatti reputata a prescindere da ogni indagine sulla volontà della parte interessata, così da esonerare il giudice del gravame dalla valutazione sulla relativa ammissione o dalla motivazione in ordine alla mancata ammissione . La suddetta interpretazione non contrasta del resto neppure con gli artt. 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, né con gli artt. 2 e 6 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 (ratificato con legge 2 agosto 2008, n. 130), né con gli artt. 24 e 111 Cost., non determinando alcuna compromissione dei diritti fondamentali di difesa e del diritto ad un giusto processo, poiché dette norme processuali, per come valutate, senza escludere né rendere disagevole il diritto di "difendersi provando", subordinano, piuttosto, lo stesso ad una domanda della parte che, se rigettata dal giudice dell'istruttoria, va rivolta al giudice che decide la causa, così garantendosi anche il diritto di difesa della controparte, la quale non deve controdedurre su quanto non espressamente richiamato .
In sostanza, ad un magistrato scrupoloso, ed intellettualmente onesto, dotato di preparazione giuridica e costante aggiornamento, occorre affiancare un appellante in grado di individuare le anomalie della sentenza impugnata e di condurre il giudice ad indagare su di esse, altrimenti la sentenza va confermata, ancorché erronea.
Se ritiene che possa o debba essere disposto il supplemento istruttorio, il relatore deve avvisare gli altri componenti del collegio, magari sottoponendo il problema nel corso di una camera di consiglio, sempre antecedentemente alla prima udienza. Qualora l’orientamento dei membri sia favorevole, in sede di prima udienza la Corte può assumere la causa in riserva (anche per poter valutare la comparsa eventualmente depositata dall’appellato, se costituitosi quel giorno), oppure può dettare le disposizioni del caso direttamente a verbale. In tal modo si può evitare tutto il tempo necessario per la spedizione a sentenza, per la camera di consiglio e per la nuova udienza di precisazione delle conclusioni, in esito all’espletamento dell’incombente istruttorio.
Anche il presidente di sezione può svolgere un ruolo attivo a monte, attraverso una lettura sia pur sommaria delle impugnazioni attribuite alla sezione, però in grado di cogliere almeno le falle istruttorie più evidenti del provvedimento gravato. Infatti, diversamente dal primo grado – in cui dall’atto di citazione non è dato comprendere quale sarà lo sviluppo istruttorio del giudizio – il principio di revisio prioris instantiae fa in modo che l’atto introduttivo di appello sia già particolarmente indicativo della materia del contendere in secondo grado, tanto è vero che la quasi totalità delle cause che vi pervengono è matura per la decisione sin dalla prima udienza . Così, un controllo pregnante da parte del presidente, prima dell’assegnazione ai consiglieri, oltre che indicare l’approssimativo grado di difficoltà degli appelli, può servire anche a “calmierare” il peso dei ruoli fra i componenti di una stessa sezione ed ad individuare subito anomalie eclatanti nell’impostazione del giudice di primo grado. Non per niente, le tabelle degli uffici giudiziari prevedono uno sgravio del carico del presidente, anche in funzione di un’attività di previo controllo sommario delle cause assegnate.
Non può poi essere sminuita, e men che meno dimenticata, la necessaria e fattiva collaborazione del personale ausiliario di cancelleria, chiamato a portare a termine una serie di adempimenti (fra cui, innanzi tutto, il reperimento tempestivo e la consegna dei fascicoli di primo grado nella fase antecedente la prima udienza, e le comunicazioni dell’ordinanza alle parti, nella fase successiva).
7. Problematiche in tema di decisione collegiale. - Il voto sull'esito finale della discussione non sempre esaurisce l'ambito delle questioni sottoposte al collegio, perché può essere necessaria una pronunzia anche sui passaggi logici che hanno condotto alla decisione ultima. Fermo restando che il problema non può essere circoscritto ad un puro problema di stile (posto che ciascun estensore ha il suo), la soluzione dovrebbe essere quella indicata dall'art. 276 comma 3° c.p.c., a proposito delle questioni pregiudiziali: il presidente mette ai voti due delle soluzioni per escluderne una, quindi mette ai voti la non esclusa e quella eventualmente restante, e così successivamente finché le soluzioni siano ridotte a due, sulle quali avviene la votazione definitiva .
E' poi possibile che il relatore – estensore sia convocato dal presidente, per procedere a modifiche sul percorso logico seguito nella stesura della minuta: in tal caso, la discussione finisce per essere bifasica e pone problemi di compatibilità con il principio collegiale, perché il terzo componente non viene solitamente chiamato a partecipare a questa appendice. Se dovesse essere presente effettivamente, inoltre, la maggioranza iniziale potrebbe essere modificata e ciò determinerebbe un'ulteriore complicazione.
8. Collegialità e responsabilità civile dei magistrati. - Il principio di collegialità ha tratto ancor maggiore importanza dalla modifica della normativa in tema di responsabilità civile dei magistrati, che, oltre ad aver abolito il filtro preliminare di ammissibilità dell'azione (di cui all'art. 5 della legge 13 aprile 1988 n. 117), ha altresì inserito, fra le ipotesi di colpa grave – oltre alla violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea – anche e soprattutto il travisamento del fatto e delle prove, accanto ai casi riproposti dell'affermazione di un fatto, la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento, o la negazione di un fatto, la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento. Travisamento del fatto e delle prove che, nello stesso intendimento del legislatore, è cosa diversa dall'attività di interpretazione di norme di diritto o da quella di valutazione del fatto e delle prove (art. 2). Poiché anche chi non è relatore – e dunque ignora normalmente le circostanze fattuali e le prove della causa affidata alla cura altrui – concorre a formare la volontà dell'organo collegiale, resta parimenti soggetto all'azione di rivalsa dello Stato (art. 7): ciò si desume agevolmente dalla circostanza che il comma 3° della stessa norma prevede la responsabilità anche dei giudici popolari (ma soltanto in caso di dolo) nonché dei "cittadini estranei alla magistratura" che concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali e che rispondono altresì per dolo o negligenza inescusabile per travisamento del fatto o delle prove . A maggior ragione, sono dunque coinvolti gli altri giudici togati, diversi dal relatore.
È evidente come la nuova legislazione, generalizzando sostanzialmente il sistema della responsabilità, metta tutti i componenti del collegio nelle condizioni o di fare un atto di fede oppure di doversi riguardare (se giudici di merito) i fascicoli di parte ed il verbale di causa, con un conseguente insostenibile aggravamento del lavoro ed allungamento dei tempi processuali, in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.).
9. Conclusioni. - Si può, a questo punto, tentare di rispondere alla domanda formulata in apertura, e cioè se il principio di collegialità costituisca ancora un valore attuale per l’ordinamento giuridico e per la stessa magistratura, soprattutto in tempi di pandemia e distanziamento sociale.
Ciò che appare all’esterno come il risultato di una volontà unica (ossia la riduzione ad unità delle distinte opinioni dei partecipanti), porta talvolta con sé qualche distorsione interna, dovuta ad atteggiamenti autoreferenziali o al cattivo uso dei poteri presidenziali. E’ perciò forte la tentazione di abdicare alle regole ed alla prassi, in favore dello smart working anche per i magistrati. Ma l’udienza collegiale da remoto finirebbe inevitabilmente per diminuire le garanzie di obiettività e di terzietà per i cittadini e dunque il livello di democrazia del Paese. E’ quindi sommamente auspicabile che si ritorni al più presto ad una celebrazione “fisica” e non più virtuale della camera di consiglio: lo sforzo di tutti verso una leale collaborazione fra i componenti del collegio, pur nel rispetto delle singole funzioni, costituisce la migliore risposta a qualunque ipotesi di depotenziamento dell’attività giurisdizionale.
Abstract: Il principio della collegialità, ricavabile dal codice di rito e da altre disposizioni, è in crisi, tanto più in tempi di pandemia. Dal punto di vista strutturale, il collegio consegna all’esterno un prodotto apparentemente monolitico (la sentenza o l’ordinanza). Tuttavia, all’interno della camera di consiglio, possono svilupparsi dinamiche talvolta particolari ed il comportamento dei singoli componenti non sempre è in linea con il ruolo assegnato dalla legge. Esempio emblematico è costituito dall’applicazione dell’art. 348 bis c.p.c. Ed, invece, la collaborazione imposta dal principio collegiale può rivelarsi molto importante, anche ai fini del restringimento dei tempi del processo, come nelle ipotesi di rimessione in istruttoria. Fra l’altro, un rinnovato interesse verso la formazione della volontà collegiale deriva anche dalla legge sulla responsabilità civile dei magistrati.
The principle of collegiality, obtainable from the procedural code and other provisions, is in crisis, especially in times of pandemic. From a structural point of view, the college delivers outside a seemingly monolithic product (the judgement or the decree). However, inside the Council Chamber, occasionally particular dynamics may arise and behaviour of the individual components is not always compliant with the role assigned by law. An emblematic example is application of art. 348 bis c.p.c. And, on the other hand, the cooperation imposed by the principle of collegiality can prove to be very important, also including the purpose of narrowing the long duration of trial, as in the case of come back under preliminary activity. Among other things, a renewed interest in the formation of the collegiate will derives as well from the law on the civil liability of judges.
______________
[1]G. FICHERA, La Cassazione civile ed il Covid-19: ex malo bonum?, in IlCaso.it del 23 marzo 2020, 15. In effetti, il d.l.n. 28/2020 all’art. 83 comma 7° lett. F chiarisce adesso esplicitamente che << Lo svolgimento dell’udienza deve in ogni caso avvenire con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti >> dando adito ad ulteriori problemi interpretativi, come rilevato da E. IANNELLO, Le adunanze camerali in Cassazione nella fase 2 dell’emergenza sanitaria, in www.giustiziainsieme.it del 5 maggio 2020
[2]Cfr. G. FICHERA, L’adunanza camerale distanziata e protocollata, in IlCaso.it, del 20 aprile 2020, 5 ess
[3] Un autore arguto come F. CIPRIANI, Ideologie e modelli del processo civile. Saggi, Napoli, 1997, 176 e ss., attribuisce alla novella del 1990, da un lato, il merito di aver superato l’anomalia dell’udienza collegiale fissata dal giudice istruttore “ora per allora e a due o tre anni” e, dall’altro, il difetto di aver lasciato allo stesso istruttore la legittimazione esclusiva ed insindacabile circa la c.d. maturità della causa e di aver confermato la divisione del processo in fasi.
[4] La definizione è di F. DE ANGELIS, Il procedimento di formazione della sentenza e la validità del provvedimento depositato dal giudice cessato dalle funzioni, in Corr. giur., 2008, 6, 818, nota a Cass. 20 luglio 2007 n. 16165.
[5] Per una disamina critica approfondita, anche in ordine ai problemi di compatibilità con la Costituzione, del D.lgs. n. 51 del 1998, cfr. F. AULETTA, Sulle possibili implicazioni costituzionali della composizione del tribunale civile e dell'articolazione in sede e sezioni, in Dir. proc. civ. 1998, 4, 1080 e ss.
[6] Giurisprudenza costante. Cfr. Cass. 18 giugno 2014 n. 13907 in Giur. comm., 2015, 6, 2, 1192, con nota di M. LUNGARELLA, In tema di regime giuridico delle procedure fallimentari nel tempo. Più di recente, Cass. Sez. I, 21 ottobre 2019 n. 26729.
[7] In effetti, l'elaborazione giurisprudenziale ha progressivamente superato il principio di necessaria identità tra l'organo chiamato a decidere il giudizio e l'organo chiamato ad assumere la prova. Cfr. Cass. 14 giugno 2011 n. 12957 in Corr. giur., 2012, 2, 235, con nota di A. CARRATO, La necessaria collegialità della Corte di Appello e le conseguenze delle sue possibili violazioni.
[8]Era l’auspicio di F. CIPRIANI, Ideologie e modelli cit,, pagg. 183 e ss
[9] Corte Cost. 19 gennaio 1989 n. 18, variamente commentata in dottrina. Cfr. F. DEL CASTELLO, Finalmente conclusa la querelle sulla responsabilità civile del giudice, in Giust. Civ., 1989, 04, 01, 769; M. ANNUNZIATA, Responsabilità dei giudici ed indipendenza della magistratura, in Giur. It., 1989, 10, 01, 1430; A. BEVERE, Dal giudice-funzionario al giudice-organo della comunità: riflessioni in margine alla sentenza sulla responsabilità del giudice, in Giur. Cost., 1989, 02, 01, 0062; L. SCOTTI, La responsabilità civile per le pronunce dei giudici collegiali nelle valutazioni della Consulta, in Foro It., 1989, 02, 01, 305.
[10] Cfr. Cass. 11 marzo 2015 n. 4925.
[11] Cass. 4 novembre 2014 n. 23423. Sul punto, cfr. G. GRASSO, Il giudice in malattia, trasferito ad altro ufficio, e le cause civili assunte in decisione: dovere o facoltà di provvedere, in Foro It. 2015, 6, 3, 373, nonché F. DE ANGELIS, Il procedimento di formazione, cit.
[12] Cass. 12 agosto 2009 n. 18268.
[13] Anche ai fini dell'impugnazione è necessario avere riguardo non alla sua forma esteriore o alla denominazione adottata, bensì al suo contenuto (Cass. 19 dicembre 2014 n°27127) o comunque all'effetto giuridico prodotto (Cass. 19 dicembre 2006 n. 27143).
[14] Cass. 8 febbraio 2008 n. 3128
[15] Così Cass. Sez. Un. 5 febbraio 1999 n. 23, in Giust. Civ. 1999, 6, 1, 1629, con riguardo ad un processo penale, come richiamata da M. CICALA, Rassegna sulla responsabilità disciplinare e civile dei magistrati, in Riv. Dir. Priv. 1999, 3, 521.
[16] Cass. 27 giugno 2000 n. 8797
[17] Cass. 6 aprile 2004 n. 6756
[18] Una particolarissima ipotesi è menzionata da Cass. 8 maggio 2003 n. 7045, secondo cui, ove la sentenza risulti firmata soltanto dal presidente, senza altra specificazione a questi relativa, e nella intestazione della stessa sia apposta l'indicazione di "estensore" accanto al nome di uno degli altri componenti del collegio giudicante, possono ricavarsi due soluzioni alternative: che estensore del provvedimento sia stato il giudice indicato come "estensore", ed in tal caso la sentenza è nulla perché manca la menzione del presidente relativa all'impedimento dell'estensore a sottoscrivere, come richiesto dagli artt. 132 cod. proc. civ. e 119 disp. att. cod. proc. civ.; che estensore sia stato lo stesso presidente, ed anche in tale caso la sentenza è nulla, in quanto alla sottoscrizione del presidente non è aggiunta la qualifica di "estensore", la quale soltanto può far vincere la presunzione di coincidenza delle figure di relatore ed estensore posta dall'art. 276 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ..
[19] Cfr. Codice etico della Magistratura, approvato dal Comitato direttivo centrale dell'A.N.M. il 13 novembre 2010. Secondo l'art. 9 (L’imparzialità del magistrato), il magistrato rispetta la dignità di ogni persona, senza discriminazioni e pregiudizi di sesso, di cultura, di ideologia, di razza, di religione. Nell’esercizio delle funzioni opera per rendere effettivo il valore dell’imparzialità, agendo con lealtà e impegnandosi a superare i pregiudizi culturali che possono incidere sulla comprensione e valutazione dei fatti e sull’interpretazione ed applicazione delle norme.
Assicura inoltre che nell’esercizio delle funzioni la sua immagine di imparzialità sia sempre pienamente garantita. A tal fine valuta con il massimo rigore la ricorrenza di situazioni di possibile astensione per gravi ragioni di opportunità.
Secondo l'art. 11 (La condotta nel processo), nell’esercizio delle sue funzioni, il magistrato, consapevole del servizio da rendere alla collettività, osserva gli orari delle udienze e delle altre attività di ufficio e programma lo svolgimento delle stesse anche al fine di evitare inutili disagi ai cittadini e ai difensori e fornendo loro ogni chiarimento eventualmente necessario. Svolge il proprio ruolo con equilibrio e con pieno rispetto di quello altrui ed agisce riconoscendo la pari dignità delle funzioni degli altri protagonisti del processo, assicurando loro le condizioni per esplicarle al meglio.
Cura di raggiungere, nell’osservanza delle leggi, esiti di giustizia per tutte le parti, agisce con il massimo scrupolo, soprattutto quando sia in questione la libertà e la reputazione delle persone.
Fa tutto quanto e in suo potere per assicurare la ragionevole durata del processo.
Infine, secondo l'art. 12 (La condotta del giudice), il giudice garantisce alle parti la possibilità di svolgere pienamente il proprio ruolo, anche prendendo in considerazione le loro esigenze pratiche. Si comporta sempre con riserbo e garantisce la segretezza delle camere di consiglio, nonché l’ordinato e sereno svolgimento dei giudizi. Nell’esercizio delle sue funzioni ascolta le altrui opinioni, in modo da sottoporre a continua verifica le proprie convinzioni e da trarre dalla dialettica occasione di arricchimento professionale e personale.
Nelle motivazioni dei provvedimenti e nella conduzione dell’udienza esamina i fatti e gli argomenti prospettati dalle parti, evita di pronunciarsi su fatti o persone estranei all’oggetto della causa, di emettere giudizi o valutazioni sulla capacita professionale di altri magistrati o dei difensori, ovvero – quando non siano indispensabili ai fini della decisione – sui soggetti coinvolti nel processo.
Nel redigere la motivazione dei provvedimenti collegiali espone fedelmente le ragioni della decisione, elaborate nella camera di consiglio.
[20]In proposito, sia consentito ricordare M. MOCCI, Il filtro in appello, fra ottimismo della volontà e pessimismo della ragione, in Giur. merito, 2012, 10, pagg. 2013-2028,; Id. Il giudice alle prese con il filtro in appello, in Il giusto proc. civ. 2012, IV, pagg. 1243-1260. Più di recente, con accenti fortemente critici, A. TEDOLDI, Il maleficio del filtro in appello, in Riv. Proc. Civ. 2015, 3, 751; G. VERDE, La riforma dell'appello civile: due anni dopo, in Riv. Proc. Civ. 2014, 3, 971; M. BOVE, La pronunzia di inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt.348 bois e 348 ter c.p.c., in Riv. Proc. Civ., 2013, 2, 389; P. SANDULLI, Processo civile (lavori in corso): le nuove impugnazioni civili, in Riv. Dir. Priv., 2013, 1, 137; R. POLI, Il nuovo giudizio di appello, in Riv. Proc. Civ. 2013, 1, 120.
;
[21] In proposito, giova ricordare come, prevedendo il codice processuale che la motivazione della sentenza sia stesa dal relatore, a meno che il presidente non creda di stenderla egli stesso o affidarla all'altro giudice, sussista una presunzione - ribadita dall'art. 119, secondo comma, disp. att. c.p.c, che indica come sottoscrittori il presidente ed il relatore - di coincidenza delle figure del relatore e dell'estensore della sentenza. Tale presunzione può essere vinta solo dalla dimostrazione, in base alla documentale formulazione della stessa sentenza, dell'avvenuta sostituzione, nella posizione di estensore, del giudice autore della relazione con il presidente o con l'altro giudice. Così Cass. 5 luglio 2013 n. 16843.
[22] Tanto è vero che, qualora il giudice di primo grado, separando due cause connesse, ne decida una soltanto e rimetta, con separata ordinanza, l'altra in istruttoria, l'appello è proponibile soltanto contro la sentenza relativa alla causa decisa, non potendo il giudice di appello, per il principio del doppio grado di giurisdizione, esaminare l'altra causa rimessa in istruttoria e non ancora decisa; ne consegue che, qualora si impugni la disposta separazione dei processi, non può essere censurata l'ordinanza con la quale il giudice provvede per l'istruttoria della causa separata, bensì il provvedimento della sentenza con il quale è stata posta in essere la separazione delle cause (Cass. 30 marzo 2009 n. 7626)
[23] Nel senso che, di fronte a risultanze contrastanti, ritiene di ripetere il mezzo istruttorio e di non applicare la regola giurisprudenziale, secondo cui, nell’ipotesi di un’insanabile divergenza oggettiva tra le deposizioni testimoniali non superabile sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta (Cass. 10 marzo 2015 n. 4773; Cass. 15 febbraio 2010 n. 3478).
[24] Cass. 4 novembre 2014 n. 23423.
[25] Tanto più che l'ordinanza collegiale che rimette la causa dinnanzi all'istruttore determina la riapertura della fase istruttoria nella quale, essendo restituiti al giudice istruttore tutti i poteri per l'ulteriore trattazione della causa (art. 280 cod. proc. civ.), anche le parti debbono essere necessariamente investite, senza limitazioni di sorta, di tutte le facoltà che esse possono normalmente esercitare in tale fase, se non decadute. Ad esempio, una volta che la causa sia stata trattenuta in decisione, la rimessione sul ruolo istruttorio non può far rivivere una domanda alla quale la parte abbia, espressamente o implicitamente, rinunciato (Cass. 7 marzo 2007 n. 5215).
[26] E’ molto critico sul punto G. IMPAGNATIELLO, Il "filtro" di ammissibilità dell'appello, in Foro it., 2012, 10, 5, 295;Id., Pessime nuove in tema di appello e ricorso in Cassazione, in Il giusto proc. civ. 2012, 3, 735. Per una panoramica del sistema probatorio in appello prima della riforma del 2009, cfr. R. DANOVI, Note sull’effetto sostitutivo dell’appello, in Riv. Proc. Civ. 2009, 6, 1466.
[27] Ad opera del D.L. 12 settembre 2014 n. 132, convertito nella legge 10 novembre 2014 n. 162
[28] In termini accentuatamente critici cfr. A. TEDOLDI, La conversione del rito ordinario nel rito sommario ad nutum iudicis, (art. 183 bis c.p.c.), in Riv. Proc. Civ. 2015, 2, 490.
[29] Cass. 14 ottobre 2008 n. 25157.
[30] Così Cass. 27 aprile 2011 n. 9410, in Guida dir. 2011, 26, 61, con nota di M. PISELLI, La Corte privilegia l’interpretazione restrittiva a tutela di contraddittorio e giusto processo.
[31] Cass. 27 giugno 2012 n. 10748. Fanno eccezione le controversie soggette al rito del lavoro, ove non vi sono udienze di mero rinvio o di precisazione delle conclusioni, ogni udienza è destinata alla decisione e, pertanto, qualora le parti abbiano tempestivamente articolati mezzi di prova nei rispettivi atti introduttivi, il giudice non può desumere l'abbandono delle istanze istruttorie dalla mancanza di un'ulteriore richiesta di ammissione nelle udienze successive alla prima (Cass. 27 febbraio 2014 n. 4717).
[32] C. CEA, L’organizzazione dell’ufficio del giudice civile di appello, in Foro It., 2010, V, 169 e ss.
[33] Va peraltro segnalato come la più recente giurisprudenza abbia ripetutamente applicato il principio della "ragione più liquida", il quale, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre. (Cass. Sez. Un. 8 maggio 2014 n. 9936; Cass. 28 maggio 2014 n. 12002).
[34] Fra i primi commenti alla riforma sulla responsabilità civile dei giudici, F.P. LUISO, La responsabilità dei magistrati: qualche osservazione dopo che il Senato ha approvato la riforma, in www.judicium.it, 2015; G. VERDE, Non è questa la strada per ricomporre l'equilibrio dei poteri, in Guida dir. 2015, 13, 17; P. TRIMARCHI, Colpa grave e limiti della responsabilità civile dei magistrati nella nuova legge, in Corr. Giur., 2015, 7, 893; L. ROVELLI, Un primo inquadramento sistematico sul tema della responsabilità civile dei magistrati, in Giust. Civ. 2015, 3, 433.