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martedì, 28 gennaio 2025 20:05

INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2025 - DISTRETTO DELLA CORTE D’APPELLO DI PALERMO

 martedì, 28 gennaio 2025

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Intervento del rappresentante del Consiglio Superiore della Magistratura

Cons. Maria Vittoria Marchianò

 

 
 

Signor Presidente della Corte di Appello,
Signor Procuratore Generale,
Signor Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati,
Autorità tutte, Colleghe e colleghi, Avvocati, Personale Amministrativo,

a Voi qui presenti rivolgo un cordiale saluto a nome del Consiglio Superiore della Magistratura che ho il compito - e il privilegio - di rappresentare in questa solenne cerimonia, in un distretto prestigioso, al quale mi sento particolarmente legata. Un saluto e un deferente e ossequioso ringraziamento rivolgo al Presidente della Repubblica, per la sua costante vicinanza al Consiglio, che, anche in questo anno trascorso ha proseguito nella direzione di una superiore qualità del servizio Giustizia, senza arretrare nella tutela dei diritti dei cittadini, nel rispetto della sua funzione costituzionale di garanzia dell’autonomia e indipendenza dell’ordine giudiziario, pilastro irrinunciabile della nostra democrazia. L’anno trascorso ha visto il C.S.M. ancora fortemente impegnato nella sua funzione propulsiva e consultiva, attraverso la formulazione di proposte relative alla materia ordinamentalee l’emanazione di pareri sui disegni di legge attinenti all’amministrazione della giustizia.Peraltro, la recente riforma dell’ordinamento giudiziario, realizzata mediante vari interventi normativi, ha comportato che il Consiglio, nelle varie articolazioni di commissione, abbia dovuto confrontarsi con le nuove regole disegnate dal legislatore, adeguando ad esse la normativa secondaria di dettaglio.

Il Consiglio non ha mancato, poi, così come negli anni precedenti, di essere assiduo interlocutore con le altre istituzioni dello Stato; numerose, e proficue, sono state, in particolare, le occasioni di dialogo con il Ministero della Giustizia, e, per esso, con il governo e con il legislatore.

Altrettanto fondamentali sono stati i rapporti con gli Uffici giudiziari e con i Consigli giudiziari, nella consapevolezza che il buon funzionamento del governo autonomo della magistratura dipende, in primo luogo, dalla capacità del suo organo di vertice di comprendere, attraverso l’ascolto e il dialogo con le singole realtà giudiziarie, le problematiche e le difficoltà di ciascun ufficio.

L’attività di collaborazione e raccordo fra l’Organo di governo autonomo della Magistratura e il Ministero della Giustizia si è principalmente tradotta nell’elaborazione, su proposta della sesta commissione di pareri e proposte ai sensi dell’art. 10, comma 2, della L. n. 195 del 1958, nella prospettiva di fornire al legislatore un apporto utile all’individuazione delle soluzioni normative più adeguate ad implementare, in tutti i settori, l’efficienza e l’effettività della risposta giurisdizionale, anche alla luce degli obiettivi posti dal PNRR, preservandone, al contempo, un livello qualitativo alto e la funzione di tutela effettiva dei diritti.

Le regole democratiche sancite dalla nostra Costituzione riservano, infatti, al Parlamento le scelte di politica giudiziaria, ma spetta al Consiglio Superiore della Magistratura valutare le ricadute che tali scelte possono avere sull’organizzazione degli uffici e sull’esercizio della giurisdizione, in un’ottica di leale collaborazione istituzionale.

Tanti sono stati i pareri che il C.S.M. ha predisposto, nel periodo in esame, in materia di prescrizione, di efficienza del processo penale; di archivio digitale delle intercettazioni; di riforma dell’ordinamento giudiziario. Quest’ultimo parere, ha affrontato le rilevanti modifiche apportate dal decreto legislativo n. 44 del 2024 a settori nevralgici dell’ordinamento giudiziario ed è stato suddiviso in quattro distinte delibere, dedicate alle tabelle degli Uffici giudicanti e progetti organizzativi degli Uffici requirenti, all’accesso alla magistratura e alle funzioni di legittimità, alla Scuola Superiore della Magistratura, alle valutazioni di professionalità dei magistrati e al conferimento delle funzioni direttive e semidirettive.

Una menzione a parte merita il recente il parere sul disegno di legge costituzionale recante: “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”. Si tratta di un disegno di revisione costituzionale che, ribadita l’appartenenza della magistratura requirente all’ordine giudiziario, prevede la separazione delle carriere dei giudici e dei pubblici ministeri (e il conseguente sdoppiamento del C.S.M.), la riforma del sistema elettorale dei due Consigli superiori e la creazione di un separato organo di giustizia disciplinare.

Il parere del Consiglio muove dalla consapevolezza che il potere di revisione costituzionale rappresenta l’espressione massima della discrezionalità del legislatore, le cui proposte sono state, quindi, esaminate solo nell’ottica di verificarne la congruità rispetto ai presupposti e agli scopi dichiarati e di misurarne, in via prognostica, i possibili effetti sistemici.

Dalla Relazione illustrativa si evince che la scelta di separare le carriere dei magistrati è ispirata al perseguimento di un duplice obiettivo: garantire la terzietà e l’imparzialità del giudice e la “parità delle armi nel processo”, in conformità con il novellato art. 111 della Costituzione e con l’evoluzione del sistema processuale penale verso il modello accusatorio, e migliorare la qualità della giurisdizione.

Per quanto concerne la prima delle ragioni poste a sostegno della riforma, nel parere vengono richiamate le sentenze della Corte Costituzionale in cui si affronta il tema della presunta violazione del principio di parità delle parti, evidenziando il costante richiamo alla fisiologica “asimmetria strutturale” che caratterizza il processo penale, già insita nel pregresso sistema dei valori costituzionali. Il principio di parità tra accusa e difesa non comporta necessariamente l’identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell’imputato, potendo una disparità di trattamento «risultare giustificata, nei limiti della ragionevolezza, sia dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, sia dalla funzione allo stesso affidata, sia da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia». Nel quadro di questa fisiologica asimmetria strutturale, il riferimento ad una “cultura della giurisdizione” quale cifra unitaria di fondo dell’azione del pubblico ministero e del giudice, esprime, quindi, l’idea per cui la funzione requirente deve fondarsi su principi e regole di azione comuni a quelli ai quali è ispirata e vincolata l’azione del giudice, per una maggiore garanzia di tutela dei diritti dei cittadini.

Quanto al secondo profilo, la Relazione illustrativa non fornisce elementi utili a chiarire in che termini la separazione delle carriere possa contribuire a migliorare non solo la qualità ma anche l’efficienza della giurisdizione. Al riguardo, viene richiamato il numero davvero esiguo di passaggi di funzioni registrati negli ultimi anni (0,31%), e si osserva come il perseguimento del condivisibile obiettivo di miglioramento della qualità e dell’efficienza della giurisdizione passi senza dubbio per un superamento delle persistenti criticità organizzative che caratterizzano il servizio giustizia, dalle carenze degli organici del personale amministrativo e magistratuale alle difficoltà insite nel cammino di informatizzazione delle procedure e degli uffici giudiziari, temi sui quali è impegnata l’azione del Ministero della Giustizia, al quale è demandato il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Si è sottolineato, infine, che la garanzia dell’indipendenza e dell’autonomia della magistratura requirente non possa ritenersi soddisfatta dalla mera affermazione dell’appartenenza di essa all’ordine giudiziario, ma richieda la predisposizione di presidi ulteriori, quali il principio della dipendenza funzionale della polizia giudiziaria dal pubblico ministero, il divieto di interferenza di altri poteri nella conduzione delle indagini e il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale.

Il tempo a disposizione non consente di affrontare adeguatamente le aporie che caratterizzano i due Consigli Superiori e l’Alta Corte disciplinare, istituita esclusivamente per i magistrati ordinari, ma anche sotto questo profilo il senso della riforma restituisce un quadro di implicita sfiducia e di complessivo svilimento.

L’attività svolta dalle Commissioni consiliari nell’anno trascorso è stata particolarmente feconda, in tutti i settori di rispettiva competenza, dall’organizzazione degli uffici alla mobilità dei magistrati, dal conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi alla magistratura onoraria, con risultati notevoli in termini di produttività.

Con riferimento all’organizzazione degli uffici, primaria importanza riveste l’attività posta in essere dalla Settima Commissione, che ha proseguito e incrementato il trend positivo dell’anno precedente, arrivando al completo abbattimento dell’arretrato, procedendo, oltre che alla trattazione delle pratiche relative al settore tabellare e alla organizzazione degli uffici requirenti, al lavoro di analisi e monitoraggio dell’andamento degli uffici giudiziari, anche alla luce delle novità introdotte dalla normativa nazionale ed europea, tenuto conto degli obiettivi del PNRR.

Contemporaneamente, la commissione è stata impegnata nella elaborazione delle nuove circolari sulle tabelle e sui progetti organizzativi, con un metodo ampiamente partecipativo.

Sono stati organizzati una serie di incontri con gli uffici giudiziari e i Consigli giudiziari dedicati alla predisposizione delle circolari, e dopo l’approvazione, due incontri per la presentazione delle principali novità contenute negli atti consiliari in parola, soprattutto nella nuova circolare sugli uffici requirenti, che ha restituito al CSM il compito di approvarne le disposizioni organizzative, confermando la direzione tabellare imboccata dal legislatore della riforma. La nuova circolare, infatti, pur mantenendo tutte le prerogative che la legge attribuisce al Procuratore, ha arricchito il procedimento di adozione delle misure organizzative con la necessaria partecipazione attiva dei sostituti, e sono stati individuati alcuni principi che ribadiscono come il PM sia una parte pubblica necessariamente inserita nella giurisdizione.

Tra le attività di maggiore rilievo svolte dalla Commissione settima, meritano di essere menzionati l’aggiornamento dell’analisi dei carichi esigibili determinati a livello nazionale con delibera del 26 ottobre 2023; la raccolta delle buone prassi organizzative finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del PNRR e la redazione di linee-guida generali per la migliore organizzazione degli uffici.

Per quanto concerne l’ufficio per il processo, con la risoluzione del 13 giugno 2024 sono stati esaminati i modelli organizzativi che hanno prodotto effetti virtuosi sull’andamento e l’organizzazione degli uffici giudiziari e si è concluso per la necessità di stabilizzazione di questo strumento organizzativo che la riforma Cartabia ha ormai inserito nella struttura tabellare degli uffici.

Altra importante sede di confronto tra il C.S.M. e il Ministero della Giustizia è ilComitato Paritetico per l’individuazione di soluzioni condivise in ordine alle questioni in materia di organizzazione giudiziaria”, in cui sono state oggetto di sistematico confronto le tematiche trattate dalla Commissione settima, riguardanti il PNRR, l’UPP, l’attuazione del nuovo Tribunale dei minori, delle persone e della famiglia (in relazione alla quale è stato deliberato un articolato parere sull’adeguamento delle piante organiche, concludendo per la necessità di una proroga dell’entrata in vigore della relativa riforma), il processo penale telematico. A questo tema la commissione settima ha dedicato una particolare attenzione, in considerazione delle criticità segnalate dagli uffici fin dalle prime fasi di sperimentazione dell’applicativo APP, oggetto di un costante confronto con il Ministero, sia in sede di tavolo paritetico che nei gruppi di lavoro misti costituiti per seguirne gli sviluppi. Da ultimo, con la delibera approvata il 22 gennaio 2025, il Consiglio ha invitato il Ministero a differire i termini di transizione al nuovo regime, dando mandato alla settima commissione di proseguire nel monitoraggio del dispiegamento del PPT, anche attraverso il ricorso alla Struttura Tecnica per l’Organizzazione e alla rete dei RID.

Un rilevante argomento di confronto con il Ministero della Giustizia è stato anche quest’anno quello relativo alla copertura degli organici, premessa indispensabile per la garanzia di una giurisdizione efficiente in tutti i settori. La Terza Commissione, a fronte delle richieste degli uffici, ha dovuto operare scelte talvolta complesse per il necessario contemperamento delle varie esigenze, basandosi sui dati statistici, tra i quali il carico pro-capite, nella consapevolezza di dovere affrontare contingenze non sempre conciliabili, attesa l’eccezionale scopertura degli organici di questi anni e l’elemento, insopprimibile, secondo cui la percentuale di scopertura incide sugli uffici con organico di minori dimensioni in misura proporzionalmente maggiore rispetto ai grandi uffici.

Quanto alle nuove assunzioni, è stato indetto un concorso a 400 posti di magistrato ordinario con D.M. 8 aprile 2024, ed è stata approvata la graduatoria di merito dei 599 candidati risultati idonei al concorso indetto con D.M. 1° dicembre 2021; all’esito della nomina, è in corso il tirocinio dei magistrati presso gli uffici giudiziari.

Con riguardo al tema della mobilità, si deve riconoscere che non sempre i criteri oggettivi adottati per la pubblicazione dei posti riescono a soddisfare in maniera adeguata le esigenze di quei distretti, come Palermo, caratterizzati dalla presenza di pervicaci organizzazioni criminali e dalla costante pendenza di complessi procedimenti per reati di criminalità organizzata, che impongono la destinazione al settore penale di un numero di magistrati che ne consenta la definizione in tempi celeri. La costante scopertura degli organici di questi uffici e delle piante organiche flessibili, determina, pertanto, la necessità di fare ricorso all’istituto dell’applicazione, spesso con scarsi risultati, perché mancano le disponibilità o perché provengono da magistrati in servizio presso uffici o distretti che hanno analoghe scoperture.

Per quanto concerne il conferimento dei posti per gli Uffici direttivi e semidirettivi, la Quinta Commissione ha fatto registrare un sostanziale incremento del numero delle proposte formulate con una sensibile riduzione dei tempi medi di definizione delle procedure, comprese quelle di conferma.

All’esito delle rilevanti riforme ordinamentali intervenute in materia, su proposta della Quinta Commissione, con delibera del 3 dicembre 2024, è stato approvato il nuovo Testo unico sulla dirigenza giudiziaria, che ha ridisegnato in profondità le procedure per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi.

Con riferimento alla materia delle valutazioni di professionalità dei magistrati e all’attività della Quarta Commissione, va evidenziato che l’arretrato può dirsi ormai azzerato e positivo è il dato dei tempi di definizione delle pratiche, anche di quelle cd. critiche. Va poi ricordato che il d.lgs. n. 44/2024, in attuazione della legge delega n. 71/2022, ha introdotto rilevanti modifiche in questa materia. La Quarta Commissione, pertanto, ha dovuto adeguare la normativa secondaria alle previsioni della novella con la nuova circolare, approvata con delibera consiliare del 13 novembre 2024.

Sempre su proposta della Quarta Commissione, il Consiglio ha approvato la nuova, ed attesa, circolare in materia di “Accertamento delle condizioni per la riabilitazione e procedimento di riabilitazione”, in attuazione di quanto disposto dall’art. 25bis del decreto legislativo n. 109/2006. È ancora in corso, inoltre, la fase di sperimentazione per quanto attiene alla “determinazione degli standard di rendimento su base nazionale” (delibera plenaria dell’8 novembre 2023).

Nel 2024 la Prima Commissione ha ottenuto risultati significativi, riducendo notevolmente le pendenze. Iniziativa rilevante è stata l’introduzione di una nuova circolare, approvata nel luglio 2024, che ha ridefinito il procedimento ex art. 2 L.G., prevedendo fasi ben delineate, termini certi e nuove garanzie per i magistrati, come l’assistenza difensiva e l’audizione successiva agli accertamenti preliminari. Nel settore delle incompatibilità parentali, la Commissione ha aggiornato la normativa di riferimento, adeguandola alle modifiche introdotte dalla legge n. 71/2022.

Conclusioni

Mi accingo a concludere la mia relazione scusandomi per aver trascurato gli altri molteplici aspetti dell’attività svolta dal Consiglio per sostenere gli Uffici e i singoli Magistrati nel perseguimento degli obiettivi di efficienza e di efficacia del sistema Giustizia che l’Europa ci impone, avendo ben presenti i risultati che ancora debbono essere raggiunti. Ho ritenuto, tuttavia, doveroso nel mio intervento sottolineare soprattutto l’impegno profuso dal Consiglio per dialogare con le altre figure istituzionali sui grandi temi della Giustizia, nella prospettiva di un’efficienza non solo formale, ma che miri a creare le condizioni per consentire alla giurisdizione di realizzare in concreto i principi di uguaglianza di fronte alla legge e di giustizia sostanziale affermati dalla nostra Costituzione, nella consapevolezza che tali valori possono essere garantiti solo da una Magistratura davvero autonoma e indipendente.

Mi piace, quindi, concludere con l’affermazione, che l’indipendenza della Magistratura non è un bene dei soli magistrati ma un bene di tutti.

Grazie per la Vostra attenzione, buon anno giudiziario a tutti.

Maria Vittoria Marchianò

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