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Intervento al convegno di Magistratura Indipendente - Giustizia a risorse limitate -11 maggio 2018

 lunedì, 28 maggio 2018

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Raimondo Orrù, Presidente FEDER.M.O.T. Federazione Magistrati Onorari di Tribunale

 
 

 

A 20 anni dal decreto legislativo 51 del 1998 che ha previsto l'applicazione di magistrati onorari presso i Tribunali ordinari e le relative Procure della Repubblica, si pone la necessità di fare un bilancio di tale ormai collaudato apporto professionale all'amministrazione della Giustizia.

Reclutati dalle soppresse preture per durare in carica lo spazio di un primo quinquennio di assestamento, tali professionisti sono stati invece trattenuti in servizio per due decenni, ai quali la riforma Orlando aggiunge un ulteriore periodo di sedici anni.

Si tratta complessivamente di un arco temporale che abbraccia un'intera vita professionale, senza considerare che molti degli attuali magistrati onorari già erano in servizio presso le soppresse preture prima del 1998.

Rilevante è anche l'apporto dei giudici di pace, reclutati come magistrati della terza età e dell'equità, e oggi impegnati, invece, in una funzione non più solo di prossimità al cittadino, ma di effettivo assorbimento di rilevanti porzioni del contenzioso civile e penale.

Tale pur succinto riepilogo del percorso che ci conduce oggi a una riflessione sul futuro di tale categoria, non può non tenere conto poi della progressiva attribuzione a tali figure magistratuali di porzioni sempre più ampie di contenzioso, solo in parte frenata da circolari del CSM che non certo hanno impedito una tollerata devoluzione al giudice onorario civile, ma anche penale, di controversie relative a qualsiasi materia, valore ed allarme sociale.

Questo lungo processo di professionalizzazione impone oggi di ragionare separatamente del destino di chi ha fornito un apporto rilevante, e ricevuto una onerosa formazione pluriennale, rispetto al futuro di chi deve ancora assumere le funzioni giudiziarie onorarie.

La cornice ordinamentale disegnata dal Ministro Orlando è assai stretta e vincolante; essa può forse andare bene per chi verrà, non certamente appare adattabile a chi già è nell'esercizio pieno e continuativo della giurisdizione.

Appare infatti distonica rispetto alla precaria salute del nostro sistema giudiziario, alle sue perduranti inefficienze - non certo superate da riforme di facciata, che hanno inciso su aspetti limitati del rito civile e penale - prefigurare che dopo un primo quadriennio dalla entrata in vigore della riforma Orlando, i magistrati onorari in servizio debbano ridurre prima a tre e successivamente a due giornate lavorative la propria presenza in servizio.

Sono essi magistrati esperti, seppure onorari, nell'accudimento di quegli affari civili e panali e di quelle attività giudiziarie specifiche che i magistrati di ruolo non possono materialmente accudire e, viene da aggiungere, non debbono accudire.

In una magistratura ordinaria che continui ad attestarsi su una consistenza numerica di circa 9.000 unità, non sembra infatti percorribile, secondo buon senso, l'ipotesi di devolvere ai giudici professionali attività che sotto la vigilanza dei capi degli uffici sono ormai stabilmente accudite dai giudici onorari.

Ciò significherebbe seppellire la tutela giurisdizionale e chi ne è titolare sotto un cumulo di fascicoli che devono trovare altra destinazione e titolarità, approntando un adeguato e stabile supporto alla magistratura di ruolo.

Ed è del pari evidente che tale supporto alla magistratura professionale è tanto più efficiente quanto più assiduo è l'utilizzo negli uffici giudiziari di magistrati onorari che possano coadiuvarli.

Anzi, a dire il vero, se ci sono professioni che non consentono di essere accudite part-time o per addirittura due soli giorni a settimana, tra esse va sicuramente ascritta quella del magistrato, indipendentemente dalla natura del rapporto di servizio sotteso all'esercizio dell'unica giurisdizione.

Un giudice onorario o un vice procuratore onorario che debba aggiornarsi, produrre sentenze e provvedimenti definitori, tenere un ragionevole numero di udienze, deve essere collocato a tempo pieno nell'esercizio della giurisdizione, e non accedervi occasionalmente o, verrebbe da dire, seguendo la logica della riforma Orlando, accidentalmente.

Inquadrare tali figure in un rapporto full-time non vuol dire però prevederne il collocamento in regime di pubblico impiego a tempo indeterminato o estendere loro per intero lo statuto della magistratura ordinaria, bensì individuare singole tecniche di tutela di specifici interessi meritevoli di riconoscimento, in coerenza con i vincoli costituzionali e sovranazionali.

Pacificamente ammessa dal Consiglio di Stato - in sede di parere reso al Governo in occasione del varo dei decreti delegati del 2017 - è la possibilità che si salvaguardi la natura onoraria del rapporto di servizio, quindi anche la revocabilità del relativo incarico, prevedendo, nondimeno, un trattenimento in servizio sino all'età pensionabile e un inquadramento funzionale a tempo pieno e a retribuzione parificata a quella del magistrato di tribunale.

Tale soluzione, da riservare a chi già concorre stabilmente all'esercizio della giurisdizione, non solo non impone alcun automatico accesso ai ruoli della magistratura, ma appare del tutto coerente con l'adozione di uno statuto della magistratura onoraria a doppio binario, in cui i soggetti che già si sono distinti per capacità professionale, dedizione e senso del dovere, accertati dagli organi distrettuali di governo della magistratura e dal CSM, accedano alla soluzione tratteggiata dal Consiglio di Stato, mentre coloro che saranno reclutati in futuro permangono connotati dalla temporaneità dell'incarico, nell'auspicio che il loro apporto possa risultare nel tempo meno indispensabile di quello fornito da chi li ha preceduti.

Le due figure condividerebbero tuttavia l'inquadramento onorario, con esclusione, per gli uni e per gli altri, di prerogative esclusive della magistratura di ruolo, quali l'elettorato attivo e passivo al CSM e l'accesso alle funzioni proprie dei gradi di appello e di cassazione, direttive e semi-direttive.

Proprio a ribadire la natura onoraria del rapporto prefigurato, le associazioni di categoria hanno anche previsto che per quei magistrati onorari ormai da anni in servizio che optino per un proprio utilizzo a tempo pieno, sia obbligatorio “congelare” lo svolgimento di altre attività professionali o di lavoro subordinato, salvo diritto alla loro prosecuzione ove mai venga a interrompersi l'incarico giudiziario.

Abbiamo così immaginato che, a fronte di un impegno full-time nell'ufficio giudiziario,  il dipendente pubblico sia posto in aspettativa non retribuita e l'avvocato possa iscriversi alla sola sezione speciale dell'albo professionale, quella riservata ai legali delle avvocature pubbliche e private; così intendendosi rimarcare che il magistrato onorario rimane formalmente nel possesso della identità professionale assunta nella società civile, ad esempio di avvocato o di dipendente pubblico, interrompendone il solo esercizio, per la durata del mandato giudiziario onorario.

Evidenti appaiono le sinergie in senso lato “politiche” sottese a tale soluzione, in quanto essa consente alla magistratura di ruolo di mantenere il proprio contingente numerico al di sotto della soglia psicologica e organizzativa delle 10.000 unità, e di riservarsi un controllo giudiziario di livello “alto”, ossia circoscritto al contenzioso non seriale, di rilevante impegno giuridico o di evidente allarme sociale.

Il livello più “basso”, il cui accudimento non è però meno rilevante per la tenuta del sistema democratico, è invece affidato a un magistrato di supporto che, nell'attuale fase storica, limitatamente a chi già è nell'esercizio durevole di tale funzione, permane in servizio sino all'età pensionabile.

Secondo queste coordinate è possibile sottoscrivere un patto tra magistratura di ruolo e magistratura onoraria, che ricomponga all'interno di una medesima identità funzionale e anche di una rappresentanza associativa unitaria e coordinata, l'attuale dicotomia tra due entità che la Costituzione non immagina separate, ma unite e coordinate da vincoli solidaristici e di complementarietà, nell'accudimento dell'unica funzione giurisdizionale.

 
 
 
 
 
 

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