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La ricerca dei valori della Magistratura ai tempi della crisi

 giovedì, 16 aprile 2020

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di Lorenzo Delli Priscoli, consigliere di Cassazione

 
 

  

 

Sommario: 1. I problemi nuovi accentuano quelli vecchi, che così diventano ineludibili: la Magistratura quale servizio per la collettività e il conseguente dovere di ascoltare la società civile. - 2. La coscienza sociale quale strumento per interpretare la Costituzione e per suggerire le soluzioni ai problemi. - 3. Il diritto della collettività ad essere correttamente informata e il diritto-dovere di informarla in capo alla Magistratura. - 4. Il diritto-dovere della Magistratura nel farsi parte attiva nel suggerire soluzioni ai problemi.

 

 

      1. Introduzione: i problemi nuovi accentuano quelli vecchi, che così diventano ineludibili: la Magistratura quale servizio per la collettività e il conseguente dovere di ascoltare la società civile

 

L’Italia sta vivendo un periodo di grave difficoltà a causa della diffusione di un nuovo e potente fattore di negatività: il coronavirus, che ha accentuato e acutizzato vecchi problemi rendendo ineludibile ed indifferibile la necessità di affrontarli. La particolarità della crisi italiana rispetto ad altri Paesi sviluppati del mondo è infatti che da noi questa crisi è particolarmente forte ed è destinata a far sentire i suoi effetti più a lungo nel tempo perché questo nuovo fattore di negatività ha colpito un Paese particolarmente fragile e già indebolito (e quindi, se vogliamo, già in crisi) da una serie di fattori preesistenti: un enorme debito pubblico frutto del mancato rispetto del principio di correttezza intergenerazionale; un sistema sanitario colpito da una serie di tagli continui succedutisi negli anni e spezzettato fra le varie Regioni con la difficoltà di poter realizzare scambi di informazioni, di personale, di attrezzature e significative economie di scala al momento dell’acquisto delle forniture; una atavica mancanza di fiducia da parte degli altri Paesi circa la nostra affidabilità a livello internazionale; una burocrazia spietata e grottesca testimoniata non solo dall’enorme mole di leggi e regolamenti statali e regionali spesso di difficile interpretazione anche per gli addetti ai lavori e non coordinati tra loro ma anche da una mentalità bizantina ancora imperante nella pubblica amministrazione, volta a privilegiare la forma sulla sostanza e a rimandare i problemi piuttosto che ad affrontarli; una presenza forte delle mafie in un tessuto sociale alle stesse non sempre ostile; un’evasione fiscale enorme il cui disvalore sociale è tutt’altro che diffuso; un sistema di infrastrutture fatiscente; una giustizia che, pur a fronte di un sistema di garanzie astratte che probabilmente è il più evoluto al mondo, ha dei ritardi spaventosi destinati ad accentuarsi con l’attuale crisi, ritardi che costituiscono uno dei fattori che più incide negativamente sull’efficienza del sistema Italia e che scoraggia l’afflusso di investitori stranieri.

In questa gravissima situazione, i cui effetti negativi, lo si ripete, sono destinati a farsi sentire ben oltre la fine dell’emergenza sanitaria, e davanti ad una società civile ormai disillusa, disaffezionata dalla partecipazione alla vita politica del Paese, spaesata e sempre più distante dalle Istituzioni e in particolare dalla Magistratura, il magistrato italiano è chiamato all’assunzione di forti responsabilità e mai come in questi momenti ha il dovere di contraddistinguersi oltre che per equilibrio di giudizio, pacatezza, ragionevolezza, anche per il dovere di farsi parte attiva di proposte concrete e a stringersi intorno a un nucleo di valori fondamentali che lo renda meritevole di fiducia e apprezzamento all’esterno, ricordandosi che la Giustizia è amministrata in nome del popolo italiano e che costituisce un servizio alle persone in cui il protagonista non è il magistrato ma il singolo caso trattato e le persone e/o i beni della vita in esso coinvolti.

        Il magistrato, pur di fronte ad una società sempre più violenta e superficiale, deve sfuggire le tentazioni di autoreferenzialità e, proprio perché la Magistratura è al servizio della collettività, deve sforzarsi invece con pazienza di comprendere al meglio quello che gli chiedono realmente la Costituzione e la società civile e quindi deve acquisire la capacità e l’umiltà di ascoltarle con un atteggiamento disponibile a cambiare le proprie convinzioni e nello stesso tempo non deve temere di dialogare con la società civile, di risponderle - cercando per quanto possibile di usare un linguaggio comprensibile ai più - e in alcuni casi di prendere l’iniziativa di informare l’opinione pubblica senza necessariamente attendere una domanda da parte sua. Il magistrato deve continuare a parlare soprattutto con le sentenze e con l’attività giudiziaria in genere ma non deve mai perdere il contatto con l’opinione pubblica e la società civile, non deve diffidarne o snobbarle, perché l’opinione pubblica e la società civile sono un’unica importantissima cosa e determinano la composizione del Parlamento e conseguentemente le scelte politiche della Nazione.

 

 

2. La coscienza sociale quale strumento per interpretare la Costituzione e per suggerire le soluzioni ai problemi

 

E’ attraverso la coscienza sociale che il giudice deve interpretare la Costituzione e la legge e non secondo proprie personali convinzioni. Il che naturalmente non significa che il Magistrato debba ricercare sempre e comunque il consenso della collettività e sforzarsi di assecondare a tutti i costi gli umori, spesso transeunti, della coscienza sociale e anzi, quando sia necessario (se ad esempio l’opinione pubblica chiedesse la pena di morte o la castrazione chimica per i violentatori di bambini o la possibilità di sparare indistintamente contro i ladri), occorre anche andarvi contro e non assecondarla in maniera demagogica, dovendosi sempre tenere ben presente che la coscienza sociale incontra comunque il limite della Costituzione e quindi dei valori in essa incarnati.

      Tuttavia è anche vero che la Costituzione detta una disciplina a maglie larghe, fatta per lo più di clausole generali, che come tale va appunto integrata con la sensibilità culturale delle istanze della società civile[1] alle quali dunque la Magistratura non può restare sorda. La coscienza sociale costituisce dunque lo strumento decisivo per mezzo del quale effettuare il bilanciamento tra i numerosi e spesso non (del tutto) conciliabili valori espressi dalla Costituzione (si pensi solo, in questo periodo di crisi e di confinamento forzoso a casa, al drammatico bilanciamento tra il diritto al lavoro e alla libertà di movimento con quello alla salute).

E il magistrato deve comprendere che al tempo della crisi il bilanciamento tra i valori espressi della Costituzione secondo le istanze della coscienza sociale non può essere lo stesso ad esempio degli anni novanta, quando i ritardi accumulati dalla Giustizia non erano gravi come adesso, le assoluzioni per prescrizioni meno frequenti, le risorse a disposizione della Giustizia complessivamente maggiori.

Pertanto, l’autonomia e l’indipendenza del Magistrato non devono tradursi in un isolamento dalla società civile e in un rifiuto aprioristico di una collaborazione con Parlamento e Governo in ossequio ad un male inteso principio di separazione tra poteri ma, pur nel rispetto delle rispettive prerogative indicate dalla Costituzione, la Magistratura deve farsi parte attiva nel perseguire l’obiettivo di risolvere quello che è unanimemente percepito proprio dalla società civile come il principale difetto della Giustizia: la sua lentezza e i suoi ritardi. La Magistratura deve incalzare – attraverso quello che è il suo organo naturalmente deputato a questa funzione ossia l’Associazione Nazionale Magistrati – gli altri poteri e l’opinione pubblica su questi temi, senza chiudersi in una torre d’avorio, perché questo non aiuterebbe né a riconquistare la fiducia dei cittadini né tantomeno a risolvere i suddetti problemi, visto che i fatti hanno dimostrato l’incapacità della politica di risolverli, cercando oltretutto spesso surrettiziamente di addossare, per lo meno in parte, la responsabilità della lentezza e dei ritardi sulla Magistratura stessa. La difesa dell’indipendenza della Magistratura passa proprio dal riuscire da un lato a trovare dei rimedi a questi ritardi e da un altro a riconquistare la fiducia della società civile nella Magistratura, perché altrimenti gli altri poteri dello Stato avranno facile gioco nel mettere in discussione questa autonomia: si pensi alle proposte dirette a far indicare dal Parlamento o dal Governo le priorità nei reati da perseguire o a collocare dei funzionari provenienti dalla scuola superiore della pubblica amministrazione ai vertici degli uffici giudiziari, o ancora ad inasprire la già severa disciplina della responsabilità civile, contabile e disciplinare dei Magistrati,  proposte che avrebbero facile presa nell’opinione pubblica.

        L’autonomia e l’indipendenza della Magistratura non devono tradursi in una difesa aprioristica e corporativa della categoria ma neppure in un ansia ossessiva di dover dimostrare a tutti i costi alla società civile che ad esempio il collega chiacchierato sui giornali ha effettivamente sbagliato e va pertanto severamente punito: occorre invece non farsi influenzare dall’opinione pubblica ma spiegare in maniera comprensibile come stanno effettivamente le cose e, quando si tratta di giudicare altri magistrati, usare le stesse regole, le stesse garanzie e gli stessi criteri che si utilizzano per i non magistrati. Il modo migliore per riconquistare la fiducia della società civile non è quindi quello di assecondarla in tutto e per tutto o di prendere iniziative clamorose, ma quello di ascoltarla e di informarla correttamente, mostrandosi al contempo serenamente super partes, coerenti nel tempo, professionali ma non gelidi, nella tranquilla consapevolezza di fare al meglio il proprio dovere.

Oggi il magistrato tipo è una persona molto preparata tecnicamente e che lavora con scrupolo e abnegazione, ma che spesso non si rende conto – proprio perché questo dialogo con la società civile spesso manca - che il fine ultimo del suo lavoro deve essere quello di rendere un alto e nobile servizio alla collettività.

Tale servizio deve estrinsecarsi nel settore civile per un verso nell’offrire interpretazioni il quanto più possibile chiare, semplici e costanti nel tempo, ossia la cd. certezza del diritto: l’obiettivo deve infatti essere quello di permettere al cittadino di decidere se intentare un’azione giudiziaria con una ragionevole possibilità di prevederne l’esito finale. In effetti, dal momento che l’art. 101 Cost. prevede che la giustizia è amministrata in nome del popolo e i giudici sono soggetti solo alla legge, tale precetto costituzionale impone di non perseguire interpretazioni in evidente contrasto con il significato letterale della norma, ma di conciliare l’interpretazione più piana e coerente della lettera della legge con le istanze provenienti dalla collettività, fra le quali una delle più frequenti e assillanti è quella della certezza del diritto, da intendersi come stabilità nel tempo delle norme e delle relative interpretazioni e come adesione all’interpretazione più semplice e lineare di una data norma.

Per un altro verso, il miglior servizio che può rendere il magistrato nel settore civile è dare una risposta pronta ed effettiva alla domanda di giustizia, questo soprattutto interessando al cittadino, che invece è scarsamente interessato all’accuratezza e alla raffinatezza dei ragionamenti giuridici e finanche alla presenza di un terzo, quarto o quinto grado di giudizio[2] (si pensi a istituti quali la revocazione o all’ipotesi in cui la Cassazione cassi con rinvio, che sono tutti strumenti che allontano la definitività della decisione).

Nel settore penale i valori che la società civile intende prioritariamente perseguire sono, accanto alla tutela dei diritti fondamentali dell’individuo quali la presunzione di innocenza dell’imputato e la sua condanna solo quando la prova della colpevolezza sia stata raggiunta al di là di ogni ragionevole dubbio, anche, in maniera sempre più pressante ed ineludibile, diritti fondamentali della collettività quali la sicurezza, l’ordine pubblico, la pacifica convivenza, le esigenze di difesa sociale e di contrasto alla criminalità, la certezza della pena, tutti valori di sicura rilevanza costituzionale secondo la Consulta[3], esigenze dunque delle quali non può non tenersi conto nel momento in cui tali interessi entrano inevitabilmente in contrasto con le garanzie dell’imputato (si pensi ad esempio alla rigidità del sistema accusatorio e alla scarso valore in giudizio delle prove raccolte dalla polizia giudiziaria e dal pubblico ministero in un Paese come il nostro dove il dibattimento viene celebrato a una distanza - spesso di anni – sempre maggiore rispetto allo svolgimento dei fatti).

Un’altra spinta significativa nel senso della necessità di mettere in discussione dogmi consolidati è stata offerta dalla nota vicenda Taricco[4]: con tale sentenza era stat investita la Corte di Giustizia della questione relativa alla compatibilità del contenuto della sentenza  Taricco del 2015 della  Corte di giustizia[5], ispirata dal fine di dare prevalenza agli interessi economici dell’Unione europea sui principi fondamentali della nostra Costituzione in tema di principio di legalità nel diritto penale. Tale sentenza della Corte di Lussemburgo infatti ha “allungato” i termini di prescrizione dei reati  di frode fiscale - commessi in Italia ma di rilevanza comunitaria perché riguardanti l’IVA, che contribuisce a finanziare l’Unione europea - così dettando – mediante una sentenza della Corte di Giustizia oltretutto caratterizzata da una certa indeterminatezza delle situazioni cui si riferisce - una disciplina penalistica più sfavorevole al reo, nonostante in Italia la prescrizione sia un istituto avente carattere di diritto sostanziale, come tale riservato alla competenza del legislatore statale e soggetto al principio di legalità nelle sue esplicazioni della sufficiente determinatezza della norma e dell’irretroattività della legge penale più sfavorevole[6]. La Corte costituzionale, con la poc’anzi citata sentenza del 2017, afferma dunque con forza l’importanza dei diritti fondamentali dell’uomo, che possono essere compressi ma non esclusi quando entrano in bilanciamento con altri valori, quali quelli economici dell’Unione. L’Italia effettivamente afferma dei principi di diritto nobili e indiscutibili, ma si scontra con la sua atavica incapacità di metterli in pratica e con le sue proverbiali inefficienze. La Corte di Giustizia sanziona l’Italia facendole rimarcare che i diritti fondamentali vanno conquistati e sudati e non solo affermati, in quanto un sistema giustizia lento e farraginoso come quello italiano non può permettersi una quantità di garanzie per l’imputato eccessive, e le ricorda che nell’aderire all’Unione europea ha preso dei precisi impegni nel combattere le frodi[7]. 

      

           

3. Il diritto della collettività ad essere correttamente informata e il diritto-dovere di informarla in capo alla Magistratura

   

      Grazie anche alle ormai numerose univoche pronunce sia della Corte di Strasburgo che di quella di Lussemburgo, in tutti i Paesi dell’Unione europea e in quelli aderenti alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo è riconosciuto con forza un diritto della stampa e dei mass-media in generale di informare l’opinione pubblica sulle decisioni della Magistratura ed  eventualmente di criticare, anche aspramente e duramente, tali decisioni. Questo perché ovunque è riconosciuto che il diritto di informare e di essere informati costituisce la pietra angolare della democrazia ed è un diritto fondamentale non solo dei singoli individui ma della collettività in generale. L’Italia democratica - a differenza di quanto accaduto per lo Statuto Albertino del 1848 (e per il di poco successivo r.d. 26 marzo 1848, n. 695, meglio noto come “Editto Albertino sulla Stampa” che rappresentò una elargizione del Sovrano ai sudditi) – ha guadagnato “da sé” - attraverso il sacrificio di molti italiani durante la Resistenza - la Costituzione del 1948 e una legge sulla stampa molto aperta, reagendo così al ventennio fascista, in cui ogni forma di libertà era stata sospesa in attuazione di un preciso disegno politico volto a controllare il settore dell’informazione, per assicurarsi il consenso dell’opinione pubblica. L’Italia è dunque ben consapevole del valore e dell’importanza di questa libertà e di quanto sia importante impegnarsi per difenderla. La Costituzione italiana, in antitesi con l’impostazione dirigistica e repressiva propria del regime fascista, garantisce il principio della libera manifestazione del pensiero e non consente che la stampa possa essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Fin dalla Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 26 agosto 1789 – il cui articolo 11 recitava: la libera manifestazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell’uomo; ogni cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo a rispondere dell’abuso di questa libertà nei casi determinati dalla Legge – la libertà di manifestazione del pensiero ha assunto un ruolo centrale per lo sviluppo della civiltà giuridica europea. Tale fondamentale diritto si è nel tempo progressivamente affinato e la Costituzione italiana, nell’interpretazione datane dalla Corte costituzionale, stabilisce un diritto di informare di tutti i mezzi di informazione e un diritto dei cittadini ad essere informati[8]. Quest’ultimo diritto ad essere informati intanto può considerarsi concreto ed effettivo in quanto l’informazione sia pluralistica, completa, adeguata, chiara e corretta. 

     Se questi principi di fondo sono ormai sicuramente affermati, più problematico è individuare un effettivo diritto della collettività ad essere non tanto “quantitativamente” informati (l’accesso all’informazione infatti, con la diffusione ormai capillare di mezzi – accanto a quello tradizionale della stampa - quali radio, televisione e internet permette pressoché a tutti di accedere ad un enorme quantità di informazioni ad un costo molto vicino allo zero), quanto soprattutto “qualitativamente” informati, ossia in maniera effettiva e chiara. Basti pensare che quasi mai gli individui hanno accesso ad informazioni importantissime (o che per lo meno sarebbero curiosi di conoscere) quali le fonti e la proprietà e gli orientamenti politici dei mezzi di comunicazione ai quali si affidano.

       Su questo problema si innesta il ruolo della Magistratura, che ha quindi non solo un diritto ma anche  un dovere della Magistratura di reagire ad una scorretta e distorta informazione dell’opinione pubblica da parte dei mass-media, perché tale scorretta informazione incide direttamente sul diritto della collettività ad ottenere una informazione corretta e qualitativamente dignitosa. 

       In questo processo la Magistratura, fermo restando un suo dovere generale di non esprimere giudizi di valore non strettamente necessari rispetto alle proprie decisioni, ha dunque un diritto-dovere di intervenire, per chiarire dei punti importanti di una o più decisioni che l’opinione pubblica non abbia ben compreso, tutte le volte in cui il suo silenzio arrecherebbe maggiori danni di un chiarimento. L’approccio peggiore per la Magistratura è isolarsi dietro un muro di silenzio perché di fronte ad una vulgata errata di una decisione il silenzio contribuirebbe ad incrementare il sospetto che quella vulgata errata sia in realtà quella corretta, nonché condivisa o per lo meno tollerata dalla Magistratura, alimentando sospetti e contribuendo a creare una brutta fama alla Magistratura. L’opinione pubblica potrebbe sospettare di avere a che fare con dei giudici non imparziali, poco capaci, irragionevoli. I cittadini invece (ma oramai dobbiamo dire gli esseri umani perché sia la Corte di Giustizia che la Corte di Strasburgo riconoscono, tra i diritti fondamentali dell’uomo, anche il diritto ad informare e ad essere informati correttamente) devono avere fiducia nella Giustizia, devono riconoscere l’autorevolezza della Magistratura, se non altro perché, in ragione del principio di effettività le decisioni siano socialmente rispettate ed effettivamente eseguite.

     D’altra parte la Magistratura deve prestare attenzione a non abusare di questo loro diritto-dovere di effettuare chiarimenti, perché esiste concretamente il rischio che questi chiarimenti si sostituiscano – nell’opinione pubblica – alle concrete motivazioni della decisione oggetto di chiarimenti. Vi è altresì sempre il pericolo che l’intervento della Corte venga percepito come un excusatio non petita, come un volersi scusare per una decisione di cui ci si sia successivamente pentiti. Il diritto dell’opinione pubblica ad essere informata in una maniera realmente comprensibile si scontra inoltre con il pericolo di semplificazioni eccessive che rischiano di far perdere la reale portata della decisione. Spesso decisioni basate su regole giuridiche prettamente tecniche e ragionamenti sofisticati vengono divulgate in maniera approssimativa (anche in ragione delle scarse conoscenze tecnico-giuridiche dei giornalisti) con la conseguenza di indurre nell’opinione pubblica sentimenti di dissonanza rispetto alle decisioni giudiziarie[9], e non è facile per la Magistratura intervenire a ristabilire la reale portata della decisione, circostanza che sola può contribuire a riavvicinare la Magistratura alla società civile.

 

 

      4. Il diritto-dovere della Magistratura nel farsi parte attiva nel suggerire soluzioni ai problemi

 

      E’ fondamentale, come già evidenziato, che, oltre ad ascoltare le istanze della società civile, la Magistratura sappia anche informarla in maniera chiara, adeguata e completa, secondo criteri non dissimili da quelli che si chiedono al medico nel rapporto con il paziente o all’intermediario professionale nei rapporti con il cliente.

Perché è così importante informare correttamente e adeguatamente la collettività circa l’attività della Magistratura? Innanzitutto perché – lo si è detto -  il diritto ad essere informati costituisce un diritto fondamentale della collettività, a prescindere dai benefici che queste informazioni forniscono. Inoltre queste informazioni contribuiscono a capirsi meglio a distendere il clima di perenne conflitto e tensione che si respira in Italia[10] e a  rendere consapevoli la collettività dell’importanza del lavoro della Magistratura e quindi a prendere coscienza della decisività del mantenimento della sua indipendenza per il bene del Paese, cosicché non possano attecchire proposte demagogiche come ad esempio quella poc’anzi ricordata relativa ad un inasprimento della responsabilità civile dei Magistrati. Ancora, una collettività consapevole della fondamentale utilità del lavoro del Magistrato serve ad allontanare la popolazione dalla tentazione di cercare strade apparentemente più facili da percorrere rispetto al perseguimento della legalità e dei valori indicati dalla Costituzione, così che ad essere isolate dalla società civile siano le mafie e non i magistrati che la combattono[11], fermo restando che la collettività deve comprendere che tutta la Magistratura è al servizio della società e non solo quella parte che combatte la mafia. Infine, la percezione da parte del magistrato che la società civile è con lui è fondamentale per motivarlo, per trovare nuovi stimoli e energie per affrontare l’enorme mole di lavoro e di difficoltà che ogni giorno deve quotidianamente affrontare: non si vive di solo pane e non vi è nulla di male a che il magistrato tragga soddisfazione dal proprio lavoro non solo per aver confezionato una sentenza elegante e raffinata ma anche nel sentire nella vita di tutti i giorni l’appoggio, il sostegno, il rispetto e - perché no - anche l’ammirazione della popolazione.

Pertanto, anche in virtù del principio di leale cooperazione (che, lo si è già sottolineato, non è in contrasto con il principio di separazione dei poteri), la Magistratura può e deve far sentire la sua voce, non vincolante ma autorevole, nelle materie concernenti la giustizia e anche sui singoli casi giudiziari, senza lasciare che siano divulgate in maniera imprecisa informazioni fuorvianti quando non anche in maniera artatamente e maliziosamente distorta da giornalisti privi delle necessarie competenze. La più importante occasione in questo senso durante l’anno è la relazione sull’amministrazione della giustizia, incontro che avviene una volta l’anno presso la Corte di Cassazione e le Corti d’Appello e in cui rispettivamente il Primo Presidente della Corte di Cassazione e i Presidenti delle varie Corti d’Appello hanno la possibilità di esporre i problemi e le possibili soluzioni, anche legislative, davanti alle più alte cariche dello Stato nonché all’opinione pubblica, dato che l’evento ha ampia risonanza sui mass-media. In questa occasione il Primo Presidente può anche criticare le scelte legislative e governative (ad esempio evidenziando che non vi è sufficiente personale amministrativo) e suggerire delle possibili soluzioni (ad esempio consigliando di bandire un concorso per l’assunzione di detto personale).

     Già oggi la Magistratura ha un’associazione, l’associazione nazionale magistrati, che, tra i suoi poteri, ha il compito di individuare qualsiasi interpretazione dei mass-media scorretta, faziosa, subdola o maliziosa dei suoi provvedimenti o che comunque, evidenziando solo un aspetto della decisione, corra il rischio di far fraintendere all’opinione pubblica la reale portata di una decisione e i motivi che la sorreggono; per di più l’associazione nazionale magistrati può reagire agli attacchi provenienti dalla politica, dai mass-media o dalla società civile in genere convocando una conferenza stampa o inviando agli organi di stampa, tramite il suo ufficio stampa, comunicati contenenti chiarimenti e precisazioni[12].

       Ma oggi tutto ciò non basta più, urge un cambio di passo, sia nella comunicazione, sia nello stimolo al potere legislativo (nel suggerire riforme che permettano alla giustizia di accelerare) e esecutivo (insistendo ad esempio perché l’organico della magistratura e del personale ausiliario sia ampliato ove necessario e sia sempre al completo, bandendo in anticipo i concorsi rispetto ai vuoti di organico, nella consapevolezza che la spesa per le assunzioni è di gran lunga inferiore rispetto al danno determinato dai suddetti vuoti di organico), perché mai come in questo preciso momento storico di profonda crisi è forte il distacco e la frattura tra la Magistratura e la società civile.

            Occorre che i magistrati trovino più spesso il tempo e lo stimolo per sollevare la testa dalle sudate carte e guardarsi intorno per dialogare non solo tra loro ma anche con la società civile, interrogandosi su quali siano gli obiettivi da perseguire e in che modo. Occorre che gli uffici giudiziari si dotino di un ufficio stampa efficiente e reattivo, gestito da magistrati, perché, pur con tutti i suoi inconvenienti in termini di tempo necessario per la sua organizzazione e le difficoltà di divulgare in maniera comprensibile ma al contempo fedele le proprie decisioni, esso è uno strumento essenziale per spiegare alla collettività il lavoro del magistrato, educarla alla legalità e impedire la formazione, dolosa o colposa poco importa, di opinioni false o distorte sulle decisioni del Magistrato[13]. Occorre spiegare alla collettività che la Magistratura è al servizio della società civile, della legalità e della Costituzione, senza sconti per nessuno, né per i potenti né per la Magistratura stessa; occorre spiegare che gli stipendi della Magistratura sono sì alti in astratto in relazione alla media degli stipendi del Paese ma che sicuramente sono proporzionati alla quantità e qualità del suo lavoro come prevede l’art. 36 della Costituzione; occorre spiegare che gli stipendi dei magistrati pubblicizzati sui giornali si riferiscono alla retribuzione lorda e non a quella netta e agli stipendi dei magistrati più anziani alti circa tre volte più di quelli dei neomagistrati; occorre spiegare che gli stipendi dei giovani magistrati sono in definitiva modesti se si pensa al tempo non retribuito necessario per vincere il concorso e alle incertezze legate a questo traguardo, alla necessità nella stragrande maggioranza dei casi di lasciare la propria città e la propria famiglia per molti anni, con i conseguenti colossali sacrifici in termini personali ed economici, alla scarsità delle strutture e dei mezzi messi a disposizione dal Ministero, alla circostanza che spesso gran parte del lavoro è svolto a casa; che una scrivania e una stanza della casa devono essere adibiti a studio, che il lavoro è così assorbente che da un lato occorre spendere del denaro per assumere un collaboratore domestico e dall’altro che molto spesso si trascura la famiglia, si sacrificano le ferie e si riduce pressoché a zero il tempo dedicato allo svago, all’approfondimento culturale di qualsiasi cosa e all’aggiornamento professionale.

      Occorre fare delle scelte coraggiose, anche se dolorose, nella consapevolezza che spostare l’asse del bilanciamento dei valori a favore della collettività e a discapito del singolo potrebbe sembrare un tornare indietro, un imbarbarimento, il ritorno a un Medio Evo del diritto[14]. Ma chi è che può negare che questo imbarbarimento si è compiuto già oggi di fronte a processi civili che durano spesso più di trent’anni e processi penali che si concludono sempre più spesso con l’assoluzione per prescrizione dell’imputato già condannato in un precedente grado di merito? E chi è che non sarebbe favorevole nel settore civile a garantire a tutti i cittadini un accesso alla Giustizia completamente gratuito e almeno tre gradi di giudizio da completare in non più di un anno e nel settore penale il perseguimento di tutti i reati e lo svolgimento di processi rapidissimi a garanzia della collettività e tempi di prescrizione brevissimi a garanzia del singolo imputato?

Occorre però fare i conti con un arretrato ponderoso, aggravato molto dall’attuale crisi, con un numero enorme di nuovi fascicoli che entrano ogni giorno nei Palazzi di Giustizia e da una forte limitatezza delle risorse: basti solo pensare che in Cassazione non tutti i consiglieri di Cassazione dispongono di una propria scrivania (quindi il problema non è certo quello di non potere avere una stanza tutta per sé, che sarebbe un lusso inconcepibile) di carta per stampare le sentenze e di una assistenza efficiente da parte della cancelleria e dei tecnici del computer.

         E allora, restando nell’esempio della Cassazione, nonostante l’enorme arretrato tuttora pendente, appare più che mai anacronistico che ancora oggi chiunque possa accedervi quand’anche non siano in gioco diritti fondamentali ma una semplice somma di denaro e pure nell’ipotesi in cui tale somma controversa sia davvero esigua (non è infrequente che si affrontino ricorsi, specie in materia tributaria, ove la somma in gioco sia inferiore ai 100 euro), mediante il pagamento di una somma davvero modesta per le spese di giustizia.

     Non si vuole certo negare che la possibilità per tutti di accedere alla Cassazione, oltre a rappresentare una grandissima conquista costituisce altresì una notevole garanzia per il cittadino, anche perché si è giudicati da un unico e unitario ufficio giudiziario (onde è legittimo aspettarsi una certa uniformità di giudizio), formato da magistrati particolarmente qualificati e di esperienza. Tale diritto di accesso alla Corte di Cassazione  è del resto conforme al dettato costituzionale, in quanto l’art. 111, comma 7, Cost., stabilisce che contro le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali, ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Non può non evidenziarsi inoltre che tale previsione è conforme al dettato di cui all’art. 24 Cost., secondo cui da un lato “tutti” (quindi non solo il cittadino ma anche lo straniero) “possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi” (quindi senza alcuna distinzione relativa all’ammontare della somma controversa) e dall’altro “la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”. Occorre altresì evidenziare che il diritto di difesa (da intendersi anche nella diversa accezione di diritto ad agire in giudizio) costituisce, secondo la Corte costituzionale, un diritto “inviolabile e quindi fondamentale” (cfr. Corte cost., sentenza n. 114 del 2018): tale diritto dunque, nella gerarchia dei valori tracciata negli anni dalla Consulta, occupa il vertice e costituisce quindi un limite anche per eventuali disposizioni in senso contrario dell’Unione Europea (in questo senso la giurisprudenza della Consulta è costante fin dalla sentenza n. 170 del 1984).

    Tuttavia non può nascondersi che questa garanzia di accesso indiscriminato in Cassazione, questo diritto fondamentale del singolo di poter chiedere sempre e incondizionatamente Giustizia ha dei costi - non solo economici -  assai notevoli, che oggi l’Italia non sembra potersi permettere e si scontra inoltre con il diritto, altrettanto fondamentale, della collettività all’efficienza della Giustizia in genere e ad una ragionevole durata dei processi (art. 111 Cost. e 6 CEDU). L’efficienza e la rapidità ella Giustizia costituiscono ormai non più solo un diritto del singolo ma anche della collettività[15] e per questa ambivalenza di questo diritto va trovata una sintesi in una soluzione di compromesso che inevitabilmente dovrà portare a dei sacrifici non solo della collettività ma anche del singolo.

          I ritardi della Giustizia, ai quali contribuisce in maniera ormai insopportabile la necessità di trattare anche le cause di modestissimo valore (anche per esse infatti decide un Collegio formato da cinque magistrati e anche per esse non è esclusa la possibilità che la decisione della Corte “cassi con rinvio” la pronuncia impugnata, ossia non metta la parola fine al processo ma rimetta la palla all’Ufficio giudiziario che ha emesso la suddetta pronuncia), si ripercuotono inevitabilmente e indistintamente su tutti i cittadini (che spesso, scoraggiati dall’idea di dover attendere lungamente per ottenere Giustizia, rinunciano a far valere in sede giudiziale i propri diritti), sugli altri processi (i cui tempi inevitabilmente si allungano) e in particolare sul rischio di prescrizione dei reati (per trattare i procedimenti civili per importi di modesta entità occorre sottrarre risorse dai giudizi penali, con il conseguente crearsi di un circolo vizioso per cui l’allungarsi dei tempi della giustizia penale incoraggia le strategie basate sul tentativo di arrivare alla prescrizione percorrendo tutti i gradi di giudizio e rinunciando ai più snelli riti alternativi), sui conti pubblici (perché l’allungarsi della durata dei processi determina un aumento delle cause per ottenere l’equo indennizzo di cui alla legge Pinto n. 89 del 2001) sull’affidabilità e sull’immagine del sistema Italia e quindi sulla sua competitività e sulla sua appetibilità per i potenziali investitori esteri.

       Non può inoltre trascurarsi che il giudice di Cassazione è oggi sollecitato a scrivere un gran numero di pronunce che, anche se spesso hanno la forma di ordinanza e recano la dizione “motivazione semplificata”, devono comunque: dare conto dell’iter logico giuridico seguito dal Collegio per pervenire alla decisione, ricostruire la fattispecie concreta, individuare la regola iuris astratta e spiegare per quale ragione quella fattispecie possa essere ricondotta a quella regola iuris. Deve infine rilevarsi che la modestia della somma contesa è una variabile del tutto indipendente rispetto sia alla difficoltà del problema giuridico sotteso sia alla ricostruzione del fatto, cosicché ben può essere che il pervenire ad una decisione e la redazione del relativo provvedimento determinino un notevole dispendio di energie da parte dei giudici, inevitabilmente sottratte ad altre attività.

    E’ giocoforza poi che il maggior numero di provvedimenti redatti porti con sé uno scadimento della qualità dei provvedimenti stessi (con conseguente maggiore difficoltà per l’interprete di individuare il principio di diritto e la ratio della decisione); inoltre, l’enorme numero di pronunce di una Suprema Corte rende di fatto impossibile conoscerle tutte, con il conseguente rischio concreto di inconsapevoli contrasti tra pronunce e l’indebolimento della funzione nomofilattica della Corte, il che incide altresì su un valore cardine del nostro ordinamento, che è quello già ricordato della certezza del diritto (che costituisce espressione del principio fondamentale di cui all’art. 3 Cost.: cfr. Corte cost. n. 219 del 2013).

     L’indebolimento della funzione nomofilattica della Cassazione costituisce poi un altro motivo dell’incremento dei ricorsi in Cassazione, perché l’incertezza del diritto incoraggia i potenziali ricorrenti in Cassazione ad adire la Corte, nella consapevolezza di non poter escludere di avere delle chances di successo.

     Non può infine trascurarsi che l’enorme mole di provvedimenti da redigere limita inevitabilmente la possibilità per i consiglieri di studiare, di approfondire le questioni, di aggiornarsi, di recarsi ai convegni, di confrontarsi, di discutere in camera di consiglio.  

     Infine non deve dimenticarsi il nostro Legislatore sempre più schizzofrenico, che non solo redige un enorme numero di leggi in maniera spesso maldestra e caotica e le modifica equivocamente, ma spesso si contraddice, si esprime in maniera inutilmente complessa e sibillina, rendendo faticoso e opinabile il lavoro di interpretazione, creando seri problemi di diritto intertemporale e incidendo notevolmente sulla certezza del diritto.

    Si propose dunque l’introduzione – con una molteplicità di argomentazioni qui sommariamente riassunte – di una soglia di valore, per le controversie aventi ad oggetto beni di natura meramente patrimoniale e per le quali siano stati già percorsi già due gradi di giudizio, sotto la quale non possa accedersi in Cassazione[16]; in alternativa occorrerebbe innalzare le spese di Giustizia per scoraggiare ricorsi in Cassazione per somme di modesta entità oppure circoscrivere ulteriormente i motivi di ricorso per Cassazione diversi dal n. 3 (violazione di legge) dell’art. 360 c.p.c., dato che secondo la Costituzione contro le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge e non anche per altri motivi.

    Tale rimedio, pur incidendo sul diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost. e sul precetto di cui all’art. 111, comma 7, della Costituzione, troverebbe però un supporto nell’art. 2 Cost. (principio di solidarietà), 3 Cost. (ragionevolezza) e 111 Cost. (giusto processo in tempi ragionevoli), finendo in definitiva per portare benefici all’effettività dello stesso diritto del singolo di agire in giudizio, perché poter accedere sempre in Cassazione però solo un lungo numero di anni costituisce un ossequio solo formale al principio costituzionale, il cui reale dettato è invece, già oggi, tradito. Non ci si può infatti trincerare per negare questa conclusione, dietro il dettato letterale dell’art. 111, comma 7, Cost. secondo cui, come ricordato, contro le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge perché questo diritto fondamentale trova (purtroppo) un limite negli altri valori costituzionali e perché allora, seguendo questo ragionamento, occorrerebbe anche, laddove l’art. 4 Cost. stabilisce che la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro, trovare a tutti un lavoro e permettere a tutti di lavorare anche in un periodo come questo in cui molte attività sono forzatamente chiuse. Tutto questo non vuol dire una regressione , uno scadimento dell’art. 111, comma 7, Cost. da norma immediatamente precettiva a norma meramente programmatica ma solo che – lo si ribadisce – anche tale principio entra in bilanciamento con altri valori. In effetti, secondo l’insegnamento della Corte costituzionale, anche i diritti fondamentali, compreso quello ad agire in giudizio, sono suscettibili di essere bilanciati con altri diritti e da essi compressi (cfr. sentenza n. 135 del 2018), purché sia salvaguardato il loro nucleo essenziale: ora è evidente che il diritto di difesa non potrebbe dirsi compromesso nel suo nocciolo duro qualora si impedisse, per piccoli importi, non di agire in giudizio ma soltanto di accedere alla Cassazione; in altre parole il “nocciolo duro” del diritto di difesa è costituito dal diritto di agire a tutela dei diritti fondamentali, non anche di agire tout court.

      Oggi più che mai la Magistratura non può permettersi di isolarsi dalla società civile, dall’opinione pubblica, dal “comune sentire”, anche perché i cittadini contribuiscono a dar vita alla cd. “coscienza sociale”[17] e al “diritto vivente” [18], ai quali la Cassazione si ispira nell’interpretare le sue norme e soprattutto la Costituzione. E’ pertanto altresì dovere della Magistratura ascoltare tutte le opinioni e tutte le critiche provenienti dalla società civile e dai mass-media, ed eventualmente tenerne conto e recepirle nelle future decisioni, tutte le volte in cui esse siano ritenute ragionevoli e conformi a Costituzione.

      La concreta possibilità e l’effettiva capacità di reagire della Magistratura danno altresì la misura della sua reale indipendenza: una Magistratura che non sa o non vuole reagire contro gli attacchi che le porta un altro potere mostra infatti inevitabilmente la sua debolezza, la sua permeabilità al potere politico o mediatico, la sua incapacità di costituire un sicuro punto di riferimento per i cittadini nella tutela dei diritti fondamentali.

                E soprattutto, anche per prevenire questi attacchi, la Magistratura deve prendere l’iniziativa e la responsabilità di farsi parte attiva nel suggerire e proporre la soluzioni ai problemi, ascoltando senza preconcetti i suggerimenti della società civile e filtrandoli attraverso il setaccio della Costituzione e della propria professionalità.    

      Diceva Pietro Calamandrei agli studenti di Milano: «la Costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé. La Costituzione è un pezzo di carta: la lascio cadere e non si muove. Perché si muova bisogna rimetterci ogni giorno il combustibile, bisogna metterci dentro l’impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse, la propria responsabilità. Per questo una delle offese che si fanno alla Costituzione è l’indifferenza alla politica…. La politica non è una piacevole cosa. Però la libertà è come l’aria: ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare, quando si sente quel senso di asfissia che gli uomini della mia generazione hanno sentito per vent’anni, e che io auguro a voi di non sentire mai, e vi auguro di non trovarvi mai a sentire questo senso di angoscia, in quanto vi auguro di riuscire a creare voi le condizioni perché questo senso di angoscia non lo dobbiate provare mai, ricordandovi che sulla libertà bisogna vigilare, dando il proprio contributo alla vita politica[19]».



[1] G. Silvestri, La nascita della Costituzione italiana ed i suoi valori fondamentali, in Riv. trim. dir. pubbl., 2006. 585.

[2] Si rifletta inoltre sulla circostanza che il doppio grado di giurisdizione di merito non è assistito da copertura costituzionale (ex plurimis, sentenze n. 58 del 2020, n. 199 del 2017 e n. 243 del 2014), né convenzionale (Corte EDU, sentenza 20 ottobre 2015, Costantino Di Silvio contro Italia, par. 50).

[3] Corte cost. nn 18 e 57 del 2020; nn. 195, 187 e 99 del 2019, n. 211 del 2018; n. 76 del 2017; n. 63 del 2016, sentenze che specificano altresì che il perseguimento degli interessi costituzionali alla sicurezza, all’ordine pubblico e alla pacifica convivenza è affidato dalla Costituzione in via esclusiva allo Stato (art. 117, primo comma, lettera h, Cost.). Si tratta di diritti fondamentali della collettività che sempre più spesso trovano spazio nelle sentenze della Corte costituzionali quali valori che entrano in bilanciamento e sono in grado di limitare diritti fondamentali del singolo.  Tali diritti fondamentali della collettività non hanno un riferimento in una precisa norma della Costituzione semplicemente perché non possono essere confinati entro una sola norma in quanto trasversali a tutti i valori e a tutte le norme costituzionali. Una comunità in balia della criminalità, priva di ordine pubblico e ove non siano garantite la pacifica convivenza e vi sia disinteresse per la difesa sociale non sarebbe infatti in grado di assicurare la tutela di alcun diritto fondamentale dell’individuo.

[4] Corte cost. n. 24 del 2017.

[6] La Corte di giustizia ha affermato che l’art. 325 del TFUE impone al giudice nazionale di non applicare il combinato disposto degli artt. 160, ultimo comma, e 161, comma 2, c.p. in tema di prescrizione dei reati quando ciò gli impedirebbe di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frodi fiscali gravi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, ovvero quando frodi che offendono gli interessi finanziari dello Stato membro sono soggette a termini di prescrizione più lunghi di quelli previsti per le frodi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione.

[7] La Corte di Giustizia, con sentenza della grande sezione del 5 dicembre 2017, C-42/17, ha poi riconosciuto nel caso specifico le ragioni della Corte costituzionale, affermando che l’articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE, dev’essere interpretato nel senso che il giudice nazionale non deve disapplicare le disposizioni interne sulla prescrizione dei reati concernenti l’evasione dell’IVA quando ciò comporti una violazione del  principio di legalità a causa dell’insufficiente determinatezza della legge applicabile, o dell’applicazione retroattiva di una normativa che imponga un regime di punibilità più severo di quello vigente al momento della commissione del reato. Deve tuttavia rilevarsi che la Corte di Giustizia è giunta a queste conclusioni non sulla base di una ammissione della validità delle teoria dei controlimiti (ossia l’affermazione che possa esistere, nella gerarchia delle fonti europea, un qualcosa  - i diritti fondamentali individuati da singoli Paesi membri - che possa essere sovraordinato rispetto al diritto dell’Unione europea), ma ritenendo che i diritti fondamentali invocati dall’Italia fossero in realtà patrimonio comune anche dell’Unione Europea, e anzi sottolineando e ribadendo il primato del diritto dell’Unione.

[8] La giurisprudenza della Corte costituzionale ha costantemente affermato la valenza centrale della libertà di manifestazione del pensiero nel nostro ordinamento costituzionale. Sin da risalenti pronunce essa ha infatti asserito che tale libertà «è tra le libertà fondamentali proclamate e protette dalla nostra Costituzione, una di quelle che meglio caratterizzano il regime vigente nello Stato, condizione com’è del modo di essere e dello sviluppo della vita del Paese in ogni suo aspetto culturale, politico, sociale» (sentenza n. 9 del 1965), sottolineando che il diritto previsto dall’art. 21 Cost. è «il più alto, forse,» dei «diritti primari e fondamentali» sanciti dalla Costituzione (sentenza n. 168 del 1971). La libertà di manifestazione del pensiero rientra quindi, secondo la Corte, tra i «diritti inviolabili dell’uomo» di cui all’art. 2 Cost. (sentenza n. 126 del 1985), con la conseguenza, da un lato, che la Repubblica ha il dovere di garantirla anche nei confronti dei non cittadini (nel senso che «non è lecito dubitare che la libertà [in parola] debba imporsi al rispetto di tutti, delle pubbliche autorità come dei consociati, e che nessuno possa arrecarvi attentato», sentenza n. 122 del 1970) e, dall’altro, della non sopprimibilità della stessa (anche se non, sembra doversi ritenere, dell’immodificabilità della formulazione attuale dell’art. 21 Cost.). La stessa Corte ha posto un forte accento sul rapporto tra libertà di manifestazione del pensiero e regime democratico, affermando che la prima è «pietra angolare dell’ordine democratico» (sentenza n. 84 del 1969), «cardine di democrazia nell’ordinamento generale» (sentenza n. 126 del 1985). In senso analogo, anche le sentenze: n. 11 del 1968, che definisce il diritto di cui all’art. 21 Cost. «coessenziale al regime di libertà garantito dalla Costituzione»; n. 98 del 1968, secondo cui la «libertà di manifestazione del pensiero è principio fondamentale dell’ordinamento democratico».

[9] Cfr. G. Canzio, Relazione sull’amministrazione della Giustizia nell’anno 2016, pp. 35-36. Qui di seguito si riporta il testo integrale del testo riguardante i rapporti con la stampa: «7. Le distorsioni del processo mediatico. L’opinione pubblica esprime spesso sentimenti di indignazione per talune decisioni di proscioglimento o anche di condanna, se ritenute troppo miti, pronunciate da tribunali e corti in casi di grande rilievo mediatico. Leggendo le pagine dei media si scorge una frattura fra gli esiti dell’attività giudiziaria e le aspettative di giustizia, a prescindere da ogni valutazione circa la complessità dei fatti, la validità delle prove, i principi di diritto applicati, le garanzie del processo, la tenuta logica della decisione. Il disorientamento nasce dalla discrasia spazio-temporale fra l’ipotesi di accusa, formulata nelle indagini preliminari, il pregiudizio costruito nel processo mediatico parallelo che s’instaura immediatamente, le ansie securitarie dei cittadini, da un lato, e le conclusioni dell’attività giudiziaria che seguono a distanza di tempo dalle indagini, già di per sé troppo lunghe. In questa contraddizione s’annida il conflitto tra la giustizia “attesa” e la giustizia “applicata”, con il pernicioso ribaltamento della presunzione d’innocenza dell’imputato. Talora sono lo stesso pubblico ministero, titolare delle indagini, o l’avvocato difensore a intessere un dialogo con i media e, tramite questi, con l’opinione pubblica; in tal caso, il corto circuito tra il rito mediatico e il processo penale è destinato ad accentuarsi. Si conferma, anche per questo aspetto, la necessità e l’urgenza dell’intervento riformatore, diretto a restaurare le linee fisiologiche del giusto processo, ridando respiro, a fronte delle aspettative di sicurezza e legalità dei cittadini, alla ricostruzione probatoria del  fatto e all’accertamento della verità nel giudizio, secondo criteri di efficienza, ragionevole durata e rispetto delle garanzie. Nello stesso tempo, mi sembra che, per un verso, debbano essere ricostruite le linee dell’attrazione ordinamentale della figura del pubblico ministero nel sistema e nella cultura della giurisdizione (da cui, di fatto, è visibile, in alcuni casi, il progressivo distacco, per una sorta di spiccata autoreferenzialità, anche nei rapporti con la narrazione mediatica); e che, per altro verso, meriti di essere presa in seria considerazione la proposta di aprire talune, significative, finestre di controllo giurisdizionale nelle indagini preliminari, piuttosto che prevedere interventi di tipo gerarchico o disciplinare».

[10] La conflittualità tra Magistratura e altri poteri (Stampa, Governo, Parlamento; ma anche avvocati, personale amministrativo) e la diffidenza della società civile nei confronti della Magistratura nel resto dell’Unione Europea sono tendenzialmente molto meno accentuate che da noi e anzi spesso lasciano il posto ad una istintiva e naturale volontà di collaborazione reciproca, tanto che (proprio per i motivi appena detti, oltre che in ragione di una tradizione giuridica meno forte che da noi) le regole sono meno stringenti e una reale ed effettiva separazione dei poteri è spesso meno accentuata che da noi, ma soprattutto ne è meno avvertita l’esigenza (è un po’, per fare un esempio, la nota situazione dell’Inghilterra, che “si vanta” di non avere una Costituzione perché non ne ha bisogno, perché  ha una solida democrazia da secoli (e non giovane e fragile come la nostra), perché gode di un principio di correttezza di fondo che anima tutti i cittadini e che impedisce naturalmente gli abusi e i conflitti più aspri, tanto che si è potuta permettere di separare il potere legislativo da quello giudiziario solo nel 2009, con il passaggio dei poteri di Corte di ultima istanza dalla House of Lords (uno dei due rami del Parlamento) ad una neo-istituita Corte Suprema.

[11] Su questo problema cfr. ad esempio G. Monti, Falcone e Borsellino, Dieci anni di solitudine, Editori riuniti, 2007.

[12] E’ l’Associazione nazionale magistrati l’organo più adatto a svolgere questo ruolo attivo e non solo passivo di difesa, mentre il CSM è un organo di rilevanza costituzionale che svolge funzioni di alta amministrazione, esercitando una discrezionalità squisitamente tecnica, nel rispetto della legge e nell’interesse del buon funzionamento della Giustizia, senza alcuna funzione politica. Il Consiglio Superiore della Magistratura può peraltro intervenire a difendere o singoli magistrati o la Magistratura in genere tutte le volte in cui essi siano attaccati dai politici, dai media o dalla società civile, facendo sentire la sua voce in comunicati ufficiali o discorsi pubblici, del suo Presidente o del suo vice Presidente.

[13] In questo senso in Cassazione sono stati fatti molti passi avanti: cfr. G.Mammone, Relazione sull’amministrazione della Giustizia nell’anno 2019, pp. 89-90. Qui di seguito si riporta il testo integrale del testo riguardante l’Ufficio stampa: «l’Ufficio stampa della Corte è diretto da un magistrato del Segretariato generale e si avvale della collaborazione di un consigliere referente per il settore civile, nonché di unità di personale tra cui un funzionario dell’amministrazione iscritto all’albo dei giornalisti. L’Ufficio – che opera secondo le linee guida stabilite dal CSM con la circolare 11 luglio 2018 – ha il compito di assicurare un’informazione corretta sul merito delle iniziative e delle decisioni di maggior rilievo nomofilattico assunte dalla Suprema Corte. Al riguardo, redige comunicati stampa, previamente approvati dal Primo Presidente, tanto sull’attività svolta dal Primo Presidente, dalla Corte e dalle sue diverse articolazioni, quanto sulle decisioni di maggiore rilievo, così garantendo che i media abbiano un corretto accesso alle notizie che attengono all’esercizio della giurisdizione. Presso l’Ufficio stampa vengono inoltre accreditati i giornalisti dei maggiori quotidiani per la consultazione presso la Corte delle sentenze emesse dalle diverse Sezioni civili e penali. L’Ufficio, poi, mediante sinergie con queste ultime, svolge un costante monitoraggio dei processi che possono assumere valenza mediatica, anche al fine di informare tempestivamente l’utenza della trattazione dei relativi ricorsi o delle decisioni. Con particolare riguardo ai procedimenti penali, la possibile rilevanza mediatica della decisione viene segnalata già in sede di spoglio del ricorso, così da consentire una previa valutazione sull’opportunità di demandare al Collegio la redazione di una notizia di decisione che, successivamente filtrata dall’Ufficio stampa, possa essere diramata agli 90 organi di informazione ovvero pubblicata sul sito della Corte tra i comunicati. Attraverso una casella dedicata sul sito della Corte vengono poi pubblicati i comunicati stampa, le news relative all’attività della Corte e dei suoi organi e le principali attività formative e culturali».

[14] Sulle difficoltà di compiere un corretto bilanciamento tra diritti del singolo e diritti della collettività mi sia permesso di rinviare a L.Delli Priscoli, I diritti fondamentali della collettività, tra tutela del mercato da parte della Corte di Giustizia e dei diritti fondamentali dell’uomo da parte della Corte di Strasburgo”, in Riv. dir. comm., 2018, I, 172.

[15] Così, ad esempio, a proposito del diritto fondamentale alla salute di cui all’art. 32 Cost., la sentenza n. 107 del 2012, in tema di vaccinazioni, ha affermato che la salute è al contempo un diritto fondamentale dell’individuo (lato «individuale e soggettivo») e un interesse della intera collettività (lato «sociale e oggettivo»).Cfr. anche la sentenza n. 307 del 1990: la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l’art. 32 Cost. se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri.

[16] L. Delli Priscoli, Controversie di modesto valore e accesso in Cassazione”, in Foro it., 2018, V, 342.

[17] Su tale concetto cfr. ad esempio Cass. 23 maggio 2019, n. 14603; Cass. 14 luglio 2015, n. 14645.

[18] Cass. pen. sez. 1n. 10739 del 25 maggio 2015, secondo cui oltre alla legge e alla giurisprudenza, anche la P.A., a mezzo della cd. interpretazione amministrativa di cui sono espressione circolari, risoluzioni o singoli provvedimenti - sia pure non vincolanti per i cittadini e il giudice, né costituenti fonte di diritto -, nonché i singoli individui, con i loro atti giuridicamente rilevanti, influiscono sul diritto vivente, così contribuendo a determinarlo; analogamente Cass. 19 gennaio 2020, n. 1119.

[19] Cfr. P. Calamandrei, Discorso sulla Costituzione agli studenti di Milano del 26 gennaio 1955, scuola di Pitagora editrice, Napoli, 2011, 6-7.

 

 
 
 
 
 
 

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