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LA TASSAZIONE DEL TFS A SEGUITO DEI PROVVEDIMENTI GOVERNATIVI di Cosimo Ferri

 giovedì, 15 novembre 2012

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Come è noto, il disegno di legge di stabilità 2013 ha disposto l'abrogazione del comma 9 dell'articolo 1 della legge 296/2006, e cioè della clausola di salvaguardia, introdotta per evitare che le nuove aliquote e gli scaglioni in vigore dal 1° gennaio 2007 si ripercuotessero negativamente sulla tassazione del trattamento di fine servizio.

Questa clausola ha consentito finora di tassare il Tfs con le aliquote e gli scaglioni in vigore nel 2006 se più favorevoli rispetto a quelli in vigore nell'anno di maturazione del diritto alla percezione del Tfs stesso. Il vantaggio maggiore era per i redditi più bassi, perché fino al 31 dicembre 2006 i redditi fino a 26mila euro erano sottoposti all'aliquota del 23 per cento. Dal 2007 invece il 23% si applica sui redditi fino a 15.000,00 e da 15.001,00 fino a 28.000,00 si applica il 27 per cento.

Con la riforma introdotta dalla legge di stabilità, se confermata, dal primo gennaio 2013 si ritorna alle regole precedenti: per calcolare l'aliquota si dovrà fare riferimento alle aliquote ed agli scaglioni in vigore nell'anno in cui matura il diritto. In particolare, per i rapporti che cesseranno a partire dal 31 dicembre 2012, la determinazione della percentuale da applicare sarà fatta con riferimento alle aliquote ed agli scaglioni in vigore dal 1° gennaio 2013.

Per comodità di calcolo, riporto prima le aliquote in vigore al 31/12/2006 e poi quelle in vigore oggi.


 




 







































SCAGLIONI

Aliquota

Modalità di calcolo

N.

oltre euro

e sino a euro

(se l'importo è compreso nello scaglione)




1

,00

26.000,00

23,00%

calcolare la percentuale 23,00% sull'intero importo

2

26.000,00

33.500,00

33,00%

5.980,00 + 33,00% sulla parte eccedente 26.000,00

3

33.500,00

100.000,00

39,00%

8.455,00 + 39,00% sulla parte eccedente 33.500,00

4

100.000,00

43,00%

34.390,00 + 43,00% sulla parte eccedente 100.000,00


 

 


 



























REDDITO IMPONIBILE

ALIQUOTA

IRPEF (LORDA)

fino a 15.000 euro

23%

23% del reddito

oltre 15.000 e fino a 28.000 euro

27%

3.450 + 27% sulla parte eccedente 15.000 euro

oltre 28.000 e fino a 55.000 euro

38%

6.960 + 38% sulla parte eccedente 28.000 euro

oltre 55.000 e fino a 75.000 euro

41%

17.220 + 41% sulla parte eccedente 55.000 euro

oltre 75.000 euro

43%

25.420 + 43% sulla parte eccedente 75.000 euro


 

Come si può facilmente calcolare, chi ci rimette di più (ovviamente in termini percentuali e non in termini assoluti) sono i titolari di redditi fino a 26.000 euro prima tassati tutti al 23% ed ora tassati al 27% per la parte superiore ai 15.000 euro.


 

Per i redditi fino a 100.000 la maggiore imposta è pari ad euro 1780, mentre per la parte superiore a 100.000 euro la tassazione era ed è tuttora sempre uguale, cioè il 43%.


 

Pertanto, come avevo a suo tempo comunicato, la maggiore imposta (che si calcola con il sistema della cd. "tassazione separata", cioè la aliquota media pagata sulla retribuzione degli ultimi anni di lavoro) sui tfs superiori a 100.000 è di poco superiore a 1000 euro.


 

La prova di quanto sopra è anche desumibile dalla relazione di accompagnamento alla norma in oggetto, ove si prevede un maggior introito per lo Stato di 70 milioni di euro l'anno: orbene, se si considera che ogni vanno vanno in pensione mediamente 200.000 dipendenti pubblici, la maggiore imposta media pagata sul tfs da ognuno di questi è di circa 350 €.


 

Cosimo Ferri
 
 
 
 
 
 

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