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PENALE

La tutela della persona nella realtà telematica: revenge porn e cyberstalking

  Penale 
 domenica, 2 febbraio 2020

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Cesare Parodi, Procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Torino[1]

 
 


SOMMARIO: 1. La nuova fattispecie in tema di revenge porn - 1.1. Premessa - 1.2. Il rapporto con altre fattispecie - 1.3. L’elemento oggettivo della fattispecie - 1.4. Il problema del consenso - 1.5. Le ipotesi aggravate. - 2. La tutela penale in tema di cyberstalking - 2.1. Premessa - 2.2. Lo stalker - 2.3. Il delitto di atti persecutori. - 2.4. La descrizione della condotta: le minacce. - 2.5. Il delitto di violenza privata. - 2.6. Il concetto di molestie: premessa - 2.7 Le molestie “sostanziali” 2.8 L’evento del reato. - 2.9. L’elemento soggettivo del reato. - 2.10. I rapporti con altre fattispecie. - 2.11. Le ipotesi aggravate. - 3. Revenge porn e cyber stalking: problematiche comuni. - 3.1. La procedibilità. - 3.2. La facoltà di arresto - 3.3. I nuovi obblighi di cui alla l. 68/2019.

 

1. La nuova fattispecie in tema di revenge porn

1.1. Premessa

Come più volte accaduto anche in un recente passato, la realtà socio-criminale impone al legislatore di completare il sistema di tutela penale con nuove fattispecie, funzionali a “coprire” ambiti evidentemente riconosciuti come privi di strumenti effettivamente idonei a garantire specifici diritti e interessi. In questa prospettiva, tra le non poche novità contenute nella l. 19 luglio 2019, n. 69, Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere (pubblicata in G.U. n. 173 del 25 luglio 2019, in vigore dal 9 agosto 2019) un significativo rilevo assumono le nuove fattispecie prevista dall'art. 10, che ha introdotto l'articolo 612-terc.p. in materia di Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. Reato per il quale si è già affermata, quantomeno nei media, la definizione di revenge porn.[2]

Con tale espressione si intende in senso lato «la creazione consensuale di immagini intime o sessuali all'interno di un contesto di coppia e la non consensuale pubblicazione delle stesse da parte di uno dei membri - generalmente, l'uomo - finalizzata a vendicarsi della rottura spesso burrascosa della relazione intima»(revenge porn in senso stretto). Tale espressione è utilizzata, nel linguaggio comune, soprattutto giornalistico, in senso più ampio anche per indicare ogni forma di diffusione non consensuale di immagini pornografiche o comunque aventi un contenuto sessuale (revenge porn in senso estensivo), a prescindere quindi dalla pregressa esistenza di una relazione sentimentale ovvero dalla finalità ritorsiva di colui che pubblica le immagini. Rientra nella nozione estensiva di revenge porn, ad esempio, la pubblicazione in rete delle immagini e dei video sessualmente espliciti di celebrità in conseguenza dell'hackeraggio dei loro account icloud».[3]

Un reato indubbiamente plurioffensivo - diretto a tutelare non solo la libertà di autodeterminazione dell'individuo, quanto anche il decoro, la reputazione e il diritto alla riservatezza, in relazione alla vita sessuale - introdotto nel sistema nell'ambito di un intervento organico diretto a fronteggiare, nelle sue varie forme, la violenza di genere.

Una domanda preliminare che l'interprete deve porsi è se, prima di tale norma, vi fossero comunque strumenti adeguati per la tutela degli interessi in oggetto. Verosimilmente sì, ma il problema non è tanto - e solo - dato dalla possibilità di fornire una risposta penale al problema, quanto di calibrare la stessa sull'effettiva “portata”, anche sul piano socio-culturale, del fenomeno. Al riguardo, si pensi a quanto avvenuto nel 2009, con l'entrata in vigore della nuova fattispecie di cui all'art. 612-bis c.p., in tema di atti persecutori. Non erano mancate le critiche rispetto a delitto reputato “sovrabbondante” rispetto all'apparato sanzionatorio già disponibile – a fronte di reati quali i reati di molestie e/o violenza privata di cui agli artt. 660 c.p. o il 610 c.p. già avrebbero consentito di stigmatizzare negativamente determinati comportamenti. Al contrario, purtroppo, il “successo” delle disposizioni in tema di stalking ha dimostrato che si è trattato trattava di una nuova ipotesi di reato di grande rilievo statistico e di straordinario impatto sul piano sociologico. Norma che non ha certamente risolto tutti i problemi del settore, ma che li ha correttamente inquadrati e che ha tentato di fornire una risposta adeguata alla gravità del fenomeno.

A conclusioni analoghe è verosimile si potrà giungere con il c.d. revenge porn. Una tipologia di reato impensabile venti anni orsono, astrattamente ipotizzabile dieci anni fa ma che negli ultimi anni ha assunto una dimensione rilevante; dimensione la cui “contrazione” non è allo stato ipotizzabile, se non a fronte di una si spera- di una generalizzata e diffusa percezione del disvalore delineato dal testo dell'art.612-ter c.p.Si deve tuttavia notare che - sebbene inserito nella legge che ha creato una corsia preferenziale riservata ad alcuni reati in materia di violenza domestica e di genere, con l'obiettivo di dare priorità e velocità alle indagini con la previsione di imporre al p.m. di sentire le persone offese e chi ha presentato denuncia, querela o istanza entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato– il revenge porn non rientra tra le ipotesi per le quali tale corsia referenziata è stata prevista. Una scelta singolare e, considerato l'impianto generale e le finalità della legge, per certi aspetti non facilmente comprensibile.

1.2. Il rapporto con altre fattispecie

La disposizione dell'art. 612-ter c.p. si apre con la clausola Salvo che il fatto costituisca più grave reato; indicazione assolutamente doverosa, considerato che la condotta descritte nella due ipotesi “base” contenute nell'articolo (come per altro quelle aggravate susseguenti) si sovrappongo in vario modo ad altre fattispecie, per le quali le condotte riconducibili al revenge porn sono state o potrebbero essere sanzionate. In prima battuta, anzi, il problema di comprendere gli esatti confini del nuovo reato potrebbe essere tra quelli più delicati. Ciò sotto un triplice profilo: per comprendere quando si debba applicare la citata clausola di riserva, ma anche quando si debba ipotizzare un concorso con altri reati o quando la contestazione della fattispecie di cui all'art. 612-ter c.p. possa escludere la sussistenza di ipotesi di minore gravità, esaurendone il disvalore.

Prima dell'entrata in vigore della l.n. 69/2019 la condotta descritta è stata qualificata ai sensi dell'art. 595, comma 3, c.p., ossia diffamazione aggravata in quanto arrecata con qualsiasi altro mezzo di pubblicità. In particolare, per la S.C. la condanna per diffamazione aggravata commessa attraverso la diffusione telematica, su un sito di condivisione, di un filmato amatoriale a contenuto erotico che vedeva protagonista la persona offesa unitamente all'imputato, può legittimamente trovare fondamento sulle sole dichiarazioni della vittima, ritenute intrinsecamente coerenti e precise, nonché riscontrate nelle dichiarazioni rese dai testi escussi, che non solo affermi di aver girato siffatti filmati esclusivamente con l'imputato, ma che riveli di aver ricevuto la confidenza di questi circa l'avvenuta diffusione del video (Cass., Sez. V, 15 ottobre 2013, n. 45966).

La contestazione di diffamazione può essere considerata una risposta solo in parte soddisfacente, ove si consideri che la condotta di revenge porn risulta lesiva non solo della reputazione della persona offesa (interesse tutelato dall'art. 595 c.p.) quanto anche della riservatezza e della capacità di autodeterminazione in ambito sessuale.

In questa prospettiva s'impone un richiamo alla disciplina dell'art. 167 del d.lgs. n. 196/2003 in tema illecito trattamento di dati personali, modificata recentemente dal d.lgs. n. 101/2018, sulla base delle indicazioni del Regolamento (UE) 2016/679. Un adeguamento che ha portato a sanzionare condotte non solo dirette a trarre un profitto, ma anche finalizzate ad arrecare un danno ad altri, come accade sostanzialmente nel fenomeno del revenge porn.

L'attuale formulazione dell'art. 167, comma 2, d.lgs. n. 196/2013 stigmatizza negativamente la condotta di chi «salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, procedendo al trattamento dei dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2-sexies e 2-octies, o delle misure di garanzia di cui all'articolo 2-septies ovvero operando in violazione delle misure adottate ai sensi dell'articolo 2-quinquiesdecies arreca nocumento all'interessato»; in particolare, rientrano nell'art. 9- Regolamento (UE)2016/679 i dati personali relativi all'orientamento sessuale della persona.

Indubbiamente la fattispecie più “sociologicamente” prossima alle nuove fattispecie è quella di atti persecutori ex art. 612-bis c.p., che per molti aspetti (ferma restando la necessità di reiterazione della condotta) ben poteva consentire una tutela penale a fronte di situazioni di revenge porn. A proposito della necessità di reiterazione, ben si può ritenere che non debba essere la condotta “tipica” dell'art. 612-ter c.p. a essere reiterata, laddove la stessa, anche se posta in essere in un'unica occasione, sia corredata da una degli altri comportamenti che possono determinare gli eventi descritti dalla fattispecie di cui all'art. 612-bis c.p. Per la S.C. integra l'elemento materiale del delitto di atti persecutori il reiterato invio alla persona offesa di "sms" e di messaggi di posta elettronica o postati sui cosiddetti social network nonché la divulgazione attraverso questi ultimi di filmati ritraenti rapporti sessuali intrattenuti dall'autore del reato con la medesima (Cass. pen., Sez. VI, 6 luglio 2010, n. 32404 CED 248285).

Il differente oggetto di tutela consente, verosimilmente, di ravvisare il concorso tra le due ipotesi. Concorso che potrebbe al contrario essere più difficilmente ravvisabile rispetto alla diffamazione e al delitto di cui all'art.615-bis c.p. - interferenze illecite nella vita privata – limitatamente a condotte avvenute e “documentate” nell'ambito domiciliare.

Un altro reato che deve essere confrontato con le nuove fattispecie è quello introdotto dall'art. 1d.lgs. n. 216/2017 all'art.617-septies c.p. (Diffusione di riprese e registrazioni fraudolente) che sanziona con la reclusione sino a quattro anni la condotta di chi, al fine di recare danno all'altrui reputazione o immagine, diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio o video, compiute fraudolentemente, di incontri privati o registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, svolte in sua presenza o con la sua partecipazione.

Com'è stato precisato nella menzionata nota breve dell'ufficio studi del Senato, «tale fattispecie, sebbene sia stata introdotta nell'ordinamento per punire le operazioni captative illecite, tuttavia, nella parte in cui fa riferimento a “incontri privati” sembrerebbe idonea a trovare applicazione, anche con riguardo ad alcune forme di diffusione di video intimi, anche se solo limitatamente ai casi in cui la ripresa è “compiuta fraudolentemente”. Ne consegue che il reato potrebbe considerarsi integrato soltanto nei casi di pubblicazione di immagini create senza il consenso della persona ritratta».

Si deve rilevare che tutti i reati sopra menzionati non costituiscono fatti più gravi rispetto a quelli sanzionati dall'art. 612-ter c.p.; ne consegue che gli stessi potranno concorrere o ritenersi “assorbiti”, ma non escludere la rilevanza penale diretta delle condotte di cui all'art. 612-ter c.p.

Per altro, un reato ravvisabile nelle situazioni in oggetto che certamente risulta punito con pena più grave è quello di cui pornografia minorile all'art. 600-ter c.p., che sanziona con la pena detentiva fino a 12 anni la produzione e divulgazione di immagini pedopornografiche. Reato che dovrebbe “assorbire” l'ipotesi di cui all'art. 612-ter c.p.

La S.C. ha per altro precisato - in tema di pornografia minorile, ai fini della configurabilità del delitto previsto dall'art. 600-ter, comma terzo, c.p., la necessario che il produttore del materiale pornografico sia persona diversa dal minore raffigurato. (Cass., sez III, n. 34357, 11/4/2017, CED 270719).

1.3. L’elemento oggettivo della fattispecie

Le fattispecie “base” dell'art. 612-ter c.p. – per le quali è prevista la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000 - sono accumunate dall'oggetto, indicato dal legislatore come immagini o video a contenuto sessualmente esplicito; importante è pertanto chiarire cosa debba intendersi per sessualmente esplicito.

Una formula che il legislatore ha correttamente indicato in termini indeterminati, dovendo la stessa essere condizionata da mutamenti socio-culturali dei quali il giudice deve farsi interprete. Utili indicazioni possono, nondimeno, essere tratte da decisioni della S.C. in tema di pedopornografia minorile, laddove si è precisato che tale delitto è configurabile esclusivamente nel caso in cui il materiale pornografico, oggetto materiale della condotta criminosa ritragga o rappresenti visivamente un minore degli anni diciotto implicato o coinvolto in una condotta sessualmente esplicita, quale può essere anche la semplice esibizione lasciva dei genitali o della regione pubica. (Cass. pen., Sez. III, 4 marzo 2010, n. 10981, CED 246351); è stato altresì ritenuto materiale pornografico rilevante per l'integrazione del delitto de quo quello di contenuto lascivo, idoneo a eccitare le pulsioni erotiche del fruitore, sicché in esso vanno ricomprese non solo le immagini raffiguranti amplessi ma anche corpi nudi con i genitali in mostra (Cass. pen., Sez. III, 9 dicembre 2009, n. 8285, CED 246231).

Pare evidente la volontà del legislatore di anticipare la soglia di punibilità, delineando un reato di pericolo, in quanto non è richiesta che l'effettiva conoscenza da parte di una pluralità di utenti del materiale illecitamente diffuso, né il verificarsi- per la vittima, a differenza di quanto indicato nell'art. 612 bis c.p. – di un grave stato d'ansia o di timore.

L'autore del reato non s'identifica necessariamente con l'autore delle riprese; nella prima ipotesi al soggetto che ha realizzato i video o le immagini, è accomunato quelli che li ha sottratti - ossia a colui che se ne è impossessato con violenza o con modalità fraudolente.

Laddove video o immagini siano ceduti volontariamente dal soggetto passivo del reato, ricorrerebbe la seconda ipotesi dell'art.612-ter c.p., nella quale l'autore della condotta è indicato in colui che ha ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video.

Differente anche la “destinazione” di video e immagini; nella prima ipotesi è sanzionato il semplice invio, la consegna, la cessione, la pubblicazione o la diffusione di video o immagini destinati a rimanere privati: condotte tutte caratterizzate da un dolo generico.

Nella seconda, al contrario, le stesse condotte sono sanzionate laddove poste in essere al fine di recare nocumento alle persone rappresentate nei video e nei filmati destinati a rimanere privati, con previsione pertanto, di un dolo specifico. Nocumento che si identifica in un pregiudizio giuridicamente rilevante di qualsiasi natura, patrimoniale e non, conseguenza della condotta illecita (Cass., Sez. III, 23 novembre 2016, n. 15221, CED 270056). Una differenziazione condivisibile, ove si consideri che in questo modo una disponibilità di video e immagini ab origine non “qualificata” da un rapporto diretto con la persona offesa o da una condotta di per sé criminosa è sanzionata solo laddove finalizzata a nuocere a quest'ultima.

 

1.4. Il problema del consenso

Le immagini e i video indicati delle fattispecie devono essere destinati a rimanere privati. Destinazione nella disponibilità del soggetto che compare nelle immagini, il cui consenso diviene, pertanto, fondamentale. Entrambe le fattispecie prevedono che i fatti debbano essere commessi senza il consenso delle persone rappresentate: si deve pertanto ritenere che il consenso dell'avente diritto non possa essere considerato scriminante, quanto elemento della fattispecie. Consenso che per altro potrebbe essere valutato in chiave putativa, laddove la condotta avvenga sull'erroneo presupposto della sussistenza di un consenso in realtà non ravvisabile, con conseguente non punibilità ex art. 59, comma IV, c.p. Una situazione che potrebbe essere meno infrequente del previsto, ove si consideri il caso di un consenso espresso poi “revocato”, in termini equivoci o indiretti.

1.5. Le ipotesi aggravate.

La norma prevede tre aggravanti “ordinarie” e due a effetto speciale. Nel primo caso il comma terzo stabilisce che «la pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici».

La prima ipotesi non pone ovviamente particolari problemi interpretativi, anche se stupisce per certi aspetti la mancata espressa equiparazione ai rapporti di coniugio delle unioni civili; unioni che, per altro, devono essere certamente ricomprese nel richiamo alle relazioni affettivi. Per quest'ultimo concetto è stata utilizzata una formula che consente margini interpretativi particolarmente ampi. In realtà il legislatore ha rimesso all'autorità giudiziaria l'individuazione di un inquadramento sociale condiviso della nozione di relazione affettiva. Una nozione che non richiama il dato della convivenza – che può presentare connotazioni di formalizzazioni e stabilità non perfettamente sovrapponibili rispetto al vincolo matrimoniale, anche se comunque storicamente verificabili – e che per altro, con il riferimento agli “affetti” piuttosto che ai profili strettamente sessuali o di vita in comune risulta meno “determinabile” e quindi ricostruibile anche in tale prospettiva. Di rilievo, poi, il fatto che la S.C., in tema di atti persecutori, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 612-bis, comma 2, c.p. abbia precisato che per "relazione affettiva" non s'intende necessariamente la sola stabile condivisione della vita comune, ma anche il legame connotato da un reciproco rapporto di fiducia, tale da ingenerare nella vittima aspettative di tutela e protezione. (Cass., Sez. III, 9 gennaio 2018, n. 11920, CED 272383)

Per certi aspetti singolare la terza ipotesi (fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici) in quanto, almeno sul piano statistico-sociologico, si tratta della situazione che potrà verificarsi con maggiore frequenza e che - indubbiamente - presenta la maggiore oggettiva gravità.

Il comma quarto dell'art.612-ter c.p. prevede aggravanti di natura speciale - con aumento di pena da un terzo alla metà laddove il fatto sia commesso in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

Si tratta di aggravanti di natura oggettiva, ai sensi dell'art. 70 c.p., riguardando condizioni e qualità personali dell'offeso; le stesse non pongono un problema particolare di accertamento del presupposto in fatto, quanto di conoscenza dei medesimi da parte dell'autore del reato. In tema di delitti a sfondo sessuale l'art. 609-sexies c.p. specificamente prevede che «il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa». La sussistenza nel sistema di un'eccezione quale quella richiamata porterebbe a pensare che, in via generale- e quindi nel caso di specie, in relazione alla condizione della donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità - l'autore della condotta sia ammesso a provare di aver ignorato tali dato di fatto. Per la gravidanza si tratta di condizione che, specie nei primi mesi, può essere conosciuta e/o conoscibile solo sulla base di una comunicazione diretta ovvero della visione degli esiti di accertamenti medici. Problematica in molti casi la condizione di inferiorità fisica o psichica; non è stata ripresa la formula usate nell'art. 612-bis c.p.p. (persona con disabilità di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 10436) il che porta a ritenere che debba essere ricompresa anche una condizione di inferiorità psichica generica non rigorosamente riconducibile alla disciplina della menzionata legge.

Indubbiamente, se alcune forme delle condizioni descritte dalla legge possono risultare di non immediata percezione in occasione di incontri o contatti sporadici e superficiali o nel caso in cui le immagini siano state acquisite nell'ambito di un contatto diretto con la persona offesa.

2. La tutela penale in tema di cyberstalking

2.1. Premessa

Sono passati 10 anni dalla l. 38/2009, “ Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori” che ha introdotto nel sistema italiano la fattispecie di “atti persecutori”. Una legge con la quale le condotte di stalking vengono espressamente e specificamente prese in considerazione, sulla base di un’osservazione di un fenomeno evidenziato e studiato in primo luogo in chiave socio-criminologica e conosciuto (anche della letteratura) da tempo immemorabile. Lo stalking non è una manifestazione ossessiva tipica dei nostri tempi, amara conseguenza di uno snaturamento delle relazioni affettive, dell’affermarsi di un virulenza psicotica dei rapporti interpersonali. I promessi sposi sono una storia di stalking: Don Rodrigo è uno stalker. L’Odissea, la vicenda di Penelope e dei Proci è una storia di stalking. Può bastare per rendere l’idea della “vetustà” del fenomeno.

Cosa è cambiato quindi? Nulla. E tutto, allo stesso tempo.

Non è cambiata l’ossessione persecutoria, anche se sono radicalmente mutati i meccanismi di controllo sociale, prima ancora che giuridico, che erano portati a incanalare e contenere la stessa e a impedirne- almeno nella maggioranza dei casi- le forme estreme, incontrollabili e come tali inaccettabili per il civile consesso. Ed è cambiata l’idea che la vittima di stalking debba passivamente subire le altrui aggressioni e vessazioni. E, in questo dieci anni, dal 2009 a oggi, certamente il mondo “virtuale” informatico e telematico hanno acquisito una sempre maggiore rilevanza – statistica e qualitativa- in relazione al fenomeno globale stalking. Una rilevanza, ormai “ centrale”. con la quale è indispensabile fare i conti.[4]

Sul piano strettamente lessicale il termine anglosassone il termine stalk può essere tradotto come "caccia in appostamento" "caccia furtiva", "avvicinarsi furtivamente", "avvicinarsi di soppiatto" (a selvaggina o a nemici). Lo stalker sarebbe quindi il cacciatore in agguato, che studia ed attende la preda in maniera occulta. In realtà già in questo senso la definizione si presta ad un equivoco. Il cacciatore agisce con la precisa, necessaria intenzione di non essere visto o percepito dall’oggetto delle sue attenzioni, se non nel momento in cui decide di passare all’azione, per ucciderla o catturarla.

Al contrario, lo stalker- nell’accezione socio-psicologica che qui interessa - in molti casi si apposta ed insegue la propria vittima anche in maniera palese, lasciando “pesare” la propria ingombrante presenza. Una presenza che certamente è destinata a divenire, nell’intenzione dello stalker- vera e propria intromissione nella vita privata della vittima- ma che può manifestarsi esteriormente- e come tale divenire fonte di afflizione- anche prima di forma dirette di contatto tra “cacciatore” e “cacciato”. Nondimeno, lo stalker telematico ha, per forza di cose, caratteristiche sociologiche e caratteriali differenti: tende a palesarsi mano, ma è verosimilmente più costante e maniacale nelle sue condotte. L’anonimato telematico, in questo senso, può fare miracoli. Purtroppo.

Difficile trovare un minimo denominatore a una serie di condotte e di soggetti che “coprono” un variegato range comportamentale. Condotte, tra l’altro, che sono state e possono essere oggetto di approfondimento su un piano multidisciplinare, che varia dal contesto criminologico a quello psichiatrico, da quello giurisdizionale a quello psicologico. Molte, ovviamente, moltissime le definizioni che sono state proposte a fronte di un fenomeno globalmente riconducibile a forme di intrusioni relazionale ripetute e assillanti. Verosimilmente, un punto fermo nella faticosa individuazione di una matrice comune al fenomeno in oggetto può essere reperito non tanto e non solo nella elencazione sistematica delle condotte riferibili allo stalker- quali in genere reiterati tentativi di comunicazione verbale e scritta, appostamenti ed intrusioni nella vita privata- e non tanto e non solo nella finalità che sono alla base dell’”attivazione” dello stalker- ossia iniziare un rapporto privilegiato con un soggetto, modificare strutturalmente un rapporto pregresso o recuperare “coattivamente” un rapporto esaurito o in esaurimento.

Il vero dato caratterizzante e unificatore si identifica negli effetti che tali condotte possono determinare sulla vittima: l’insorgere di stati di ansia e paura, tali da compromettere o addirittura stravolgere il normale svolgimento della quotidianità. Azioni quindi che esprimono un ripetuto e persistente tentativo di imporre ad un’altra persona comunicazioni non desiderate o contatti tali da incutere ansia o timore.

Certamente le molestie assillanti prese in considerazione dal nostro legislatore presuppongono altresì una reiterazione di episodi, non potendosi identificare - in termini di penale rilevanza come per altro in chiave di valutazione sociologica del fenomeno- con contatti ed episodi isolati ed occasionali. Un insieme, quindi, di comportamenti molesti e continui, quali reiterati appostamenti o pedinamenti nei pressi del domicilio o degli ambienti comunemente frequentati dalla vittima o l’invio di comunicazioni di varia natura ( telefonate, messaggi sms, lettere anche anonime , scritte sui muri nonché certamente anche contatti orali , in luoghi pubblici come privati.).

In tale prospettiva generale, diffuso e allarmante era - ed è ancor più attualmente - il fenomeno del cyber stalking, che si manifesta quando le attenzioni ossessive dello stalker trovano luogo per via telematica nella forme più disparate. Dal banale reiterato invio di e-mail alla pubblicazioni su siti internet o su aree condivise da altri soggetti di dati ed informazioni- vero o false- sulla vittima, a forme di accesso informatico abusivo nel computer dell”aggredito”, sino alla fraudolenta appropriazione dell’account e dei dati identificativi di quest’ultimo.

2.2. Lo stalker

Una tentativo di comprensione del fenomeno stalking non può che prendere le mosse da una rapida disamina della fenomenologia dell’autore della condotta. E’ ipotizzabile una tripartizione di base, fermo restando che le categoria evidenziate ben possono coincidere o sovrapporsi almeno in parte.

Indubbiamente lo stalker può identificarsi con un soggetto affetto da disturbi mentali, per il quale l'atteggiamento persecutorio ha origine dalla convinzione di avere una relazione con l'altra persona. Lo stalking rappresenta in tali situazione la manifestazione di una patologia predefinita e trova nella stessa la propria fonte. Una seconda prospettiva riguarda soggetti che vivono in termini di disagio personale all’interno di una stato “fisiologico”: soggetti con problemi di interazione sociale, per i quali l’attività persecutoria ossessiva diviene il modo – atipico ed anomalo- di stabilire una relazione interpersonale e/o sentimentale a terzi, imponendo la propria presenza ed insistendo anche a fronte di risposte inequivocamente negative. In tali due prime situazione lo stalker è in linea di massima- per forze di cose- un estraneo rispetto all’oggetto delle molestie, o quantomeno il “titolare” di un rapporto non particolarmente qualificato.

Nel terzo caso, verosimilmente, il molestatore può essere l’ex coniuge, o l’ex partner o comunque un conoscente o collega della vittima. Si può ritenere statisticamente corretta la comune percezione dello stalking, quale forma di “aggressione” psicologica di un individuo di sesso maschile nei confronti di una vittima di sesso femminile con la quale è altamente probabile l’esistenza di una relazione sentimentale pregressa.

Lo stalker - in moltissimi casi - non è un malato. Non è una psicopatico più o meno pericoloso, ma come tale riconoscibile, analizzabile e come tale curabile o perlomeno prevenibile. Molti, moltissimi molestatori sono soggetti “abitualmente“ normali o che quantomeno limitano la propria anomalia a fasi – spaziali e temporali- definite della propria esistenza. Come tali soggetti che – spesso- possono essere individuati solo dopo che hanno abbondantemente avviato e magari portato sino a gravi conseguenze l’attività di molestia. Non a caso la dottrina ha evidenziato la peculiarità- sotto questo aspetto- dello “stalker”; allo stato non è dato comprendere se in questa fattispecie siamo in presenza di un comportamento grave e cosciente da sanzionare duramente ovvero di una patologia di tipo psichiatrico che incide sulla punibilità di chi pone in essere i comportamento tipici ad essa ascrivibili; di fatto non sarebbe oggi configurabile un concreto e valido profilo psicopatologico dello stalker perché spesso in questi non vi è nulla di psicopatologico secondo l’accezione psichiatrico –forense e medico - legale del termine. [5]

Se è così, quale diviene allora il nocciolo della questione, “ the heart of the matter” ? Quando, come e perchè un soggetto normale- o almeno non anormale - spinge le proprie azioni oltre ai margini di quella normalità entro la quale, alle volte per una intera vita- si era mosso ? E si può ritenere che la causa –o almeno la “concausa” - dell’insorgenza di tali fenomeni possa essere individuata piuttosto sulla caratteristiche della vittima dello stalking ? Indubbiamente, la diffusione delle comunicazione elettroniche, la possibilità di essere “presenti” nella vita altrui in forma tanto costante quanto anonima, anche nonostante grandi distanze a distanza ha favorito la crescita esponenziale ( e dunque gli esponenziali “ danni”) derivanti dal fenomeno.

Sia chiaro: quanto sopra riportato non significa che non esistano patologie mentali tali da determinare manifestazione di attenzione ossessiva e di morboso interesse verso altri soggetti. Significa solo che, in ottica psichiatrica, non pare verosimilmente configurabile un concreto e valido profilo psicopatologico della personalità dello stalker, tale da consentire di delineare aprioristicamente le caratteristiche patognomoniche di quest’ultimo nonché le motivazioni psicopatologiche del comportamento di questi.[6]

Si può, nondimeno, in generale ritenere che l’autore delle condotte di stalking presenti un disagio relazione ed esistenziale, nonché evidentemente un problema di empatia. Quest’ultima è stata definita la capacità di discriminare e riconoscere le emozioni espresse dall'altro nonché di assumere la prospettiva dell'altro, di mettersi nei suoi panni: immedesimazione emotiva , ossia sapere condividere le emozioni altrui e sapere rispettare le emozioni dell'altro. In questo senso quindi il persecutore non riuscirebbe a provare empatia verso le altre persone e non saprebbe decodificare correttamente i messaggi che gli altri gli inviano.

 

2.3. Il delitto di atti persecutori.

Il delitto di “Atti persecutori” contemplato dall’art. 612 bis c.p. è stato introdotto, se non per colmare un vuoto, quantomeno per evitare delicate, complesse e certamente non sempre efficaci operazioni di ortopedia giuridica, finalizzate ad adattare disposizioni penali nate per differenti finalità e per fronteggiare fenomeni solo parzialmente analoghi a condotte che per numero e qualità si sono manifestate (o forse , come già spiegato nel capitolo primo, sono state percepite in tempi recenti) con particolare evidenza. Condotte tali da sollecitare una domanda di giustizia alla quale era difficile non cercare di fornire una specifica risposta: “ … le norme previste dal nostro ordinamento penale … non erano in grado di fronteggiare questo fenomeno. Le fattispecie applicabili erano di poco conto, quantomeno nei casi in cui lo stalker non aveva ancora trasmodato verso le sequenze più violente della sua condotta…”[7]

Il reato in oggetto - inserito nel capo III del titolo XII, parte II del codice penale, nella sezione relativa ai delitti contro la libertà morale – è diretto a sanzionare specificamente comportamenti molesti o minacciosi che, turbando le normali condizioni di vita, pongono la vittima in un grave stato di disagio fisico e psichico, di vera e propria soggezione; comportamenti tali da determinare un giustificato timore per la sicurezza della vittima ovvero per la sicurezza di persona particolarmente vicina a quest’ultima e che possono anche essere prodromici a gravi atti di aggressione.

Se – anche alla luce delle collocazione nel codice – la tutela della libertà morale, intesa come facoltà del soggetto di autodeterminarsi, risulta l’obiettivo primario della norma, deve ritenersi che con la stessa “venga tutelato l’ulteriore bene giuridico dell’incolumità individuale, quantomeno allorquando le minacce o le molestie provochino il perdurante e grave stato di ansia o di paura, che, se inteso quale patologia medicalmente accertabile, comporta la lesione del bene salute.”[8] Non solo: si è sostenuto che il nuovo reato sarebbe altresì destinato a tutelare la “serenità psicologica” nonché la riservatezza dell’individuo.[9]

2.4. La descrizione della condotta: le minacce.

La fattispecie di cui all’art. 612 bis c.p. prevede tre eventi e la condotta di chi sanziona con minaccia o molesta:

- cagiona un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero

- ingenera un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero

- costringe ad alterare le proprie abitudini di vita.

Disposizione applicabile previa verifica della clausola di esclusione ”salvo che il fatto costituisca più grave reato”.

Il legislatore ha descritto la condotta in termini intenzionalmente molto ampi, usando concetti generali- quali appunto “minaccia” e “molestia” - che costituiscono patrimonio comune del sistema penale. Si tratta di una “tipizzazione“ delle condotte più apparente che reale, in quanto sia le molestie che le minacce possono presentarsi nella forme più disparate; forme che in concreto non potevano essere previste e descritte del legislatore, che ha così concentrato la propria attenzione sulle conseguenze di tali condotte.

Un delitto, pertanto, a forma sostanzialmente a forma libera, caratterizzato in particolare dalla necessaria reiterazione delle condotte e soprattutto dall’essere strutturato come reato di evento. Proprio la descrizione di tali possibili eventi alternativi pone i profili di maggiore problematicità per l’interpretazione della norma.

Il delitto di cui all’art. 612 bis c.p. non deriva sic et simpliciter dalla “somma” dei reati di cui all’art.612 c.p. (Minacce) e di cui all’art. 660 c.p. (Molestie). Caratteristica peculiare del reato di atti persecutori risulta in effetti la previsione della necessaria reiterazione delle singole condotte. La norma non precisa quanto volte la reiterazione debba avvenire, né l’arco temporale all’interno del quale la condotta deve essere “replicata”. Tale caratteristica risulta solo apparentemente suggestiva sul piano della indeterminatezza, atteso che proprio la natura del reato di evento, per la consumazione del quale il legislatore richiede la realizzazione alternativa di (almeno) una delle tre situazioni sopra esposte, impone di rapportare in chiave funzionale sia sotto il profilo numerico che temporale la rilevanza penale della condotta rispetto agli eventi descritti.

Si può escludere che il delitto di cui all’art. 612 bis c.p. rientri nel novero dei reati complessi. È nondimeno necessario analizzare, rispetto ai reati di cui agli artt. 612 c.p. e 660 c.p., le indicazioni della giurisprudenza di merito che potrebbero ritenersi utilizzabili in relazione alla nuova fattispecie. Inutile dire che tutti gli strumenti di comunicazione telematica, nelle più svariate forme, possono veicolare- con particolare efficacia, entrambe le tipologie di condotte, consentendo anzi con estrema facilità forme di reiterazione.

In generale minaccia è ogni mezzo valevole a limitare la libertà psichica di alcuno; una manifestazione esterna che, a fine intimidatorio, rappresenta in qualsiasi forma al soggetto passivo il pericolo di un male ingiusto, cioè "contra ius", che in un futuro più o meno prossimo potrà essergli cagionato dal colpevole o da altri per lui nella persona o nel patrimonio.[10] Al fine della sussistenza del delitto di cui all'art. 612 c.p., la minaccia, valutata con un criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto, oggettive e soggettive, deve essere idonea a cagionare effetti intimidatori sul soggetto passivo, anche se il turbamento psichico non si verifica in concreto. Si tratta di un reato di pericolo, che si consuma nel momento in cui l'azione intimidatoria è portata a conoscenza del soggetto passivo.[11] Al concetto di gravità della minaccia va attribuito un carattere relativo, riferibile non soltanto all’entità del male minacciato, ma anche all'insieme delle modalità dell'azione ed alle condizioni in cui si trovano i soggetti del delitto.[12]

Che la minaccia non possa essere considerata solo quella verbale o quella posta in essere a mezzo di oggetto atto ad offendere lo chiarisce la S.C., laddove afferma che la fattispecie di cui all'art. 612 c.p.è integrata anche quando, in assenza di parole intimidatorie o di gesti espliciti, sia adottato un comportamento univocamente idoneo ad ingenerare timore, sicché possa essere turbata o diminuita la libertà psichica del soggetto passivo.[13] Una situazione che si attaglia perfettamente alla tipologia di condotta che potrebbe ricorrere nel caso di stalking. Si pensi alla trasmissione di mail o messaggi telematici contenenti immagini inquietanti o riferimenti alla vita privata dei destinatari: difficile pensare a forme più efficaci di minaccia.

Di particolare rilievo ed attualità rispetto alla fattispecie di cui all’art. 612 bis c.p., risulta l’indicazione in base alla quale sussisterebbe il reato di cui all'art. 612 c.p. anche se le minacce non sono rivolte direttamente al soggetto passivo, ma a persona a lui legata da relazioni di parentela, di amicizia e di lavoro, con la certezza che di esse egli venga a conoscenza. [14]

Merita una riflessione anche il principio per il quale ai fini dell'art.612 c.p., il pregiudizio minacciato deve essere idoneo a produrre l'effetto di turbare o diminuire la liberta psichica e morale del soggetto passivo. Non sarebbe tuttavia necessaria l'effettiva intimidazione della vittima, trattandosi di un reato formale di pericolo la cui esecuzione si attua con la semplice esposizione a pericolo dell'interesse protetto[15], essendo quindi semplicemente sufficiente che la condotta posta in essere dall'agente sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale del soggetto passivo.[16] Analogamente anche una minaccia espressa in forma condizionata potrebbe costituire il reato di cui all'art. 612 c.p., purché risulti idonea a restringere la libertà psichica della persona offesa. Solo quando il male annunciato appaia assolutamente impossibile e non sia nel contempo tale da ingenerare comunque timore la minaccia potrà considerarsi giuridicamente irrilevante. [17] Inoltre- ovviamente - l'efficacia intimidatrice di una frase è direttamente proporzionale all'attuabilità del danno che ne formi oggetto, così che se il male minacciato si presenta "ex se" non concretamente realizzabile, non sarebbe configurabile alcuna aggressione, penalmente rilevante, alla sfera psichica del soggetto passivo.[18]

Tali tesi possono assumere un rilievo in relazione al delitto di atti persecutori in generale e al cyber stalking in particolare, ben potendo la condotta - non percepita come effettiva minaccia - rilevare ai fini della molestia, così da contribuire al verificarsi di uno degli eventi previsti dalla fattispecie.

Proprio in relazione al delitto di cui all’art. 612 bis c.p. deve ritenersi utilizzabile il principio per il quale l'ingiustizia del male minacciato - e, quindi, l'illegittimità del fatto costituente il delitto di cui all'art. 612 c.p. - non viene meno anche se non risulti ingiusto il motivo che è alla base della azione criminosa, a meno che non appaiano legittimi tanto il male minacciato quanto il mezzo usato per l'intimidazione.[19] In questo senso, ai fini della configurabilità del reato di minaccia, si richiede la prospettazione di un male futuro ed ingiusto - la cui verificazione dipende dalla volontà dell'agente - che può derivare anche dall'esercizio di una facoltà legittima la quale, tuttavia, sia utilizzata per scopi diversi da quelli per cui è tipicamente preordinata dalla legge.[20]

Se anche il “motivo” dell’azione criminosa risulta quello di iniziare o approfondire un rapporto interpersonale con altro soggetto- finalità evidentemente non illecita- il semplice dissenso del destinatario delle attenzioni impone una rivalutazione di tale condotta.

In ordine alla valutazione della gravità della minaccia - prevista dall’art.612, 2° co., c.p.- la stessa deve essere accertata con riferimento all’entità del turbamento psichico causato al soggetto passivo dall'atto intimidatorio; turbamento che si desume sia dalla gravità del male minacciato, sia dalle circostanze nelle quali la minaccia è fatta, oltreché dalle condizioni particolari in cui si trovino il soggetto attivo e la persona offesa.[21]

 

2.5. Il delitto di violenza privata.

Le ipotesi di reato che logicamente potevano essere considerate prima della riforma quali strumenti di tutela per le vittime di stalking risultavano principalmente la contravvenzione di cui all’art. 660 c.p. ed il delitto di violenza privata di cui all’art. 610 c.p.; ovviamente numerosi delitti “collaterali” potevano- e possono -accompagnare la condotte di molestia o minaccia: dall’ingiuria ex art. 594 c.,p, al danneggiamento ex art. 635 c.p, dalla violazione di domicilio ex art.614 c.p ai delitti in tema di tutela della riservatezza di cui all’art.167 d.lgs. 196/2003 sino, infine, ai delitti in tema di violenza sessuale (art.609 bis ss c.p.) e di tutela delle comunicazioni ( art. 616 ss c.p.).

Una disposizione facilmente- o almeno non troppo difficilmente - trasponibile alla realtà dello stalking poteva essere individuata nel delitto di cui all’art. 610 c.p. (Violenza privata) – compreso tra i reati “ contro la libertà morale”; norma che sanziona con la reclusione fino a quattro [22] anni la condotta di chi “con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare, od omettere qualche cosa”. Un reato caratterizzato da un dolo specifico che si differenzia da quello di all’art.612 c.p. (Minaccia) [23] punibile a titolo di dolo generico, proprio per il contenuto della minaccia e la sua strumentalizzazione; la minaccia, cioè, deve raggiungere una intensità di contenuto tale da apparire idonea al fine propostosi dall'agente e deve essere usata per costringere il soggetto passivo a tenere il comportamento alternativamente richiesto nel primo comma di detto articolo: ondotta che ben può essere posta in essere anche a mezzo di strumenti telematici. Un principio affermato dalla S.C. in una vicenda che certamente presenta analogia con i casi di stalking: in particolare l’autore del reato aveva minacciato la vittima costringendola a non uscire di casa al fine sia di farla restare nella abitazione che di tollerare le sue intemperanze.[24]

Secondo la S.C. integra gli estremi del delitto di violenza privata la minaccia, ancorché non esplicita, che si concreti in un qualsiasi comportamento o atteggiamento idoneo ad incutere timore ed a suscitare la preoccupazione di un danno ingiusto al fine di ottenere che, mediante la detta intimidazione, il soggetto passivo sia indotto a fare, tollerare o ad omettere qualcosa.[25] In particolare nella previsione dell’art. 610 c.p. deve ritenersi compreso anche il semplice atteggiamento del soggetto attivo soprattutto quando assuma carattere d’intimidazione in rapporto all’ambiente in cui la vicenda si svolge e la minaccia stessa, percepita come tale dalla persona offesa, risulti quindi idonea ad eliminare o ridurre sensibilmente la sua capacità di determinarsi e di agire secondo la propria indipendente volontà.[26]

L’evento costituito dall’alterazione delle abitudini di vita deve ritenersi un’ipotesi di violenza privata, così che l’applicabilità del delitto di atti persecutori risulta ipotesi speciale rispetto al delitto “generale” di cui all’art. 610 c.p. A sua volta il reato di minaccia “semplici” di cui all’art. 612, 1° co., c.p., deve ritenersi assorbito in quello di cui all’art.612 bis c.p., descrivendo la fattispecie una delle condotte specificamente richiamate da quest’ultimo delitto.

 

2.6. Il concetto di molestie: premessa

In base alla dizione formale, la fattispecie più “prossima” a quella poi descritta nella norma di cui all’art 612 bis c.p. era la contravvenzione di cui all’art.660 c.p. (Molestia o disturbo alle persone), che pareva adattarsi in termini di maggiore linearità alla tutela delle vittime di stalking: “Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo…”. [27]

In realtà, e proprio alla luce della prospettiva dello stalking telematico, una serie di differenti fattispecie- alcune delle quali tali da mantenere una autonoma valenza penale- possono integrare il concetto di molestia in senso lato, richiesto dalla fattispecie in oggetto.

Si deve premettere che la “molestia” a mezzo mail non è stata riconosciuta dalla S.C. come tale da integrare il reato, alla luce, sostanzialmente, del riferimento letterale al “mezzo del telefono”; nondimeno deve ritenersi che mail e comunicazioni elettroniche, se viste in un contesto di atti persecutori, debbano ritenersi perfettamente idonee in funzione della valutazione del determinismo dei tre eventi descritti della fattispecie.

In generale la norma dell'art. 660 c.p. mira a prevenire il turbamento della pubblica tranquillità attuato mediante l'offesa alla quiete privata; come contravvenzione trattasi di reato procedibile d'ufficio.[28] La fattispecie risulta integrata sul piano oggettivo da qualsiasi condotta oggettivamente idonea a molestare e disturbare terze persone; su quello soggettivo è richiesto il fine specifico di interferire inopportunamente nell’altrui sfera di libertà.[29]

Proprio forme di pedinamento, appostamento o a fortiori di “attenzioni” sentimentali reiterate e non ricambiate ( lettere, fiori, donativi in genere, oltre ovviamente a telefonate), avrebbero potuto integrare la molestia indicata nella fattispecie , definita quale “un’azione pressante, ripetitiva, indiscreta, impertinente, tale da interferire sgradevolmente nella sfera della quiete e della libertà delle persone”.[30] In particolare, la S.C. ha riconosciuto il reato di cui all’art. 660 c.p. nell’uso di espressioni volgari a sfondo sessuale ovvero in atti di corteggiamento invasivo ed insistito diversi dall'abuso sessuale.[31]

Secondo la S.C. in particolare per petulanza si intende un atteggiamento di arrogante invadenza e di intromissione continua e inopportuna nella altrui sfera di libertà. Ne consegue che la pluralità delle azioni petulanti costituisce elemento costitutivo del reato e non è, quindi, riconducibile all'ipotesi del reato continuato.[32]

Evidenti e immediatamente percepibili tuttavia risultano i “limiti” di tale disposizione: è proprio lo modesta entità della pena che determina la modestissima portata dissuasoria che la contestazione del reato in oggetto può comportare; un reato inoltre che, laddove le molestie siano cessate, può essere estinto con il pagamento di una somma laddove l’autore del fatto presenti domanda di oblazione. Possibilità quest’ultima che influisce di fatto sulla scarsa produzione giurisprudenziale al proposito, atteso che l’ammissione all’oblazione esime l’organo giudicante da qualsiasi ricostruzione storica o valutazione dettagliata sulla problematica giuridica del caso di specie.

La casistica al riguardo verte sostanzialmente sulle molestie telefoniche, che possono presentarsi come telefonate ingiustificate poste in essere in varie ore del giorno e della notte , ovvero da telefonate “mute” o da squillo ripetuti a vuoto.

Di grande interesse una decisione della S.C.[33], in base alla quale si ritiene che la fattispecie penale di cui all’articolo 660 c.p. possa essere integrata anche quando la condotta ivi descritta si sostanzia nell’invio di sms (short messages system).
Al ricorrente era stata contestata la condotta consistita nell’inviare numerosi messaggi sms per motivi di rancore e gelosia; messaggi definiti dal Tribunale di “carattere sgradevole e derisorio” così che “ nel fatto, caratterizzato da insistenza eccessiva e fastidiosa e connotato da indebita, ripetuta e ingiustificata invadenza della sfera privata altrui, doveva ravvisarsi la fattispecie prevista e punita dall’articolo 660 c.p.”

Per la S.C. “ …è sufficiente osservare che il reato di cui all’art. 660 c.p. consiste in qualsiasi condotta oggettivamente idonea a molestare e disturbare terze persone e richiede, sotto il profilo soggettivo, la volontà della condotta e la direzione della volontà verso il fine specifico di interferire inopportunamente nell’altrui sfera di libertà. In tale decisione la S.C. che “l’interpretazione letterale dell’art. 660 c.p. porta a ricomprendere tra i mezzi della molestia punibile anche gli sms trasmessi per via telefonica.”[34]

La S.C. ( Cass., Sez. I., 28/6/ 2016, n.26776) ha chiarito che il reato di molestia ex art. 660 c.p. realizzato con telefonate e SMS si configura laddove il comportamento sia connotato dalla caratteristica della petulanza, ossia da quel modo di agire pressante, ripetitivo, insistente, indiscreto e impertinente che finisce, per il modo stesso in cui si manifesta, per interferire sgradevolmente nella sfera della quiete e della libertà delle persone "o per altro biasimevole motivo", ovvero qualsiasi altra motivazione che sia da considerare riprovevole per se stessa o in relazione alla persona molestata, e che è considerata dalla norma come avente gli stessi effetti della petulanza. [35]

Solo apparentemente semplice risulta la lettura del rapporto tra l’art. 612 bis c.p. e la contravvenzione di cui all’art. 660 c.p.; quest’ultima potrà ritenersi integrata solo laddove la molestia non abbia determinato uno degli eventi alternativi indicati dal reato di atti persecutori. Il problema sta nel fatto che nel reato di cui all’art. 660 le molestie costituiscono l’elemento “oggettivo”- l’evento, in concreto- del reato, laddove nel delitto di cui all’art.612 bis c.p. costituiscono una delle condotte (insieme alla minaccia). Se è quindi facile ritenere che la minaccia “reiterata” possa determinare il delitto di atti persecutori, ove si verifichino uno o più degli eventi richiesti da quest’ultima fattispecie, il discorso è diverso rispetto al reato di cui all’art.660 c.p.

La molestia è di per sé integrata da una attività “plurima”; difficile ipotizzare logicamente una molestia derivante da una singola azione. E allora la reiterazione è già insita nella condotta del reato di cui all’art. 660 c.p.; quella stessa reiterazione di condotte potrebbe tuttavia porsi in rapporto causale con gli eventi descritti dal delitto di cui all’art. 612 bis c.p.. In tale caso non c’è dubbio che la violazione del reato di cui all’art.660 c.p. debba ritenersi assorbita in quella del delitto di atti persecutori. Resterebbe al contrario contestabile in via autonoma ogni qual volta la molestia- delineata quale evento nella contravvenzione in oggetto- non sia tale da determinare gli eventi descritti dal delitto ex art 612 bis c.p.

2.7 Le molestie “sostanziali”

Come ormai emerso in termini inequivoci dall’osservazione della realtà giudiziaria, è’ certamente errato ritenere che a mezzo della “rete “ sia possibile porre in essere soprattutto ipotesi di reati “informatici”- intendendosi in questa accezione le fattispecie introdotte nel codice penale dalla l.n. 547/1993; al contrario, considerando numero, qualità e quantità della comunicazioni per via telematica è indispensabile un ripensamento di tutte quelle fattispecie previste dal codice penale o dal leggi speciali “ordinarie” tra i cui elementi costitutivi risultino forme di dichiarazione o comunque di comunicazione. Fattispecie che come tali possono rappresentare una delle manifestazioni più “tipiche” della condotta di cyberstalking.

E’ necessario superare l’equivoco lessicale che potrebbe derivare dalla formula utilizzata dal legislatore nella fattispecie di cui all’art. 612 bis c.p. (colui che ….con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno). Si può molestare taluno anche (o meglio soprattutto) senza porre in essere le molestie descritte nella fattispecie sopra esaminata di cui all’art. 660 c.p.

E allora, nulla di più facile che recare “molestia a taluno” ponendo in essere- per quanto ci riguarda, nella presente sede, una serie di reati informatici/telematici o condotte criminose “ordinarie” con mezzi telematici.

La piena comprensione dei fenomeni criminali in oggetto presuppone quindi in primo luogo un’attenta rivalutazione in termini giuridici e tecnici della modalità di comunicazioni interpersonali tradizionali - attraverso le quali si manifestano numerose tipologie di reato previste dal codice penale, alcune della quali molto diffuse, quali i delitti di minacce (art.612 c.p.), ingiurie (art.594 c.p.- oggi depenalizzata e come prevista come illecito civile, dopo il d.lgs.7/2016) e diffamazione (art.595 c.p.).

Ogni fattispecie penale al cui interno venga descritto un comportamento consistente in una comunicazione - in qualsiasi forma- deve essere esaminato in relazione alle nuove espressione tecnologiche del settore così come ai “ luoghi” telematici delle comunicazioni ( chat, blog, bacheche elettroniche, pagine web). Tali forme devono essere verificate- in tutte le loro componenti fondamentali- rispetto alle modalità espressive che in parte riflettono l’aggiornamento tecnologico di quelle tradizionali, e in parte costituiscono al contrario fenomeni del tutto peculiari; fenomeni tutti che, tuttavia, impongono specifiche riflessioni sull’elemento soggettivo e oggettivo dell’illecito e su tempo e luogo di consumazione dello stesso.

In questo senso, ad es. la pubblicazione su una pagina WEB di una notizia rappresenta la forma più moderna ed efficace – e potenzialmente insidiosa- di “diffusione” della stessa o di dati o informazioni, in quanto non soltanto tale “luogo” virtuale può essere visitato da un utente specificamente rivolto a tale forma di apprendimento, ma altresì occasionalmente da utenti “ignari” e soprattutto da soggetti che inserendo uno o più termini in un motore di ricerca vengono indirizzati al sito in oggetto.

I motori di ricerca (che rappresentano a loro volta dei siti WEB funzionalmente diretti a consentire l’individuazione di altri siti, sia ponendo a disposizione degli utenti liste predeterminate, organizzate per settori , che ricercando secondo criteri logici e lessicali una serie di siti ove possono essere reperiti riferimenti indicati dall’utente) devono ritenersi dei potenti moltiplicatori della diffusione di ogni forma di dato o informazione- e quindi di ogni comunicazione o valutazione- espressa sulla rete; ciò a maggior ragione vale per le cd LAN- Local Area Network- ossia per le reti interne a strutture giuridiche o comunque localizzate, che possono o meno a loro volta essere collegate con la “rete” esterna - nell’ambito delle quali singoli messaggi, informazioni o dati possono essere condivisi dai singoli utenti e in tal modo quindi comunicati a terzi.[36]

Le potenzialità persecutorie della telematica sono sterminate.

Un caso “classico” è quello in cui numerosi “pretendenti” decidano di porsi in contatto con una “signorina” indicata in una bacheca elettronica come particolarmente versata in particolari pratiche sessuali nonché sensibile alle profferte amorose, dopo che un precedente “spasimante” abbandonato ovvero mai preso in considerazione aveva provveduto alla “pubblicazione “ in rete dell’annuncio.

Allo stesso modo, laddove su un sito a contenuto pornografico compaia l’indicazione che un determinato soggetto- individuato con nome o altri elementi identificativi- abbia particolari inclinazioni sessuali e/o sia disponibile a praticare le stesse con eventuali nuovi compagni, è altamente probabile che una ricerca effettuata – anche su scala mondiale- indicando quelle specifiche caratteristiche possa portare ignari utenti della rete a “abbinare” tali caratteristiche con lo sfortunato oggetto dell’originaria informativa; informativa che ben può essere corredata da fotografie- o meglio da fotomontaggi- eloquenti, ritraenti la persona offesa del reato, con le conseguenze in termini di immagine – e di eventuali indirette molestie- che è facile immaginare.

In relazione a reati a sfondo “ comunicativo” anche la condotta di ingiuria telematica - di cui già all’art. 594 c.p. (oggi sanzionata solo più in sede civile) è certamente idonea, specie se corredata da altre, a determinare degli eventi descritti dall’art 612 bis c.p..

In relazione all’ipotesi di cyber stalking la condotta di ingiuria, apparentemente di non particolare afflittività per la vittima, può assumere una valenza devastante se reiterata nel tempo, con particolare frequenza, o se posta in essere in modo contestuale e coordinato da un elevato numero di soggetti. Un’attività di erosione “capillare” delle resistenze psicologiche del destinatario delle comunicazione potenzialmente di grande efficacia.

L’elemento centrale del reato di diffamazione è costituito dalla “comunicazione con più persone “; una fattispecie che ha acquistato una dimensione nuova proprio se letta nel contesto delle comunicazioni telematiche: ogni affermazione contenuta su una e-mail inviata a più destinatari ovvero trasmessa a un gruppo di discussione può integrare l’elemento oggettivo del reato di cui all’art.595 c.p.; assume poi una potenzialità lesiva ancora maggiore la pubblicazione di una affermazione su un sito ovvero su una singola pagina WEB, tale da costituire “mezzo di pubblicità” previsto dal comma secondo della fattispecie.

L’art.595 comma terzo c.p. prevede in effetti un’ipotesi aggravata laddove l’offesa sia recata “con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico”; ne consegue che l’inserimento in un sito WEB di una informazione su un soggetto- ossia della correlazione tra un soggetto e una valutazione- deve ritenersi “mezzo di pubblicità”, in quanto può far si che qualunque forma di utilizzo di motori di ricerca svolta avvalendosi di uno dei dati inseriti all’atto della diffamazione determini ulteriori e non previamente quantificabili ”contatti” di utenti della rete con l’affermazione di natura diffamatoria, ingenerando una capillare, generalizzata, incontrollabile e soprattutto nella maggior parte inarrestabile diffusione di quest’ultima.

Con riguardo alla realtà telematica la S.C. ha stabilito ( Cass., Sez. I, 26/4/201, n. 16307, CED 249974) rispetto all’offesa della reputazione altrui realizzata via internet, che ai fini dell’individuazione della competenza, sono inutilizzabili, in quanto di difficilissima, se non impossibile individuazione, criteri oggettivi unici, quali, ad esempio, quelli di prima pubblicazione, di immissione della notizia nella rete, di accesso del primo visitatore.; inoltre “per entrambe le ragioni esposte non è neppure utilizzabile quello del luogo in cui è situato il server (che può trovarsi n qualsiasi parte del mondo), in cui il provider alloca la notizia. Ne consegue che non possono trovare applicazione né la regola stabilita dell’art’8 c.p.p. né quella fissata dall’art.9, comma 1, c.p.p., con la conseguenza che è necessario fare ricorso ai criteri suppletivi fissati dal secondo comma del predetto art. 9 c.p.p. , ossia al luogo di domicilio dell’imputato.

 

Il cd “furto d’identità” può costituire elemento non secondario nel determinismo degli eventi descritti dall’art 612 bis c.p. In realtà, il reato di “furto d’identità” non è contemplato – con questa accezione, quantomeno - dal sistema, anche se il fenomeno è particolarmente diffuso e altrettanto particolarmente percepito a livello generale; [37] il fenomeno del furto di identità si verifica in particolare nell'ambito dei social network, in conseguenza tuttavia di differenti fattori; da un lato indubbiamente per le inadeguate modalità di custodia delle credenziali di autenticazione degli utenti, sia a fronte di una autonoma volontà di creare degli account falsi da parte di terzi. Proprio questa seconda ipotesi potrebbe essere spesso valutata in relazione al cyberstalking. Non, quindi, furto di identità come strumento di ricerca di un profitto economica, quanto per attribuire alla vittima della condotta comunicazioni e messaggi che possono gettarla in “cattiva luce” sul web o per attribuire fittiziamente “attacchi” personali a terzi a soggetti in realtà estranei ai fatti.

Proprio la percezione di disvalore correlata – anche non in ambito economico- alle condotte descritte ha portato da tempo la S.C. a ricondurre le stesse nell’ambito del delitto di cui all’art. 494 c.p.( rubricato “Sostituzione di persona”);[38] per la S.C. il bene giuridico tutelato da tale norma è quello della pubblica fede, poiché la norma non è rivolta esclusivamente alla fede privata ovvero alla tutela civilistica del diritto al nome, in quanto la tutela offerta dall'art. 494 c.p., interverrebbe in presenza di inganni relativi “alla vera essenza di una persona o alla sua identità o ai suoi attributi reali”. Conseguentemente, laddove questi siano collocati in rete, tale tutela può ben oltrepassare la ristretta cerchia di un destinatario specifico, estendendosi agli utenti dei rapporti telematici (Cass., Cass., Sez. V, 8/11/2007, n. 46674, CED 238504).

La S.C. ha poi specificamente previsto che la condotta di chi crea e utilizzi account o caselle di posta elettronica servendosi dei dati anagrafici di un terzo soggetto, inconsapevole, è in grado di indurre in errore, non il fornitore del servizio, bensì l'intera platea di utenti, i quali, convinti di interloquire con un soggetto, si troveranno a interagire, invece, con una persona diversa da quella che a loro viene fatta credere, integrando così la fattispecie di reato prevista dalla norma (Cass., Cass., Sez. 5, n. 46674, CED 238504)

La S.C. ha confermato la qualificazione sopra indicato proprio in relazione ai due situazioni diffuse e potenzialmente “ calzanti” rispetto a un contesto di cyber stalking; da un lato ha riconosciuto l'applicabilità dell'art. 494 c.p. in una fattispecie in cui è stata ravvisata la sostituzione di persona mediante chat line (Cass., Cass., Sez. V, 28/11/2012, n. 18826, CED 255086). Inoltre, è stato ravvisato il delitto in oggetto nella condotta del soggetto che realizzi e si avvalga di un determinato profilo su un social network che riproduca la foto della vittima (persona offesa) ascrivendo alla stessa una descrizione degradante e, attraverso tale identità, utilizzi il sito comunicando con gli altri iscritti e condividendone i contenuti (Cass., Sez. V, 23./4/2014, n. 25774, CED 259303).

In relazione al fenomeno del cyber bullismo il legislatore ha stigmatizzato negativamente la condotta genericamente definita di “ ricatto” – sconosciuta al codice penale- laddove in senso tecnico una condotta di natura estorsiva- di cui all’art 629 c.p.- posta in essere con strumenti telematici ben può iscriversi in un contesto di atti persecutori. La minaccia può in effetti avvenire con le stesse modalità di comunicazione- ovvero diffusione- sopra descritte, indirizzando scritti o disegni a contenuto intimidatorio per via telematica. In generale, approfittando delle difficoltà oggettive, in termini probatori, di ricondurre il contenuto di una e-mail a un soggetto individuabile- laddove l’autore del fatto abbia avuto l’accortezza di non operare direttamente tramite un elaboratore nella propria disponibilità - specifiche minacce potranno essere poste in essere per via telematica anche per finalità illecite ben più gravi: per obbligare taluno a “fare, tollerare o omettere qualche cosa” ( Violenza privata: art.610 c.p.), per costringere altri a “commettere un fatto costituente reato” (art.611 c.p.), per ottenere un ingiusto profitto ( Estorsione: art.629 c.p.). Condotte tutte che dovrebbero essere verificare anche in relazione al delitto di “ revenge porn”.

Anche il reato di danneggiamento informatico può essere, nel contesto esaminato, strumentale a condotte inserite nell’ambito della definizione di cyberstalking ( oltre che condotta autonoma e specifica). Si pensi al caso del furto di identità preceduta da una modifica della password di accesso a una casella di posta o un account, al fine di prendere “possesso” in via esclusiva della stessa. Un reato che può essere comunque ravvisabile ogni qual volta un intervento per via telematica su dati e informazioni riferibili alla persona offesa possa essere strumentale al raggiungimento delle finalità descritte dalla nuova legge. Con la riforma costituita dalla l. 48/2008 la norma sanziona la condotta di chi “distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui”.

Una condotta ricorrente dei cyber stalker è quella di “entrare” abusivamente in un account altrui, al fine di prendere conoscenza delle comunicazione dirette a tale soggetto- condotta sanzionata dagli artt. 616, 623 bis c.p. - e – in alcuni casi - impedirne di ulteriori, modificando la password di accesso.

La fattispecie di accesso abusivo di cui all’art. 615 ter rappresenta l’effettiva “ chiave di volta” della maggior parte delle condotte globalmente illecite che vengono poste in essere in via telematica, funzionale a porre in essere, frequentemente, altre fattispecie. Accesso che corrisponde al momento in cui l’agente si trova nella condizione, avendo superato qualsiasi barriera prevista per il sistema protetto da misure di sicurezza, di conoscere direttamente dati, informazioni o programmi in esso contenuti; ciò non esclude ovviamente, stante la natura di delitto del reato di cui all’art.615 ter c.p.- la configurabilità dell’ipotesi del tentativo, realizzato anche semplicemente con il contatto tra “l’intruso” e il sistema stesso (a prescindere dall’esito di tale contatto) ferma restando la difficoltà di provare, anche sotto il profilo della condotta materiale, tale comportamento.

La stessa definizione del concetto di "domicilio" ha portato alla collocazione sistematica delle norma nell'ambito del titolo del codice penale per il quale è possibile formulare un riferimento diretto all'art.14 C..

Con riguardo all’analisi della condotta prevista della fattispecie di cui all’art.615 ter comma I c.p., l’articolo prevede la semplice introduzione o- in alternativa- il trattenimento contro la volontà espressa o tacita del titolare del diritto di esclusione. Nulla più- e nulla meno quindi- del mero superamento della barriera del sistema a prescindere da qualsivoglia ulteriore attività sul sistema, utilizzando il sistema o “contro” il sistema; a riprova di ciò comportamenti tali da cagionare distruzioni o danneggiamenti del sistema stesso, di dati, informazioni o programmi sono previsti e sanzionati autonomamente nell’ipotesi aggravata prevista dall’art.615 ter , comma II n. 3 c.p.. In concreto, si può ritenere che l’accesso per prendere visione del “ contesto” personale della vittima di una condotta di cyberstalking possa essere considerare, se non abituale, circostanza che si può presentare con una certa frequenza.

Sono indispensabili, in tema di accesso, due precisazioni; da un lato è stata prevista la penale rilevanza anche degli accessi eseguiti da soggetti autorizzati (Cass., S.U., 7/2/2012, n. 4649, CED 251269) "Integra il delitto previsto dall’art. 615 ter c.p. colui che, pur essendo abilitato, acceda o si mantenga in un sistema informatico o telematico protetto, violando le condizioni e i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l’accesso, rimanendo invece irrilevanti, ai fini della sussistenza del reato, gli scopi e le finalità che abbiano soggettivamente motivato l’ingresso nel sistema".

Inoltre, particolare attenzione deve essere infine prestata all’individuazione del luogo di consumazione del reato: ciò in quanto nella maggior parte dei casi il soggetto che pone in essere l’accesso opera a distanza- alle volte anche notevole- rispetto al sistema violato. Circostanza questa che non può essere affatto esclusa nelle vicende di cyberstalking; sul punto sono intervenute le S.U. (Cass., S.U., 26/3/2015, n. 17325, CED 263020) affermando che "Il luogo di consumazione del delitto di accesso abusivo a un sistema informatico o telematico, di cui all'art. 615-ter cod. pen., è quello nel quale si trova il soggetto che effettua l'introduzione abusiva o vi si mantiene abusivamente".

2.8 L’evento del reato.

L’analisi dell’elemento oggettivo del reato impone di qualificare il delitto previsto dall’art. 612 bis c.p. quale reato di danno. Sul tema la S.C. ha chiarito che nel delitto in oggetto, che ha natura abituale, l'evento deve essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso e la reiterazione degli atti considerati tipici costituisce elemento unificante ed essenziale della fattispecie, facendo assumere a tali atti un'autonoma e unitaria offensività, in quanto è proprio dalla loro reiterazione che deriva nella vittima un progressivo accumulo di disagio che infine degenera in uno stato di prostrazione psicologica in grado di manifestarsi in una delle forme descritte dalla norma incriminatrice (Cass., Cass., Sez. V, 27/12/2016, n. 54920, CED 269081).

Tre gli eventi- articolati- descritti dalla fattispecie; eventi che presentano, in differente misura, delle oggettive criticità ermeneutiche. In termini di estrema sintesi, le norma ha voluto dare conto dei tre differenti ambiti di possibile “aggressione” alla persona offesa: sul piano strettamente psicologico (un “perdurante e grave stato di ansia o di paura”), sul piano fisico/biologico ( “un fondato timore per la propria incolumità o per quella di persone a lei vicine”) e in funzione del potenziale danno esistenziale (“costringerla ad alterare le proprie abitudini di vita”). Perché il reato risulti integrato occorre almeno uno di tali eventi, anche se nulla vieta- e nulla porta ad escludere- che si possano verificare anche tutti e tre, in conseguenza della medesima condotta. Ai fini della configurabilità del reato di atti persecutori è, tuttavia, sufficiente la consumazione anche di uno solo degli eventi alternativamente previsti dall'art. 612 bis c.p. (Cass., Sez. V, 24/9/2015, n. 43085, CED 265231)

In chiave eziologica, la prova del nesso causale tra la condotta e l'insorgenza degli eventi di danno alternativamente contemplati dall'art. 612 bis c.p. non può limitarsi alla dimostrazione dell'esistenza dell'evento, né collocarsi sul piano dell'astratta idoneità della condotta a cagionare l'evento, ma deve essere concreta e specifica, dovendosi tener conto della condotta posta in essere dalla vittima e dei mutamenti che sono derivati a quest'ultima nelle abitudini e negli stili di vita (Cass., Sez. III, 23/10/2013, n. 46179, CED 257632). L'evento deve essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso, anche se può manifestarsi solo a seguito della consumazione dell'ennesimo atto persecutorio, in quanto dalla reiterazione degli atti deriva nella vittima un progressivo accumulo di disagio che, solo alla fine della sequenza, degenera in uno stato di prostrazione psicologica in grado di manifestarsi in una delle forme previste dalla norma incriminatrice (Cass., Sez. V, 5711/2014 n. 51718, CED 262636).

E’ indispensabile analizzare nello specifico i tre aspetti delineati dalla norma. In relazione alla costrizione del soggetto passivo all’“alterazione delle proprie abitudini di vita” si può rilevare che un’abitudine si manifesta per forza di cosa in comportamenti esteriori, che possono essere direttamente oggetto di testimonianza o che possono essere documentati. Il dubbio che l’interprete deve porsi riguarda il rapporto tra gli eventi in oggetto e la innumerevoli forme di condotta che possono porsi in rapporto causale con tali eventi ( quale ad es. la decisione di non frequentare più un luogo ove la vittima sa di poter incontrare fisicamente” gli autori di atti di cyberstalking). Su questo particolare evento, la S.C. ha chiarito, ai fini della individuazione del cambiamento delle abitudini di vita, quale elemento integrativo del delitto di cui all'art. 612 bis c.p., che occorre considerare il significato e le conseguenze emotive della costrizione sulle abitudini di vita cui la vittima sente di essere costretta e non la valutazione, puramente quantitativa, delle variazioni apportate (Cass., Sez. V, 29/4/2014, n. 24021, CED 260580).

Un serio- anche se superabile- dubbio di determinatezza può essere posto in relazione alle altre due forme di evento previste dalla norma, il “fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva” ed il “perdurante e grave stato di ansia e di paura”.

L’indicazione del “fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva” si caratterizza per certi aspetti più per una connotazione letteraria che per il rigore descrittivo che una fattispecie penale dovrebbe presentare. E nondimeno anche in tal caso paiono superabili i dubbi di indeterminatezza che pure possono legittimamente essere posti.

Il riferimento alla fondatezza del timore, per come risulta inserito nel contesto della fattispecie, è del tutto compatibile con una verifica in concreto ed “ex post” , non risultando in termini inequivocabili che la stessa debba essere raffrontata a parametri oggettivi e predeterminati.

La comprensione del “perdurante e grave stato di ansia e di paura” impone, infine, un approccio completamente differente al problema della sufficiente tipizzazione. Ogni timore deve ritenersi infondato nel momento in cui si prende atto che la tecnica legislativa utilizzata opera un tacito quanto inequivoco rinvio alla medicina legale o comunque, in generale, alla scienza medica, con riferimento a forme patologiche caratterizzate dallo stress e specificamente riconoscibili proprio come conseguenza del tipo di comportamenti incriminati. In sostanza, il legislatore ha scelto di “rimettere” ad una specifica disciplina tecnica, in base allo stato dell’arte della medesima, la precisazione di un elemento della fattispecie, che sia- ovviamente- “inquadrato” ed indicato in termini generali. Si rende, così, necessario, rapportare l’impatto della condotta sulla persona offesa in base ai parametri indicati dalla medicina legale in tema di stalking, con particolare riguardo ai possibili danni riportati dalla vittima.[39]

2.9. L’elemento soggettivo del reato.

La fattispecie di cui all’art. 612 bis c.p. non è caratterizzata da un dolo specifico; non occorre che le condotte di minaccia o molestia siano intenzionalmente finalizzate a determinare uno degli eventi previsti dalla norma.

Per come in concreto delineata, la fattispecie risulta del tutto compatibile anche con l’ipotesi del delitto tentato, di cui all’art.56 c.p.: nondimeno, l’idoneità degli atti dovrà essere commisurata alla necessaria reiterazione delle condotte. In pratica una singola condotta di molestia o minaccia non potrà integrare di per sé comunque il tentativo; l’azione isolata può costituire al più tentativo “inidoneo”, non previsto dalla legge come reato.

L’analisi dell’elemento soggettivo impone di considerare la compatibilità con il delitto in oggetto del dolo eventuale, ravvisabile laddove l’agente non abbia il proposito di cagionare l'evento delittuoso, ma si rappresenti solo la probabilità, od anche la semplice possibilità, che esso si verifichi e ne accetti il rischio.

Dati tali presupposti, possono condividersi le perplessità espresse in dottrina in ordine alla possibilità di configurare gli atti persecutori in presenza di dolo eventuale : “ in tal caso, il soggetto, pur ammettendo che si rappresenti ed accetti la concreta possibilità di realizzare la condotta tipica, pare ostico si configuri altresì il rischio di verificazione di uno degli eventi descritti dalla norma incriminatrice; in altri termini, l’introduzione della locuzione “in modo da cagionare”, pare restringa l’operatività del momento soggettivo alla situazione corrispondente ad un’assoluta omogeneità tra il momento rappresentativo e quello volitivo in capo al soggetto” .[40]

2.10. I rapporti con altre fattispecie.

Il rapporto tra la fattispecie di cui all’art. 612 bis c.p. e altre ipotesi di reato può essere analizzato sotto due differenti aspetti, che, per altro, si integrano significativamente.

La norma si apre con la clausola di sussidiarietà“salvo che il fatto costituisca più grave reato”, così che l’interprete dovrà verificare se le condotte storicamente accertate siano in effetti riconducibili ad altre disposizione penali, escludendo l’applicazione in concreto di quelle da reputarsi meno gravi il cui disvalore risulti assorbito dalla nuova fattispecie.

Il fatto che il delitto in oggetto delinei una tutela composita di vari profili della personalità- dalla libertà di autodeterminarsi sessualmente, di scegliere i partner delle relazioni non solo affettive ma interpersonali, di non essere controllati e condizionati nella comunicazioni come nella circolazione- impone un’attenta analisi del rapporto con altre fattispecie, dirette in via prioritaria - anche se non necessariamente esclusiva - alla tutela di tali interessi. Nessun dubbio sul fatto che possano concorrere con il delitto di cui all’art. 612 bis c.p. delitti in materia di abusi sessuale o di tutela della riservatezza delle comunicazioni. [41]

Certamente delicato si presenta il rapporto tra il delitto di atti persecutori e il reato di maltrattamenti di cui all’art. 572 c.p., ipotesi più grave rispetto a quello disciplinato dall’art. 612 bis c.p. Un reato, tra l’altro, costruito con uno schema del tutto analogo a quello del delitto di atti persecutori, ossia sul presupposto di una abitualità o quantomeno di una reiterazione di condotte, che vengono ”unificate” non in funzione, tuttavia, della realizzazione di uno specifico evento ( quali quelli descritti dall’art. 612 bis c.p.) ma direttamente in ragione del “maltrattamento” che le condotte stesse direttamente esprimono. Non a caso, per il delitto di cui all’art. 572 c.p., è il comma secondo- che prevede le ipotesi aggravate-a considerare il verificarsi dell’evento lesione o morte; evento al contrario non previsto per l’ipotesi del comma primo.

Il confronto tra le due fattispecie consente inoltre di rilevare il differente ambito di inquadramento soggettivo dei due reati.

In relazione al delitto di cui all'art. 572 c.p., l'intenzionale genericità dell'indicazione del comportamento sanzionato - "maltratta" - è evidentemente diretta a ricomprendere tutte le forme di aggressione, vessazione o persecuzione fisica o morale, diretta o indiretta, alla quale la persona offesa può essere sottoposta. Forme tra le quali certamente possono essere inclusi i comportamenti di stalking. Quanto la fattispecie in oggetto possa adattarsi alla realtà stalking è deducibile da una puntuale definizione del delitto in oggetto fornita dalla S.C.: una serie di atti lesivi dell'integrità fisica, della libertà o del decoro del soggetto passivo, nei confronti del quale è posta in essere una condotta di condizionamento e/o vessazione sistematica e programmata tale da rendere la stessa convivenza particolarmente dolorosa: atti sorretti dal dolo generico integrato dalla volontà cosciente di ledere l'integrità fisica o morale della vittima .[42]

Ancora sul piano oggettivo la Corte ha chiarito che il delitto in oggetto integra un'ipotesi di reato necessariamente abituale che si caratterizza per la sussistenza di una serie di fatti, per lo più commissivi, ma anche omissivi, i quali isolatamente considerati potrebbero anche essere non punibili (atti di infedeltà, di umiliazione generica ecc.) ovvero non perseguibili (ingiurie, percosse o minacce lievi, procedibili solo a querela), che acquistano rilevanza penale per effetto della loro reiterazione nel tempo; esso si perfeziona allorché si realizza un minimo di tali condotte (delittuose o meno) collegate da un nesso di abitualità e può formare oggetto anche di continuazione ex art. 81 cpv. c.p., come nel caso in cui la serie reiterativa sia interrotta da una sentenza di condanna ovvero da un notevole intervallo tra una serie di episodi e l'altra .[43]

Dati tali presupposti, si deve rilevare che se può essere facilmente rilevabile una sostanziale sovrapponibilità tra le condotte sanzionate dal delitti di maltrattamenti e quello di cu all’art. 612 bis c.p., il raffronto tra le fattispecie impone di sottolineare le difformità in relazione alla descrizione degli eventi da quest’ultimo contemplati; difformità che quindi impone di considerare – quantomeno aprioristicamente- come possibile un concorso tra reati.

2.11. Le ipotesi aggravate.

Il secondo e terzo comma dell’art. 612 bis c.p. prevedono aggravanti ordinarie del reato; in particolare ai sensi del secondo comma, la pena è aumentata se il fatto è commesso:

- dal coniuge legalmente separato o divorziato

- da persona che sia stata legata da relazione affettiva con la persona offesa.

Mentre la prima ipotesi non pone ovviamente particolari problemi interpretativi, [44] differente la valutazione sulla seconda; in relazione al concetto di "relazione affettiva", si rinvia al punto 3. Il terzo comma dell’art. 612 bis c.p., prevede aggravanti di natura speciale- con aumento di pena sino alla metà- laddove il fatto sia commesso, tra l’altro a danno di un minore, - a danno di una donna in stato di gravidanza o a danno di una persona con disabilità di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 10436.

 

3. Revenge porn e cyber stalking: problematiche comuni.

3.1. La procedibilità.

Sul tema della procedibilità, pare utile un confronto tra quanto previsto dall’art. 612 ter e dall’art.612 bis.

Il quarto comma dell'art. 612-ter c.p. subordina la procedibilità del delitto alla querela della persona offesa, al fine di non obbligare la vittima a “subire” il coinvolgimento in un procedimento penale se non lo desidera. In questo senso, a differenza di quanto previsto in tema di violenza sessuale dall'art. 609-septies c.p., non è stata prevista l'irrevocabilità della querela proposta; scelta questa certamente condivisibile nella prospettiva di sostanziale conciliazione tra aggressore e vittima, ma che espone inevitabilmente quest'ultima a ulteriori potenziali vessazioni e minacce finalizzata a ottenere la remissione stessa. Analogamente a quanto disposto dal menzionato art. 609-septies c.p., il termine ordinario di mesi tre per la proposizione della querela è stato individuato in mesi sei. Come previsto dall'art.612-bis c.p., la remissione della querela può essere soltanto processuale.

Anche il quarto comma dell’art. 612 bis c.p. subordina la procedibilità del delitto alla querela della persona offesa

Analogamente a quanto disposto dal menzionato art. 609 septies c.p., il termine ordinario di mesi tre per la proposizione della querela è stato individuato in mesi sei per l’art. 612 bis che per il 612 ter c.p.

Per l’art 612 ter c.p. è comunque prevista la procedibilità d'ufficio:

·  se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza; sul punto, occorre comprendere se tali condizioni debbano sussistere al momento della diffusione del materiale o nel momento di realizzazione delle foto o dei video, atteso che in entrambi i casi emergono esigenze di una tutela rafforzata.

·  nei casi in cui il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio. Si tratta di una disposizione chiaramente mutuata dall'art.609-septies c.p., nel quale viene disciplinata analoga aggravante in tema di violenza sessuale. Un'estensione desumibile dalla ratio-sostanzialmente identica - che accomuna sotto questo profilo il delitto di cui all'art.609-bis c.p. e quello di cui all'art. 612-bis e-ter c.p., ossia il fatto che la sussistenza dell'ipotesi di connessione risulta idonea a fare venire meno le esigenze di riservatezza connaturate a tale tipologia di reato.

Per l’art. 612 bis c.p., è comunque prevista la procedibilità d'ufficio:

-   se il reato viene commesso contro un minore o persona diversamente abile;

-   nei casi in cui il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d’ufficio;

-   nel caso di fatto commesso da soggetto ammonito dal questore ai sensi del successivo art. 8, comma 4, del decreto-legge in esame [45]

Di rilievo sono inoltre le decisioni della S.C. sull'interpretazione dell'art. 124, comma 1, c.p. Lo stato di conoscenza dal quale tale disposizione fa decorrere il termine per proporre la querela è stato reiteratamente oggetto dell'attenzione della S.C.; deve così considerarsi che «[…]il termine per proporre querela comincia a decorrere dal momento in cui il titolare del relativo diritto si sia reso conto di tutte le connotazioni oggettive e soggettive necessarie per l'integrazione del reato. Invero, per notizia del fatto che costituisce reato, indicata dal primo comma dell'art. 124c.p., è da intendere la conoscenza certa che del fatto delittuoso si siano verificati i requisiti costitutivi, in modo che l'offeso abbia avuto nozione di tutti gli elementi necessari per proporre fondatamente istanza di punizione» (Cass., Sez IV, 8 aprile 1998, n. 5007, 8/41998, CED 210621). Il diritto di querela è così dilatato nella sua effettiva portata temporale, all'evidente fine di consentire al soggetto titolare del medesimo di esercitare la propria facoltà dopo aver raggiunto una globale ed esauriente informazione.

La questione potrà porsi in concreto in relazione ad entrambi i reati: nel caso, prima di tutto – del tutto verosimile – nel quale la persona offesa non sia a conoscenza delle effettive generalità dell'autore della condotta. Se quindi nella prospettiva di favorire il sopravvenire di una conciliazione tra le parti l'indicazione della procedibilità a querela deve ritenersi una scelta del tutto condivisibile, è altrettanto indiscutibile che la struttura della fattispecie nella sua varie componenti è logicamente incompatibile con un'individuazione certa, almeno in molti casi, del momento consumativo funzionale al computo del termini di cui all'art.124, comma 1, c.p.

In relazione, infine- e soprattutto- allo stalking, l’indicazione delle tre tipologie alternative di evento apre scenari amplissimi di conflittualità al riguardo: quando si concretizza e si percepisce un “ un perdurante e grave stato di ansia o di paura” tale da determinare la conoscenza prevista dall’art.124 c.p. ? E quando possono ritenersi alterate – in termini penalmente significativi- le proprie abitudini di vita ?

Se quindi nella prospettiva di favorire il sopravvenire di una conciliazione tra le parti l’indicazione della procedibilità a querela deve ritenersi una scelta del tutto condivisibile, è altrettanto indiscutibile che la struttura della fattispecie nella sua varie componenti è logicamente difficilmente compatibile con una individuazione certa, almeno in molti casi, del momento consumativo funzionale al computo del termini di cui all’art.124, 1° co., c.p.

 

Certamente più complessa, se confrontata con le aggravanti sopra descritte, risulta l’individuazione dell’ipotesi di procedibilità sottratta alla disponibilità della persona offesa, ravvisabile “quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio”.

Si tratta di una disposizione chiaramente mutuata dall’art.609 septies c.p., nel quale viene disciplinata analoga aggravante in tema di violenza sessuale. Un’estensione desumibile dalla ratio-sostanzialmente identica - che accomuna sotto questo profilo il delitto di cui all’art.609 bis c.p. e quello di cui all’art. 612 bis c.p., ossia il fatto che la sussistenza dell’ipotesi di connessione risulta idonea a fare venire meno le esigenze di riservatezza connaturate a tale tipologia di reato.[46] In particolare la logica di tale disposizione deve individuarsi nel venir meno dei motivi posti a base della perseguibilità a querela di questi reati ed in particolare dell'esigenza della riservatezza, in quanto l'indagine investigativa su un delitto perseguibile di ufficio comporta necessariamente l'accertamento degli altri e, quindi, la diffusione della notizia.[47] C

Si tratta di una connessione - fra due o più fatti costituenti reato – che si produce in ogni caso in cui l'indagine concernente il reato perseguito di ufficio comporti la pubblicità di quello perseguibile a querela: sia nel caso quindi della connessione teleologica o materiale, sia in qualsiasi altra ipotesi di connessione idonea a determinare comunque il venire meno dell'esigenza di riservatezza che è alla base dell'attribuzione del diritto di querela alla persona offesa. [48]

E’ stata riconosciuta la procedibilità di ufficio per ragioni di connessione anche nel caso in cui il reato connesso non sia stato contestato all’autore della violenza, operando il criterio di cui all'art. 609 septies, 4° co., n. 4 c.p. tutte le volte in cui il pubblico ministero, indagando comunque su altri fatti perseguibili d'ufficio, debba esaminare anche quello sessuale procedibile a querela.[49] In senso contrario tuttavia la S.C. ha affermato che ai fini della perseguibilità senza querela dei delitti di violenza sessuale, in ragione della connessione con un reato procedibile d'ufficio, occorre che per quest'ultimo sia stata concretamente esercitata l'azione penale.[50]

La connessione rilevante ai fini della procedibilità, inoltre, non verrebbe meno a seguito del ritenuto assorbimento del reato connesso con il delitto di violenza sessuale, ma solo all'esito di intervenuta assoluzione dal medesimo per insussistenza del fatto. [51]

Ovviamente, la regola generale della procedibilità a querela prevista dall'art. 609 septies,1° co., c.p. non viene meno nel caso di connessione "apparente" tra il fatto ed un altro delitto procedibile d'ufficio, ovvero quando non sussiste il fatto contestato con il delitto connesso.[52] La S.C. ha distinto l’insussistenza del fatto storico dall’esito processuale “assoluzione”; l'operatività della connessione tra il reato sessuale e due o più fatti costituenti reato che siano procedibili d'ufficio non potrebbe essere esclusa solo in base al fatto che l'imputato venga assolto da uno di tali delitti, ma occorrerebbe verificare se il fatto stesso, sotto il profilo materiale, sia tale da presentare comunque i profili dell'illiceità penale e sia perciò in grado di rimuovere l'ostacolo (mancanza di querela) all'esercizio dell'azione penale in ordine al reato sessuale. [53]

In particolare la procedibilità d'ufficio determinata dalla ipotesi di connessione prevista dall'art. 609 septies, 4° co., n. 4 c.p. si verificherebbe non solo quando vi è connessione in senso processuale (art. 12 c.p.p.), ma anche quando v'è connessione in senso materiale, cioè ogni qualvolta l'indagine sul reato perseguibile di ufficio comporti necessariamente l'accertamento di quello punibile a querela, in quanto siano investigati fatti commessi l'uno in occasione dell'altro, oppure l'uno per occultare l'altro oppure ancora in uno degli altri collegamenti investigativi indicati nell'art. 371 c.p.p.. La ricorrenza di una tale forma di connessione "investigativa" dovrebbe considerarsi l'avvio effettivo delle indagini in ordine al reato perseguibile di ufficio. [54] Non sarebbe per altro sufficiente una mera prospettazione della connessione tra i diversi fatti, quanto che quest’ultima risulti suffragata da elementi indizianti rilevanti quantomeno sotto il profilo investigativo.[55]

 

3.2. La facoltà di arresto

L’accertamento del momento di consumazione del reato pone problemi interpretativi in relazione alla possibilità- prevista dalla legge- di procedere all’arresto in flagranza di reato. Sarà quindi possibile procedere all’arresto solo in presenza delle situazioni giuridicamente rilevanti sopra descritte; situazione non facilmente ravvisabile laddove le condotte siano poste in essere per via telematica. Nel procedere all'arresto in flagranza la polizia giudiziaria è tenuta ad accertare la sussistenza dei presupposti e delle condizioni legittimanti la misura e, preliminarmente, sulla base dei criteri indicati dagli artt. 380 e 381 c.p.p., a verificare se trattasi di arresto obbligatorio o facoltativo. Nel caso di specie ci troviamo tra l’altro a fronte di un arresto facoltativo, per l’esecuzione del quale non è sufficiente un semplice riscontro della situazione di fatto descritta dalla fattispecie, quanto- come previsto dall’art.380 , 4° co., c.p.p.- una valutazione sulla “ gravità del fatto” ovvero sulla “ pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto.”

Una valutazione non semplice, considerando che per forza di cose la flagranza o quasi flagranza non potrà che avere per oggetto in termini immediati la realizzazione di un condotta – non necessariamente tipica- funzionale alla realizzazione dell’evento.

Il problema si può analizzare sotto vario profili; l’accertamento è relativamente semplice a fronte di una minaccia o comunque di una condotta assimilabile ad una minaccia; lo è meno per le molestie, indicate in termini ontologicamente generici ed atipici, interpretabili più in funzione delle conseguenze che possono determinare piuttosto che del loro intrinseco contenuto. La consegna di un mazzo di fiori è certamente condotta apparentemente atipica e apparentemente non espressiva della flagranza. E nondimeno come valutare una consegna che rappresenta, poniamo, il trentesimo episodio quotidiano di consegna o che avviene, poniamo ancora, in piena notte ? Inoltre. E soprattutto- esiste una flagranza del reato telematico di atti persecutori o di revenge porn? E, in caso positivo, come si accerta ?

Quando il fatto può essere ritenuto grave o comunque espressivo della pericolosità del soggetto? Se è vero in effetti che la personalità del soggetto può essere valutata anche attraverso una lettura complessiva- per quanto approssimativa, stante l’urgenza di decidere- degli elementi storici o clinici a disposizione della polizia giudiziaria, quando una condotta quale quella sopra descritta assume una natura inequivocamente indicativa della pericolosità ?

Anche ammesso che si sia giunti- sulla strada o negli uffici ove la persona è stata condotta per accertamenti- ad un valutazione corretta e completa sulla condotta, come potrà l’ufficiale di polizia giudiziaria verificare la sussistenza- almeno in termini di elevata verosimiglianza- per il delitto di cui all’art 612 bi c.p., di uno dei tre eventi “tipici” indicati dalla fattispecie? Il timore o il mutamento di abitudini di vita possono anche essere valutati- come spesso accade- attraverso una ricostruzione di fatti storici, ma come si può in termini immediati valutare uno stato di ansia o stress? Occorrerà procedere a una valutazione quantomeno minimale presso un Pronto Soccorso? Interpellare il medico curante della vittima?

Ancora: il singolo atto che potrebbe consentire l’arresto determina “flagranza” su una situazione ove uno di tali eventi si è già compiutamente verificato? Possiamo, almeno in quest’ottica, considerare il delitto in oggetto un reato permanente, con conseguente permanente flagranza, quantomeno ogni qual volta la vittima sia negativamente “stimolata” dalla condotta dell’aggressore? L’ennesima mail/messaggio è sufficiente a fare “scattare” la flagranza ?

Tale opzione ermeneutica risolverebbe, di certo, il problema della flagranza, ma potrebbe scontrarsi con una linea interpretativa portata ad individuare la permanenza penalmente rilevante non nella “permanenza” delle conseguenze del reato (anche laddove tali conseguenze possano essere reiteratamente rideterminate), quanto in uno stato di fatto la cui cessazione dipende in tutto e per tutto dalla volontà dell’agente ( ad es. la liberazione del sequestrato in un sequestro di persona o la cessazione di uno scarico di acque reflue industriali non autorizzato). Nel caso di specie, al contrario, la permanenza parrebbe riguardare più l’evento in sé- ossia il manifestarsi ed il perdurare ad esempio della condizione di ansia o stress- rispetto all’incidenza di un ulteriore atto rispetto al manifestarsi o al permanere di tali condizioni.

Per altro, dalla prassi giudiziaria è possibile trarre un’indicazione che può contribuire a chiarire il quadro delineato. Nel delitto di maltrattamenti di cui all’art. 572 c.p. l’arresto avviene in conseguenza di una singola condotta- generalmente del reato di lesioni volontarie- che determina l’intervento della polizia giudiziaria e la valutazione di un contesto storico nel quale l’ultimo episodio di violenza risulta collegato con fatti precedenti; nondimeno, si tratta di un reato per il quale il legislatore non ha specificamente inserito nella fattispecie eventi quelli che caratterizzano il delitto di cui all’art.612 bis c.p., e che quindi resta, sotto questo aspetto, di più semplice accertamento.

Dalla tematica delle lesioni da malattia professionale possiamo, al contrario trarre, un’altra specifica indicazione: anche se riteniamo che l’evento si sia già realizzato ( così che , sotto tale aspetto, potrebbe porsi in termini problematici l’individuazione della flagranza) una successiva “esposizione” agli atti persecutori ( così come una ulteriore “esposizione “ ad una sostanza nociva) consente di ravvisare un’ulteriore flagranza, quantomeno in tutti in casi in cui la condotta ulteriore sia autonomamente idonea a determinare un aggravamento oggettivamente percepibile dell’evento verificatosi.

Questi- almeno in parte- i non semplici quesiti ai quali la polizia giudiziaria deve dare una risposta e conseguente contezza all’atto dell’arresto; in particolare dovrà esporre gli elementi dai quali i predetti parametri sono stati desunti, così da consentire al giudice, in sede di convalida, di effettuare la verifica di legittimità. Il tutto secondo quanto si desume dal disposto degli artt. 389, 2° co., (che prevede la liberazione dell'arrestato quando risulta evidente che l'arresto è stato eseguito fuori dei casi previsti dalla legge), e 385 c.p.p. (che impone il divieto di arresto in presenza di determinate circostanze di non punibilità accertabili dalla stessa polizia giudiziaria). [56]

La verifica e la valutazione sull’operato della polizia giudiziaria da parte del giudice deve essere effettuato con riferimento all'uso ragionevole dei poteri discrezionali utilizzati all’atto dell’arresto; solamente quando, in detta chiave di lettura, venga rilevato un eccesso di tale discrezionalità, il giudice non potrà convalidare l'arresto, fornendo in proposito adeguata motivazione. [57]

 

3.3. I nuovi obblighi di cui alla l. 68/2019.

Il reato di atti persecutori (così come quello di maltrattamenti in famiglia) e il cd revenge porn sono stati considerati dal legislatore, con la l 68/2019, per imporre precisi nuovi obblighi alla p.g. e al p.m. (escluso, per quest’ultimo, per il reato di cui all’art 612 ter c.p.)

La riforma ha in effetti modificato:

-l’art. 347 c.p.p., prevedendo un obbligo di immediata comunicazione orale

  3. Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell'art. 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6) , del presente codice, o di uno dei delitti previsti dagli   articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale, e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato e' data immediatamente anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione   previste dai commi 1 e 2.

-l’obbligo ( salvo eccezioni) per il p.m. di disporre assumere la p.o. o il denunciante entro 3 giorni dall’iscrizione ( art 362 c.p.p.)

«1-ter. Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa».

-l’obbligo per la p.g di compiere gli atti delegati senza ritardo ( art 370 c.p.p.)

«2-bis. Se si tratta di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5, 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero.
2-ter. Nei casi di cui al comma 2-bis, la polizia giudiziaria pone senza ritardo a disposizione del pubblico ministero la documentazione dell'attivita' nelle forme e con le modalita' previste dall'articolo 357».

Come già precisato per l’arresto, anche tutte le ipotesi di stalking in ambiente ( anche telematico) nonché lo stesso revenge porn pongono seri problemi in tutti i casi in cui la singola specifica condotta non sia di per sé in equivocamente espressiva del delitto di cui all’art. 612 bis c.p.

La singola ulteriore mail se valutata come indicative di atti persecutori e non come ad es. minaccia o ingiuria determina l’insorgenza di tutti gli obblighi sopra descritti. Insorgenza legata a elementi in fatto di non univoca valutazione. Se per il terzo obbligo (esecuzione delle delega senza ritardo) ci troviamo di fronte a una scelta del p.m., nel primo caso (obbligo di immediata comunicazione anche orale) si tratta di valutazione rimessa alla p.g., destinata a condizionare poi di fatto anche la data dell’iscrizione e il conseguente computo di tre giorni entro i quali disporre l’audizione della p.o. e del denunciante.



[1] Stralcio dalla relazione per la SSM- corso P19090 – Roma 28-30 ottobre 2019.“La protezione dei dati personali e della persona al tempo di internet

[2] Su questo tema S. RECCHIONE, Codice Rosso. Come cambia la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere con la legge 69/2019; R. A. MANCUSO, Revenge porn: la nuova fattispecie di reato, in altalex.it.

[3] Così Misure per il contrasto del c.d. revenge porn- nota breve 57- marzo 2019 Servizio Studi del Senato

[4] La relazione al decreto che ha introdotto il delitto di cui all’art 612 bis c..p.p. è molto chiara: “   Al fine di fornire una risposta ancora più concreta nella lotta contro la violenza, perpetrata specialmente sulle donne, anche sotto forma del cosiddetto «stalking», con il presente decreto viene introdotta nell'ordinamento, tra i delitti contro la libertà morale, la nuova figura delittuosa relativa agli atti persecutori.  Lo scopo che il provvedimento si prefigge è in primo luogo quello di dare un segnale di forza e di intransigenza nei confronti di coloro che si rendono colpevoli di delitti così infamanti e nello stesso tempo di costituire un segnale di riconoscimento e di attenzione, tangibile ed evidente, per le persone offese dal reato e per le vittime dei reati stessi, meritevoli di una tutela da parte dello Stato più incisiva rispetto a quella attualmente apprestata dall'ordinamento giuridico. “

 

[5] Così MARASCO M. - ZENOBI S., Stalking : riflessioni psichiatrico-forensi e medico-legali,  in Difesa sociale, vol. LXXXII, n. 4 -5, 2003,   45  ed in www.iims.it   

[6] Su questo tema MARASCO M., ZENOBI S., op. cit.,  in Difesa Sociale, vol. LXXXII, n. 4-5 (2003), pp. 37-46

[7] Così CADOPPI A., Atti persecutori: una normativa necessaria, in Guida al diritto, 19/2009,  49 ss.

[8] Così BARBAZZA A.- GAZZETTA E. “Il nuovo reato di atti persecutori” in www.altalex.it

[9] Cfr. CADOPPI A., Efficace la misura dell’ammonimento del questore, in Guida al Diritto, 10/2009, 52

[10] Cfr. Cass. Sez. V, 23 aprile 1986  (dep12 agosto 1986) n.8275, CED  173578

[11] Cfr. Cass. Sez. IV, 2 settembre 1985 (dep25 settembre 1985) n. 8264, CED  170482

[12] Cfr. Cass. Sez.  V, 28 aprile 1982, (dep21 settembre 1982 ) n.8107, CED  155140

[13] Cfr. Cass. Sez.  V, 26 novembre 1984 (dep19 dicembre 1984 ) n.11256, CED  167163

[14] Cfr. Cass. Sez.  V, 16 aprile 1985 (dep24 giugno 1985) n.6289, CED  169902; fattispecie relativa a ritenuta sussistenza del reato, ritenuta inaccoglibile la tesi difensiva fondata sul rilievo che, non essendo state percepite le frasi minacciose direttamente dalla persona offesa, bensì dalle sue impiegate e per via telefonica, sarebbe venuta meno ogni loro carica intimidatrice.

[15] Cfr. Cass. Sez.  V, 17 luglio 1980 (dep24 ottobre 1980 ) n.10899, CED  146333

[16] Cfr. Cass. Sez.  V, 2 dicembre 2008 (dep17 dicembre 2008 ) n. 46528, CED  242604

[17] Cfr. Cass. Sez.  V, 23 marzo 1981 (dep8 giugno 1981 ) n.5734, CED  149294

[18] Cfr. Cass. Sez. VI, 10 giugno 1993, (dep24 agosto 1993 ) n. 8008, CED  194919

[19] Cfr. Cass. Sez. V, 27 gennaio 1982 (dep. 8 aprile 1982 ) n. 3718,  CED  153137

[20] Cfr. Cass. Sez.  V, 18 dicembre 2003 (dep6 febbraio 2004 ) n. 4633,  CED  228064

[21] Cfr. Cass. Sez.  V, 13 gennaio 1984  (dep7 febbraio 1984 ) n. 1105, CED  162530

[22] Tale pena ”è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339.”

[23] La norma stabilisce che “Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 51. Se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno e si procede d'ufficio.”

[24] Cfr. Cass. Sez. I, 28 maggio 1987, (dep12 novembre 1987) n.11525, CED  176995

[25] Così Cass. Sez.  V, 26 gennaio 2006 ( dep.  27 febbraio 2006) n. 7214 in CED 233606

[26] Così Cass. Sez.  VI,  26 gennaio 2005 ( dep. 28 aprile 2005) n. 15805, in CED 231351

[27] Un reato punito con la pena dell’arresto sino a 6 mesi o dell’ammenda fino a  516 euro: pena alternativa che pertanto consente l’estinzione del reato per oblazione ai sensi dell’art. 162 bis c.p.

[28] Cfr. Cass. Sez. I, 9 maggio 2002, (dep1 luglio 2002 ) n. 25045,  CED  222705

[29] La S.C. ha riconosciuto il reato di cui all’art. 660 c.p.  nell’uso di espressioni volgari a sfondo sessuale ovvero in atti di corteggiamento invasivo e insistito diversi dall'abuso sessuale. (Cass., Cass., Sez. III, 6/6/2008, n. 27762, CED 240829) ponendo un principio che ben può essere trasposto in relazione al cyberstalking.

[30] Così PITTARO P., Brevi osservazioni in tema di stalking e di maltrattamenti in famiglia, in www.personaedanno.it

[31] Così Cass., Sez.III, 6 giugno 2008, (dep8 luglio 2008 ) n. 27762, CED 240829; nell’affermare tale principio è stata ritenuta la configurabilità del delitto di tentata violenza sessuale- a non di quello di cui all’art 660 c.p.-  nel  toccamento non casuale di una parte del corpo non considerata come zona erogena ma suscettibile di eccitare la concupiscenza sessuale

[32] Cfr. Cass., Sez.I, 13 marzo 2008 (dep24 aprile 2008 ) n. 17308 , CED 239615; analogamente Cass., Sez.I, 3 febbraio 2004, (dep24 marzo 2004) n. 14512, CED 228828

[33] Così Cass. Sez.I, 26 aprile 2006 ( dep. 11 maggio 2006) , n. 16215, con commento di BELLINA M., Lo stalker del 2000 usa il telefonino, in www.personaedanno.it 

[34] In tal senso, Cass. Sez. III., 26 marzo 2004 ( dep. 1 luglio 2004) n. 28680, in CED 229464

[35] In senso conforme  (Cass., Sez.  I, 24/6/2011, n. 30294, CED 250912) ha ravvisato la contravvenzione di cui all'art. 660 c.p. a fronte dell’invio di trasmessi attraverso sistemi telefonici mobili o fissi.

[36] Ad es., la comparsa del nominativo di un soggetto individuato o individuabile su di una bacheca elettronica, accompagnata dalla diffusione di dati o informazioni non veritiere può determinare- oltre al reato sopra descritto di diffamazione- terzi ignari a contattare quest’ultimo soggetto per ragioni proprio “legate” ai dati e alle informazioni su questi fornite. Indicazioni che – frequentemente- possono essere accompagnate da un invito a prendere contatti con il soggetto passivo del reato, ovviamente non proveniente dall’interessato. Inutile precisare quanto tale forme di comunicazione possano essere “utilizzate” nell’ambito di una condotta riconducibile agli schemi di cyberstalking.

 

[37] il concetto di “ identità digitale” è stato già introdotto nel sistema penale con il d.l. n. 93/2014 (convertito dalla l. n. 119/2014), il cui art. 9 rubricato  “Frode informatica commessa con sostituzione di identità digitale” ha modificato l'art. 640-ter c.p., con l'inserimento di un terzo comma, ove il legislatore ha previsto la pena della reclusione da due e sei anni e la multa da 600,00 euro a 3.000,00 euro nel caso in cui il fatto sia commesso mediante furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti; trattasi di un delitto per il quale è prevista la querela della persona offesa salvo che ricorra l'ipotesi di cui al 2° o 3° comma dell'art. 640-ter ovvero altra circostanza aggravante.

[38] Per il quale “chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome o un falso stato ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno".

[39] Su questi temi BENEDETTO G. , ZAMPI M., RICCI MESSORI M., CINGOLATI M., Stalking: aspetti giuridici e medico-legali, in Riv. it. medicina legale, 2008, 1, 127.

[40] Così BARBAZZA A.- GAZZETTA E., op.cit, in www.altalex.it

[41] In questo senso, non c’è dubbio che il delitto di cui all’art. 609 bis c.p.(Violenza sessuale) - che pure può rappresentare una condotta riconducibile allo stalking - costituisca ipotesi più grave rispetto al delitto di cui all’art. 612 bis c.p.; delitto quindi che sarà autonomamente applicato e con il quale il reato di atti persecutori potrà concorrere, ogni qual volta  il reato più grave venga a punire soltanto una parte della condotta dell’agente oppure non esaurisca comunque  l’intero disvalore penale del fatto.

[42] Cfr. Cass. sez. III,  9 marzo 1998 (dep. 22 aprile 1998) n. 4752, CED 210707.

[43] Cfr. Cass., sez. VI, 28 febbraio 1995( dep. 27 aprile 1995)  n. 4636, CED 201148

[44] Dubbi sul fatto di non aver indicato nell’aggravante anche il coniuge separato solo di fatto vengono espressi da  BRICHETTI R.- PISTORELLI L.,   Sanzioni più pesanti se il reato è contro i minori, in Guida al diritto, 10/2009, 66

[45] Analogamente a quanto attualmente previsto dall'art. 609 septies c.p. per la violenza sessuale e gli atti sessuali con minorenne, il termine per la proposizione della querela è di sei mesi (invece che di tre mesi, come stabilito, in via generale, dall'art. 124 c.p.).

[46] Cfr. Cass. Sez. III,  30 novembre 2005 (dep29 dicembre 2005) n. 47247, CED  233016

[47] Cfr. Cass. Sez.III, 9 luglio 1996 (dep8 agosto 1996 ) n. 3014,  CED  206061

[48] Cfr. Cass. Sez.III, 8 marzo 2001 (dep20 aprile 2001) n. 16060, CED  219507

[49] Cfr. Cass. Sez. III, 20 maggio 2008, (dep4 luglio 2008 ) n. 27068, CED  240260

[50] Cfr. Cass. Sez.III, 22 novembre 2005 (dep23 marzo 2006 ) n. 10196, CED  234044

[51] Cfr. Cass. Sez.III, 29 gennaio 2008 (dep13 marzo 2008 ) n. 11263, CED  238523

[52] Cfr. Cass. Sez.III, 6 luglio 2007  (dep4 ottobre 2007 ) n. 36390, CED  237563; sull’esclusione della procedibilità  quando la sussistenza del reato connesso venga esclusa all'esito del giudizio Cass. Sez.III, 6 giugno 2007 (dep. 17 settembre 2007 ) n. 34898,  CED  237197

[53] Cfr. Cass. Sez.III, 18 ottobre 2005 (dep. 14 dicembre 2005 ) n. 45283,  CED  232902

[54] Cfr. Cass. Sez.III, 21 dicembre 2006 (dep. 25 gennaio 2007 ) n. 2876, CED  236098; analogamente Cass. Sez.III, 8 luglio 2005  (dep. 7 settembre 2005 ) n. 32971, CED 232185; Cass. Sez. IV, 25 ottobre 2000 (dep. 10 gennaio 2001) n.2371, CED  218475;  inoltre Cass. Sez. III, 7 luglio 2003  (dep. 12 novembre 2003) n. 43139, CED  227477 ha ravvisato la connessione tra il delitto di maltrattamenti in famiglia ed un fatto di violenza sessuale in danno del coniuge commesso in costanza del matrimonio, sul presupposto che l'indagine sul primo coinvolgesse necessariamente tutti gli aspetti del rapporto di coniugio

[55] Cfr. Cass. Sez.III,  17 novembre 2005 (dep. 10 gennaio 2006) n. 307, CED  233284;

[56] Cfr. Cass. Sez. VI, 4 giugno 1993, (dep. 7 settembre 1993) n. 1680,  CED  195517

[57] Nel caso dell’ipotesi di cui al comma primo dell’art. 612 bis c.p.- ossia di un delitto perseguibile a querela - l'arresto in flagranza può essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà.

 

 
 
 
 
 
 

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