ultimo aggiornamento
sabato, 19 aprile 2025 22:01

Mi e le nuove norme in tema di lite temeraria

 lunedì, 23 dicembre 2013

Print Friendly and PDF



Magistratura Indipendente prende atto che la Giunta Esecutiva Centrale dell'ANM, nella seduta del 19 dicembre 2013, ha espresso parere senz’altro contrario in ordine alla previsione, contenuta nell'ultima proposta di riforma in tema di processo civile, di una responsabilità solidale del legale con la parte soccombente per il caso di lite temeraria ritenendo che la previsione tradisce un pregiudizio negativo, contrasta col carattere professionale della prestazione legale e confonde la posizione dell’avvocato con quella della parte assistita.

Ritiene che una tale analisi, esaurendosi in un - pur condiviso - apprezzamento per l'attività Forense, non tiene in alcun conto i doveri, anche deontologici, connessi all'attività di patrocinio.

Rileva in particolare che è l’avvocato il vero soggetto che elabora la strategia di difesa e che la sua attività non è irrilevante rispetto alle scelte processuali dell’assistito.
Richiama al riguardo le valutazioni più volte ribadite dalla Suprema Corte (per tutte Cass. 14597/2004) la quale ha statuito che l'obbligo di diligenza impone all'avvocato di assolvere ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l'assunzione di una decisione pienamente consapevole sull'opportunità o meno d'iniziare un processo o intervenire in giudizio.

Ritiene pertanto che la previsione di una responsabilità solidale del legale con la parte soccombente per il caso di lite temeraria sia pienamente in linea con il vigente disposto di cui al terzo comma dell’art. 96 c.p.c., che non ha natura meramente risarcitoria, bensì sanzionatoria, avendo la richiamata disposizione introdotto nell’ordinamento una forma di “danno punitivo” diretto a scoraggiare l’abuso del processo e degli strumenti forniti dalla legge alle parti.        
               
Ritiene altresì che la previsione oggetto di proposta sia pienamente compatibile con il disposto di cui all’art. 88 c.p.c. nella parte in cui contempla l'obbligo delle parti e dei loro difensori di comportarsi in giudizio con lealtà e probità.

Ricorda infine i doveri del difensore come tipizzati nel Codice Deontologico Forense che, oltre ad imporre al legale di informare chiaramente il proprio assistito, all'atto dell'incarico, delle caratteristiche e dell'importanza della controversia o delle attività da espletare - precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione possibili (art.40) - prevedono che l’assistenza dell’avvocato al proprio cliente deve essere condotta "nel miglior modo possibile" e "nell’osservanza della legge e dei principi deontologici" (art.36).

            
             Lorenzo Pontecorvo                                                                                    Stefano Schirò
             Segretario Generale                 

 
 
 
 
 
 
 

© 2009 - 2025 Associazione Magistratura Indipendente
C.F.: 97076130588
Via Milazzo, 22 - CAP 00165 - Roma, Italia
segreteria@magistraturaindipendente.it

 
 

Magistratura Indipendente utilizza cookies tecnici e di profilazione. Alcuni cookies essenziali potrebbero già essere attivi. Leggi come poter gestire i ns. cookies: Privacy Policy.
Clicca il pulsante per accettare i ns. cookies. Continuando la navigazione del sito, acconsenti all'utilizzo dei cookies essenziali.