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POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE

 giovedì, 17 dicembre 2009

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DEFINIZIONI:

Nel testo che segue si intendono:
per "Assicurazione"    il contratto di assicurazione;
per "Polizza"                             il documento che prova l'assicurazione;
per "Contraente"                     il soggetto che stipula l'assicurazione;
per "Assicurato"                      il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
per "Società"               l'impresa assicuratrice;
per "Premio"                la somma dovuta alla Società;
per "lndennizzo"           la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro;
per "Sinistro"                la richiesta di risarcimento per perdite patrimoniali o danni per
i quali è prestata l'assicurazione;
per “Danni”                               morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose;
per "Perdite Patrimoniali"      il pregiudizio economico che non sia conseguenza di morte,                                                   lesioni personali o danneggiamenti a cose;
per “Comportamento
doloso”                                      il comportamento, attivo od omissivo, posto in essere con la
                                                  volontà di causare l’evento dannoso
per "Cose"                              sia gli oggetti materiali sia gli animali
per “Broker”                           BNL Broker Assicurazioni S.p.A.
                                               Viale V. Veneto, 16/A – 20124 Milano
                                               Tel. 02.29530242 – 02.29530418
 
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1892,1893 e 1894 C,C.).
 
Art. 2 - Altre assicurazioni
Il Contraente e gli Assicurati devono comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).
 
Art. 3 – Durata della polizza, pagamento del premio e operatività del contratto
La polizza ha durata annuale ed in mancanza di recesso avvenuto nei casi e con le modalità stabilite dall’art. 11- Recesso, il contratto si intende rinnovato per una durata pari ad un anno e così successivamente.  
Fermo quanto previsto dal successivo art. 16 l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).
Per le eventuali nuove adesioni l'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del relativo premio, fermo restando che:
·         se l'adesione avverrà nei primi sei mesi a decorrere dalla scadenza anniversaria di polizza (15/04) è dovuto il pagamento dell'intero premio annuo relativo all'annualità di riferimento;
·         se l'adesione avverrà nel secondo semestre, a decorrere dalla scadenza anniversaria di polizza (15/04), l'Assicurato sarà tenuto a corrispondere un premio pari al 50% del premio annuo relativo all'annualità dì riferimento e l'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento
 
Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
 
Art. 5 - Nuove disposizioni legislative sulla responsabilità del Magistrato
Qualora entrassero in vigore nuove disposizioni legislative sulla responsabilità del Magistrato, ciascuna delle Parti avrà il diritto di proporre nuove condizioni di assicurazione e di premio e, in caso di mancato accordo, di recedere dalla polizza con preavviso di 90 giorni, da comunicare a mezzo raccomandata A.R. da inviare alla controparte o alla BNL Broker Assicurazioni S.p.A. di Milano.
 
Art. 6 - Obblighi degli Assicurati in caso di sinistro
In caso di sinistro gli Assicurati devono darne avviso scritto alla BNL Broker Assicurazioni S.p.A. oppure alla Società entro 30 giorni dal giorno in cui ne hanno avuto conoscenza (art. 1913 Cod. Civ.). L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.).
 
Art. 7 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
 
Art. 8 - Foro competente
Foro competente è esclusivamente quello della Città di Milano.
 
Art. 9 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.
 
Art. 10 - Estensione territoriale
L'assicurazione vale per le obbligazioni sottoposte alla giurisdizione dello Stato Italiano.
 
 
Art. 11 - Clausola di recesso
Il recesso dal presente contratto da parte del Contraente o della Società dovrà essere comunicato alla controparte o alla BNL Broker Assicurazioni S.p.A. di Milano con lettera raccomandata A.R., almeno 90 giorni prima di ogni singola scadenza anniversaria ed avrà effetto da tale data. Il termine di recesso da parte di ogni singolo Assicurato è ridotto a 30 giorni prima di ogni singola scadenza anniversaria ed avrà effetto da tale data.
Si precisa che la Contraente e la Società hanno la facoltà di procedere al recesso della sole garanzie di cui ai punti C.1/C.2 e D dell’art. 12 – Oggetto dell’assicurazione (Responsabilità amministrativa e contabile – D. Lgs 81/2008) con lettera raccomandata A.R. da inviare alla controparte o alla BNL Broker Assicurazioni S.p.A. di Milano almeno 90 giorni prima di ogni singola scadenza anniversaria e che il recesso avrà effetto da tale data, fermo restando la validità e l’operatività della polizza per le altre garanzie. In tal caso il premio relativo alle garanzie rimanenti dovrà essere concordato a nuovo tra le parti.
 
Art. 12 - Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare:
  1. ai sensi dell'art. 7 della Legge n 117 del 13/4/1988 in materia di Responsabilità Civile dei Magistrati , allo Stato in conseguenza della azione di rivalsa promossa a seguito di risarcimento effettuato dallo Stato per effetto di un comportamento posto in essere nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, compresa l'attività svolta nelle Commissioni Tributarie e presso i Commissariati agli Usi Civici, durante il periodo di efficacia del contratto come previsto dal successivo art. 13. La garanzia è prestata anche in caso di intervento volontario del Magistrato nel giudizio promosso contro lo Stato ai sensi dell’art. 6 della legge 117.
  2. ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 117 del 13/4/1988, qualora vengano convenuti in giudizio per fatti costituenti reato, commessi dall’assicurato nell’esercizio delle sue funzioni, limitatamente ai reati contestati a titolo di colpa.
  3. .1 - ai sensi della legge 20 dicembre 1996 n°639 e leggi correlate , relativamente alle perdite patrimoniali derivanti dalla loro responsabilità amministrativa e contabile, in conseguenza di comportamenti posti in essere, durante il periodo di efficacia della presente polizza come previsto dal successivo art. 13, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e/o amministrative connesse con le stesse;
. 2 - La garanzia è estesa ai danni ed alle perdite patrimoniali derivanti dall’azione di rivalsa demandata alla Corte dei Conti ai sensi dell’art. 5 della Legge 24/03/2001 n° 89 (legge Pinto)
 
  1. a seguito di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla conduzione e gestione dell'ufficio del quale gli assicurati sono titolari. Tale garanzia è prestata agli assicurati, con riferimento agli obblighi di cui al D. Lgs. 09.04.2008 n.81 e successive modifiche, nella loro qualità di Dirigenti "Datori di Lavoro"in conseguenza di comportamenti posti in essere nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e/o amministrative connesse con le stesse, durante il periodo di efficacia della presente polizza come previsto dal successivo art. 13.
 
Le garanzie di cui ai punti C.1/C.2 e D che precedono, si intendono operanti a condizione che le relative responsabilità siano accertate e quantificate con sentenza passata in giudicato.
 
Art. 13 – Inizio e termine della garanzia
. 1        Relativamente ai punti A e B dell’art. 12 - Oggetto dell’Assicurazione, per gli Assicurati che hanno aderito alla polizza nel periodo 15/4/1988 - 15/4/1989 e sempreché sia stato corrisposto l'intero premio unitario annuale relativo a detto periodo, l'assicurazione vale per i comportamenti posti in essere dagli stessi dalla data di entrata in vigore della Legge n. 117 del 13/4/1988. Per gli Assicurati entrati in copertura dopo la data del 15/4/1989, e sempre che sia stato corrisposto il premio unitario annuale, o il rateo del premio unitario annuale, l'assicurazione vale unicamente per i comportamenti posti in essere dagli stessi successivamente alle ore 24 della data del loro ingresso in copertura.
. 2        Relativamente al punto C.1 dell’art. 12 - Oggetto dell’Assicurazione, l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute agli Assicurati non oltre il termine di cinque anni dalla data di cessazione della polizza o della copertura riferita al singolo assicurato e denunciate nei termini di cui all'art. 6, relative a comportamenti posti in essere durante il periodo di validità della polizza.
 
.3         Relativamente al punto C.2 dell’art. 12 - Oggetto dell’Assicurazione, la copertura assicurativa decorrerà dalla data di entrata in vigore della legge 24/03/2001 n° 89 per gli assicurati già compresi in polizza a tale data e per gli iscritti all’A.N.M. che aderiranno entro il 15/07/2001. Per gli iscritti all’A.N.M. che dovessero aderire dopo tale data la copertura assicurativa decorrerà dalle ore 24 del giorno di effettiva adesione alla polizza. Rimangono fermi tutti i termini di decorrenza della polizza.
La presente assicurazione comprende tutte le azioni di cui agli Artt. 2 e 6 della predetta legge, ancorché riferite a fatti e a comportamenti anteriori all’entrata in vigore della legge, a condizione che l’azione disciplinare di cui all’Art. 5 della predetta legge non sia stata promossa alla data di entrata in vigore della legge stessa, ovvero all’atto di ingresso in copertura per i nuovi aderenti alla polizza.
 
.4         Relativamente al punto D dell’art. 12 - Oggetto dell’Assicurazione, l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute agli Assicurati non oltre il termine di CINQUE anni dalla data di cessazione della presente polizza o della copertura riferita al singolo assicurato, così come stabilito all’art. 11 – Clausola di recesso, e denunciate nei termini di cui all'art. 6, relative a comportamenti posti in essere durante il periodo di validità della polizza.
 
Art. 14 – Sospensione o cessazione definitiva dal servizio
Resta convenuto che:
·         l'Assicurato potrà richiedere la sospensione dell'assicurazione nei casi di cessazione temporanea dalle funzioni giudiziarie, a seguito di messa fuori ruolo, per distacco presso organismi non giurisdizionali o negli altri casi previsti dalla legge; in detti casi l'Assicurato, al momento del rientro nelle sue funzioni, dovrà segnalare tale circostanza alla Società assicuratrice tramite la BNL Broker Assicurazioni S.p.A. di Milano, al fine di rendere nuovamente operante la garanzia e sarà tenuto a corrispondere un premio annuo, se l'adesione avverrà nei primi sei mesi a decorrere dalla scadenza anniversaria di polizza. Se l'adesione avverrà nel secondo semestre, a decorrere dalla scadenza anniversaria di polizza, l'Assicurato sarà tenuto a corrispondere un premio pari al 50% del premio annuo relativo all'annualità di riferimento. In ogni caso l'assicurazione avrà effetto dalla data dell'effettivo pagamento del premio e fino alla scadenza dell'annualità in corso;
·         in caso di decesso dell'Assicurato o cessazione definitiva dal servizio resta confermata I'operatività della presente polizza, senza pagamento di ulteriore premio, a favore dell'Assicurato o dei suoi eredi che dovranno comunicare l'avvenuta cessazione alla Società tramite la BNL Broker Assicurazioni S.p.A. di Milano
 
Art. 15 - Estensioni varie / Precisazioni
1.      Resta espressamente confermata I'operatività della polizza a favore degli eredi dell'Assicurato ai quali risultino trasmissibili gli obblighi al risarcimento del danno.
2.      Magistrati in quiescenza: è data facoltà ai Magistrati già precedentemente assicurati con la presente polizza, che vadano in quiescenza e che intendano proseguire l'attività nelle Commissioni Tributarie, di richiedere alla Società assicuratrice o alla BNL Broker Assicurazioni S.p.A. di Milano, il prosieguo della copertura assicurativa di cui alla presente polizza, previa corresponsione del relativo premio.
3.      Magistrati militari: si conviene di considerare nel novero degli Assicurati i Magistrati Militari, aderenti all'Associazione Nazionale Magistrati Militari, che ne facciano richiesta. Nei confronti dei Magistrati Militari, previo pagamento del relativo premio previsto in polizza per ogni assicurato, si intendono operanti le prestazioni ed i massimali di garanzia contrattualmente previste nella presente polizza.
4.      G.O.A.: a far data dal 15/04/1999 si è convenuto di estendere la validità della polizza ai Giudici Onorari Aggregati (G.O.A.) che, in qualità di Soci Aggregati della Contraente, abbiano esplicitamente richiesto di essere compresi tra gli assicurati di cui alla polizza medesima.
Nei confronti dei Giudici Onorari Aggregati, previo pagamento del relativo premio previsto in polizza per ogni assicurato, si intendono operanti le prestazioni ed i massimali di garanzia contrattualmente previste nella presente polizza. 
5.      G.O.T.: a far data dal 15/04/2001 si è convenuto di estendere la validità della polizza ai Giudici Onorari di Tribunale (G.O.T.) che, in qualità di Soci Aggregati della Contraente, abbiano esplicitamente richiesto di essere compresi tra gli assicurati di cui alla polizza medesima. Nei confronti dei Giudici Onorari di Tribunale, previo pagamento del relativo premio previsto in polizza per ogni assicurato, si intendono operanti le prestazioni ed i massimali di garanzia contrattualmente previste nella presente polizza.
6.      Le garanzie tutte prestate dalla presente polizza si intendono valide solo per la personale e diretta responsabilità dei magistrati assicurati, con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che possa loro derivare in via di solidarietà con altri magistrati non assicurati con il presente contratto.
 
 
Art. 16 - Massimali
 
L'assicurazione è prestata:
A.    per ciascun sinistro, fino a concorrenza di una somma pari a un terzo di una annualità di stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dall’Assicurato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, maggiorata di interessi legali di mora e di eventuali rivalutazioni monetarie, senza alcun limite per anno assicurativo, per quanto previsto dall’art. 7 della Legge n° 117 del 13/04/1988.
B.     Qualora l'Assicurato venga convenuto in giudizio per fatti costituenti reato (art. 13 della Legge n. 117 del 13/4/1988), il massimale si intende stabilito in € 258.228,45per sinistro e per anno assicurativo.
C.     .1 Per sinistri derivanti da "responsabilitàamministrativa e contabile" (Legge 639/1996), fino alla concorrenza della somma di € 334.264,21per sinistro e per Assicurato
.2 Per sinistri derivanti dalla Legge 89/2001 (legge Pinto),sino alla concorrenza della somma di € 334.264,21per sinistro e per Assicurato.
 
D.    Per sinistri derivanti da violazione degli obblighi di cui al Decreto legislativo 81/2008, fino alla concorrenza di € 334.264,21per sinistro e per Assicurato
 
In nessun caso per quanto previsto ai precedenti punti C.1 e D, la Società risponderà per somme superiori ai predetti massimali:
a)      per ciascun periodo assicurativo annuo indipendentemente dal numero dei sinistri presentati all’Assicurato nello stesso periodo;
b)      per più sinistri, comunque originati, anche se denunciati in tempi diversi, che traggano origine da uno stesso comportamento .In tal caso la data del primo sinistro sarà considerata come data di tutti i sinistri, anche se denunciati successivamente alla cessazione dell'assicurazione A tal fine più sinistri originati da uno stesso comportamento sono considerati come unico sinistro.
Tuttavia, per i sinistri denunciati alla Società successivamente alla data di scadenza della presente polizza, relativi a comportamenti posti in essere durante il periodo di validità della stessa, il limite di indennizzo, di cui ai precedenti punti C.1 e D, si intende come limite massimo di esposizione della Società per l'insieme dei sinistri che dovessero pervenire entro i termini previsti all’art. 13.2 e 13.4 per ciascun Assicurato.
 
Art. 17 - Scoperti e franchigie
Relativamente ai sinistri derivanti da "perdite patrimoniali" di cui alle garanzie previste alla lettera C di cui all’art. 12 di polizza, il risarcimento verrà effettuato previa applicazione di uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% di ciascun sinistro con il minimo di € 516,45.
 
Art. 18 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali
·         Nei casi previsti ai punti A e B dell’art. 12 Oggetto dell’assicurazione la Società assume a nome degli Assicurati la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti agli Assicurati stessi.
La Società si impegna a non procedere alla transazione della vertenza senza il preventivo consenso dell'Assicurato.
·         Nei casi previsti ai punti C.1, C.2 e D dell’art. 12 Oggetto dell’assicurazione, la Società assume a nome degli Assicurati la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti agli Assicurati stessi, nei limiti previsti dall’art. 1917 C.C.
Nel caso in cui la Società lo ritenga opportuno potrà intervenire nel risarcimento di un sinistro anche prima che vi sia una sentenza passata in giudicato.
Resta altresì convenuto che relativamente agli interventi di difesa relativi alla sola estensione di cui al punto C.1 dell’art. 12 Oggetto dell’Assicurazione, l'incarico al legale, che dovrà essere iscritto all'Albo degli Avvocati relativo al territorio di competenza dell'organo giudicante, avverrà su indicazione degli Assicurati previo accordo con la Società
 
Art. 19 - Calcolo del premio
Il premio annuo, per ciascun Assicurato ammonta ad € 113,50 lordo – solo RC
 
CLAUSOLA REGOLAZIONE PREMIO – come in corso
 
Art. 20 - Premio Rate Successive ed Adeguamento del Massimale / Indicizzazione
1 - Si conviene tra le parti che, a partire dall'annualità 15.4.2002 e successivamente di anno in anno:
  1. il premio dovuto alla Società, come da Art. 19 che precede, deve intendersi aumentato nella misura del 5% del premio relativo all'annualità precedente;
  2. parimenti il limite di indennizzo pattuito per le garanzie di cui ai punti C.1, C.2 e D dell’Art. 16 che precede, deve intendersi automaticamente elevato, ogni anno, del 5% del massimale relativo all'annualità precedente;
  3. al raggiungimento del massimale di € 334.264,00 cesserà automaticamente sia l'aumento del premio sia l'aumento del massimale;
ciò fermo restando i limiti di risarcimento previsti in polizza per l’assicurazione ex Legge 117/1988.
 
Art. 21 - Esclusioni
L'assicurazione non vale per:
a)      responsabilità derivanti da comportamenti dolosi di qualsiasi genere (art. 1917 c.c.);
b)      il risarcimento di sanzioni, multe e ammende inflitte agli Assicurati o alla Pubblica Amministrazione per fatto di questi ultimi;
c)      perdita, distruzione deterioramento di denaro, preziosi, valori, titoli al portatore;
d)     perdite patrimoniali dovute a ritardi di qualsiasi genere, fermo restando che la garanzia si intende comunque operante qualora causa prima del ritardo sia unicamente un errore od omissione personalmente imputabile all'Assicurato nell'esercizio delle sue funzioni.
 
Art. 22 - Ripartizione dell'assicurazione e delega
L’assicurazione è ripartita per quote tra le Società in appresso indicate. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto al “Broker” BNL Broker Assicurazioni S.p.A. - V.le V. Veneto, 16/A 20124 Milano - e le Imprese Assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla compagnia assicuratrice XXXXXe la condelega alle seguenti Società xxxxxx:
 
 
di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dalla BNL Broker Assicurazioni S.p.A. la quale tratterà con l’Impresa Delegataria informandone le Condelegatarie.
Queste ultime saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione, compresa la gestione del giudizio di rivalsa, compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato dal Contraente e dall’Assicurato per il tramite della BNL Broker Assicurazioni S.p.A. direttamente nei confronti di ciascuna Condelegataria.
Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna le Imprese solo dopo la firma dell'atto relativo.
Il pagamento del premio da parte del Contraente alla BNL Broker Assicurazioni S.p.A. ha effetto liberatorio, nei confronti della Società, per il Contraente e per il singolo Assicurato.
 
                                                                                     CONTRAENTE
LA COMPAGNIA ASSICURATRICE
 
 
Da approvare specificamente:
 
3 – 8 – 11 – 13 
 
 
 
 
 
 

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