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Programma della lista di Magistratura Indipendente per le elezioni del Consiglio Giudiziario  3-4 aprile 2016

 mercoledì, 30 marzo 2016

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Nei giorni 3 e 4 aprile 2016 si terranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio Giudiziario .

Le attuali competenze del Consiglio Giudiziario lo rendono idoneo ad incidere in modo pregnante sull’assetto della giurisdizione e dell'organizzazione degli uffici, concorrendo  a realizzare le condizioni per l’esercizio veramente indipendente della giurisdizione e, dunque, per una giustizia più efficiente.

L’attività svolta dal Consiglio Giudiziario, potenziato nelle sue competenze, ha dimostrato che è possibile lavorare nella direzione di una organizzazione più moderna ed adeguata degli uffici giudiziari con metodo trasparente e capace di tutelare realmente l'indipendenza interna ed esterna dei magistrati.

È ferma intenzione dei candidati di Magistratura Indipendente, in tema di valutazione di professionalità ed approvazione delle tabelle, valorizzare al massimo l’esito del referendum sui “carichi esigibili”.

Si evidenzia, inoltre, che anche per queste elezioni  M.I. ha aperto ad una candidatura espressa da colleghi indipendenti come concreto segnale di attenzione a sensibilità esterne e di valorizzazione delle stesse.

Per la realizzazione di questi obiettivi, riteniamo doveroso indicare, con la massima chiarezza e trasparenza, una serie di punti programmatici ai quali si ispirerà la nostra attività nel prossimo Consiglio Giudiziario.

Valutazioni di professionalità


Scrupolo ed attenzione nella disamina degli elementi concreti (rapporto del Capo dell’Ufficio, autorelazione, provvedimenti e verbali di udienza prelevati a campione, documentazione allegata spontaneamente, statistiche comparate, dati emergenti dal fascicolo personale) posti all’attenzione del C.G. per le valutazioni di professionalità, espletando, di fronte a dati scarni e nebulosi,  ulteriori verifiche, attraverso acquisizione di elementi più puntuali che consentano di esprimere, in ordine a tutti i parametri indicati dalla circolare di riferimento, un parere aderente alla realtà che tenga, dunque, conto della qualità e quantità del lavoro svolto dal collega ma anche delle condizioni particolari dell’ufficio di appartenenza e della eventuale scarsa conoscenza dello stesso da parte del Dirigente dell’Ufficio. Sul punto saranno di notevole ausilio i dati forniti dal medesimo collega in valutazione nella propria relazione ma anche l’invito al Dirigente di avvalersi nella redazione del rapporto di informazioni più puntuali fornitegli dal Presidente della Sezione cui è assegnato il collega.
In ogni caso nell’esprimere i pareri relativi alla professionalità dei colleghi per le periodiche valutazioni, pur nella doverosa presa in considerazione dei dati a conoscenza diretta di taluno dei componenti del Consiglio Giudiziario, si dovrà essere rigorosi nella verifica della effettiva sussistenza dei medesimi dati, attraverso una integrazione istruttoria, comunicata all’interessato che ha facoltà di essere sentito e di dedurre elementi di segno diverso, in conformità a quanto previsto dalle vigenti circolari.
Le valutazioni di professionalità devono essere effettuate non già mediante la redazione di pareri omologati, secondo clausole di stile che appiattiscono al ribasso le professionalità dei colleghi, ma esaltando la professionalità specifica di ciascun Magistrato del distretto, anche attribuendo maggiore rilievo alle autorelazioni dei singoli colleghi in valutazione.

I candidati di M.I. si impegnano a tener conto, in relazione ai parametri della laboriosità e della diligenza, dei carichi e delle condizioni di lavoro del singolo magistrato, elementi che, inevitabilmente, incidono sulla produttività individuale.

Valutazioni di professionalità e disciplinare


Un aspetto assolutamente nodale è quello del rapporto tra valutazione di professionalità e disciplinare. Si tratta di fattispecie diverse per natura, finalità e conseguenze, ma il rischio concreto da evitare è quello di una sovrapposizione degli esiti dei due giudizi, per evitare che il collega sia di fatto sanzionato due volte per il medesimo episodio.
Magistratura Indipendente ribadisce l’esigenza di escludere impropri automatismi tra valutazioni di professionalità e condanne disciplinare, specie ovi si tratti di condanne per tardivo deposito di sentenze che, nella maggio parte dei casi, colpiscono proprio i magistrati più produttivi.

Esame delle tabelle degli uffici giudiziari


Nei pareri inerenti i progetti tabellari occorre verificare che nella redazione degli stessi da parte del Dirigente  vi sia stato un sostanziale coinvolgimento dei magistrati dell'ufficio, una descrizione aderente alle reali situazioni degli uffici, un concreto recepimento dei pareri preventivi resi dalla Commissione Flussi - che prendono in considerazione i carichi di lavoro specifici di ogni ufficio - una individuazione dei carichi esigibili, indicando la misura degli stessi al di là della quale risulta difficile pretendere dai magistrati non solo di tenere alto il livello qualitativo, ma anche di rispondere adeguatamente in termini temporali e quantitativi alla domanda di giustizia.
In definitiva, i carichi di lavoro esigibili devono essere parametrati agli standard di rendimento in concreto esigibili dai singoli magistrati. Su questo Magistratura Indipendente ha anche formulato una proposta concreta al fine di tutelare la qualità è serenità del lavoro dei singoli.
 
Tutela della autonomia del P.M. : organizzazione trasparente ed efficiente degli uffici di Procura.


M.I. ritiene necessario che la direzione degli uffici di Procura venga esercitata coniugando l’uniformità dell’azione penale con il rispetto dell’autonomia professionale e dell’indipendenza del singolo magistrato. Il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale deve essere declinato attraverso il rispetto della qualità della giurisdizione, sicchè tendenzialmente il Consiglio Giudiziario dovrà essere particolarmente vigile sui programmi organizzativi adottati dai Procuratori della Repubblica, al fine di scongiurare il rischio di esercizi di autoreferenzialità dei dirigenti degli uffici e di rispetto esclusivamente formale delle circolari consiliari (ad es. mera convocazione di assemblee dell’ufficio, utilizzate come strumento di ratifica di decisioni assunte unilateralmente e non basate sulle effettive esigenze dei magistrati), in una logica basata esclusivamente sui numeri: la produttività dei pubblici ministeri si fonda su di una serie di “cifre” non solo palesi, ma anche e soprattutto oscure (si pensi a tutto il tempo impiegato per dare istruzioni alla polizia giudiziaria ovvero per procedere all’interrogatorio).  La valorizzazione delle professionalità dei sostituti procuratori e dei procuratori aggiunti deve essere uno dei criteri di guida in sede di formulazione del parere da parte del Consiglio giudiziario sul programma organizzativo adottato dal Procuratore della Repubblica, posto che la capacità organizzativa del dirigente dell’Ufficio si misura anche dal modo in cui egli è in grado di programmare ed organizzare il lavoro degli altri, semplificandolo e non già rendendolo complesso (si pensi ai casi non infrequenti di bulimia organizzativa). In quest’ottica, il Consiglio Giudiziario dovrà periodicamente disporre verifiche sui risultati raggiunti all’interno degli Uffici di Procura, proprio al fine di controllare la validità e l’efficacia del programma organizzativo. A tal fine fonti informative potranno essere costituite anche dai magistrati referenti per l’informatica nel distretto (c.d RID).
In attesa che il Consiglio Superiore della Magistratura approvi la nuova circolare sulla organizzazione delle Procure, si  auspica che il progetto organizzativo adottato dal Procuratore della Repubblica venga sottoposto a forme di vigilanza più stringenti da parte del CSM, previo parere del Consiglio Giudiziario; sin da ora appare, tuttavia, necessario che l’organo distrettuale vigili sulla corretta attuazione dei seguenti principi:
1) massima trasparenza e automatismo nell’assegnazione degli affari mediante la predeterminazione di criteri oggettivi di distribuzione degli affari;
2) rispetto dei criteri previsti nel progetto organizzativo nei casi di auto assegnazione di affari da parte del procuratore o di assegnazione di affari a singoli sostituti in deroga ai criteri automatici previsti nei progetti organizzativi;
3) ove la Procura sia suddivisa in gruppi di lavoro specializzati, previsione, nel programma organizzativo, dei criteri di assegnazione dei sostituti alle sezioni specializzate e criteri di mobilità interna fondati sulla esperienza specifica acquisita e sui risultati raggiunti in sede giurisdizionale delle ipotesi accusatorie;
4) rispetto dei criteri previsti nel progetto organizzativo in ordine alla distribuzione dei compiti amministrativi e di coordinamento investigativo fra i procuratori aggiunti, la cui attribuzione sia ispirata ai principi della meritevolezza sulla base della esperienza acquisita e dei risultati raggiunti;
5) obbligo di rigorosa motivazione dei provvedimenti del  procuratore di revoca della delega originariamente assegnata ad un sostituto;
6) divieto di imposizione da parte del Procuratore di direttive specifiche per la conduzione delle indagini nell’ambito del singolo fascicolo;

Valutazione dei direttivi e dei semidirettivi
 
Nella valutazione dei direttivi e dei semidirettivi, anche alla luce della nuova circolare sulla dirigenza, si dovrà tenere prevalentemente conto delle capacità professionali e organizzative, rese evidenti, da una corretta utilizzazione delle pur scarse risorse a disposizione, da un'equa distribuzione dei ruoli, da un’attenta gestione dei flussi, da una ponderata valutazione qualitativa e quantitativa dei carichi di lavoro dell’ufficio che consenta di verificare l’effettivo rispetto dei carichi esigibili, dall’esito dei progetti organizzativi e dall’approvazione, per i dirigenti, dei progetti tabellari e loro variazioni.
In particolare con riferimento a quest’ultimo aspetto si dovrà valorizzare la capacità del dirigente di intraprendere percorsi partecipativi, di ascolto e di coinvolgimento dei magistrati del proprio ufficio  nell’elaborazione dei progetti organizzativi e delle tabelle.
 
Incarichi extragiudiziari


Quanto al tema degli incarichi extragiudiziari, i pareri dovranno orientarsi tenendo ben presente la necessità della loro compatibilità con la funzione giudiziale e della loro stretta connessione con la funzione svolta, in modo da assurgere a momento di accrescimento della professionalità del magistrato. E’ giusto che le energie che vengono profuse in attività diverse da quelle giudiziarie e, pertanto, sottratte all’esercizio della funzione, costituiscano per la categoria un investimento in termini di professionalità e arricchimento dell’esperienza, senza mai snaturare l’essenza della giurisdizione, la sua indipendenza ed il suo prestigio.
Con riferimento al valore ponderale da riconoscere, in tema di valutazioni di professionalità, agli incarichi extragiudiziari (non solo a quello di componente delle commissioni tributarie), all’attività scientifica e di formazione svolta dal magistrato, si dovrà tenere sempre presente la specificità degli stessi, la loro attinenza al ruolo ricoperto e, soprattutto, l’incidenza sulla produttività del magistrato.
I Candidati di M.I. si impegnano ad interpretare ed attuare la circolare sugli incarichi extragiudiziari secondo l’approccio liberale che ha da sempre contraddistinto la corrente e secondo la direttrice costituzionale della libertà di ricerca e di insegnamento.
In ogni caso non si ritiene che possano costituire titoli preferenziali rispetto alla sola  attività giudiziaria, quando la stessa risulta svolta con impegno, laboriosità e notevole professionalità per i pareri resi in ordine alla idoneità al conferimento di uffici direttivi o semidirettivi, per i quali occorre avere prevalentemente riguardo alla concreta capacità di organizzare e programmare l’attività, alla effettiva indipendenza dimostrata nell’esercizio delle funzioni, al prestigio acquisito ed alla disponibilità al confronto e al dialogo.
 
Magistratura Onoraria


Significativa importanza riveste l'attività  svolta dal Consiglio giudiziario per la nomina, la conferma, la proposta di revoca e decadenza dall’incarico dei magistrati onorari del Distretto (viceprocuratori onorari e giudici onorari di Tribunale; per i Giudici di Pace è competente la Sezione Autonoma). Il magistrato onorario è tenuto a svolgere le sue funzioni in posizione di assoluta indipendenza ed autonomia, nel rispetto dell'imparzialità e del ruolo di terzietà richiesto dalla funzione giurisdizionale, ed è altresì tenuto all'osservanza di tutti gli altri doveri previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili. Il giudizio disciplinare, la decadenza e la conferma costituiscono strumenti di valutazione del magistrato onorario in momenti diversi del suo mandato e permettono al Csm di porre termine all'incarico qualora il magistrato non sia più ritenuto idoneo a svolgere le funzioni giudiziarie. Il tema è tanto più delicato ove si consideri che nell'attuale contesto di carenze d'organico e di ruoli sempre più gravati, il razionale impiego di GOT e VPO appare fondamentale ed imprescindibile, sia per chiari fini di funzionalità dell'ufficio, sia nella prospettiva dell'attuazione dei cosiddetti "carichi esigibili".
 
La Vigilanza sulle “tabelle feriali”


È ferma intenzione dei candidati di MI vigilare sui progetti feriali affinchè gli stessi garantiscano l’effettività delle ferie dei magistrati, rispettando le regole impartite dal CSM sulla previsione dei cd periodi “cuscinetto”.
Il rispetto di tutti i principi soprarichiamati contribuiranno a rendere il Consiglio Giudiziario un effettivo luogo di tutela e di garanzia della professionalità, della dignità e dell’indipendenza esterna e interna di tutti i Magistrati del distretto.

 

 
 
 
 
 
 

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