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sabato, 19 aprile 2025 22:01

PROGRAMMA PER LE ELEZIONI DEL CDC 22-23-24 MARZO 2020

 lunedì, 17 febbraio 2020

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PREMESSA

 

Intendiamo rappresentare, con una proposta innovativa e ricercando una larga convergenza nell’attuale difficile congiuntura dell’associazionismo giudiziario, l’intero contesto di valori della magistratura moderata, perché il nostro modo di stare nell’ANM, e concepirne il ruolo e l’operato, riflette l’immagine di un magistrato dai contorni ben definiti.

Un magistrato in grado di farsi interprete, il più possibile – nella quotidiana attività di individuazione del significato della norma, e di applicazione di esso al caso concreto – non del proprio personale sistema di ideali e valori, ma di quello che risulta, nel singolo contesto, dalle legittime opzioni degli organi della rappresentanza politica, che devono essere rispettate e non travisate. Questo non è conformismo giudiziario, non è una modalità burocratica di intendere il lavoro, ma consapevolezza delle reciproche sfere di attribuzioni. Se poi il comando legislativo sembra contrastare con norme e principi della Carta, esiste certo il rimedio dell’interpretazione conforme (che non può però diventare l’alibi per operare palesi distorsioni di un dettato normativo univoco, ancorché non sintonico con le individuali vedute dell’interprete) e, altrimenti, la via maestra da percorrere, l’unica consentita, è quella di sollevare l’incidente di costituzionalità.

Il magistrato “moderato” è colui che incarna siffatto stile di condotta, che costituisce una declinazione del concetto di terzietà della funzione giurisdizionale rispetto alla cura concreta degli interessi della collettività, che spetta alla Politica.

E’ magistrato moderato chi riconosce alla Politica tale primato nel suo settore, e cerca di non farsi condizionare nel suo operato dalla propria individuale visione delle cose e del Mondo.

E’ magistrato moderato chi, se pure pensa che il Mondo conosca diseguaglianze e ingiustizie, ritiene altresì che non sia l’attività giudiziaria, ma quella politica, primariamente deputata ad elaborare ed attuare le trasformazioni della società reputate allo scopo necessarie.

E’ magistrato moderato chi non si reputa investito di alcuna missione salvifica, ma del compito, peraltro fondamentale, di attuare i diritti secondo i precetti dell’ordinamento, letti alla luce della Costituzione.

E’ magistrato moderato, ancora, chi non attribuisce alcuna superiorità morale a sé, o alla parte della magistratura più vicina alle proprie sensibilità e ai propri orientamenti, non pensa di possedere la Verità, rifugge da visioni unilaterali e integraliste e si sforza di coltivare sempre l’arte del dubbio.

Di un magistrato di questo tipo c’è grande bisogno.

Le imminenti elezioni per il C.D.C, mettono a confronto diverse visioni della giurisdizione e del ruolo di giudice, e possono –anzi, debbono- rappresentare, per l’associazionismo giudiziario tutto, un importante momento di riflessione e di scelta.

 

COSA PROPONIAMO

 

 

CARICHI ESIGIBILI E QUALITA’ DELLA GIURISDIZIONE

 

Il magistrato si confronta ogni giorno con una abnorme domanda di giustizia che non rende agevole offrire un servizio di qualità. E’ quindi indispensabile riportare al centro del dibattito associativo e difendere insieme con fermezza il valore della qualità della giurisdizione, perché è un valore pubblico, di tutti, che si fonda su idealità, integrità etica, passione civile, fedeltà allo Stato ed alle istituzioni.

Qualità della giurisdizione vuol dire, innanzitutto, che non può perseguirsi –solo ed esclusivamente- la logica dei numeri e delle statistiche. Non possiamo assecondare l’idea che ogni anno si debba superare il record raggiunto l’anno precedente. I dati statistici già confermano che i magistrati italiani sono tra i più produttivi d’Europa e, nonostante ciò, viene loro chiesto sempre di più, uno sforzo ulteriore, ma percorrendo indefinitamente questa china si rischia di arrivare (se già non si è giunti in molte realtà del Paese) ad un livello insostenibile, inesigibile.

E’ vero che una giustizia lenta e che arriva a grande distanza di tempo dai fatti che pretende di giudicare è già di per sé un’ingiustizia, ma lo è anche, e forse in misura accentuata, una giustizia frettolosa. Le nostre decisioni hanno immediata e diretta ricaduta sulla vita delle persone e sulla società civile e impongono attento studio delle posizioni e delle difese delle parti, attività questa che richiede tempo, oltre che grande passione. Con ciò non si vuol dire che si debba rinunziare a celebrare i processi con solerzia: si vuole soltanto affermare che quella “durata ragionevole” va garantita non già dall’aumento della produttività del «singolo» magistrato, ma dall’aumento della produttività del «sistema» giustizia. In altre parole, la velocizzazione della risposta giudiziaria trova la sua fonte nella completezza degli organici sia dei magistrati che del personale amministrativo, in una migliore e più razionale organizzazione degli uffici, nella specializzazione del magistrato. 

E’, quindi, indispensabile che venga proseguita, e portata finalmente a compimento, l’attività del gruppo di lavoro già istituito dal CSM su iniziativa di Magistratura Indipendente e il cui iter si è inaccettabilmente arrestato, e ciò al fine della individuazione del numero massimo/adeguato di procedimenti, provvedimenti e udienze che, per le diverse funzioni giudiziarie, può essere richiesto a ciascun magistrato cui si voglia consentire studio, preparazione, serio esercizio della propria attività, e ciò a prescindere dai flussi in entrata in ciascun ufficio giudiziario.

Il carico esigibile deve rappresentare il limite oltre il quale non è più possibile garantire una decisione di qualità, basata su un completo studio degli atti ed adeguatamente ponderata. Proprio per questo, esso deve essere uguale per tutti i magistrati che esercitano la medesima funzione ed operano nel medesimo settore (a prescindere dall’area geografica di appartenenza) e deve essere chiaro e preventivamente conosciuto tanto dal singolo magistrato quanto dagli altri operatori del diritto (dirigenza dell’ufficio, avvocati etc.).

Coloro che (specialmente in altri gruppi associativi) avversano questo cambiamento, paventando infondati timori di burocratizzazione della funzione giudiziaria, peccano di astrattismo, rifiutandosi di confrontarsi con la realtà degli uffici giudiziari, in cui il magistrato è schiacciato tra un costante aumento dei flussi in entrata e rigidi tempi di definizione dei procedimenti.

Lo scopo della introduzione dei carichi esigibili non è tanto e non è solo la tutela dei singoli magistrati, quanto piuttosto la tutela degli utenti della giustizia, perché il prezzo della rincorsa statistica non può certo essere la qualità della funzione giudiziaria, né possono esserlo le garanzie dei cittadini.

Al tempo stesso, la magistratura associata deve pretendere che siano presto approvate le nuove piante organiche degli uffici giudiziari come previste dalla legge di bilancio per l’anno 2019, che ebbe a disporre l’aumento del ruolo organico del personale della magistratura di 600 unità (di cui 70 unità assegnate nell’aprile 2019 alla corte di cassazione e alla relativa procura generale). Si deve costantemente provvedere anche alla copertura degli organici del personale amministrativo in misura adeguata alla domanda attuale di giustizia, sottolineando che il carico esigibile rappresenta un presidio a garanzia della qualità della giurisdizione ed il confine con la responsabilità della politica e in particolare del Ministro della Giustizia, responsabile della organizzazione di un servizio giustizia adeguato alla domanda.

 

FORMAZIONE DEI MAGISTRATI E PLURALISMO CULTURALE

 

La formazione dei magistrati rappresenta indubbiamente una delle condizioni per la legittimazione del loro operato e della loro indipendenza: soltanto una formazione costante (che si nutre anche di elementi diversi dalla frequentazione dei corsi organizzati a livello centrale) consente di garantire l’indipendenza, interna ed esterna, del magistrato.

Tuttavia, l’obiettivo di perseguire, anche attraverso la formazione, ossia l’indipendenza del magistrato, può essere raggiunto solo ove la formazione non abbia come finalità l’omologazione culturale dei magistrati: la formazione, al contrario, deve consentire che ciascuno di essi sia professionalmente capace di maturare una opinione, informata ed attendibile, sulle questioni poste dalla pratica della giurisdizione. Questo perché la formazione non deve costituire un momento di «indottrinamento» dei fruitori (ciò soprattutto vale per i giovani colleghi in tirocinio), ma un collaborativo confronto su materie ed esperienze vissute o da vivere nella realtà lavorativa quotidiana. La descritta finalità, che rifugge da ogni tentativo di omologazione, porta a ritenere che la formazione stessa possa effettivamente adempiere alla propria finalità attraverso la garanzia del pluralismo culturale.

Questo si attua, in primo luogo, attraverso la libertà di elaborazione dei contributi dei docenti e dei fruitori; la valorizzazione delle diverse culture, delle esperienze professionali e delle provenienze nella composizione del corpo docente, degli esperti formatori e dei tutor; la centralità della esperienza giudiziaria nell’elaborazione e nell’attuazione dei programmi.

Occorre poi che i corsi vengano strutturati in modo tale da porre a confronto diverse sensibilità e diversi orientamenti sulla stessa materia: tale modalità è funzionale alla possibilità, per il discente, di formarsi una idea propria ed autonoma che nasce attraverso il confronto. Per questo motivo sarebbe auspicabile che, nell’organizzazione dei corsi, venissero ridotte al minimo le «lezioni frontali», privilegiando un modello formativo ove il discente partecipi in modo attivo alle discussioni sulle tematiche oggetto dell’iniziativa. È evidente, infatti, che solo una partecipazione attiva del magistrato riduce la possibilità che la formazione sia - o venga avvertita come - momento di indottrinamento e di omologazione su talune opzioni culturali o interpretative, anziché come strumento per consentire la elaborazione di idee proprie.

In definitiva, riteniamo che il pluralismo culturale venga garantito solo con l’adozione di una metodologia di organizzazione dei corsi non orientata «dall’alto», ma che consenta il confronto tra sensibilità e diversi orientamenti sulla stessa materia attraverso una reale dialettica tra più relatori -scelti non secondo criteri di appartenenza associativa ma sulla base dell’apprezzamento professionale riscontrato nelle sedi di servizio- aventi diversa impostazione scientifica.

A tal fine, è utile ricordare che il quadro costituzionale (art. 105 Cost.) assegna al Consiglio Superiore della Magistratura una posizione del tutto preminente, in relazione alla quale la Scuola deve porsi, quindi, come ente in grado di dialogare con il Consiglio stesso, con la finalità specifica di erogare un servizio formativo.

Così, nell’ambito di questa relazione circolare tra il Consiglio e la Scuola ed in ragione dei riflessi che la formazione dei magistrati, sia essa iniziale che successiva all’assunzione delle funzioni giurisdizionali, ha sulla vita del magistrato, appare del tutto evidente la necessità di un raccordo sempre più stretto tra Scuola e Consiglio Superiore della Magistratura, raccordo che - nel rispetto, da una parte, della primazia del Consiglio e, dall’altra, dell’indipendenza della Scuola e dei membri del Comitato direttivo - consenta al Consiglio di dare impulso all’attività della Scuola. Questa attività di impulso si manifesta tramite la predisposizione di Linee guida che non possono essere riduttivamente riguardate come meri «suggerimenti» nell’individuazione di tematiche più o meno sensibili che possano essere oggetto di corsi di formazione, ma come vero e proprio atto di indirizzo per l’attività della Scuola riguardata nella sua complessità. Spetta, dunque, al Consiglio, a monte, indicare specifiche necessità formative e, a valle, di verificare il conseguimento degli obiettivi prefissati.

Occorre, pertanto, rafforzare il ruolo del CSM nella interlocuzione con la Scuola della Magistratura per l’elaborazione delle Linee guida annuali e rendere maggiormente trasparenti i criteri seguiti per la selezione dei contenuti formativi, delle metodologie della formazione, dei formatori centrali e decentrati.

 

TIROCINIO DEI MOT

 

Attualmente il tirocinio dei MOT ha una durata di diciotto mesi e si svolge in parte presso gli uffici giudiziari (secondo gli schemi tradizionali di affiancamento ad un magistrato affidatario) ed in parte presso la Scuola Superiore della Magistratura. In particolare, la formazione iniziale gestita direttamente dalla Scuola prevede periodi di formazione da svolgersi nella sede centrale di Scandicci e settimane di stages da svolgersi in sede distrettuale e delegati all’organizzazione delle Strutture territoriali di formazione.

Tale modalità, tuttavia, ha reso la formazione iniziale eccessivamente frammentata e discontinua, spesso caratterizzata dalla organizzazione di stages aventi ad oggetto temi e visite ad Istituzioni non strettamente connesse con le funzioni che i MOT andranno concretamente a svolgere.

Appare, quindi, necessario avviare una interlocuzione con la Scuola Superiore della Magistratura e con il CSM sulle linee guida del tirocinio dei MOT, affinché sia maggiormente valorizzata la partecipazione diretta alle attività giurisdizionali e vi sia un maggiore coordinamento tra i periodi di tirocinio presso gli uffici ed i periodi di tirocinio presso la Scuola.

In particolare, i periodi presso la sede di Scandicci dovrebbero essere finalizzati ad approfondire i settori e le tematiche non coperte dal tirocinio presso gli uffici giudiziari. Quanto agli stages svolti in sede decentrata, vanno in particolar modo valorizzati quelli che consentano al collega in tirocinio di entrare in contatto con realtà, anche di uffici giudiziari (ad es., Sezioni specializzate, Corte Suprema di cassazione, Corte di appello, Tribunale per i minorenni, Tribunale di Sorveglianza), con le quali egli non avrebbe modo di confrontarsi se il suo percorso formativo fosse incentrato esclusivamente nel rapporto con il magistrato affidatario. E’ auspicabile inoltre che nella organizzazione degli stages venga preferita la predisposizione degli stessi sotto forma di “gruppi di lavoro” da svolgersi su temi specifici (come ad es. lettura del bilancio, aspetti particolari delle indagini).

Tutto ciò al fine di offrire ai MOT –già nel corso del tirocinio generico- una visione completa delle varie funzioni all’interno della magistratura, evitando che le sessioni presso la Scuola divengano una sorta di duplicato (peraltro, non fondato su dati reali) dei periodi di tirocinio presso gli uffici giudiziari.

  

INTERLOCUZIONE CON IL MINISTERO

 

L’Associazione dovrà, secondo noi, continuare a fornire il suo qualificato -e disinteressato- contributo di ordine tecnico, frutto dell’esperienza e dell’impegno quotidiano delle migliaia di magistrati suoi aderenti, sulle proposte di riforma in discussione in Parlamento, in modo da consentire ogni più adeguato approfondimento della loro portata e dei loro effetti, anche di sistema, segnalandone altresì la reale praticabilità e la congruenza rispetto allo scopo di migliorare l’efficienza della giustizia.

Tale ruolo dovrà essere esercitato con puntualità, ma dovrà mantenersi in tale preciso ambito, che è quello fissato dallo Statuto dell’ANM. In ogni sua interlocuzione, anche riguardante una materia apparentemente “asettica” come quella del rito, l’Associazione è per noi anzitutto garante, di fronte all’opinione pubblica, dell’immagine di neutralità della magistratura, necessaria all’esercizio della delicata funzione ad essa affidata, e deve scongiurare il rischio di assumere l’improprio ruolo di soggetto politico organizzato.

Dopo l’entrata in vigore, il 1.1.2020, della legge 9.1.2019 n. 3, nella parte relativa alla modifica della disciplina sulla prescrizione nel processo penale, preoccupano le ulteriori annunciate iniziative legislative in materia.

Al riguardo si prefigura infatti una riforma che punta a introdurre nel processo stesso scadenze fisse, rendendo il singolo magistrato – pur privo di strumenti in grado di accelerare i tempi di trattazione delle cause – responsabile del loro mancato rispetto.

Si ribadisce una netta contrarietà a tale approccio, che, disconoscendo l’elevata odierna produttività dei magistrati italiani, li rende “capri espiatori” di inefficienze e malfunzionamenti a loro non addebitabili (ma dipendenti, lo si sottolinea di nuovo, da carenze strutturali, eliminabili solo con piani d’investimento di immediato e medio periodo). Si tratterebbe dunque dell’ennesima riforma “a costo zero”, nociva per il corretto funzionamento del sistema anche perché essa rischierebbe di indurre il magistrato a lavorare sotto ingiustificata pressione, senza adeguata ponderazione e con il rischio dunque di sacrificare inaccettabilmente la qualità delle decisioni e i diritti dei soggetti coinvolti.       

La ragionevole durata del processo non si ottiene attraverso un affievolimento delle garanzie processuali e attraverso la paventata responsabilità disciplinare dei magistrati che non riescono a giungere a sentenza entro termini perentori imposti “dall’alto” e senza una ricognizione effettiva dei problemi reali del processo penale.

 

MAGISTRATURA MINORILE

 

Il tema della revisione delle piante organiche e delle circoscrizioni dei Tribunali Minorili, la cui organizzazione è ferma sostanzialmente al 1971 (ma in realtà al 1934 quando vennero istituiti) è ineludibile; la magistratura minorile è caratterizzata dall’estrema esiguità del numero di giudici togati nonché dal disequilibrio dei rapporti tra ampiezza del territorio di competenza e capacità degli organici giudiziari ed amministrativi.

E’ inaccettabile che vi siano regioni con 4\5 Tribunali e altre, con identico bacino di utenza, che hanno un solo ufficio giudiziario minorile.

Solo di recente il Ministero della Giustizia se n’è fatto finalmente carico proponendo un parere al CSM, il quale sarà chiamato –confidiamo- a prestare la dovuta attenzione ad un settore delicatissimo della giurisdizione.

L’ormai insostenibile volume dei procedimenti presenti nei T.M. comporta il moltiplicarsi di esposti da parte di avvocati e cittadini, con dirette ricadute sulla responsabilità dei singoli magistrati minorili, aumentando esponenzialmente il rischio di attivazione di procedimenti disciplinari e finendo per conferire a questi uffici giudiziari il connotato di Tribunali ad alto rischio disciplinare.

Nel marzo 2016 è stata varata una rilevante (e poco nota) Direttiva europea in materia di giustizia minorile destinata ad uniformare il processo penale negli Stati dell’Unione, direttiva che impone agli Stati membri di rivedere le norme interne prescrivendo giudici specializzati, garanzie di difesa e finalità rieducative nell’ambito del processo penale. Prerogative che già conosciamo, e quasi scontate per la magistratura minorile italiana (un vero modello in campo internazionale), ma che invece dovranno essere adottate da altri Stati.

L’approvazione della Direttiva si è scontrata, tuttavia, con i progetti di riforma del governo precedente e, temiamo, potrà essere ostacolata dalle attuali e insistenti “spinte” dell’Avvocatura, la quale, specie chiedendo un nuovo assetto del procedimento civile minorile con la ricerca di un giudice unico per il settore famiglia e minori, auspica la soppressione del Tribunale per i Minorenni con conseguente eliminazione del corrispondente Ufficio di Procura della Repubblica.

Riteniamo che vadano assolutamente scongiurati tali rischi, e che debbano essere salvaguardati il principio e la garanzia di esclusività delle funzioni minorili.

 

VALUTAZIONI DI PROFESSIONALITA’ (in genere)

 

Riteniamo si debba prevedere la redazione del parere da parte del Consiglio Giudiziario in forma semplificata, salvo che non sussistano aspetti di criticità.

Sicché sarebbe opportuno sollecitare modifiche alla circolare in materia, in particolare per quanto attiene la tecnica di redazione del parere da parte del Consiglio Giudiziario, ciò al fine di velocizzazione i tempi di definizione del procedimento di progressione in carriera senza però pregiudicare il potere di approfondimento qualora siano presenti aspetti meritevoli di considerazione.

Sarebbe auspicabile che, nel caso di assenza di criticità o nel caso in cui si condividano le valutazioni espresse nel rapporto informativo del dirigente dell’ufficio ovvero derivanti da altre fonti di conoscenza, il C.G., quando intenda esprimere un parere positivo all’unanimità, formuli un parere che si limiti ad indicare per ciascun “parametro” ed “indicatore”, la dicitura “nulla da osservare”.

Analogamente, allorquando emergano elementi di valutazione (anche di valenza positiva), purché ancorati a dati oggettivi e documentali, diversi da quelli risultanti dal rapporto informativo del dirigente, ovvero non adeguatamente valorizzati, il C.G. provvederà a sviluppare in modo analitico il parametro di valutazione di riferimento.

 Beninteso, il ricorso alla forma semplificata potrebbe essere escluso: 1. nei pareri parziali, atteso che in questi casi il magistrato in valutazione chiude una significativa esperienza professionale nel distretto, che è opportuno che venga definitivamente cristallizzata nel parere di valutazione di professionalità; 2. nel parere per il riconoscimento delle funzioni giudiziarie ai MOT e della prima valutazione di professionalità (trattandosi delle prime valutazioni cui il magistrato è sottoposto all’inizio della sua carriera); 3. nel parere per il riconoscimento della settima valutazione di professionalità (essendo l’ultimo periodo oggetto di valutazione del magistrato); 4. nei pareri per il riconoscimento di valutazioni di professionalità che comportano aumenti di carattere economico.

Tale velocizzazione nella redazione dei pareri del Consiglio Giudiziario consentirebbe di produrre effetti positivi “a cascata” sui tempi di approvazione della delibera da parte dell’Assemblea Plenaria del CSM di riconoscimento della valutazione di professionalità; tempi attualmente indicati nella Circolare in otto mesi dalla scadenza del quadriennio di riferimento (il che comporta che al fine di consentire l’approvazione contestuale da parte del Plenum delle delibere riguardanti tutti i colleghi  nominati con lo stesso decreto ministeriale, le proposte siano attualmente accantonate dalla Commissione referente del CSM via via che vengono esaminate positivamente, salva trasmissione contestuale al Plenum allo spirare dell’ottavo mese successivo alla scadenza del quadriennio in valutazione). Sarebbe senz’altro utile poi valorizzare il contraddittorio nell’ambito del procedimento di valutazione di professionalità, prevedendo, nei casi in cui il Consiglio Giudiziario ritenga necessari ulteriori accertamenti oppure l’espletamento di specifica attività istruttoria, l’obbligo di comunicare gli esiti al magistrato interessato onde metterlo in condizione di opportunamente contraddire. In tale contesto, è quanto mai necessaria una chiara individuazione della fonti di conoscenza: devono trattarsi di fatti specifici e accertati in modo completo e concreto, fatti certi, oggettivi, conoscibili dal magistrato ed incidenti sui pre-requisiti ovvero parametri di professionalità. 

Come favorire una valutazione concreta e specifica dei parametri della laboriosità e della diligenza, che non mortifichi però la qualità dei provvedimenti giudiziari in nome della quantità? Al riguardo, riteniamo che i Consigli Giudiziari potrebbero ben disporre, e prevedere, statistiche del lavoro svolto dai magistrati che tengano conto non soltanto del numero delle definizioni, ma anche della qualità degli affari in rapporto alla tipologia degli uffici e alla loro condizione organizzativa e strutturale; è infatti indispensabile conoscere le realtà concrete dove operano i colleghi al fine di effettuare valutazioni di professionalità che siano eque.

Qualora la delibera consiliare che esprime un giudizio non positivo sul magistrato intervenga ad oltre un anno di distanza dal periodo che deve costituire oggetto dello scrutinio supplementare (così come quando intervenga un giudizio negativo decorso il biennio di rivalutazione), il Consiglio Giudiziario sarebbe bene potesse considerare anche elementi relativi alla professionalità intervenuti successivamente, e ciò in coerenza con la finalità che il d. lgs. 160/2006 attribuisce al periodo di rivalutazione, non certo caratterizzata da componenti sanzionatorie ma volta a verificare se vi sia stato, o meno, un recupero di professionalità da parte del magistrato, recupero la cui esistenza va pertanto accertata al momento in cui la valutazione di professionalità viene espressa. Sempre nel contesto delle valutazioni di professionalità, occorrerebbe opportunamente individuare anche parametri specifici per l’attività svolta dai “fuori ruolo”.

 

VALUTAZIONI DI PROFESSIONALITA’ E “DIRITTO DI TRIBUNA”

 

Tornano purtroppo alla ribalta, sulla scia di alcune posizioni espresse in passato da alcuni specifici settori della magistratura associata, iniziative di riforma dirette ad assicurare un “diritto di tribuna” o, addirittura, un vero e proprio diritto di voto agli avvocati nelle valutazioni di professionalità dei magistrati.

Si esprime, rispetto ad entrambi tali annunciati propositi, la più ferma contrarietà. Occorre guardare con estrema cautela all'ampliamento delle fonti “esterne” sulle valutazioni di professionalità dei magistrati al fine di evitare condizionamenti in grado di incidere sull'esercizio dell'attività giudiziaria. Già nel sistema attuale, peraltro, sono possibili segnalazioni da parte degli altri attori della giurisdizione, tra cui gli organismi di rappresentanza degli avvocati e gli uffici giudiziari con cui il magistrato interagisce. Ben altra cosa è, invece, prevedere che il magistrato debba essere sottoposto al parere di gradimento delle parti processuali. Sotto altro profilo, l'estensione a soggetti estranei alla giurisdizione della facoltà di esprimere un voto sulla professionalità dei magistrati al momento dell'approvazione del parere da parte del consiglio giudiziario contrasta con l'assetto ordinamentale e con i documenti internazionali elaborati in materia.

Non va dimenticato che i componenti laici dei consigli giudiziari, i quali sarebbero chiamati a votare sulle valutazioni di professionalità, sarebbero anche coloro che esercitano la professione legale nel distretto del magistrato sottoposto a valutazione, con evidente commistione dei rispettivi ruoli sul territorio e possibili riflessi sulla indipendenza della magistratura. Una eventualità non equiparabile a quella dei componenti laici del CSM, che votano sulle valutazioni di professionalità in commissione ed in plenum, i quali esercitano un ruolo istituzionale di rilevanza costituzionale, non riferibile a singole realtà locali, e, comunque, costoro non possono esercitare la professione legale durante il mandato.
 

RAPPORTO TRA VALUTAZIONI DI PROFESSIONALITA’ E DISCIPLINARE

 

Il sistema delle valutazioni si distingue da quello disciplinare perché esso non si limita a constatare la violazione di singole e specifiche norme comportamentali, ma mira a considerare la professionalità del magistrato in un quadriennio alla luce dei pre-requisiti (indipendenza, imparzialità ed equilibrio) e dei parametri (capacità, laboriosità, diligenza ed impegno) individuati dalla legge e dalla circolare in materia.

Pur nella diversità ontologica tra i due procedimenti, sussistono però tra loro diversi punti di contatto, da qui il rischio concreto di sovrapporre gli esiti dei due giudizi, facendo discendere, quasi automaticamente, dalla sanzione disciplinare una valutazione non positiva e trasformando il giudizio di professionalità in un’ulteriore sanzione rispetto all’esito disciplinare.

Occorre pertanto sempre procedere ad una valutazione concreta ed effettiva dell’incidenza del fatto accertato in sede disciplinare sui pre-requisiti e parametri di professionalità e considerare altresì la data di commissione di tali condotte: se è legittimo valutare i fatti oggetto di condanna disciplinare, ciò deve avvenire solo nei limiti in cui gli stessi si collochino nel periodo di valutazione, atteso che l’art. 11 del D. lgs. n. 160/2006 assegna il compito di svolgere l’attività nei confronti di ogni magistrato per “…ogni quadriennio a decorrere dalla data di nomina fino al superamento della settima valutazione di professionalità”, e non già di esprimere un compiuto giudizio sulla professionalità del magistrato, salvo che i fatti pur commessi nel precedente quadriennio mantengano una attualità nel periodo in valutazione.

Si reputa pertanto che per le valutazioni di professionalità possono essere considerate solo le condotte oggetto di condanna disciplinare commesse nel quadriennio in valutazione ovvero quelle che, sia pur commesse nel periodo anteriore, abbiano mantenuto, per la loro pregnanza, un’incidenza sulle qualità professionali del magistrato nel quadriennio in valutazione.

Intendiamo però, in tale contesto, evidenziare che la Magistratura costituisce, allo stato, l’unica categoria nell’ambito delle alte funzioni statuali alla quale non è riconosciuto il diritto alla riabilitazione. In attesa di una riforma normativa che pur si dovrà sollecitare con forza, si reputa necessario chiedere una modifica delle circolari che prevedono effetti negativi in conseguenza di una condanna disciplinare, anche molto risalente nel tempo, ad esempio, in tema di conferimento di incarichi semi-direttivi e direttivi, di incarichi extragiudiziari e per la nomina a magistrato collaboratore nella formazione dei MOT.

 

EDILIZIA GIUDIZIARIA, SICUREZZA NEGLI UFFICI E ADEGUATEZZA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

 

Negli ultimi anni si è assistito purtroppo a numerosi episodi di aggressione a magistrati all’interno dei tribunali, talvolta addirittura durante lo svolgimento dell’attività di udienza. Alcuni di questi episodi -è tristemente noto- hanno avuto anche esiti infausti. La ANM dovrà impegnarsi affinché tutti i Palazzi di Giustizia siano dotati di sistemi di videosorveglianza, di limitati accessi alle singole stanze dei giudici e dei pubblici ministeri, garantendo la presenza delle Forze dell’Ordine, per la sicurezza dei magistrati e dei cittadini e per assicurare il decoro e il prestigio della funzione, avanzando con forza specifiche richieste al Ministero.

Occorrerà battersi altresì per garantire la sicurezza, anche statica, e l’adeguatezza degli edifici e degli spazi di lavoro dei magistrati e del personale amministrativo.

Se sono ancora vive nella memoria dell’opinione pubblica le immagini di vicende drammatiche che hanno determinato, in certe realtà (si pensi emblematicamente alla città di Bari), addirittura lo sgombero dell’intero palazzo di giustizia sede degli uffici penali, perché ritenuto a rischio di crollo, con lo spettacolo indecoroso dell’amministrazione della giustizia, per un certo periodo, nelle tendopoli, costituisce esperienza quotidiana di molti magistrati lavorare in spazi assolutamente inadeguati e senza dotazioni idonee.

L’ANM deve farsi carico, a livello centrale e locale, di effettuare un attento monitoraggio delle condizioni di lavoro dei magistrati e assumere, ove occorra, iniziative dirette e formali per rimuovere anomalie e inadeguatezze.

 

PROCESSO CIVILE E PENALE (riforme e telematico)

 

Sul tema delle riforme processuali, occorre muovere dal rilievo che le reali ragioni delle attuali lungaggini, e della complessiva non soddisfacente resa del sistema, non risiedano – o non risiedano tanto, e prevalentemente – in come il processo è congegnato, ma nell’insufficienza di strutture, dotazioni e investimenti (di cui con forza chiediamo il rafforzamento, v. infra)

Per quel che riguarda, in particolare, il processo civile, la stagione delle riforme si è aperta da almeno trent’anni. Da allora, si sono susseguite, a volte con ritmo incessante, novelle legislative che hanno modificato, anche incisivamente, azioni e riti (spesso inserite in provvedimenti d’urgenza, aventi scopo di rilancio dell’economia, e fuori quindi di una visione d’insieme). Senza voler disconoscere la bontà e l’utilità di molte di queste norme, occorre prendere atto che esse hanno migliorato il sistema, ma non hanno impresso ad esso quella “svolta” in grado di far cambiare volto alla giustizia, di assicurarle quella tempestività ed efficacia d’intervento che è la via migliore per recuperare la fiducia dei cittadini e darle maggiore meritato prestigio.

È necessario che la magistratura associata pretenda l’adozione di riforme che accrescano l’efficienza complessiva del sistema.

Se alcuni interventi di taglio organizzativo e ordinamentale sono da tempo inutilmente sollecitati (la razionalizzazione della geografia giudiziaria e la revisione delle piante organiche per meglio dislocare le risorse già esistenti, l’adeguamento dell’edilizia giudiziaria e il ripristino delle competenze dei Comuni in materia di manutenzione degli uffici giudiziari), altri sarebbero fortemente auspicabili per accelerare realmente i tempi del processo penale e rimuovere pratiche dilatorie (si potrebbe, ad es., nel settore penale addivenire a più coraggiose iniziative di depenalizzazione, abolire il divieto di reformatio in peius in sede di gravame, meglio definire il principio di immutabilità del giudice, e, ancora, prevedere sanzioni per le impugnazioni meramente dilatorie e rivedere il sistema delle notifiche degli atti giudiziari nell’ottica beninteso di onerare il destinatario e il difensore a farsi parti diligenti).

L’ANM dovrà altresì battersi perché – assieme alla modifica delle norme, che è un piano su cui ancora si può e si deve intervenire, ma anche indipendentemente da essa – il sistema giustizia, anche di quella civile, sia dotato di quelle fondamentali risorse, umane, materiali e finanziarie, indispensabili per avviare la situazione esistente al profondo necessario cambiamento.

In ordine al processo telematico, si prende atto dei passi avanti registratisi, quasi tutti, tuttavia, nell’ambito del settore civile; nel penale, l’informatizzazione non riesce ancora a decollare, né a costituire un reale ausilio per il lavoro quotidiano del magistrato.

Il processo telematico, lo ribadiamo, deve essere uno strumento di modernità ed efficacia del sistema e non costituire un ulteriore aggravio dei compiti e delle responsabilità che pesano sul magistrato.

L’Amministrazione deve essere pronta a recepire indicazioni di lacune e disservizi provenienti dai colleghi, individuando e mettendo prontamente in atto le modifiche evolutive indispensabili per il migliore funzionamento dei software. L’uso prolungato delle metodologie informatiche espone peraltro il magistrato a sovraffaticamento della vista, ed a rischio di tecnopatie ulteriori, ed è indispensabile che il Ministero metta in atto efficaci pratiche di sorveglianza sanitaria che coinvolgano anche la nostra categoria.

 

TUTELA SINDACALE

 

Intendiamo continuare ad essere vigili sulle questioni retributive, pensionistiche o assistenziali di interesse della categoria, impegnando l’ANM – il cui Statuto ha come scopo quello di “tutelare gli interessi morali ed economici dei magistrati, il prestigio ed il rispetto della funzione giudiziaria” (art. 2, terzo comma) – a profondere ogni sforzo per assicurare la massima efficacia dell’azione sindacale e la necessaria tutela delle situazioni, anche individuali, di più evidente criticità.

Sulla malattia il prossimo CDC dovrà intensificare i propri sforzi per porre fine al taglio dell'indennità giudiziaria. Prosegue alla Camera dei deputati, in commissione, l’esame della relativa proposta di legge e occorre realmente prodigarsi per il suo buon esito, al fine di eliminare dal sistema disposizioni discriminatorie e lesive della dignità del magistrato come lavoratore, e in modo che questo tema resti centrale nell’agenda del programma associativo.

In questa direzione si potrebbe efficacemente agire per l’eliminazione della attuale, fittizia, tripartizione delle partite stipendiali. Il loro assorbimento in un’unica partita potrebbe rappresentare il presupposto per l’eliminazione della ingiusta decurtazione stipendiale in caso di assenza dovuta a ragioni di salute. Ben vengano, in ogni caso, soluzioni-tampone, attraverso strumenti di supplenza gestiti dalla stessa ANM, ove praticabili, oppure previa verifica della possibilità di intervento in via sussidiaria da parte dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani avente sede presso la Corte di Cassazione.

Occorre poi recuperare il terreno perduto sul tema della previdenza pensionistica.

L’importo delle future pensioni subirà una significativa riduzione rispetto a quelle oggi garantite ai magistrati con maggiore anzianità. Per i magistrati neo-assunti si prevede una riduzione fino a due terzi rispetto all’ultima retribuzione.

Questo problema andava affrontato e gestito molto prima, tenuto conto che la riforma Dini è del 1995. Finalmente inizia a prendere consistenza anche in questo ambito una cultura associativa attenta ai problemi concreti degli iscritti. Siamo una categoria priva di pensione complementare, e ciò deve indurre l’ANM a sollecitare una rivisitazione complessiva del sistema previdenziale in favore dei più giovani. L’istituzione di un fondo pensione chiuso dedicato ai magistrati resta una opzione da perseguire. Il fondo richiede di essere implementato dallo Stato attraverso una contribuzione aggiuntiva a quella versata dal magistrato, analogamente a quanto avviene nel settore privato.

 I colleghi andranno seguiti e tutelati nelle procedure dei rimborsi per i prelievi contributivi indebitamente operati ovvero erroneamente versati oltre la soglia del c.d. massimale, e andranno altresì adeguatamente seguiti e indirizzati nella scelta della convenienza o meno al passaggio nel sistema contributivo attraverso l’istituto del riscatto cd. agevolato.

Quanto infine alla assicurazione sanitaria andranno messe allo studio proposte di polizza collettiva, o comunque misure, anche incentivanti, volte ad allargare sempre più la platea degli assicurati, consentendo in tal modo un corrispondente miglioramento del valore economico del premio da versare. 

 

CONCLUSIONI

 

Vogliamo, con l’aiuto dei magistrati italiani, perseguire gli obiettivi sopra indicati.

Ma siamo anche ben consapevoli delle nuove responsabilità che il mondo dell’associazionismo deve assumersi. Occorre non solo un’azione politico associativa diretta con pragmatismo al raggiungimento di importanti traguardi nell’interesse dei colleghi, ma anche un’opera di profondo rinnovamento per evitare che l’associazionismo possa degenerare in “correntismo”, questo perché l’impegno associativo non deve servire ad esaltare un senso di “appartenenza” funzionale a sostenere i percorsi di carriera. Coloro che restano lontani dall’attività associativa si sentono, proprio per le disfunzioni in atto, sovente frutto di queste logiche di potere e di appartenenza, esclusi da ogni possibilità di coronare le proprie (pur legittime) ambizioni. Questo non deve più accadere, occorre recuperare la fiducia dei tanti colleghi delusi dalla vita associativa a cui intendiamo rivolgerci.

Sarebbe bene, a questo proposito, realizzare un effettivo e percepibile mutamento nei rapporti tra Associazione, gruppi che la compongono e Consiglio.

E’ indispensabile che i gruppi che compongono l’Associazione, e i suoi esponenti, evitino ogni interferenza impropria sulle attività consiliari, e che l’Associazione svolga anzi un ruolo dialogico con l’Istituzione Consiglio superiore, e all’occorrenza eserciti una vigilanza, anche critica, sul suo operato e sulle sue decisioni.

Questo in passato non è mai avvenuto, ma sarà la prospettiva nella quale intendiamo muoverci con determinazione.

E’ altresì necessario adoperarsi (con riferimento alle regole che il C.S.M. stesso si è autonomamente dato con il T.U. dirigenza del 2015) per una articolata proposta di riforma della disciplina secondaria consiliare volta a recuperare, nei meccanismi concorsuali, forme più ampie di pubblicità dei profili professionali dei candidati, restringendo l’ampio margine di discrezionalità in atto e contemperando il valore del merito e quello delle attitudini con la positiva esperienza giudiziaria maturata dal magistrato, in guisa da mitigare gli effetti distorsivi (avvertiti da più parti) del nuovo sistema delle carriere.

Una ulteriore sfida andrebbe opportunamente affrontata sul terreno della modifica del sistema elettorale del CSM. Riteniamo, a riguardo, che la costituzione di collegi elettorali a base distrettuale (o con accorpamento di piccoli distretti limitrofi) possa definire più opportunamente il terreno del confronto elettorale tra candidati nel contesto in cui essi sono conosciuti e apprezzati per le loro doti umane a professionali.

L’A.N.M. che verrà può (e deve) farsi portatrice, di certo autorevole, di un progetto di riforma e creare un canale di interlocuzione con il Ministro per la formulazione di proposte di revisione del sistema elettorale per il C.S.M..

Questo e tanto altro possiamo fare insieme, superando finalmente una stagione di immobilismo durata davvero per troppi anni.

 

***

                                                     

 

Elezioni del C.D.C. ANM del 22, 23 e 24 marzo 2020

 

LISTA DEI CANDIDATI IN ORDINE ALFABETICO

 

COGNOME E NOME                    FUNZIONI - UFFICIO

 

1. AMERIO Sara

Sostituto procuratore presso la DDA di Reggio Calabria

2. ASTUNI Enrico

Giudice del Tribunale di Torino

3. BERNARDO Cecilia

Giudice del Tribunale di Roma

4. BIANCHI Daniele

Giudice del Tribunale di Genova

5. CAPONE Cristina

Giudice del Tribunale di Napoli Nord

6. CASCIARO Salvatore

Consigliere della Corte di appello di Roma

7. CICERO Sabrina

Giudice del Tribunale di Trieste

8. CORSINI Giulio

Giudice del Tribunale di Palermo

9. CRUCIOLI Riccardo

Giudice del Tribunale di Genova

10. de ROBERTIS Marina

Giudice del Tribunale per i Minorenni di Perugia

11. FILOCAMO Fulvio

Magistrato di tribunale addetto all’Ufficio del Massimario e del Ruolo presso la Corte di Cassazione

12. GAGLIANO Chiara

Giudice del Tribunale di Termini Imerese

13. GATTELLI Marilù

 

Sostituto procuratore della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna

14. GIANNINO Salvatore

Sostituto procuratore della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca

15. GUARRIELLO Silvio Marco

Sostituto procuratore presso la DDA di Salerno

16. GUTTADAURO Giuseppina

Giudice del Tribunale di Firenze

17. INFANTE Enrico Giacomo

Movimento per la Costituzione

Sostituto procuratore della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia

18. LEBBORONI Giovanna

Procuratore della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Ancona

19. MAGLIOLA Alessia

Magistrato del Tribunale di Sorveglianza di Lecce

20. MALATESTA Ombretta

Giudice del Tribunale di Milano

21. MARZOCCA Raffaella

Giudice del Tribunale di Verona

22. NANIA Luca

Movimento per la Costituzione

Giudice del Tribunale di Lametia Terme

23. PARODI Cesare

Procuratore Aggiunto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino

24. PAVONE Enrico

Movimento per la Costituzione

Sostituto procuratore della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano

25. PERINU Ilaria

Sostituto procuratore della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano

26. PORCU Emanuela

Sostituto procuratore della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro

27. PROIA Maria

Giudice del Tribunale di Avezzano

28. RECUPIDO Rosa Alba Maria Enza

Presidente di Sezione del Tribunale di Catania

29. RIBERA Maria Cristina

Sostituto procuratore della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli

30. SANGERMANO Antonio

Movimento per la Costituzione

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze

31. SAPIO Michaela

Giudice del Tribunale di Isernia

32. SCAVUZZO Ugo

Presidente di Sezione del Tribunale di Patti

33. SPADARO Giuseppe

Presidente del Tribunale per i Minorenni di Bologna

34. SPINELLI Giovanni

Giudice del Tribunale di Roma

35. TANGA Antonio Leonardo

Consigliere della Suprema Corte di Cassazione

36. TOCCI Stefano

Sostituto Procuratore Generale presso la Suprema Corte di Cassazione

 

 

Statuto dell’Anm - Modalità di voto

 

Art. 27. - Modalità della votazione

Dalle ore 9 del terzo giorno antecedente quello fissato per le elezioni, l’Ufficio elettorale, nominato ai sensi dell’art. 24, provvede alla verifica dell’adempimento degli incombenti di cui all’articolo che precede da parte della Segreteria generale. Nello stesso termine sono designati i rappresentanti di lista, in numero di uno per ciascuna.

Nel giorno precedente quello di inizio delle operazioni di voto, gli uffici elettorali sezionali e sottosezionali s’insediano nelle sale di votazione, ove curano la predisposizione delle misure necessarie ad assicurare la segretezza del voto; procedono alla vidimazione delle schede e ricevono le eventuali designazioni dei rappresentanti di lista, uno per ciascuna.

Le operazioni di voto si svolgono dalle ore nove alle tredici dei giorni stabiliti: i componenti dei vari uffici di votazione sono responsabili della segretezza del voto. Ciascun socio può votare in uno qualsiasi degli uffici sezionali e sottosezionali, indipendentemente dall’appartenenza, purché munito del certificato elettorale - che l’ufficio ritira dopo la votazione - e purché non soggetto alla misura della sospensione di cui all’art. 8, 1° comma. Ogni elettore può votare per una sola lista, apponendo un segno di croce in un apposito spazio accanto alla lista prescelta e può, inoltre, esprimere la propria preferenza a non più di cinque candidati compresi nella lista medesima scrivendo il nome e cognome oppure i rispettivi numeri, con cui essi sono distinti, nelle righe in bianco.

Sono nulli i voti di preferenza che eccedono il numero di cinque, nonché quelli espressi a favore di candidati non compresi nella lista votata.

I rappresentanti di lista possono assistere a tutte le operazioni degli uffici cui sono addetti e possono far inserire nei relativi verbali eventuali osservazioni e reclami.

Art. 28. - Operazioni degli uffici elettorali sezionali e sottosezionali

Esaurite le operazioni di votazione, gli uffici elettorali sottosezionali trasmettono immediatamente, mediante corriere oppure in plico postale raccomandato, all’ufficio elettorale sezionale le schede votate, l’elenco dei votanti con i certificati elettorali, il verbale delle operazioni e i relativi allegati.

L’ufficio elettorale sezionale, verifica la corrispondenza del numero delle schede votate nelle sottosezioni col numero dei votanti, imbussola le schede nell’urna dell’ufficio sezionale mescolandole opportunamente. Dopo l’imbussolamento di tutte le schede di tutte le sottosezioni, procede allo scrutinio. Dopo di che trasmette immediatamente, mediante corriere oppure in plico postale raccomandato, all’ufficio elettorale centrale il verbale delle operazioni contenente i risultati dello scrutinio, le tabelle di scrutinio, le schede votate, l’elenco dei votanti con i certificati elettorali e gli eventuali reclami.

Art. 29. - Operazioni dell’ufficio elettorale centrale

L’ufficio elettorale centrale, esaminati gli eventuali reclami, effettua i riepiloghi dei voti riportati da ciascuna lista in campo nazionale e di quelli riportati da ciascun candidato.

Quindi procede alla distribuzione dei seggi disponibili fra le varie liste concorrenti in proporzione dei voti da ciascuna riportati, trascurando gli eventuali resti. Nell’ambito di ciascuna lista i seggi sono assegnati ai candidati che abbiano riportato il maggior numero di suffragi (voti di lista più voti di preferenza), con il correttivo per il quale vengono comunque considerati eletti nella misura del 30%, fino al completamento degli eletti di ogni lista, i candidati di ciascun genere che abbiano conseguito il maggior numero di suffragi. A parità di voti è preferito il candidato più anziano.

I seggi eventualmente residuati, dopo la distribuzione proporzionale di cui sopra, sono attribuiti facendo applicazione del meccanismo correttivo di cui al secondo periodo del secondo comma, ai candidati primi esclusi delle liste che abbiano riportato i resti maggiori.

 

 

 
 
 
 
 
 

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