1) L’adeguamento automatico 2009.
Entro la fine di maggio 2009 doveva essere emanato il D.P.C.M. di adeguamento dei nostri stipendi in misura pari agli incrementi medi nel pubblico impiego nel triennio 2006-2008. Il conteggio è effettuato dall’ISTAT e non è stato ancora diffuso. I dati del Ministero per la P.A. e l’innovazione si avvicinano al 10 %. Per il biennio 2007-2008 è stato già riconosciuto il 7,38 % complessivo, che va detratto da quanto sarà riconosciuto dal D.P.C.M. Insomma, ci spetterà un (modesto) adeguamento perché gli incrementi degli altri pubblici dipendenti sono stati superiori al 7,38 %. È necessario, comunque, vigilare perché nei calcoli siano comprese le cospicue indennità variabili riconosciute ad ampie categorie di personale e non rientranti nei generali aumenti contrattuali. La somma dovrebbe oscillare intorno al 2,7 % degli stipendi e presumibilmente sarà pagata dal mese di giugno, con gli arretrati e senza interessi.
2) Gli aumenti di stipendio della “legge Mastella”.
La legge Mastella (l. n. 111/2007) ha “accorciato” la carriera dei magistrati, portando da 7 a 6 i livelli economici, avvicinando le scadenze per gli aumenti e prevedendo una maggiore base di calcolo degli stipendi. Oggi, infatti, il magistrato ordinario tirocinio entra in servizio con lo stipendio che prima l’uditore giudiziario percepiva dopo 6 mesi; dopo soli 18 mesi raggiunge lo stipendio che veniva attribuito dopo 2 anni; dopo soli 4 anni ottiene lo stipendio prima percepito dopo 5 anni. La base di calcolo iniziale è, dunque, più alta (stipendio dell’uditore con 6 mesi) e la carriera è più rapida di 1 anno e mezzo (6 mesi all’inizio e 1 anno al raggiungimento del 4° anno di servizio). Ma allora, perché se si arriva prima a livelli stipendiali più alti gli stipendi sono sempre gli stessi? L’incremento, collegato alla “nuova carriera” prevista dalla legge Mastella, dovrebbe essere di almeno 1 classe biennale del 6 %, coi conseguenti effetti sull’ulteriore progressione stipendiale. Quindi, dopo 13 anni di servizio (1 anno dopo la III valutazione) deve essere riconosciuta almeno la 6^ classe stipendiale e non la 5^, come invece accade oggi. Le differenze retributive nette sono mediamente di circa € 250 mensili per i primi 13 anni di servizio, oltre agli arretrati.
3) Il “premio di promozione”
La l. n. 425/1984 prevede i criteri di calcolo degli stipendi dei magistrati in base alla tabella allegata alla l. n. 111/2007. Da 25 anni l’amministrazione non ha mai applicato di l’artt. 4 c. 5 della l. n. 425/1984, secondo il quale al momento del conseguimento dei vecchi stipendi di appello, cassazione e F.D.S. cioè dopo 13, 20 e 28 anni di servizio (in quest’ultimo caso con retrodatazione al 24° anno) spetta un premio di promozione rispettivamente pari al 24 %, 14 % e 12 % dello stipendio base precedentemente percepito. Basta fare un controllo dei cedolini di stipendio e dei decreti ministeriali di inquadramento per verificare che l’amministrazione non ha mai riconosciuto il premio di promozione. La formale giustificazione è che la norma si applicava solo per determinare gli stipendi all’entrata in vigore della legge, ma lo stesso art. 4 comma 11 prevede che il premio spetta a tutti coloro che entrano in servizio anche dopo l’entrata in vigore della legge. L’omissione incide notevolmente sul nostro stipendio con differenze nette mensili medie di circa € 500 a partire dal 13° anno di servizio, oltre agli arretrati.
4) Il “trascinamento”
L’art. 5 l. n. 425/1984, inoltre, prevede un principio di carattere generale: gli anni di carriera non possono essere persi ai fini economici e devono essere “trascinati” nelle posizioni e qualifiche successive, il tutto secondo il meccanismo tipico delle “classi o aumenti biennali” (cd. trascinamento); insomma, non è possibile riconoscere un’anzianità economica inferiore a quella di servizio effettiva. L’amministrazione non applica correttamente la norma che garantisce una piena ed effettiva valutazione a fini economici di tutta l’anzianità di servizio del magistrato che viene, invece, frazionata e ricalcolata all’ingresso di ogni livello stipendiale. Secondo i calcoli dell’amministrazione, infatti, 5 anni di servizio al momento dell’ingresso nella vecchia qualifica di “magistrato di tribunale dopo 3 anni” non equivalgono a 2,5 classi di stipendio (una classe ogni biennio), ma 0 classi (per la precisione 1 anno e 5 di “temporizzazione”). La conseguenza è che al 13° anno si è ancora (e solo) alla 4^ classe, mentre dovrebbe essere riconosciuta la 6^ classe con un anno residuo utile per la successiva progressione. In termini concreti, la differenza di netta di 2 classi per i magistrati alla I valutazione è di circa € 300 mensili netti per 9 anni (cioè fino a 1 anno dopo la III valutazione).
5) L’ “anzianità convenzionale”
L’art. 4 della l. n. 425/1984 prevede il riconoscimento di un’anzianità convenzionale per coloro che entrano in magistratura avendo già un titolo professionale ritenuto dalla legge necessario per l’accesso. In pratica tutti i magistrati che entreranno in futuro in servizio dovranno necessariamente averne uno (avvocato, magistrato onorario, dipendente pubblico), perché il concorso – a seguito della legge Mastella – è ormai divenuto “un concorso di secondo grado”. Il beneficio economico è del 15 % dello stipendio di ingresso (3 % all’anno), cioè circa € 250 mensili netti. Questa anzianità convenzionale (ed il conseguente aumento di stipendio) non viene riconosciuta dall’amministrazione ai magistrati entrati in carriera dopo l’entrata in vigore della legge Mastella con l’effetto che non è possibile nemmeno riparametrare gli stipendi dei magistrati con maggiore anzianità di servizio, che dovrebbero essere conseguentemente incrementati.
6) L’ “indennità giudiziaria” “tagliata”
Oggi non dovrebbe trovare più applicazione l’art. 3 c. 3 della l. n. 27/1981 che prevedeva la decurtazione del 50 % dell’indennità giudiziaria per gli uditori senza funzioni, perché la qualifica di uditore senza funzioni non esiste più essendo stata sostituita dalla diversa figura del magistrato in tirocinio. L’amministrazione, tuttavia, continua a decurtare l’indennità giudiziaria del 50 % ai magistrati in tirocinio, con una perdita netta mensile di circa € 350.
7) L’art. 50 comma 4 della legge 388/2000
Tale norma ha reso applicabile anche ai magistrati ordinari il 2° comma dell'art. 5 della legge 303/1998, secondo cui "la dichiarazione di idoneita' ai fini del conferimento delle funzioni direttive superiori retroagisce, ai soli effetti economici, a decorrere dal compimento del quarto anno dalla nomina" (mentre la valutazione avviene a 8 anni dalla nomina). La retroattività comporta poi la corresponsione degli arretrati, per i periodi maturati dopo il 1° gennaio 2001. Il vantaggio è di due scatti biennali (il 5%).
Dopo una lunga battaglia il Ministero ha riconosciuto pacificamente il beneficio ai “non galleggianti”, cioè ai colleghi dei concorsi successivi al gennaio 1970, mentre lo ha negato a coloro che hanno “galleggiato” tanto o poco. Con più sentenze depositate il 18 e 19 maggio 2007 il TAR Lazio ha affermato che il beneficio compete anche a coloro che abbiano galleggiato, nei limiti in cui i suoi effetti attuali siano più vantaggiosi del galleggiamento. Le sentenze riguardano direttamente solo i ricorrenti, ma giovano indirettamente a tutti i magistrati dei concorsi del 1967 (tutti), del 1969 e del gennaio 1970. il Ministero ha proposto appello, ma, dopo che il CDS ha respinto la sospensiva, ha pagato.
La differenza dovuta è di € 200-400 euro al mese con arretrati dal 1° gennaio 2001.
Vi sono comunque difficoltà ad estendere il giudicato ai non ricorrenti, poiché questa estensione è oggi vietata dalla legge, perciò è opportuno che chi non lo ancora fatto promuova una causa.
E’ altresì necessario che chi non lo ha ancora fatto presenti l’istanza di corresponsione degli emolumenti secondo il modello allegato (ogni mese si prescrive un rateo). La istanza ovviamente non è necessaria per chi è beneficiario delle sentenze.
8) Illegittimità costituzionale di un sistema irrazionale.
Il sistema caotico di progressione economica creato dalla l. n. 111/2007 è ingiusto ed irrazionale e presenta evidenti profili di incostituzionalità. Le 7 valutazioni quadriennali di professionalità sono omogenee quanto a requisiti e procedimento ma profondamente diverse negli effetti: in alcuni casi alla valutazione positiva consegue un nuovo livello stipendiale (I, III, V e VII valutazione) mentre negli altri casi non c’è alcun effetto economico (II, IV e VI valutazione). Per tutte le valutazioni alle quali consegue un nuovo livello economico il nuovo stipendio viene attribuito al maturare dell’anzianità richiesta ma nella III valutazione di professionalità lo stipendio viene attribuito dopo 1 anno. Paradossalmente l’apice dell’illogicità si raggiunge al momento della VI valutazione, quando non si percepisce nessun nuovo livello stipendiale, che viene però attribuito al momento della VII valutazione e retroagisce alla data in cui si è acquisita la VI valutazione. Sono stati abbreviati, inoltre, i tempi minimi per esercitare funzioni di appello, di cassazione, semidirettive e direttive, perché bastano anche solo 8 anni per diventare consiglieri di appello, di cassazione o presidenti di sezione in tribunale ed è possibile diventare presidenti di sezione di cassazione (il c.d. III grado) dopo soli 20 anni. Delle due, quindi, l’una: o vanno anticipati i livelli stipendiali o sono illegittime le valutazioni intermedie (II, IV e VI) alle quali non corrisponde alcun aumento di stipendio. È necessario, perciò, ricorrere alla Corte Costituzionale per ridare coerenza ad un sistema irrazionale che è imploso e che impone ai magistrati solo maggiori oneri senza alcun beneficio.
(MESSA IN MORA PER LE RIVENDICAZIONI DA “2 A 6”)
Al Ministero della Giustizia
Direzione generale dei magistrati
Via Arenula n. 70 – 00186 Roma
Il/La sottoscritto/a dott. … , magistrato ordinario alla … valutazione di professionalità in servizio presso … con funzioni di …, nominato con D.M. …
PREMESSO
che il proprio stipendio è stato ed è calcolato erroneamente
o senza considerare l’accelerazione di carriera prevista dalla l. n. 111/2007;
o senza applicare il “premio di promozione” previsto dall’art. 4 c. 5 della l. n. 425/1984;
o con un erronea applicazione del “trascinamento” dell’art. 5 della l. n. 425/1984;
o senza riconoscere l’anzianità convenzionale prevista dall’art. 4 c. 2 l. n. 425/1984;
o decurtando erroneamente l’indennità prevista dall’art. 3 l. n. 27/1981 del 50%;
DIFFIDA
l’amministrazione giudiziaria a ricalcolare il proprio stipendio correttamente secondo i criteri previsti dalle citate norme;
RICHIEDE
all’amministrazione giudiziaria il pagamento di tutte le differenze retributive non corrisposte, comprensive di arretrati, interessi e rivalutazione dovute ai sensi delle citate leggi e norme.
Data …
Firma …
(MESSA IN MORA PER L’ART. 50 COMMA 4 L. 388/00 )
Al Ministero della Giustizia
Direzione generale dei magistrati
Via Arenula n. 70 – 00186 Roma
Il/La sottoscritto/a dott. … , magistrato ordinario alla … valutazione di professionalità in servizio presso … con funzioni di …, nominato con D.M. …
PREMESSO
di essere attualmente in godimento di un trattamento stipendiale inferiore a quello attribuito ai colleghi assunti in servizio con decorrenza posteriore;
rilevato che tale ingiustificata disparità di trattamento dipende da una erronea applicazione dell’art. 50 comma 4 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 (legge finanziaria 2001), in palese violazione di fondamentali precetti costituzionali (art. 3 e 36 Cost.);
ritenuto che al richiedente è stato negato il nuovo trattamento perché destinatario, ai sensi delle norme soppresse dal d.l. 11 luglio 1992 n. 333, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992 n. 359, di riallineamento stipendiale (c.d. galleggiamento), il cui importo è risultato peraltro inferiore al beneficio previsto dal citato art. 50 comma 4;
sottolineato che non si può determinare, paradossalmente, un trattamento economico deteriore per i magistrati più anziani rispetto a quelli più giovani;
che questa è stata l’interpretazione fornita dal TAR Lazio con più sentenze depositate il 18 e 19 maggio 2007 ed il CdS, rigettando l’istanza di sospensiva proposta dal Ministero, ha confermato tale interpretazione
RICHIEDE
che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del più volte ricordato art. 50 comma 4 legge 388/2000, il suo trattamento economico sia rideterminato applicando tale normativa, se del caso previo riassorbimento, dalla medesima data, della quota stipendiale derivante dal “galleggiamento”; chiede, altresì che sulle somme che gli spettano siano liquidati gli interessi compensativi nella misura di legge dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo e la rivalutazione monetaria.
Data …
Firma …