Quinta commissione
Numerose sono state le delibere di conferimento di Uffici Direttivi e Semidirettivi giunte con voto unanime dalla Commissione e confermate in plenum. Specificamente è stato deliberato:
- il conferimento dell'ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di AREZZO (vac. 16/11/2022 - dott. Roberto Rossi) alla Dott.ssa Gianfederica DITO
- il conferimento dell'ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vasto (vac. 03/02/2023 - dott. Giampiero Di Florio) al Dott. Domenico Angelo Raffaele SECCIA
- il conferimento dell'ufficio semidirettivo di Procuratore Aggiunto del Tribunale di BENEVENTO (vac. 05.05.2021 - dott. Giovanni CONZO) al Dott. Gianfranco SCARFO’;
- il conferimento dell'ufficio semidirettivo di Procuratore Aggiunto del Tribunale di MILANO (vac. 19.12.2022 - dott. Maurizio Romanelli) alla Dott.ssa Bruna ALBERTINI;
- il conferimento dell'ufficio semidirettivo di Presidente di Sezione del Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE (vac. 05.05.2023 - settore penale - dott.ssa Loredana Di Girolamo) alla Dott.ssa Rosetta STRAVINO
- il conferimento dell'ufficio semidirettivo di Presidente di Sezione Tribunale SIRACUSA (vac. 24/05/2023 - settore penale - dott.ssa Giuseppina Storaci) al Dott. Antongiulio MAGGIORE
- il conferimento dell'ufficio semidirettivo di Presidente della Sezione Lavoro Tribunale di BRESCIA (vac. 28/02/2023 - dott.ssa Mariarosa Clara Pipponzi) alla Dott.ssa Elena STEFANA
nonché la conferma nelle funzioni direttive del Dott. Giulio SARNO - Presidente di Sezione Corte Suprema di Cassazione ROMA), della Dott.ssa Emma AVEZZU' (Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di TORINO), del Dott. Guido RISPOLI (Procuratore Generale presso la Corte di Appello di BRESCIA),
nonché la conferma nelle funzioni semidirettive del Dott. Vincenzo Gaetano CAPOZZA (Presidente di Sezione della Corte d’appello di ROMA), del Dott. Antonio MATANO (Presidente di Sezione Lavoro della Corte d’appello di BRESCIA), della Dott.ssa Manuela Maria Rosa CANTU’ (Presidente di Sezione presso la Corte di Appello di BRESCIA).
È stata deliberata la non conferma nelle funzioni semidirettive di un Procuratore Aggiunto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.
Il Consiglio, con una proposta deliberata all’unanimità dalla Quinta Commissione, ha disatteso il parere di maggioranza del Consiglio Giudiziario di Milano, favorevole alla conferma, da cui si era discostato solo un consigliere di MI, che aveva espresso parere di minoranza contrario alla conferma.
Le condotte in contestazione, che hanno generato tre distinti procedimenti (penale per il reato di cui all’art. 328 c.p., disciplinare e di incompatibilità ambientale) sono consistite:
- nella omessa sottoposizione alla cognizione del collegio giudicante di un video e di una serie di documenti, contenenti elementi potenzialmente favorevoli alla difesa;
- nell’avere depositato una richiesta di prova testimoniale ex art. 507 c.p.p., contenente, tra gli altri, un capitolo relativo a “interferenze da parte della difesa nei confronti di magistrati di uffici giudiziari milanesi”.
Si trattava in particolare di un capitolo di prova avente ad oggetto il presunto accordo tra il Presidente del collegio e alcuni difensori per assicurare l’assoluzione di un imputato, finalizzato a provocare in modo irrituale e surrettizio l’astensione del Presidente del collegio che, per stessa ammissione del Pubblico Ministero interessato, non era gradito per l’atteggiamento di eccessiva severità tenuto nel corso del processo, che si è concluso con l’assoluzione di tutti gli imputati per insussistenza dei fatti.
Si tratta di condotte particolarmente gravi che incidono sulla sussistenza dei prerequisiti di indipendenza, imparzialità ed equilibrio, incompatibili con le prerogative e le facoltà del Pubblico Ministero e con il suo status costituzionale, in un processo improntato alla necessità di una piena ostensione degli elementi di prova raccolti e che nel contradittorio delle parti devono essere valutati da un giudice terzo.
Parimenti allarmante l’uso strumentale dell’art. 507 c.p.p. quale mezzo surrettizio finalizzato a provocare l’astensione dell’organo giudicante e alla sua conseguente sostituzione, in difetto di qualsivoglia elemento di riscontro e che semmai avrebbe dovuto comportare il ricorso all’istituto della ricusazione.
In ragione di questi elementi la delibera approvata dal plenum conclude:
“Le descritte condotte poste in essere […], tutte ricadenti nel quadriennio in valutazione, infatti, oggettivamente connotate da patente gravità, sono indiscutibilmente idonee ad incidere sui prerequisiti dell’imparzialità e dell’equilibrio del magistrato, in quanto finalizzate a preservare – nonostante significative evidenze di segno contrario – la credibilità di un coimputato che aveva reso dichiarazioni etero-accusatorie e, quindi in sostanza a
salvaguardare, attraverso la protezione della credibilità di dette dichiarazioni, la ricostruzione dei fatti proposta dalla Pubblica accusa, con conseguente violazione del diritto degli imputati ad avere un giusto processo. Ciò sulla base di una valutazione incoerente con le prerogative e le facoltà del Pubblico Ministero e con il suo statuto costituzionale, in un processo improntato, comunque, alla necessità di una piena ostensione degli elementi di prova raccolti (rispetto ai quali al PM non è attribuita, nel corso del giudizio, l’insindacabile e pregiudiziale valutazione del portato dimostrativo dei suddetti elementi) e che invece nel contraddittorio delle parti devono essere giudicati da un giudice terzo.”
[…]
“Risulta dunque dimostrata l’assenza in capo al dott. […] dei prerequisiti della imparzialità e dell’equilibrio, avendo reiteratamente esercitato la giurisdizione in modo non obiettivo né equo rispetto alle parti nonché senza senso della misura e senza moderazione.
D’altra parte, la pervicacia dimostrata in tutte le sedi in cui è stato chiamato a illustrare il proprio operato è idonea a dimostrare come, diversamente da quanto ritenuto dal Consiglio giudiziario nel parere di maggioranza, le condotte poste in essere dal magistrato in valutazione, lungi dall’essere contingenti e occasionali, rappresentino un modus operandi consolidato e intimamente connesso al suo modo di intendere il ruolo ricoperto, proiettando, pertanto, un giudizio prognostico negativo sul possesso dei prerequisiti dell’imparzialità e dell’equilibrio anche ai fini della conferma”.
La delibera di non conferma è stata approvata a larga maggioranza (23 voti compreso quello del Vice Presidente) e con l’astensione dei consiglieri Miele, Fontana, Basilico e Morello.
Sesta commissione
Nel corso del plenum è stata deliberata la pratica avente ad oggetto “Richiesta del Ministro della Giustizia, ai sensi dell'art. 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195 di un parere sullo schema di decreto legislativo recante ‘Attuazione della legge 26.11.2021, n. 206, recante delega al governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei
procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata’.”
In ragione del rilievo della pratica indicata e per non appesantire troppo il presente report vi riportiamo in allegato un abstract con una sintesi del parere e la relativa delibera Si segnala come sia stata deliberata la pratica della sesta commissione riguardante la organizzazione di un incontro di studio dal titolo “La magistratura e i social network” e dunque di un dibattito avente ad oggetto la delicatissima materia dei comportamenti online del magistrato, con gli interrogativi che si pongono rispetto alla libertà di espressione e al diritto di esprimere la propria personalità. L’incontro si svolgerà nei giorni 16 e 17 maggio 2024 presso la sala conferenze del Consiglio Superiore della Magistratura, secondo il programma allegato e sarà ripreso e trasmesso in diretta sul canale youtube del CSM (www.youtube.com/@ConsiglioSuperioreMagistratura).
I partecipanti invitati, come individuati in delibera, e quanti volessero partecipare (nei limiti di capienza della sala) sono invitati a comunicare la partecipazione mediante mail all’indirizzo sesta@cosmag.it entro le ore 10:00 del 13 maggio 2024
Settima commissione
La settima commissione ha elaborato due delibere che sono state approvate dal plenum relative ai tempi verosimili di approvazione delle nuove circolari sull’organizzazione degli Uffici Requirenti e sulle tabelle di organizzazione degli Uffici Giudicanti, ad uno scadenziario aggiornato di approvazione dei nuovi strumenti di organizzazione degli Uffici Giudicanti e Requirenti e sulla organizzazione prossima di incontri con i dirigenti degli Uffici, i
componenti dei Consigli Giudiziari (e del Consiglio Direttivo) per il confronto sulla portata complessiva dei nuovi assetti tabellari e sulle modifiche più rilevanti introdotte nel nuovo testo delle circolari ormai in via di definizione.
In ordine ai progetti organizzativi viene individuato il quadriennio di validità nel 2026/2029, con conseguente proroga dei progetti vigenti fino all’adozione dei nuovi, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 1, dell’ordinamento giudiziario.
I dirigenti degli uffici requirenti avranno a disposizione un congruo arco di tempo il cui termine finale viene individuato nel 25.03.2025, data entro la quale va depositato il decreto di adozione del progetto organizzativo e disporne la contestuale trasmissione ai Consigli Giudiziari (o al Consiglio Direttivo) per il prescritto parere.
I Consigli Giudiziari ed il Consiglio Direttivo, a loro volta, potranno procedere all’esame dei progetti organizzativi entro il 30.06.2025, con formulazione del relativo parere conclusivo entro il 30.09.2025. Da ultimo, l’approvazione del Consiglio Superiore avverrà nei successivi 90/180 giorni.
Quanto alle tabelle di organizzazione degli Uffici Giudicanti vengono indicate le seguenti nuove scadenze:
- convocazioni delle riunioni dei magistrati dell’ufficio e avvio degli ulteriori adempimenti preliminari entro il 30.10.2024
- deposito della segnalazione/proposta e contestuali comunicazioni entro il 28.02.2025;
- invio della proposta ai Consigli giudiziari (o al Consiglio direttivo) entro il 25.03.2025;
- esame delle proposte da parte dei Consigli giudiziari e del Consiglio direttivo entro il 30.06.2025, con formulazione del relativo parere conclusivo entro il 30.09.2025;
- approvazione del Consiglio Superiore nei successivi 90/180 giorni.
Ovviamente tali scadenze non potranno operare per il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie (che sostituirà a breve il Tribunali per i Minorenni oltre ad attrarre la competenza di alcune materie oggi riservata ai Tribunali ordinari) per i quali il procedimento di formazione delle tabelle non potrà che prendere avvio dopo l’esercizio della delega legislativa e della conseguente adozione da parte del Consiglio delle specifiche disposizioni tabellari in merito. I Tribunali per i minorenni, pertanto, continueranno ad essere organizzati sulla base delle tabelle vigenti e le eventuali variazioni saranno regolate dalla circolare vigente.
Nella delibera viene infine precisato che i prospetti feriali dell’anno 2024 (ormai elaborati e prossimi alla trasmissione al Consiglio Superiore) saranno ovviamente esaminati dal Consiglio applicando le circolari attualmente vigenti.
Si rinvia per il dettaglio alle delibere allegate.
Alle pratiche fin qui sottolineate occorre aggiungere:
- la approvazione delle delibere predisposte dalla terza commissione di copertura posti
giudicanti e requirenti di primo grado.
Un cordiale saluto e un augurio di buon lavoro a tutti
Edoardo Cilenti
Paola D’Ovidio
Maria Vittoria Marchianò
Maria Luisa Mazzola
Bernadette Nicotra
Eligio Paolini
Dario Scaletta
Leggi e scarica gli allegati in formato.pdf