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Risposta a quesiti sullo status giuridico ed economico

 venerdì, 20 novembre 2009

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UFFICIO SINDACALE DI M.I.
Attualmente M.I. ha realizzato un ufficio sindacale per l'assistenza su
tutte le questioni relative allo /status /giuridico ed economico dei
magistrati. Sono state promossi ricorsi esplorativi davanti ai T.A.R.
della Campania e del Lazio. E' in corso la stipula di una convenzione di
assistenza giudiziaria a costi contenutissimi. Il coordinamento
dell'ufficio è curato da Alessandro Pepe e da Aldo Morgigni M.I.
Abbiamo cercato di ridurre i costi al minimo ed il 14 dicembre 2009 il
T.A.R. Campania deciderà la prima controversia.
I recapiti dell'ufficio sono segreteria@magistraturaindipendente.it e
064940756.
In alternativa gli interessati possono anche contattarci sulle caselle
di posta elettronica alessandro.pepe@giustizia.it oppure
aldo.morgigni@giustizia.it

DIFFIDA E DECRETO DI INQUADRAMENTO
Dal sito di M.I. può essere scaricata e stampata la diffida e messa in
mora /omnibus /da inviare all'amministrazione per le varie questioni che
abbiamo sollevato. Si tratta di un atto indispensabile per instaurare il
contenzioso. Va trasmessa tramite l'ufficio, conservando una copia
protocollata, ovvero con raccomandata con A./R. conservando una copia
con la ricevuta di spedizione. Per agire in giudizio è anche necessario
scaricare dal proprio fascicolo personale sul sito /intranet/ /"cosmag"
/il decreto ministeriale di inquadramento nell'ultima qualifica o
"valutazione". Il decreto è indispensabile per calcolare il /quantum/
esatto della domanda. Il tutto andrà trasmesso al difensore al quale si
conferirà la procura.

INDENNITA' DI PRIMA SISTEMAZIONE
Va richiesta in tutti i casi di trasferimento di ufficio a diversa sede
di servizio (inclusa la sezione distaccata rispetto alla centrale se lo
spostamento è stato obbligatorio, ad es. per ultradecennalità). Tra i
casi di trasferimento di ufficio rientrano anche quello "a seguito di
disponibilità" (come per i "disagiati") e quello a domanda con
attribuzione di "funzioni superiori" (di II grado, di legittimità,
semidirettive o direttive), che è sempre nell'interesse
dell'amministrazione. L'indennità ammonta a circa EUR. 3.500 lordi per i
trasferiti di ufficio (magistrati in prima sede) e per i trasferiti a
funzioni superiori. Se non si ha con sé un nucleo familiare, ovvero se
non lo si sposta l'indennità è ridotta a circa EUR. 1.750 lordi. Per i
nuovi "disagiati" è di circa EUR. 10.000 lordi, che non sono
suscettibili di taglio del 50% se non si sposta la famiglia. Il
pagamento va richiesto al presidente della corte di appello o al
procuratore generale del distretto di destinazione. La richiesta va
formulata nel termine di prescrizione di cinque anni dal trasferimento
(per stare sicuri, anche se potrebbe applicarsi quello decennale).

ANZIANITA' CONVENZIONALE E CONCORSO DI 2° GRADO
La norma di riferimento è l'art. 4 comma 2 L. n. 425/1984, secondo
cui ?/I periodi di servizio e di attività professionale, richiesti dai
rispettivi ordinamenti per l'accesso alle carriere di magistratura e di
avvocatura dello Stato, sono riconosciuti, in favore dei magistrati e
degli avvocati dello Stato nominati a seguito di pubblico concorso,
nella misura fissa di cinque anni e sono valutati attribuendo un
beneficio del 3 per cento per ciascun anno, da calcolare sullo stipendio
o livello retributivo iniziali dell'attuale carriera di appartenenza/?.
Ora, solo chi ha vinto un concorso il cui accesso è condizionato al
possesso di un preventivo titolo professionale può invocare questa
norma. Che - è bene dirlo - non sembra stabilire una diversità
"genetica" tra le carriere di giudice ordinario e di giudice
amministrrativo o contabile, ma anzi riguarda tutte le
magistrature nonché l'avvocatura dello stato. I colleghi del D.M. del
2007 e quelli appena nominati hanno superato il concorso con questi
criteri e, pertanto, per essi si può invocare l'anzianità convenzionale
di cinque anni e il beneficio del 15 %. Il problema interpretativo
riguarda forse i vincitori "specializzati", che non provengono da un
"lavoro" o "carriera" ma da un periodo, appunto, di "studio"
specialistico. Però, la specializzazione è equiparata normativamente a
certi "lavori" o "carriere", per cui per tutti dovrebbe valere il
diritto all'anzianità convenzionale. Altrimenti, si creerebbe un
irrazionale squilibrio tra vincitori dei medesimi concorsi a seconda dei
titoli di accesso.
Altra categoria che secondo alcuni potrebbe essere direttamente
beneficiata dall'art. 4 comma 2 è quella dei colleghi dei concorsi degli
anni '60, entrati in magistratura allorché, per assumere in concreto le
funzioni giurisdizionali, occorreva superare l'esame di "aggiunto". Ma
questo è un concorso comunque "interno" alla carriera di magistrato,
mentre l'art. 4 comma 2 sembra riguardare l'accesso provenendo da
carriere diverse.
A nostro parere si deve partire con le richieste e i contenziosi per gli
ultimi vincitori di concorso e, in seguito, richiedere la
"riparametrazione" stipendiale per tutti gli altri magistrati, i quali,
sebbene non vincitori di un concorso di secondo grado, avrebbero diritto
a vedersi riconoscere un trattamento economico corrispondente rispetto
a quello riconosciuto (in proiezione futura) ad altri magistrati. Questo
appunto secondo il noto principio del "riallineamento-riparametrazione",
ovvero della parità delle carriere retributive tra magistrati.

ANZIANITA' ECONOMICA ED ANZIANITA' DI SERVIZIO
Dopo 2 anni complessivi di servizio, ossia al momento della nomina a
magistrato di tribunale (oggi dopo 6 mesi dalla nomina a "magistrato
ordinario") spetta, oltre allo stipendio base, 1 classe in più del 6%.
L'amministrazione, invece, calcola un'anzianità 0, cioè attribuisce un
anzianità "economica" inferiore a quella giuridica, sebbene la legge
preveda che l'anzianità economica non può mai essere inferiore a quella
giuridica (art. 5 L. n. 425/1984). Dopo 4 anni di servizio va
corrisposto lo stipendio di I valutazione in base alla L. n. 111/2007.
Anche in questo caso dovrebbe essere pagato lo stipendio con 4 anni di
anzianità effettiva (ossia con 2 classi in più, pari al 12%).
L'amministrazione, invece, riconosce un'anzianità economica di 1 anno e
5 mesi, per una serie di calcoli in violazione dell'art. 5 predetto. Il
meccanismo si trascina con effetti negativi fino alla V valutazione (20
anni di servizio), dove l'anzianità economica supera quella giuridica.
Morale: guardate il cedolino dello stipendio. In alto a destra è
indicato il livello. La scadenza dello stipendio dovrebbe essere
riportata nella colonna di sinistra. Noterete che non coincide mai con
gli anni di anzianità effettiva. Anche su questo punto abbiamo
predisposto diffida, messa in mora e ricorsi.

INDENNITA' GIUDIZIARIA E MALATTIA
Per la malattia c'é una specifica disparità rispetto alla maternità: in
entrambi i casi l'assenza è obbligatoria, ma solo con la maternità viene
pagata l'indennità giudiziaria. L'assurdo è che se per c.d. "gravidanza
a rischio" (in pratica una malattia) si viene interdetti dal lavoro
durante la maternità l'indennità viene pagata. Se invece si chiede
l'aspettativa per malattia in senso proprio (sia pure durante la
gravidanza) l'indennità non viene pagata. Inoltre per il primo giorno di
congedo straordinario lo stipendio e le indennità vengono tagliati di
1/3 in base ad una vecchia norma, disapplicata dai contratti per il
personale. E' chiaro che anche su questo punto sarà necessario ricorrere
al G.A. e, probabilmente, alla corte costituzionale.

INDENNITA' PER TRASFERIMENTO IN SEDE DISAGIATA
L'amministrazione non sta pagando ancora le indennità mensili ai
colleghi trasferiti in sede disagiata. L'importo che verrà riconosciuto
è di circa EUR. 3.100 lordi al mese, calcolando lo stipendio di un
magistrato ordinario (1 anno e 6 mesi di servizio) che dopo 3 anni ...
non ha conseguito la I valutazione. Il riferimento della L. n. 151/2008
dovrebbe essere fatto, invece, ad un magistrato ordinario che ha
conseguito, almeno ai fini economici, l'anzianità per la I valutazione
(4 anni e 6 mesi complessivi di servizio) ed il relativo stipendio
lordo, che (in base al criterio dell'anzianità effettiva) dovrebbe
ammontare a circa EUR. 3.900. Anche prescindendo dal fatto che la
differenza è rilevante (si tratta di circa EUR. 50.000 lordi nel
quadriennio), il dato preoccupante è che dopo circa due mesi dal
trasferimento molti colleghi non ricevono ancora l'indennità. Ancora
una volta gli interessati dovranno rivolgersi al G.A.

STIPENDI E RIFORMA DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
L'amministrazione forse ricalcolerà gli stipendi dei magistrati sulla
base delle maggiori basi di calcolo dovute all'abbreviazione della
carriera economica contenuta nella L. n. 111/2007. A prescindere dalla
fondatezza delle voci che circolano sull'argomento è un fatto ormai
riconosciuto quello del gravissimo inadempimento dell'amministrazione
nel riconoscere gli effetti economici positivi della riforma, mentre il
C.S.M. si è precipitato a sottoporre a valutazioni di professionalità
perfino i colleghi che avevano solo 1 giorno da valutare appena entrata
in vigore la nuova legge (come per il D.M. 01-08-1991...). In ogni caso
l'aumento della L. n. 111/2007 - anche secondo i nostri calcoli - viene
riassorbito con la V valutazione di professionalità, perciò verranno
corrisposti arretrati ed aumenti solo ai colleghi nominati dal D.M. 1988
in poi. I colleghi dei concorsi antecedenti non ricaveranno un beneficio
economico diretto dalla riforma, anche perché già gli era stato
riconosciuto un forte incremento economico dalla L. n. 388/2000 che, con
l'art. 50, ha aumentato considerevolmente gli stipendi dei magistrati
alla V e VII valutazione (/ex/ cassazione e F.D.S.).

LE SINGOLE VOCI DEL CEDOLINO DELLO STIPENDIO - INDENNITA' GIUDIZIARIA E
RITENUTE PREVIDENZIALI
E' stato già diffuso il vademecum per la lettura dello stipendio, che è
reperibile anche sul sito di M.I. Nella colonna di destra sono riportati
i codici delle somme pagate a vario titolo. Le informazioni dello stesso
ministero dell'economia non sono chiarissime sul punto. Precisiamo che
per i magistrati con funzioni giudiziarie il codice assegno
dell'indennità giudiziaria è (allo stato) 525/002 e l'importo per il
2009 è di EUR. 1087,37 lordi. Questo importo vale per i livelli di
stipendio da HH03 in poi (cioè da magistrato ordinario con funzioni in
poi) ed è uguale per tutti. Se è indicato un codice o un importo diverso
dovrebbe trattarsi del codice assegno 525/001 che vale solo per i
magistrati in tirocinio (il livello di stipendio è HH02) con importo per
il 2009 di EUR. 543,68 lordi, ossia il 50% previsto per i magistrati con
funzioni. La decurtazione, peraltro, è illegittima perché era prevista
per gli uditori giudiziari ma non per i magistrati in tirocinio.
Quanto alle ritenute la voce FONDO DI CREDITO corrisponde alla
trattenuta dello 0,35% della retribuzione globale per finanziare le
attività diverse dalla pensione fornite dall'I.N.P.D.A.P. (prestiti,
borse di studio, residenze per anziani, viaggi di studio per ragazzi).
La ritenuta OP. PREV./TFR è pari al 2% (2,5 su 80) dello stipendio,
mentre la ritenuta OP. PREV. IIS/TFR corrisponde all'1,2% (2 su 60)
dell'indennità integrativa speciale, che è una voce di retribuzione che
si aggiunge allo stipendio. Si tratta delle ritenute per finanziare
l'indennità di buonuscita (c.d. liquidazione), che è una delle voci del
trattamento di fine servizio (TFS). La sigla TFR trae in inganno, perché
ai magistrati non viene applicato il trattamento di fine rapporto,
previsto solo per i dipendenti contrattualizzati. A prescindere dall'uso
della sigla TFR al posto di quella TFS, se le ritenute sono effettuate
nei limiti suddetti, sono calcolate correttamente.

 
 
 
 
 
 

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