MI e la Scuola Superiore della Magistratura: proposte in materia di formazione.
martedì, 16 aprile 2013
Per la trasparenza e comprensibilità dei criteri
La Scuola Superiore della Magistratura: proposte in materia di formazione.
1. Istituita con Decreto Legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, come modificato dalla Legge 30 luglio 2007, n. 111 e successive modifiche, la Scuola Superiore della Magistratura costituisce un’importante risorsa per la formazione e l’aggiornamento professionale dei magistrati.
L’istituzione della Scuola completa la riforma dell’ordinamento giudiziario definita dagli interventi legislativi del 2006/2007, consentendo all’Italia di allinearsi ai principali sistemi giuridici europei, che già da diversi anni vedono la presenza di un’Istituzione specializzata in tale settore.
La Scuola rappresenta un’importante opportunità di sviluppo professionale, che può dare nuovo slancio alle competenze della magistratura.
A fronte di questa importante innovazione, Magistratura Indipendente, tuttavia, intende evidenziare taluni limiti che traspaiono a seguito dell’inizio delle attività della Scuola, con particolare riferimento alle procedure di selezione adottate dalla Scuola e al tirocinio dei MOT.
2. Nonostante gli sforzi compiuti dal Comitato direttivo nel consentire l’avvio completo delle attività in tempi ristretti, le procedure seguite dalla Scuola per selezionare i relatori e, in genere, il corpo docente, difettano di trasparenza e comprensibilità dei criteri adottati.
Al fine di superare la possibile opacità delle scelte, o il dubbio che esse siano ispirate a logiche di appartenenza correntizia, si invocano maggiore trasparenza e pubblicità sia, ex ante, nei criteri di selezione, sia, ex post, nelle scelte compiute, al fine di poter verificare le ragioni che hanno indotto ad attribuire gli incarichi di docenza. Nel sistema precedente, la necessaria approvazione da parte del plenum del CSM delle proposte della Commissione IX e la diretta su radio radicale delle sedute dell’Assemblea plenaria determinavano una forma di controllo sulle decisioni effettuate, con la necessità di motivare le scelte compiute. Queste caratteristiche sono fin qui risultate non sempre presenti nelle scelte del Comitato Direttivo della Scuola.
La necessità di una maggiore trasparenza emerge anche in relazione alle scelte relative ai contenuti e alle priorità dell’azione formativa, con particolare riferimento alla necessità che sia sempre rispettato il pluralismo culturale sotteso a ogni opzione interpretativa.
3. Riguardo al tirocinio dei MOT, il sistema voluto dal legislatore con la riforma dell’ordinamento giudiziario presenta evidenti limiti. La presenza di 6 mesi di tirocinio da effettuarsi presso la Scuola, su 18 del periodo complessivo previsto dalla legge, comprime eccessivamente l’apprendistato presso gli Uffici giudiziari, che ha sin qui costituito il valore aggiunto e il punto di forza della formazione iniziale dei neo magistrati chiamati a decidere il proprio percorso professionali fin dai primi mesi di tirocinio.
Le caratteristiche del concorso in magistratura, infatti, inducono in genere gli aspiranti a consacrare un tempo significativo alla loro preparazione teorica, che segue gli Studi universitari e la specializzazione post-laurea, nei fatti obbligatoria. La pratica presso gli Uffici giudiziari serviva e serve a imparare il mestiere del magistrato e a mettere in pratica l’ampio bagaglio teorico conseguito nel corso degli anni di Studi. Comprimere di un terzo questo momento centrale, differendo il contatto con la realtà giudiziaria a favore di una formazione incentrata sulle ore d’aula, distoglie il vincitore del concorso dal suo fine principale: apprendere il mestiere di magistrato.
De jure condendo appare auspicabile disporre una modifica dell’attuale percorso iniziale che riporti più a lungo il neo magistrato nelle aule di giustizia. I complessivi 12 mesi da trascorrere presso gli Uffici giudiziari, considerando la somma del tirocinio generico e di quello mirato, appaiono troppo pochi per consentire al neo magistrato di affrontare il primo incarico con adeguata preparazione.
4. In attesa di auspicabili modifiche legislative, de jure condito va evidenziato che il tirocinio sperimentato con il primo dei concorsi cui si è applicata la nuova disciplina sta presentando ulteriori problemi di tipo organizzativo.
L’avvio in tempi ristrettissimi delle attività della Scuola sul finire del 2012 e gli spazi limitati presso la struttura di Scandicci costringono i neo magistrati ad alternare periodi di tirocinio presso la Scuola al tirocinio presso gli uffici giudiziari, con evidenti disagi logistici e difficoltà derivanti dal difetto di continuità didattica. Lo stesso periodo di tirocinio presso la Scuola si compone di ore d’aula a Scandicci e di stage svolti in sede decentrata, con ulteriori complicazioni a discapito di un percorso lineare di apprendimento e della pratica presso gli Uffici giudiziari. Gli stessi stage appaiono non sempre ben calibrati nella durata e nei contenuti, avendo riguardo ai destinatari delle attività e al fine di formare un buon magistrato.
Limitare il continuo avvicendarsi tra i diversi momenti del tirocinio, fermo restando il rispetto della scansione voluta dal legislatore, consentirebbe di migliorare la fase di formazione iniziale. Una scelta maggiormente ponderata degli stage, inoltre, potrebbe favorire un affinamento di competenze complementari all’attività giudiziaria.
Il Gruppo di Magistratura Indipendente