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Standard di rendimento e carichi esigibili: una proposta concreta per il civile

 lunedì, 8 febbraio 2016

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Cari Colleghi,

dopo tanto parlare e dopo lo straordinario successo dei referendum, è tempo di passare a proposte operative e concrete. Si tratta di una materia di notevole tecnicismo ed il CSM in questi anni, a partire dalla ormai lontana delibera del 23 settembre 2008, ha costituito un Gruppo di lavoro composto da magistrati (la c.d. commissione “Misura del processo”) per l’individuazione degli standard medi di definizione dei procedimenti, e cioè per l’individuazione del numero di provvedimenti che il magistrato deve garantire ai fini della valutazione di professionalità (gli standard sono previsti dall’art. 11, comma 2, lett. b, e comma 3, lett. e), del d.lgs. 5 aprile 2006 n. 160). La commissione consiliare ha analizzato una quantità enorme di dati, riguardanti ben 684 magistrati, esaminando tutti i tribunali metropolitani, l’87% dei tribunali grandi e il 36% dei tribunali medi. Il gruppo del civile ha concluso i suoi lavori già da alcuni anni con una relazione di maggioranza e una relazione di minoranza votata solamente da M.I.

Con la presente proposta, quindi, Magistratura Indipendente intende non disperdere questo prezioso lavoro, valorizzando gli elementi di unione e non quelli di divisione tra le due relazioni: dopo troppi anni di dibattiti si impone una sintesi che finalmente consenta ai magistrati di sapere quanto devono produrre. In base a questo dato i dirigenti saranno poi chiamati a sviluppare i programmi di gestione di cui all’art. 37 dl n. 98/2011.

Di seguito, quindi, si avanzerà una proposta di sintesi, oltre quella già presente nella relazione di minoranza.

Gli elementi su cui c’è stato pieno accordo all’interno della commissione sono stati i seguenti:

1)  i magistrati vanno divisi per categorie omogenee di materie: è stato fatto;

2) gli standard di produttività richiesti devono essere su base nazionale: è stato fatto;

3) lo standard non può consistere in un numero fisso, ma in una range che vada da un minimo ad un massimo e in base ai percentili 30°,50°,70°: è stato fatto;

4) si è tenuto conto solo delle sentenze depositate entro i 120 giorni e cioè della produttività, per così dire, “fisiologica”: è stato fatto.

I punti di divisione sono stati diversi e non è utile riesaminarli in questa sede.

Sulla base di queste premesse sono stati creati gruppi omogenei di magistrati e lo strumento del range si è rivelato fondamentale, vista la difficoltà ed eterogeneità dei carichi di lavoro del giudice civile italiano: si tratta di una soluzione elastica, fondata su una fascia ampia di oscillazione, articolata su tre “scalini”, che consente di individuare soglie di produttività abbastanza aperte e tali da assorbire prevedibili ed inevitabili differenze, più in particolare con riferimento alle soglie minime.

La relazione conclusiva di maggioranza aveva individuato, sulla scorta dell’elaborazioni statistiche, 8 cluster, e cioè 8 gruppi di unità simili o vicine tra loro dal punto di vista della posizione o della composizione: collegiale 1; collegiale 2; monocratico 1; monocratico 2; monocratico 3; monocratico/famiglia; famiglia; locazioni. 

Questi 8 gruppi possono essere semplificati e ridotti a 5, atteso che i primi due cluster corrispondono in buona sostanza ai giudici che si occupano di materia societaria e successoria e che i tre gruppi del monocratico sono distinti solo per carico, giungendo alla soluzione irragionevole che il giudice con meno carico di lavoro dovrebbe lavorare di meno rispetto ai giudici maggiormente gravati. Per il diritto del lavoro, le incisive riforme degli ultimi anni hanno indotto il Centro Studi MI Napoli a limitarsi prudenzialmente a standard basati sull’esperienza napoletana, la cui adeguatezza rispetto a quelli nazionali meriterà un ulteriore approfondimento. In ogni caso, si è tenuto conto del fatto che le invalidità ora sono decise con ATP e che il c.d. rito Fornero prevede la chiusura della prima fase con ordinanza, che tuttavia sfugge alla rilevazione statistica. In sintesi, le sentenze in materia di previdenza oramai hanno oggetti complessi e possono essere ricomprese in un unico range insieme con le sentenze di lavoro; mentre, per altro verso, anche per il lavoro, come per i settori famiglia, societario, fallimentare, etc, è opportuno equiparare alle sentenze provvedimenti nella sostanza analoghi: in proposito si rinvia a quanto infra si dirà sul c.d. “portafoglio provvedimentale”.

In conclusione, quindi, arrotondando le relative cifre e prendendo spunto dall’elaborazioni di entrambe le relazioni, si possono concretamente ipotizzare i seguenti standard:

            

giudice civile monocratico:

                                              soglia base: 100 sentenze

                                               soglia media: 130 sentenze

                                               soglia alta: 150 sentenze

           

giudice societario/successorio:

                                               soglia base: 60 sentenze

                                               soglia media: 90 sentenze

                                               soglia alta: 120 sentenze

                        

   giudice della famiglia:

                                               soglia base: 145 sentenze

                                               soglia media: 175 sentenze

                                               soglia alta: 230 sentenze

 

  giudice monocratico/famiglia:

                                               soglia base: 120 sentenze

                                               soglia media: 145 sentenze

                                               soglia alta: 170 sentenze

giudice delle locazioni:   

                                                soglia base: 125 sentenze

                                                soglia media: 150 sentenze

                                                soglia alta: 180 sentenze

 

    giudice del lavoro:            

                                                 soglia base: 120 sentenze

                                                 soglia media: 140 sentenze

                                                 soglia alta: 160 sentenze

 

 giudici “promiscui”:  dovranno applicarsi delle riduzioni equitative delle soglie di cui ai modelli base (ad esempio, per il giudice civile/fallimentare).

Per il giudice civile/penale i coefficienti di riduzione dovranno essere particolarmente sensibili                 

 

Infine, la presente proposta prevede:

 

la stabilità e conoscibilità delle soglie di produttività: i magistrati devono conoscere ex ante quali sono le soglie di produttività loro richieste; tali soglie, poi, devono rimanere stabili negli anni, senza dover subire continui adeguamenti anno per anno, in specie per aumentare lo standard. Il c.d. standard “al buio”, cioè non conoscibile ex ante, è del tutto inammissibile.

i rapporti coi programmi di gestione ex art. 37: il dirigente dovrà strutturare il programma di gestione nella consapevolezza che il “suo” giudice, con il raggiungimento della soglia base, sarà in regola con la valutazione di professionalità, sub specie della laboriosità. Dovrà essere quindi una capacità del dirigente stimolare i giudici a produrre di più, e sempre nel rispetto della qualità;

le sentenze, oltre la soglia base, depositate in ritardo: le sentenze eccedenti la soglia base e depositate in ritardo non potranno essere prese in considerazione ai fini disciplinari;

l’introduzione del c.d. “portafoglio provvedimentale”: si deve dare il giusto rilievo ai provvedimenti in forma di ordinanza e decreto che in buona sostanza impegnano quanto una sentenza (oltre all’ordinanza ex art. 702 bis, si pensi all’intera materia cautelare oppure alla materia fallimentare e di famiglia, che spesso richiedono decreti impegnativi, o ancora si pensi al rito Fornero per i lavoristi o alle conciliazioni). Si dovrebbe anche ipotizzare, in conclusione, che tali provvedimenti concorrono al raggiungimento delle soglie.

gli altrimenti definiti: è palese che gli “AD”, quali le cancellazioni et similia, non potranno concorrere alla valutazione di professionalità, perché la cancellazione e situazioni equiparabili non rientrano nella disponibilità del singolo giudice civile;

i settori residui: per il primo grado residuano solo alcuni settori, quali quelli delle esecuzioni, fallimenti e del tribunale delle imprese;

il settore d’appello: poiché la sentenza di appello è notoriamente più “pesante” rispetto a quella del primo grado ed è caratterizzata dalla collegialità, lo standard può e deve essere modellato ipotizzando numeri sensibilmente inferiori (del resto, è esperienza comune che di norma in appello il numero delle sentenze diminuisce significativamente rispetto al primo grado). Discorso del tutto autonomo, invece, dovrebbe farsi per la Corte di Cassazione, la cui iper produttività è del tutto incompatibile con la funzione di un giudice di ultima istanza con funzioni di nomofilachia.

il c.d. “lavoro al nero” e le sedi disagiate: si tratta delle attività finora statisticamente mai rilevate (liquidazione ctu; istanze di anticipazione, etc etc). Questo è un problema molto sentito soprattutto nei tribunali di frontiera, caratterizzati da croniche carenze di organico e da un turn over continuo. Il c.d. lavoro al nero determina in queste sedi maggiori difficoltà, poiché si decidono fascicoli trattati da più giudici in momenti diversi e deve, quindi, trovare il giusto rilievo attraverso una riduzione equitativa delle soglie individuate. A ciò si aggiunga che quasi sempre in queste sedi sono destinati m.o.t., ovvero giudici alla prima esperienza che, proprio per questo, meritano una particolare attenzione e un rafforzamento della loro tutela. Infine, è doveroso ricordare ai colleghi che anche nel penale fu svolto un lavoro notevole, con risultati che devono essere valorizzati.

                                      Documento del Centro Studi M.I. di Napoli

                                      Responsabile: Antonio Lepre

 
 
 
 
 
 

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