Standard di rendimento e carichi esigibili
martedì, 4 marzo 2014
la posizione di MI in CDC ANM
Magistratura Indipendente
Standard di rendimento e carichi esigibili
Magistratura Indipendente rileva che il sistema da ultimo configurato con la delibera adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 24 luglio 2013, pur potendo presentare un apprezzabile punto di partenza, non garantisce al magistrato la conoscenza preventiva della prestazione a cui è tenuto al fine di ottenere una valutazione positiva relativamente ad uno degli indici del parametro della laboriosità.
Ribadisce, pertanto, la necessità che il Consiglio Superiore della Magistratura individui gli standard di rendimento, utili ai fini della valutazione di professionalità, ai sensi dell’art. 11, comma 2, lett. b del d.lgs. 5 aprile 2006 n. 160, in relazione agli specifici settori di attivita' e alle specializzazioni, in modo che siano:
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- predeterminati e conoscibili ex ante dai magistrati sottoposti a valutazione e non quantificati ex post, successivamente alla scadenza del periodo di valutazione;
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- stabili nel tempo e non soggetti a perenne revisione, di quadriennio in quadriennio.
Osserva, al riguardo, come il costante aggiornamento dei clusters, con la preparazione periodica di nuove schede di valutazione, si presenti eccessivamente dispendioso e di difficile realizzazione. Non sembra, difatti, che - in assenza di significative modifiche legislative o di situazioni eccezionali - vi siano ragioni oggettive per cui il livello quantitativo di lavoro del singolo magistrato, che, comunque, deve restare compatibile con un adeguato livello qualitativo, debba cambiare di quadriennio in quadriennio, a seconda delle variabili produttive degli uffici giudiziari, diversamente da quanto avviene per i magistrati amministrativi (v., da ultimo, art. 3 della delibera del 18 gennaio 2013 del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa).
Constata come il nostro organo di autogoverno non sia riuscito, a distanza di 8 anni dalla riforma, ad individuare, in modo chiaro e definitivo, come richiestogli dal legislatore, gli standard di rendimento in relazione agli specifici settori di attivita' e alle specializzazioni, evidenziando che, in base alla delibera del 24 luglio 2013, gli standard di rendimento dovrebbero, nell’immediato futuro, essere applicati solo per alcune categorie di giudici, con evidente disparità di trattamento all’interno della magistratura ordinaria.
Sottolinea che, differentemente da quanto riconosciuto in altri ordini giudiziari, nella giustizia ordinaria non sono adeguatamente valorizzati i colleghi più produttivi, con regole di chiara ed immediata produttività, quali, ad esempio, punteggi aggiuntivi predeterminati in sede di procedure concorsuali.
Magistratura Indipendente ritiene, inoltre, essenziale coordinare gli standard di rendimento di cui all’art. 11, comma 2, lett. b del d.lgs n. 160/2006,con i carichi esigibili di cui all'art. 37, commi 1, 2 e 3, del d.l. n. 98/2011.
Invita, infine, l’ANM a rivendicare in modo più incisivo l’adeguamento delle risorse necessarie per lo smaltimento dell’arretrato, evidenziando che, con riguardo alla giustizia amministrativa, l’art. 16 dell’allegato 2 (norme di attuazione) del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 ha previsto misure straordinarie per la riduzione dell'arretrato e per l'incentivazione della produttività.
IL Gruppo del CDC di Magistratura Indipendente.