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Si premette che alla fine si farà un esempio pratico, con l’auspicio così di rendere il tutto più agevolmente comprensibile: è un momento delicatissimo per la ma
gistratura e quindi si ritiene doveroso da parte nostra il massimo della chiarezza.
Il Gruppo di Mi di Napoli condivide del documento di Area aspetti teorici e culturali qualificanti e, cioè, schematizzando al massimo:
a) il carico esigibile di certo non può rappresentare il limite oltre il quale al magistrato sia vietato fare di più o sia indotto a smettere di svolgere la propria attività: rischio, peraltro, sia detto per inciso, del tutto teorico considerando il grande senso di responsabilità e sacrifici o della stragrande maggioranza dei magistrati italiani;
b) non può essere il tutto ridotto a un numero “magico” uguale per tutti, attese le differenze di materie, di organizzazione degli uffici, territoriali etc etc;
c) si deve, quindi, riconoscere un ruolo ai dirigenti degli uffici, così come del resto imposto dall’art.37 D.L.
Tali aspetti devono - a parere del gruppo di Napoli – essere considerati adeguatamente dalla dirigenza nazionale di Magistratura Indipendente, pur con le seguenti specificazioni.
I punti critici evidenziati dal coordinamento di Area vanno, in fatti, coordinati con ulteriori profili tutti espressione del principio di eguaglianza ex art 3 Cost. e di cui alcuni tipici dei servizi pubblici
essenziali, altri dei rapporti magistrato/dirigente, altri ancora delle rispettive responsabilità della politica e della magistratura.
Specificamente, anche per la giustizia devono valere i seguenti principi:
- si devono assicurare i c.d. LEA e cioè i livelli essenziali di assistenza: uno standard essenziale qualitativo e quantitativo deve essere garantito in modo eguale e uniforme a tutti i cittadini italiani a prescindere dalla loro residenza, dall’organizzazione di questo o quell’ufficio, ferma restando la possibilità ovviamente che ogni ufficio riesca a fornire un servizio migliore (il principio, non a caso, è stato elaborato ed applicato in materia di Servizio Sanitario Pubblico);
- il singolo magistrato deve essere, oltre che indipendente dal la politica, anche autonomo e non sottoposto neppure surrettiziamente ad alcun rapporto lontanamente riconducibile ad una gerarchia col dirigente dell’ufficio a cui non può riconoscersi una discrezionalità assoluta;
- il dirigente dell’ufficio deve essere valorizzato nei suoi poteri e deve nel contempo essere responsabilizzato: il raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 37 deve essere, quindi, frutto della sua capacità manageriale di stimolare il meglio dei magistrati e non certo la conseguenza di un rapporto fondato sul timore;
- ai magistrati deve essere garantito un minimo comune denomina tore di decoro e dignità professionale; non può essere, a d esempio, una “condanna” quella di lavorare in ufficio di frontiera e ciò non può rappresentare la costrizione a fare di più e meglio rispetto a chi vive realtà professionali migliori. Quel magistrato deve essere sottoposto
a valutazioni di professionalità in base a criteri uniformi, fermo restando il dovere deontologico e morale di impegnarsi sempre e comunque il più possibile per la collettività a cui deve il servizio giustizia (ma ciò non può rappresentare un dovere sanzionato con la responsabilità civile o disciplinare o con la valutazione negativa di professionalità, in qua
nto, anzi, le condizioni disagevoli di lavoro devono essere valutate in melius e non in peius);
- in seguito alla legge sulla responsabilità civile dei magistrati, deve essere tracciato in modo chiaro, netto e definitivo qual è la responsabilità della magistratura e quale quella della classe politica;
- la valutazione di professionalità del magistrato sub parametro della produttività deve essere fondata su parametri quantitativi conosciuti prima, tendenzialmente stabili nel tempo e frutto di procedure semplici e immediatamente controllabili dal magistrato.
Il Gruppo MI di Napoli ritiene che le esigenze giuste evidenzia te da Area e queste altre evidenziate innanzi possono essere conciliate attraverso un coordinamento razionale della norma sui carichi esigibili e quella sulla valutazione di professionalità in relazione al parametro dello standard di produttività e cioè l’art. 11, comma 2, lett. b e comma 3 lett. e) del d.lgs. 5 aprile 2006 n. 160, ,come riformulato dall’art.2 L. n. 111/2007 (norma che sottopone il magistrato alla valutazione di professionalità quadriennale).
L’art. 11 ha imposto al CSM di adottare una delibera d’individuazione di standard di rendimento su base nazionale. MI – come noto – votò la relazione di minoranza
redatta dal componente del gruppo di lavoro tecnico Antonio Lepre: tuttavia, sia la relazione di minoranza che quella di maggioranza fissano soglie di produttività in base ad un
range e differenziando in base alla materia. E’ stata infatti individuata una forbice di sentenze civili (e altre definizioni) da una soglia base a una soglia massima.
Posto che anche la delibera ex art 11 va rivista come la delibera ex art 37 sui carichi esigibili, poiché lo standard è su base nazionale, si può tuttavia ipotizzare che:
- la soglia base rappresenti quello che può definirsi come LEAG: livello essenziale di assistenza (per qualità e quantità) giurisdizionale da assicurare a tutti i cittadini italiani a prescindere dalla diversificazione territoriale;
- la soglia base di sentenze da depositare rappresenti il numero di provvedimenti che soddisfa il requisito della produttività richiesto dall’art. 11 (ferma restando la verifica circa
il rispetto degli altri parametri dettati dalla normativa);
- tutto ciò che eccede tali soglie di produttività rientri nella concorrente responsabilità della politica e del dirigente (fino alla soglia massima) e della sola politica oltre la soglia massima.
Esempio concreto di quanto proposto.
Presidente di sezione civile ordinario con 5 giudici e un ruolo complessivo di 5000 cause.
Standard di rendimento annuo previsto dal CSM per quel settore:
100 sent. (soglia minima);
115 (soglia media);
130 (soglia massima di produttività)
(N.B.: si escludono le altre definizioni solo per comodità di esempio)
I singoli giudici dovranno essere valutati positivamente ex art. 11 sub specie del rispetto dello standard di rendimento ex art. 11, comma 3, lett. e) se ciascuno di loro depositerà 100 sentenze (si intende escluse le cause seriali). Chi ne depositerà di più, rispettando anche il necessario profilo qualitativo, ovviamente, dovrà essere valutato ulteriormente in modo positivo sotto il profilo della laboriosità ex art. 11 comma 2, lett b).
Il dirigente – in base alle condizioni dell’ufficio, alla esperienza dei giudici etc etc - potrà fare un programma di gestione prevedendo che la sezione produrrà ad esempio 500 sentenze all’anno (il dirigente ipotizza quindi che ciascun giudice depositerà 100), 575 sentenze (ipotizzando che ciascun giudice depositerà 115 sentenze oppure che alcuni depositeranno 100 mentre altri normalmente più produttivi depositeranno 120 sentenze), 650 sentenze (ipotizzando che tutti i magistrati producano il massimo di sentenze).
Il buon dirigente, quindi, sarà quello che riuscirà a convincere e a motivare i giudici a produrre di più del LEAG senza pregiudicare la qualità delle decisioni e se nza basarsi su meccanismi autoritari, latamente gerarchici, ma appunto facendo leva su altre motivazioni.
Oltre il numero di 650 sentenze, la responsabilità – per l’arre trato - non può e non deve essere imputata alla magistratura, né giuridicamente né moralmente: i 4350 fascicoli di arretrato, cioè, vanno imputati solo ed esclusivamente alla responsabilità della politica.
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