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MI SULLE MISURE URGENTI IN TEMA DI ORDINAMENTO PENITENZIARIO E DI SOVRAFFOLLAMENTO CARCERARIO

 martedì, 7 gennaio 2014

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Misure insufficienti senza un progetto organico

DOCUMENTO DI MAGISTRATURA INDIPENDENTE SULLE MISURE URGENTI IN TEMA DI ORDINAMENTO PENITENZIARIO E DI SOVRAFFOLLAMENTO CARCERARIO.

Con riferimento alle misure per la riduzione del sovraffollamento carcerario e per la tutela dei diritti delle persone detenute, approvate dal CDM e trasfuse nel decreto-legge 23 dicembre 2013, n.146, Magistratura Indipendente riafferma la assoluta e prioritaria necessità di una riforma organica complessiva di carattere strutturale della Amministrazione Penitenziaria, in luogo di meri interventi '' tampone" funzionali alla contingenza legata alle pur doverose e legittime richieste provenienti da Organismi sovranazionali europei.

Evidenzia, in particolare, come all'assenza di un organico progetto riformatore si accompagnino scelte e soluzioni normative che hanno una ricaduta in termini di maggiore aggravio delle competenze funzionali (quali quelle derivanti in particolare dall'introduzione del nuovo art. 35 bis ord. penitenz.) e, in ultima analisi, dei carichi di lavoro dei Magistrati di Sorveglianza, già ampiamente oberati da una enorme mole di lavoro giudiziario ed ai quali si richiede un ruolo di supplenza nella risoluzione degli annosi problemi di sovraffollamento carcerario.

Rileva, in particolare, la forte ed innegabile criticità della scelta normativa di estendere temporalmente i periodi di liberazione anticipata che - pur se nelle intenzioni del legislatore si pone come "compensativa" della lesione dei diritti dei detenuti dal 2010 - ad oggi, rischia di assumere i connotati di un atipico "provvedimento clemenziale", peraltro destinato ad incidere su soggetti autori di reati più gravi ed  espressione di criminalità organizzata, ma non a ridurre l’area del disagio sociale e quella conseguente all’intervento penale a pioggia determinato dalla legislazione dell’ultimo ventennio, e comunque a vanificare - ancora una volta - in modo significativo l'operato giurisdizionale funzionale alla repressione dei reati ed alla tutela sociale dal crimine, anche organizzato.

Auspica comunque che la suddetta misura rimanga temporalmente circoscritta nella sua applicazione al solo biennio previsto dal decreto legge rilevando fin d'ora che l'estensione temporale dei periodi di liberazione anticipata comporterà un notevole aggravio del lavoro dei magistrati di sorveglianza, che saranno chiamati a far fronte in tempi ristretti a migliaia di istanze di accesso a benefici, quali permessi premio e misure alternative alla detenzione conseguenti alla consistente riduzione di pena effettiva derivante dalla applicazione del nuovo periodo di liberazione anticipata come introdotto dalla norma in esame.

Ritiene, pertanto, che un sistema della esecuzione della pena effettivo ed al passo con le esigenze del tempo presente, esiga un idoneo potenziamento dei ruoli organici della Magistratura di Sorveglianza e del relativo personale amministrativo, anche alla luce della introduzione del procedimento fortemente innovativo di cui art. 35 bis ord. penitenz. (in linea con gli orientamenti espressi dalle sentenze della Cedu) avendo riguardo, tra l'altro, alla  tipologia e alle caratteristiche delle strutture penitenziarie presenti sul territorio di competenza di ciascun Ufficio di Sorveglianza.

A tal fine auspica che tutta la realtà associativa e, in primo luogo, l'ANM, sappia farsi portatrice di detta prioritaria esigenza di potenziamento diffuso senza limitazioni territoriali legate alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie.

Appare altresì improcrastinabile la realizzazione di nuove strutture penitenziarie ed il potenziamento o l'adeguamento di quelle esistenti con il conseguente adeguato ampliamento degli organici dell'amministrazione penitenziaria, ciò che realmente consentirebbe al nostro paese di avere un sistema penitenziario adeguato ai parametri europei, rispettoso dei principi della Convenzione europea per i diritti dell'uomo e sanciti dalla nostra Carta Costituzionale, consentendo in tal modo di coniugare l'esigenza di tutela sociale della effettività della pena con il valore Costituzionale della sua funzione rieducativa in una col rispetto della dignità e dei diritti del detenuto.

Con riferimento, poi, alla istituzione della figura del "Garante dei diritti del detenuto", Magistratura Indipendente, pur cogliendo la positiva esigenza di adeguamento ad omologhi organismi presenti in altri paesi europei, ritiene tuttavia necessario definire nel dettaglio le sue attribuzioni che dovranno essere confinate in un campo esclusivamente di garanzia e controllo della funzionalità amministrativa del sistema penitenziario per l'attuazione dei diritti del detenuto, dovendosi escludere qualsivoglia forma anche indiretta di interferenza rispetto alla indipendenza e alla autonomia della funzione giudiziaria.  

Auspica, che finalmente si metta mano ad una rivisitazione complessiva della disciplina dell'esecuzione penale al fine di evitare, come finora è accaduto, di dover ricorrere ad interventi settoriali dettati da emergenze non adeguatamente affrontate. 

Ribadisce infine la propria contrarietà a qualsiasi ipotesi di amnistia che - in evidente contraddizione con la  tendenza a creare nuove ed inutili fattispecie di reato - avrebbe ancora una volta il risultato di vanificare in via generalizzata gli effetti della giustizia penale.

             Lorenzo Pontecorvo                                                                                    Stefano Schirò
                Segretario Generale                                                                                        Presidente
 

 
 
 
 
 
 
 

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