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lunedì, 11 novembre 2024 9:35

DAL CSM  

SULLE MODIFICHE RESTRITTIVE DEGLI INCARICHI EXTRAGIUDIZIARI

  Dal csm 
 venerdì, 19 novembre 2021

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Cari Colleghi
nella seduta plenaria del 10 novembre è stata approvata, con nostro voto contrario,  la  modifica alla vigente circolare in materia di incarichi extragiudiziari.
In estrema sintesi, le modifiche:
1.      escludono l’autorizzabilità degli  incarichi di docenza  conferiti da enti privati che  “ non abbiano come oggetto sociale esclusivo o prevalente l’attività formativa o scientifica in ambito giuridico e che abbiano rilevanza nazionale” . Viene introdotta la nuova regola per cui : “ in caso di società inserite in un gruppo societario, sarà valutato anche l’oggetto sociale delle società controllanti e controllate; sarà in ogni caso valutata la sede principale di svolgimento dell’attività dell’ente conferente al fine di verificare eventuali situazioni pregiudizievoli, anche solo potenzialmente, per l’immagine di imparzialità del magistrato e per il prestigio della magistratura.”
2.      introducono una speciale procedura semplificata per gli incarichi nelle commissioni di studio conferiti, a titolo gratuito, da enti di rilievo costituzionale;
3.      estendono l’oggetto della valutazione del consiglio, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, alla verifica di insussistenza di ritardi che siano significati per durata e numero.
 
Anteriormente alle modifiche, gli incarichi di docenza retribuiti conferiti da enti privati erano sempre autorizzabili nel limite del monte ore, verificata la compatibilità con il contemporaneo esercizio dell’attività giudiziaria e se non lesivi del prestigio dell’ordine giudiziario in considerazione delle funzioni concretamente svolte dal magistrato (art.7 della circolare). Abbiamo espresso le nostre perplessità nel corso dell’assemblea plenaria, proponendo emendamenti soppressivi e parzialmente sostitutivi del testo proposto dalla commissione, che però non sono stati accolti.
 
E’ infatti sproporzionato ed irragionevole rispetto allo scopo, il criterio selettivo su base “territoriale”con l’esclusione degli enti che non abbiano rilevanza nazionale.. Ai fini di un adeguato e specifico controllo sulla prossimità territoriale dell’ente conferente al luogo di esercizio delle funzioni giurisdizionali del magistrato, è già previsto dall’attuale circolare  che per gli incarichi di insegnamento conferiti “da enti destinati ad operare entro l’ambito di una limitata circoscrizione territoriale dovranno comunque essere attentamente valutati, anche da parte del magistrato richiedente, eventuali profili di pregiudizio che, avuto riguardo alle funzioni svolte e al soggetto da cui proviene l’incarico, potessero derivare per il prestigio o per l’immagine di indipendenza e imparzialità” in attuazione del bilanciamento tra la libertà di insegnamento prevista dall’art.33 della Costituzione e la norma di legge di cui all’art. 16 comma II r.d. 30 gennaio 1941 n.12 che subordina lo svolgimento degli incarichi non espressamente vietati (quali quelli dell’esercizio di industrie o commerci o qualsiasi altra libera professione) al rilascio di autorizzazione del CSM.
Non è condivisibile l’ulteriore limitazione introdotta dell’autorizzabilità della docenza conferita da enti privati che non si occupino, in via esclusiva o prevalente, di formazione, sulla base dell’oggetto sociale, . In proposito si sostiene che “nel caso in cui l’ente privato svolga attività imprenditoriale di diverso genere vi è infatti, con maggiore probabilità, il potenziale e presumibile coinvolgimento in contenziosi così come non risulta chiaro a che titolo, e a beneficio di chi, quell’attività formativa sia svolta.” Il riferimento generico al contenzioso “potenziale” è eccessivamente penalizzante e non considera che sono già previsti specifici obblighi di comunicazione relativi al contenzioso trattato ed ai rapporti intrattenuti con l’ente conferente. Così come è eccessivamente penalizzante ( e di fatto impedirà lo svolgimento dei suddetti incarichi) l’obbligatoria valutazione dell’oggetto sociale delle eventuali società controllanti e controllate nonché la sede principale di svolgimento dell’attività.
La nuova circolare è stata approvata con il voto favorevole di tutti i membri laici, ad eccezione del prof. Lanzi, nonché dei consiglieri togati Chinaglia, Cascini, Dal Moro, Suriano, Zaccaro, Di Matteo, Pepe, Ardita, Marra.
Come detto, abbiamo espresso convintamente la nostra opposizione: la nuova regola è, a nostro avviso,  improntata a quella cultura del sospetto che da sempre rifiutiamo, nonchè contraria   all’esercizio del diritto della libertà di insegnamento, connessa alla libertà di manifestazione del pensiero.
 
Cari saluti a tutti
 
Loredana Miccichè
Paola Braggion
Antonio D’Amato
Maria Tiziana Balduini
 
 
 
 
 
 

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