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TAR DEL LAZIO sentenza 23 gennaio 2013

 lunedì, 25 marzo 2013

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Valutazioni di professionalità ,limiti al sindacato di Cons. giud. e CSM

In tema di valutazioni di professionalità la disciplina contenuta nella  Circolare del CSM , dunque, per quanto attiene agli indicatori della capacità ha inteso evitare che l’esame dei provvedimenti giudiziari e delle attività di indagine - ora imposto dalla legge - potesse tradursi in un sindacato sul merito delle decisioni o delle scelte investigative: la valutazione di professionalità, infatti, deve avere ad oggetto esclusivamente la correttezza della metodologia impiegata, poiché altrimenti interferirebbe con l’indipendenza costituzionalmente riconosciuta a ciascun magistrato.

 

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Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale    del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
                  ,
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t. e Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- della delibera del XX XX  2012 (pratica n. ), con la quale il Consiglio Superiore della Magistratura ha stabilito «di non riconoscere alla dott.ssa       , magistrato di terza valutazione di professionalità con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di xxx , il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 3/12/2007» ed ha, conseguentemente, invitato il Consiglio Giudiziario di XXX«a formulare ... nuovo parere per il periodo 4.12.2007/4.12.2008»;
- del parere del 25 febbraio 2009, espresso dal Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di XXXin ordine al conseguimento della IV valutazione di professionalità della ricorrente;
- per quanto possa occorrere, della delibera del 5 novembre 2008, con la quale il Consiglio Giudiziario di XXXha disposto l'acquisizione della prova per testi riguardo le capacità della ricorrente;
- per quanto possa occorrere, della delibera del 4 giugno 2008, con la quale il Consiglio Giudiziario di XXXha disposto l'acquisizione di altri provvedimenti emessi dalla ricorrente;
- per quanto possa occorrere, della nota n. P /2012 di protocollo del Xx  aprile 2012, con la quale il Consiglio Superiore della Magistratura ha comunicato alla ricorrente l'esito della IV valutazione di professionalità;
- di tutti gli atti comunque presupposti, connessi e/o conseguenti ai citati provvedimenti;
e con i motivi aggiunti, notificati il 7 novembre 2012:
per l’annullamento
del decreto n. XXX  del 14 maggio 2012, notificato il successivo 6 agosto, con cui l’Amministrazione disponeva di non riconoscere alla ricorrente il positivo superamento della quarta valutazione a decorrere dal 3 dicembre 2007.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Consiglio Superiore della Magistratura;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2012 il Consigliere       e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Con il ricorso indicato in epigrafe, l’istante, magistrato ordinario nominata con d.m. 3 dicembre 1991, sostituto procuratore presso il Tribunale di XXX , ripercorso l’iter procedimentale relativo alla valutazione di professionalità avviato al termine del periodo 3 dicembre 2003 – 3 dicembre 2007, impugnava il provvedimento sopra richiamato con cui il Consiglio Superiore della Magistratura deliberava di non riconoscere il positivo superamento della quarta valutazione a decorrere dal 3 dicembre 2007, nonché gli atti presupposti.

L’’istante, pertanto, deduceva i seguenti motivi di gravame:
1 - violazione dell’art. 11, comma 9, d.lgs. n. 160 del 2006 poiché, a fronte degli esiti tassativamente indicati dalla norma, nel giudizio espresso non sarebbe possibile comprendere se il Consiglio abbia attribuito un giudizio “non positivo”, ovvero caratterizzato da una o più carenze, o “negativo”, cioè segnato dall’esistenza di gravi criticità;
2 – illegittimità della delibera per essersi fondata sul contenuto delle relazioni orali svolte dai consiglierei      e        , nonostante il parere positivo espresso dal Consiglio giudiziario in ordine al requisito della indipendenza, dell’imparzialità e dell’equilibrio, nonché difetto di motivazione in ordine alle opposizioni espresse da quattro componenti ed all’astensione di altri due, che avevano insistito sulla necessità di non entrare nel merito delle imputazioni e di non basare la valutazione su testimonianze di colleghi;
3 – violazione delle disposizioni di cui all’art. 11, d.lgs. n. 160 del 2006 in tema di istruttoria del procedimento di valutazione, poiché il consiglio giudiziario ha acquisito un atto depositato dall’Avvocato generale presso la Corte d’Appello di xxx , consistente in una nota su “elementi di ritardo e di negligenza” da parte della ricorrente, in violazione della tassatività degli atti e documenti ammissibili nel corso dell’istruttoria;
4 – violazione delle disposizioni di cui al terzo motivo anche in considerazione del fatto che la nota predetta è stata predisposta il 19 maggio 2008, dunque oltre il periodo oggetto di valutazione;
5 – errata valutazione perchè la nota menzionata faceva riferimento a dati ritenuti inattendibili dalla Procura Generale della Cassazione;
6 – errata valutazione della stessa nota anche perché il Consiglio giudiziario ha preso in considerazione i contenuti della detta segnalazione ritenendo che essa provenisse dal Procuratore presso il Tribunale di xxx , con la conseguenza di disporre l’ampliamento dell’istruttoria, mentre la stessa era stata solo trasmessa dal Procuratore essendo stata indirizzata da un collega della ricorrente di pari livello;
7 – violazione dell’art. 11, comma 5, d.lgs. n. 160 del 2006 in ordine al valore assegnato alla nota predetta;
8 – violazione dell’art. 11, comma 5, d.lgs. n. 160 cit., che dispone che il Consiglio giudiziario può assumere informazioni su fatti specifici, poiché invece il Consiglio giudiziario ha disposto l’acquisizione di tutti gli atti emessi dalla ricorrente nelle prime due settimane dei mesi di maggio e ottobre 2005;
9 – illegittima acquisizione degli ulteriori elementi di valutazione nonostante il fatto che il Consiglio non abbia avuto nulla da eccepire in ordine alla correttezza degli atti inizialmente valutati;
10 – violazione della Circolare in materia di “Nuovi criteri per la valutazione di professionalità dei magistrati a seguito della legge 30 luglio 2007, n. 111, recante ‘Modifiche alle norme sull’ordinamento giudiziario’ ”, che indica tassativamente i mezzi di prova su cui fondare l’analisi e che, con norma di chiusura, dispone l’utilizzabilità di atti o documenti che forniscano dati obiettivi in ordine alla professionalità del magistrato in valutazione, mentre l’atto acquisito sarebbe sfornito del requisito dell’obiettività derivando dall’opinione soggettiva di altro magistrato;
11 – violazione dell’art. 11, comma 5, d.lgs. n. 160 cit. laddove dispone che deve essere data tempestiva comunicazione all’interessato degli esiti dell’acquisizione degli atti in modo da consentire allo stesso di trarne copia e essere ascoltato, avendo invece il Consiglio giudiziario proceduto, dopo l’acquisizione della nota e dei nuovi documenti, a disporre un’ulteriore integrazione istruttoria, decidendo di acquisire prove testimoniali;
12 – violazione della norma appena menzionata al motivo precedente, poiché non è normativamente prevista l’ esperita assunzione di prove testimoniali ai fini della valutazione del requisito della capacità, mentre al contrario non era sentito il Procuratore Capo di xxx , che aveva reso giudizio positivo in ordine alla ricorrente;
13 – ulteriore violazione della stessa norma, in quanto l’audizione dei testimoni non avveniva su “fatti specifici” come previsto;
14 – ulteriore violazione in quanto il Consiglio riteneva di assumere prova testimoniale ai fini della valutazione della ricorrente anche dal altro collega della stessa, che questa aveva in precedenza denunciato;
15 – violazione delle enunciate disposizioni, in quanto il Consiglio assentiva d ascoltare la ricorrente solo dopo aver esperito acquisito la prova testimoniale;
16 – illegittima acquisizione dei documenti prodotti dai testi, disponendo la contrario le norme predette che i provvedimenti emessi dal magistrato in valutazione debbano essere acquisiti secondo il metodo del campionamento o perché prodotti dall’interessato;
17 – violazione, altresì, dell’art. 11 comma 2, lett. a), d.lgs. n. 160 cit. laddove dispone che la valutazione di professionalità non possa riguardare l’attività di interpretazione di norme di diritto, né la valutazione del fatto e delle prove;
18 – violazione della richiamata Circolare sotto il medesimo profilo di cui al motivo che precede;
19 – erroneità della valutazione in quanto il Consiglio non ha preso in considerazione la circostanza indicata dal Capo ufficio della ricorrente in ordine alla complessità dei processi dalla stessa trattati;
20 – violazione della citata Circolare che dispone che l’unico sindacato ammesso in relazione all’attività concreta posta in essere dal magistrato, sia quella attinente al rapporto tra provvedimenti emessi o richiesti e provvedimenti non confermati o rigettati;
21 – illegittima valutazione del merito dei provvedimenti esaminati;
22 – mancata audizione del Capo ufficio;
23 – violazione da parte del Consiglio giudiziario del dovere di comunicare al Consiglio Superiore unitamente al parere del Consiglio giudiziario anche la documentazione allegata e i verbali delle eventuali audizioni, poiché lo stesso non trasmetteva i capi di imputazione e gli atti prodotti dalla ricorrente nel corso delle audizioni;
24 – erroneità della decisione del Consiglio Superiore per la mancanza – nel parere del Consiglio giudiziario – di una analisi dettagliata sulle caratteristiche professionali, sul tipo di lavoro effettivamente svolto dalla ricorrente, sulle attitudini e sulle propensioni della stessa;
25 – erroneità per mancata considerazione dei dati offerti in contraddittorio dalla ricorrente medesima;
26 – mancanza di specifica motivazione in ordine all’esito negativo (o “non positivo”) del giudizio sulla capacità della ricorrente;
27 – illogicità e contraddittorietà del giudizio espresso, nel definire talun capo d’imputazione sottoposto ad analisi come corretto, curato ed altresì pieno di “errori”.
La ricorrente chiedeva, pertanto, l’annullamento dei provvedimenti indicati in epigrafe, previo sospensione degli effetti dei medesimi.
Si costituivano le Amministrazioni.
La difesa erariale chiedeva la reiezione del ricorso evidenziando i limiti di sindacabilità delle delibere consiliari e la completezza della motivazione del provvedimento assunto in ordine alla valutazione della ricorrente. In particolare, l’Amministrazione evidenziava che con autonoma valutazione il Consiglio Superiore, tenuto conto anche le allegazioni difensive del magistrato e l’esito delle audizioni, ha motivatamente inteso condividere il giudizio non positivo in ordine alla capacità della ricorrente.
Per quanto attiene alle censure relative allo svolgimento dell’istruttoria, l’Amministrazione resistente poneva in evidenza il carattere unitario della valutazione sulla professionalità del magistrato, giustificandosi dunque la complessità dell’attività conoscitiva svolta ai fini della formazione del giudizio da parte del Consiglio.
Contestava, ulteriormente, l’asserita carenza delle garanzie del contraddittorio per genericità della censura.
Alla camera di consiglio fissata per la discussione sull’istanza cautelare, la causa era rinviata al merito.
Con i successivi motivi aggiunti, la ricorrente censurava, altresì, il decreto con cui l’Amministrazione decretava il mancato superamento della quarta valutazione, congelando altresì l’aumento periodico dello stipendio, in ragione della mancanza della valutazione negativa prevista quale condizione per l’assunzione di un siffatto provvedimento dall’art. 11, comma 12, d.lgs. n. 160 del 2006.
A seguito del deposito di memorie, la causa era trattenuta in decisione all’udienza dell’11 dicembre 2012.
DIRITTO
1 - – Osserva il Collegio che le molteplici censure di eccesso di potere e violazione di legge articolate dalla ricorrente sostanzialmente concernono i seguenti quattro punti:
I - la violazione dell’art. 11, comma 9, d.lgs. n. 160 del 2006 per la mancata esplicitazione dell’esito della valutazione;
II – violazione delle regole fissate dal predetto art. 11 e dalla Circolare del C.S.M. in materia di procedimento istruttorio, quanto all’acquisizione e al valore assegnato alla documentazione;
II – violazione delle regole del contraddittorio;
III – difetto di motivazione.
2 – In via preliminare deve rilevarsi che sia dal dispositivo della delibera impugnata, che dalla motivazione emerge che le conclusioni del Consiglio Superiore sono state nel senso di un giudizio “non positivo”, senza che possa esservi dubbio in ordine ad un esito “negativo” della valutazione medesima. Ciò si evince, altresì, da quanto disposto con il decreto gravato con i motivi aggiunti che indica la decorrenza del nuovo aumento periodico solo “a decorrere dalla scadenza dell’anno” in caso di giudizio positivo, richiamando, dunque, la fattispecie prevista dal comma 10 dell’art. 11, d.lgs. n. 160 citato. Mentre, il successivo comma 12 della medesima prevede, in caso di giudizio “negativo”, la sottoposizione a valutazione dopo un biennio.
3 - Prima di affrontare la disamina del merito della controversia, non è superfluo premettere alcuni cenni in ordine all'ambito di sindacabilità, in sede giurisdizionale, delle determinazioni del C.S.M. in ordine alla valutazione periodica della professionalità dei magistrati.
In proposito, va ricordato che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, anche della Sezione, costituente ormai ius receptum, le deliberazioni con cui l'organo di autogoverno della magistratura ordinaria, ancorché espressione di attività amministrativa ampiamente discrezionale, non si sottraggono al sindacato giurisdizionale di legittimità.
In particolare, la posizione costituzionale del Consiglio Superiore della Magistratura non esclude la sottoposizione degli atti a contenuto discrezionale dal medesimo adottati allo scrutinio giudiziale di legittimità, a mezzo di apprezzamenti che, pur non potendosi addentrare nel merito delle scelte compiute dall'organo, non si arrestano alla sola verifica di conformità degli atti a legge, bensì si estendono anche alla disamina di quei vizi in cui si declina la figura dell'eccesso di potere, secondo i relativi profili sintomatici.
Ne deriva che i provvedimenti del C.S.M. con cui vengono assunte le determinazioni periodiche di professionalità, che costituiscono esercizio di potere discrezionale, al quale il giudice amministrativo non può sovrapporre una propria autonoma valutazione, sono comunque soggetti al sindacato in sede di giurisdizione di legittimità, oltre che per violazione di legge, anche per illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti, nonché per carenza di motivazione o di istruttoria.
Per l'effetto, nella specie non può essere escluso il sindacato giurisdizionale sui provvedimenti impugnati sia con riferimento alle censure attinenti allo svolgimento dell’iter istruttorio, sia con riguardo all’ambito dell'esame dei presupposti di fatto e della congruità e ragionevolezza della motivazione posti a base della decisione, nonché dell'accertamento del nesso logico di consequenzialità tra presupposti e conclusioni, di talché le censure volte ad evidenziare la presenza di figure sintomatiche dell'eccesso di potere nell'azione amministrativa sono senz'altro apprezzabili da questo giudice in quanto refluenti in vizi di legittimità dell'atto a contenuto discrezionale.
Resta, peraltro, fermo il limite costituito dal merito delle scelte dell'Organo di autogoverno.
4 - Ai fini della decisione sulla questione oggetto di causa, giova innanzitutto ricostruire il quadro normativo di riferimento.
Dispone l’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 160 del 2006, come modificato dall’art. 2, l. n. 111 del 2007 che “Tutti i magistrati sono sottoposti a valutazione di professionalita` ogni quadriennio a decorrere dalla data di nomina fino al superamento della settima valutazione di professionalita`”. Tale valutazione deve avvenire con riferimento alla capacita`, alla laboriosita`, alla diligenza e all’impegno del magistrato secondo parametri oggettivi, la cui indicazione è demandata – nel rispetto della peculiare indipendenza e del sistema di garanzie costituzionali - al Consiglio Superiore della Magistratura dal comma 3 del medesimo articolo.
In particolare la norma manda al Consiglio Superiore di dettare “gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni dei consigli giudiziari, i parametri per consentire l’omogeneità delle valutazioni, la documentazione che i capi degli uffici devono trasmettere ai consigli giudiziari entro il mese di febbraio di ciascun anno” ed, in particolare di disciplinare:
“a) i modi di raccolta della documentazione e di individuazione a campione dei provvedimenti e dei verbali delle udienze di cui al comma 4, ferma restando l’autonoma possibilità di ogni membro del consiglio giudiziario di accedere a tutti gli atti che si trovino nella fase pubblica del processo per valutarne l’utilizzazione in sede di consiglio giudiziario;
b) i dati statistici da raccogliere per le valutazioni di professionalità;
c) i moduli di redazione dei pareri dei consigli giudiziari per la raccolta degli stessi secondo criteri uniformi;
d) gli indicatori oggettivi per l’acquisizione degli elementi di cui al comma 2; per l’attitudine direttiva gli indicatori da prendere in esame sono individuati d’intesa con il Ministro della giustizia;
e) l’individuazione per ciascuna delle diverse funzioni svolte dai magistrati, tenuto conto anche della specializzazione, di standard medi di definizione dei procedimenti, ivi compresi gli incarichi di natura obbligatoria per i magistrati, articolati secondo parametri sia quantitativi sia qualitativi, in relazione alla tipologia dell’ufficio, all’ambito territoriale e all’eventuale specializzazione”.
Dispone poi il comma 4 i dati che il Consiglio giudiziario deve acquisire e valutare consistenti in: “a) le informazioni disponibili presso il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero della giustizia anche per quanto attiene agli eventuali rilievi di natura contabile e disciplinare, ferma restando l’autonoma possibilità di ogni membro del consiglio giudiziario di accedere a tutti gli atti che si trovino nella fase pubblica del processo per valutarne l’utilizzazione in sede di consiglio giudiziario;
b) la relazione del magistrato sul lavoro svolto e quanto altro egli ritenga utile, ivi compresa la copia di atti e provvedimenti che il magistrato ritiene di sottoporre ad esame;
c) le statistiche del lavoro svolto e la comparazione con quelle degli altri magistrati del medesimo ufficio;
d) gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato e i verbali delle udienze alle quali il magistrato abbia partecipato, scelti a campione sulla base di criteri oggettivi stabiliti al termine di ciascun anno con i provvedimenti di cui al comma 3, se non già acquisiti;
e) gli incarichi giudiziari ed extragiudiziari con l’indicazione dell’impegno concreto che gli stessi hanno comportato;
f) il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi degli uffici, i quali devono tenere conto delle situazioni specifiche rappresentate da terzi, nonché le segnalazioni pervenute dal consiglio dell’ordine degli avvocati, sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni eventuali concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica. Il rapporto del capo dell’ufficio e le segnalazioni del consiglio dell’ordine degli avvocati sono trasmessi al consiglio giudiziario dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte, titolari del poteredovere di sorveglianza, con le loro eventuali considerazioni e quindi trasmessi obbligatoriamente al Consiglio superiore della magistratura”.
Tuttavia, già la legge contiene una procedimentalizzazione della valutazione disponendo che:
- “Il consiglio giudiziario può assumere informazioni su fatti specifici segnalati da suoi componenti o dai dirigenti degli uffici o dai consigli dell’ordine degli avvocati, dando tempestiva comunicazione dell’esito all’interessato, che ha diritto ad avere copia degli atti, e può procedere alla sua audizione, che é sempre disposta se il magistrato ne fa richiesta” (comma 5);
- “ Sulla base delle acquisizioni di cui ai commi 4 e 5, il consiglio giudiziario formula un parere motivato che trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente alla documentazione e ai verbali delle audizioni (comma 6);
- “Il magistrato, entro dieci giorni dalla notifica del parere del consiglio giudiziario, può far pervenire al Consiglio superiore della magistratura le proprie osservazioni e chiedere di essere ascoltato personalmente” (comma 7).
Di seguito il comma 8 prevede che il Consiglio Superiore della Magistratura proceda “alla valutazione di professionalità sulla base del parere espresso dal consiglio giudiziario e della relativa documentazione, nonché sulla base dei risultati delle ispezioni ordinarie”, potendo “anche assumere ulteriori elementi di conoscenza”.
Dalla lettura della norma si evince, dunque, un complesso bilanciamento della duplice finalità di garanzia delle prerogative dell’Organo di autogoverno e di tutela, attraverso un disciplinato iter procedimentale e l’individuazione di criteri oggettivi di valutazione, dell’indipendenza del magistrato sottoposto a valutazione.
Larghi margini di discrezionalità sono lasciati al Consiglio giudiziario e al Consiglio Superiore in ordine al compimento di ulteriori attività istruttorie al fine – come precisato dalla difesa erariale nel caso che occupa – del raggiungimento di un giudizio fondato su un’ampia quanto completa conoscenza dell’attività del magistrato.
La Circolare n. 20691 del 2007, contenente “Nuovi criteri per la valutazione di professionalità dei magistrati a seguito della legge 30 luglio 2007, n. 111, recante Modifiche alle norme sull’Ordinamento giudiziario” è stata, dunque, emanata per disciplinare gli elementi, i parametri, la documentazione ed il procedimento per le valutazioni di professionalità dei magistrati.
5 – Passando all’esame del caso di specie, dalla delibera del Consiglio Superiore si evince l’iter seguito nello svolgimento della valutazione.
In particolare, giova evidenziare, ai fini della decisione, che del rapporto del Procuratore della Repubblica di XXX relativo al periodo preso in considerazione, il magistrato è descritto come “puntuale nello svolgimento di attività di indagine, nell’espletamento di turni e supplenze e nella partecipazione alle udienze” nonché – come evidenziato dallo stesso Consiglio - “nel rispetto dei termini per la redazione e deposito dei provvedimenti e per il compimento di attività di indagine”. Ancora si osservava che “il magistrato è costantemente presente in ufficio, ha svolto turni con puntualità e dedizione e ha partecipato regolarmente alle udienze”. In ordine al requisito della capacità il magistrato, altresì, “ha mostrato sempre piena conoscenza dei procedimenti trattati, estendendo provvedimenti connotati da stile asciutto. Efficace e convincente la tecnica delle indagini, comprovata dall’esito soddisfacente degli accertamenti”.
Sicchè il parere del Capo dell’ufficio di appartenenza era ampiamente positivo in ordine a tutti i parametri di valutazione.
Tuttavia il Consiglio giudiziario, ad esito dell’istruttoria formulava il parere “non positivo” in relazione alla quarta valutazione, che il Consiglio Superiore di seguito condivideva.
Innanzi tutto per ragioni di economicità e logicità del presente giudizio e sempre al fine di circoscrive l’ambito della controversia in esame, deve rilevarsi che il parere “non positivo” è riferito alla valutazione della “capacità”, dovendo dunque rimanere estranea alla indagine in questa sede ogni aspetto riferito ad altri profili (punto C2 del parere del Consiglio giudiziario).
Tuttavia, non può non rilevarsi, che il parere del Consiglio giudiziario manifesta profili di contraddittorietà poiché il giudizio espresso in ordine alla capacità, con particolare attinenza all’analisi del rapporto esistente tra provvedimenti emessi o richiesti e provvedimenti non confermati, appare giustificato sulla base delle acquisizioni istruttorie riportate in ordine alla valutazione dell’ “equilibrio” dell’istante.
Va, pertanto, rilevato che il giudizio espresso dal Consiglio giudiziario sullo specifico profilo della capacità, da svolgersi sulla base dei parametri oggettivi – come su specificato – indicati dalla legge e dalla Circolare del Consiglio Superiore, appare (cfr. punto E3 del parere) determinato dalla deposizione di un magistrato con funzioni di GIP, che in precedenza la ricorrente aveva denunziato.
I profili di criticità in ordine all’acquisizione delle dichiarazioni sopra richiamate, risultano espresse anche in sede di valutazione dinanzi al Consiglio Superiore dal dott.      che poneva in evidenza come mentre nessun fatto caratterizzato da specificità era emerso dalle audizioni, l’unico episodio riferito ad un caso particolare risultava essere quello riportato dal dott.       .
Ancora va rilevato che il punto E1 del parere del Consiglio giudiziario si articola in una rimeditazione della valutazione positiva effettuata dal Capo dell’Ufficio in ordine ai provvedimenti acquisiti a campione e prodotti dalla parte interessata, ai sensi di quanto disposto dall’art. 11, d.lgs. n. 160 cit. e nella nuova valutazione della documentazione acquisita nel corso dell’attività istruttoria integrativa, concernente la vicenda oggetto della nota depositata dall’Avvocato Generale, relativa all’iscrizione nel modello 45 del fascicolo pervenuto dall’ufficio GIP per l’emersione di indizi ulteriori. Tale vicenda era segnalata da una collega della ricorrente al Procuratore della Repubblica e da questo trasmessa. Altresì, risulta dallo stesso provvedimento in esame, che la segnalazione, che si limitava a riportare quanto riferito da una collega di pari livello della ricorrente, avveniva con esclusivo riferimento alla laboriosità del magistrato sottoposto all’esame.
Sotto un primo profilo, non può che condividersi, per quanto sopra esposto, la sussistenza di elementi di contraddittorietà nella motivazione – sia con riferimento al parere del Consiglio giudiziario, che alla valutazione espressa dal Consiglio Superiore – poiché pur riferendosi il giudizio “non positivo” asseritamente alle capacità della ricorrente, nella formazione dello stesso appare palese la valutazione di elementi differenti da quelli strettamente – seppur attraverso l’affermata necessità di complessività e di unitarietà del giudizio – legati all’indagine sui provvedimenti e sugli atti redatti dall’istante ed in particolare con riferimento alla congruità delle attività di indagini e degli atti redatti con gli esiti dei procedimenti.
Per quanto sin qui evidenziato, il processo valutativo sopra evidenziato si manifesta, altresì, contrastante con quanto disposto dalla richiamata Circolare, laddove la stessa – nell’indicare i parametri - che ha inteso evitare che l’esame dei provvedimenti giudiziari e delle attività di indagine si traduca in un sindacato sul merito delle decisioni o delle scelte investigative: la valutazione di professionalità, infatti, deve avere ad oggetto esclusivamente la correttezza della metodologia impiegata, poiché altrimenti interferirebbe con l’indipendenza costituzionalmente riconosciuta a ciascun magistrato. Di conseguenza, la verifica circa l’esito, nelle successive fasi e nei gradi del procedimento, dei provvedimenti giudiziari emessi o richiesti, relativi alla definizione di fasi procedimentali o processuali o all’adozione di misure cautelari, non deve essere compiuta in termini rigorosamente numerici, ma solo in quanto “presenti caratteri di significativa anomalia”, valutata anche alla luce di criteri qualitativi.
6 – Le considerazioni sopra svolte assumono rilievo anche ai fini dell’esame delle censure attinenti allo svolgimento del procedimento e all’acquisizione dell’ulteriore documentazione. Infatti, la Circolare menzionata che seppure precisa che la legge non contiene una disciplina organica in ordine alle fonti di conoscenza e, più in dettaglio, alla documentazione relativa alle valutazioni di professionalità e, pertanto, che in linea generale, alla luce dell’assenza di un principio di tipicità delle fonti e dei documenti utilizzabili, e al fine di garantire la massima completezza della valutazione, si è stabilito di consentire “l’utilizzazione di ogni atto e documento che fornisca dati obiettivi e rilevanti relativi all’attività professionale e ai comportamenti incidenti sulla professionalità del magistrato, indica, altresì, che - allo scopo di tutelare indiscutibili esigenze di garanzia dello scrutinato e di obiettività della valutazione – si è reputato utile fornire una dettagliata indicazione delle fonti di conoscenza e della documentazione acquisibile nel corso del procedimento, in modo da fornire agli organi deputati al giudizio di professionalità un elenco degli atti che, in relazione a ciascun parametro, consentono la valutazione.
Orbene, nella fattispecie in esame, risulta che a fronte dell’originaria assenza di censure in ordine all’attività della ricorrente ad esito della prima indagine sugli atti assunti a campione, le valutazioni non positive sono state compiute a seguito dell’acquisizione degli ulteriori atti, tuttavia determinata dalle circostanze di cui al punto che precede ed in particolare, a seguito della produzione da parte dell’Avvocato Generale della nota indicata.
Altresì, assume rilievo la circostanza che la nota porta una data successiva al periodo sottoposto a valutazione e attiene semmai al parametro della produttività. In disparte, dunque, ogni ulteriore considerazione in ordine all’ammissibilità della sua acquisizione agli atti, come contestata da parte della ricorrente con il terzo motivo di ricorso, appare fondata la censura in ordine alla violazione della disciplina richiamata, non risultando giustificata l’acquisizione di nuova documentazione al di là degli atti assunti a campione secondo quanto indicato nella Circolare e disciplinato dall’art. 11 comma 5, d.lgs. n. 160 del 2006.
7 – Ulteriormente, va rilevato che l’art. 11, comma 2, lett. a, d.lgs. n. 160 del 2006 indica che “a) la capacità, oltre che alla preparazione giuridica e al relativo grado di aggiornamento, é riferita, secondo le funzioni esercitate, al possesso delle tecniche di argomentazione e di indagine, anche in relazione all’esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio ovvero alla conduzione dell’udienza da parte di chi la dirige o la presiede, all’idoneità a utilizzare, dirigere e controllare l’apporto dei collaboratori e degli ausiliari” e la Circolare del Consiglio sul punto stabilisce espressamente – come correttamente menzionato al punto XVIII del ricorso - che “la valutazione di professionalità, riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti, non può riguardare l’attività di interpretazione di norme di diritto, né quella di valutazione del fatto e delle prove” e, ancora, che il requisito della capacità può essere apprezzato unicamente con riferimento alla “chiarezza, completezza espositiva e capacità di sintesi nella redazione dei provvedimenti giudiziari, in relazione ai presupposti di fatto e di diritto, nonché dalla loro congruità rispetto ai problemi processuali o investigativi affrontati, come accertati dall’esame degli atti acquisiti a campione nonché di quelli, eventualmente prodotti dall’interessato”. Dall’esame dei provvedimenti gravati si evince, invece, che il giudizio assunto è stato fondato sulla valutazione della stessa qualificazione giuridica compiuta dalla ricorrente, attraverso un’indagine che è entrata nel merito dell’attività interpretativa svolta.
Orbene, la disciplina contenuta nella menzionata Circolare, dunque, per quanto attiene agli indicatori della capacità ha inteso evitare che l’esame dei provvedimenti giudiziari e delle attività di indagine - ora imposto dalla legge - potesse tradursi in un sindacato sul merito delle decisioni o delle scelte investigative: la valutazione di professionalità, infatti, deve avere ad oggetto esclusivamente la correttezza della metodologia impiegata, poiché altrimenti interferirebbe con l’indipendenza costituzionalmente riconosciuta a ciascun magistrato.
Anche la verifica circa l’esito dei provvedimenti giudiziari, nelle successive fasi e nei gradi del procedimento, relativi alla definizione di fasi procedimentali o processuali o all’adozione di misure cautelari, non deve essere compiuta in termini rigorosamente numerici, ma solo in quanto “presenti caratteri di significativa anomalia”, va valutata anche alla luce di criteri qualitativi. Esemplificativamente si è detto in ordine alla vicenda di una pluralità di controversie ‘seriali’ in materia di previdenza decise nel rispetto di un orientamento giurisprudenziale di legittimità che venga poi modificato nelle more dei giudizi di impugnazione; in tal caso, l’elevato numero di riforme non può certamente ritenersi “significativo”, perché spiegabile alla luce di una ‘sopravvenienza’ non controllabile dal magistrato in valutazione.
Nella fattispecie in esame, senza che sia necessario elencare i provvedimenti menzionati, basti evidenziare che il giudizio del Consiglio giudiziario prima e del Consiglio Superiore poi si è soffermato sulla formulazione dell’imputazione e sulla stessa qualificazione del reato di volta in volta contestato.
In tale senso, non può, dunque, che condividersi la censura di illegittimità per violazione del parametro indicato dalla legge, come specificato dalla stessa Circolare del Consiglio Superiore, infatti, l’indagine è entrata nel merito dell’attività interpretativa svolta.
8 – Le considerazioni sin qui svolte sono sufficienti a determinare l’accoglimento del ricorso e dei conseguenti motivi aggiunti con cui è gravato l’atto conseguente con il quale l’amministrazione ha decretato il mancato superamento della quarta valutazione, che per l’effetto, devono essere annullati ai fini del riesame della valutazione in argomento.
Tuttavia, in ragione della particolarità della fattispecie esaminata, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati, ai fini di cui in motivazione.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella  camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:                   
                      


L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 
 
 
 
 
 
 

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