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UFFICIO SINDACALE  

Tetto pensionistico - Spiegazione e CONSIGLI PRATICI

  Ufficio sindacale 
 lunedì, 7 dicembre 2015

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a cura di Pasquale Grasso -  Segretario Sindacale di Magistratura Indipendente

Cari Colleghi,
a seguito delle numerose richieste di informazioni e chiarimenti ricevute nelle ultime ore, ritengo opportuno offrire a tutti un piccolo contributo - dal carattere volutamente pratico e concreto - in relazione alla questione del massimale contributivo a fini pensionistici.

 
 

Per una più rapida e facile lettura, preciso che subito di seguito indico una serie di condotte che suggerisco ai colleghi entrati in magistratura dopo il 1.1.1996; nel prosieguo motivo i miei suggerimenti operativi.
Si tratta infatti di una questione articolata e non semplice, che richiede un certo sviluppo argomentativo; chi non avesse tempo o voglia di leggere potrà fidarsi e limitarsi a leggere le poche righe che seguono; i più curiosi e consapevoli, potranno approfondire leggendo tutto il messaggio.

-      A partire da oggi i magistrati hanno iniziato a ricevere comunicazione del Ministero della Giustizia, di cui allego una copia (sperando che la lista faccia passare gli allegati), con la quale gli stessi - ove entrati in servizio in data successiva al 31.12.1995 - sono invitati ad effettuare, entro il 31.12.2015, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quali si dichiari l’eventuale “possesso” di un’anzianità contributiva anteriore al 31.12.1995 (ottenuta per effetto dello svolgimento di pregressa diversa attività lavorativa ovvero, come meglio spiego in seguito, di riscatto degli anni di studio universitario).
-      Invito i colleghi in questione, che appunto abbiano svolto attività lavorativa con contribuzione obbligatoria ante 1.1.1996, ovvero abbiano presentato domanda di riscatto a fini pensionistici del periodo di studi universitari effettuato (sulla base della durata legale) almeno in parte in momento anteriore a detta data, a presentare la richiesta dichiarazione: in tal modo i colleghi in questione NON verranno assoggettati al tetto contributivo (im)posto dalla c.d. riforma Dini in materia pensionistica, con prospettive di livello retributivo pensionistico certamente migliori rispetto ai colleghi che non possono vantare detta pregressa anzianità contributiva.
-      Per tale motivo consiglio altresì a tutti i colleghi che abbiano svolto i propri studi universitari (nella durata legale) prima di detta data, di fare immediatamente domanda di riscatto di detto periodo a fini pensionistici (la domanda all’INPS può essere fatta per il tramite delle segreterie dei dirigenti dei vari uffici, mi riservo nei prossimi giorni di far circolare opportuna modulistica). In questo modo, e pure con il riscatto di una minima parte del periodo di studi (certamente un anno, eventualmente anche solo una mensilità), ci si assicurerà il sopra ricordato migliore trattamento pensionistico. N.B.: la domanda non obbliga al pagamento di alcunchè; una volta avuti i conteggi, ciascuno potrà effettuare le proprie valutazioni di convenienza economica.
-      La ricognizione normativa condotta dal Ministero non rende privo di utilità l’invio di diffide (di cessazione o restituzione) del prelievo contributivo oltre il tetto contributivo (di cui in seguito spiego origine, natura e funzione). Infatti, se è vero che all’esito di detta ricognizione (come già avvenuto per i magistrati amministrativi) ai soggetti che NON hanno anzianità contributiva anteriore al 1.1.1996 NON verranno più applicate le trattenute a fini di contribuzione pensionistica oltre il tetto in questione, non si possono escludere “distrazioni” o ritardi nella restituzione dei prelievi contributivi eventualmente già operati in precedenza; di qui l’importanza di una diffida che eviti la prescrizione del diritto alla ripetizione.

Per una migliore comprensione della questione è necessaria una pur breve, e intenzionalmente atecnica, premessa storico-giuridica.
La legge n.335/1995 (c.d. riforma Dini), nel riformare il sistema pensionistico italiano, fra le molte cose individuò (art.2co.18) un massimale annuo della base contributiva, insomma un “tetto” retributivo superato il quale la concreta retribuzione percepita dal lavoratore non viene considerata ai pensionistici. Per effetto dei successivi aggiornamenti, attualmente il tetto si colloca intorno ai 103.000,00 euro, somma che viene percepita, in via di approssimazione, dai magistrati a partire dall’anno successivo alla III valutazione di professionalità. Nel sistema contributivo puro, tutto quel che si guadagna oltre il ricordato tetto, non viene considerato ai fini dei calcolo della pensione: è come se guadagnasse sempre la somma individuata dal tetto, con evidenti conseguenze di abbattimento, rispetto alla retribuzione percepita in costanza di lavoro, dell’ammontare del trattamento pensionistico che si percepirà. Chi si è cimentato nei calcoli, prevede che i colleghi assoggettati al sistema contributivo puro, per effetto del tetto in questione percepiranno un assegno pensionistico non troppo superiore al 30% dell’ultima retribuzione. Una prospettiva certo non rosea.


Ebbene, sono soggetti al tetto sopra ricordato, tutti i colleghi che non possano vantare alcuna forma di contribuzione obbligatoria anteriore al 1.1.1996. I colleghi in questione dovranno, ragionevolmente, pensare a forme di previdenza integrative, ed è preciso impegno del sottoscritto e di tutta Magistratura Indipendente porre in primissimo piano, tra le priorità della propria azione associativa, la questione del perseguimento di rivendicazioni normative a sostegno dei sopra ricordati colleghi.
Allo stato, tuttavia, possono evitare di incappare nella “falcidia” del tetto contributivo i colleghi che abbiano svolto almeno parte della durata legale del proprio corso di studi universitari in data anteriore al 1.1.1996, ove abbiano fatto domanda di riscatto di detto periodo a fini pensionistici.
In termini atecnici il riscatto in questione è la possibilità data al lavoratore, con il pagamento di tasca propria dei contributi di spettanza, di considerare come periodo lavorativo, a fini pensionistici, quello di durata legale del corso di studi universitario.
Operando il riscatto, secondo quanto previsto dalla circolare INPS n.42 del 2009 (che allego e riporto anche in calce), il lavoratore viene considerato vecchio iscritto alla gestione pensionistica, e quindi NON assoggettato al tetto contributivo. Si noti che non è in alcun modo richiesta una continuità contributiva tra il periodo universitario e quello lavorativo: se il periodo universitario (nella durata legale) è anteriore al 1.1.1996, il magistrato sarà vecchio iscritto anche nel caso in cui non abbia svolto alcuna attività lavorativa tra la fine dell’università e, poniamo, l’ingresso in magistratura (ad esempio) nel 2002.
L’entità delle somme da pagare per il riscatto è influenzata dall’età anagrafica e dalla retribuzione percepita al momento della domanda di riscatto. Per questo motivo saranno senz’altro avvantaggiati i colleghi (come il sottoscritto) che hanno presentato tale domanda quando erano uditori. Tuttavia il consiglio che mi sento di dare è quello di presentare comunque, anche adesso, la domanda in questione in quanto a termini di legge non vi sono periodi temporali minimi di contribuzione ante 1996, così che mi pare di poter affermare che sarebbe sufficiente il riscatto anche di una sola annualità e - ma in questo caso mi riservo un migliore approfondimento, in difetto di precedenti - eventualmente anche di una sola mensilità, con evidente praticabilità economica anche per chi abbia presentato “in ritardo” la domanda di riscatto.
Va precisato che i suggerimenti sopra indicati si fondano sull’interpretazione normativa del testo della riforma Dini data in modo reiterato e costante nel tempo dall’INPS con propria circolare. Tutti sappiamo qual è la forza normativa di una circolare … Per questo motivo Magistratura Indipendente intende svolgere ogni opportuna attività sindacale e associativa, possibilmente in accordo con tutte le componenti dell’ANM, per ottenere la promulgazione di una norma di interpretazione autentica conforme all’interpretazione della sopra citata circolare.

Per il momento è tutto, ma rimango a disposizione per qualsiasi chiarimento e approfondimento (scrivete pure a info.sindacato@magistraturaindipendente.it ).

Allegati:

Comunicazione del Ministero della Giustizia

Modulo autocertificazione

Parere Studio Legale Rossi sull'applicabilità del massimale contributivo ai magistrati entrati in servizio dopo il 1° gennaio 1996

 
 
 
 
 
 

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