In ordine alla ricorrente proposta relativa all’acquisizione, all’interno del procedimento di valutazione della professionalità dei Magistrati ordinari, del “rapporto” del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e di quello dell’Ufficio giudiziario diverso (giudicante o requirente) rispetto a quello nel quale svolge le proprie funzioni colui che viene valutato, si evidenzia che:
- è condivisibile il tentativo di migliorare le valutazioni di professionalità, ma non se ne condivide la prospettiva poiché, ancora una volta, ci si concentra sullo status del magistrato anziché sul sistema giustizia e sulle sue croniche e ormai clamorose inefficienze. Anche ai fini di più credibili valutazioni, la priorità oggi è rendere funzionante la macchina organizzativa, e quindi, in primo luogo, consentire al magistrato di avere un carico di lavoro esigibile e di poter svolgere con serenità il suo lavoro: un servizio giustizia efficiente, ordinato, con numeri fisiologici, nonché una semplificazione della disciplina consiliare in materia di valutazioni di professionalità renderebbero automaticamente tutto più trasparente e perciò più efficace anche il doveroso controllo sull’attività del magistrato e quindi sulla sua valutazione di professionalità; prima della cultura della valutazione è dunque quanto mai necessario recuperare la cultura della giurisdizione; i Magistrati non sono studenti da controllare e promuovere ma i protagonisti principali della giurisdizione; se la cultura della valutazione si risolve nella cultura della tanto desiderata “segnalazione”, la deriva che ci attende sarà la cultura della presunzione di colpevolezza, che certamente minerà in modo ulteriormente grave la già compromessa serenità della giurisdizione;
- ex art. 9 del d.lgs. n. 25/2006 gli avvocati componenti del CG sono nominati dal Consiglio Nazionale Forense, istituito a suo tempo come un Ente di diritto pubblico dal r.d.l. 1578/1933 conv. dal r.d. 37/1934 al fine dichiarato di consentire al Potere Esecutivo di esercitare un complessivo indirizzo di controllo sugli esercenti le attività professionali. Il CNF quindi affonda le sue lontane radici nel Potere Esecutivo, afferendo al Ministero della Giustizia presso il quale vi è del resto la sua sede (sulla evoluzione della natura giuridica del CNF si veda la sentenza del CdS, sez. VI, 22 marzo 2016, N. 1164, contenente un richiamo alla nozione elastica di soggetto pubblico in attuazione del cosiddetto “principio dell’effetto utile ”). Si ritiene quindi che vi sia incompatibilità con l’art. 104, 1° comma, Cost. rispetto alla proposta di abrogazione dell’art. 16 d.lgs. 25 del 2006 sui Consigli giudiziari, norma che oggi esclude la partecipazione degli avvocati alle valutazioni di professionalità;
- la composizione dei consigli giudiziari prevede magistrati giudicanti e magistrati con funzioni requirenti proprio al fine di consentire valutazioni di sintesi che tengano conto di tutti i profili attinenti alla giurisdizione: ipotizzare veri e propri meccanismi di controlli c.d. incrociati tra giudicanti e requirenti servirebbe solo a condizionare negativamente la condotta degli uni e degli altri, finendo, in ipotesi, anche per compromettere la unità delle carriere;
- occorre essere consapevoli che l’efficienza reale del sistema Giustizia dipende, oltre che dalle risorse materiali che vengono messe a disposizione e dal complessivo quadro normativo nel quale si opera, anche dalle soluzioni organizzative dei Dirigenti degli Uffici Giudiziari, costretti peraltro ad operare troppe volte in condizioni di permanente emergenza. Magistratura Indipendente rivolge al Consiglio Superiore della Magistratura l’auspicio di muovere da un’impostazione antitetica, che valorizzi le competenze dei Magistrati ordinari, così da coinvolgerli nel procedimento di valutazione dei Dirigenti degli Uffici Giudiziari nei quali operano.
19 settembre 2016
Il Centro Studi di Napoli
di Magistratura Indipendente
(documento a cura di Antonio Lepre, Edmondo Cacace, Edoardo Cilenti)
Tutela e cultura della giurisdizione: un tema preliminare rispetto a quello della valutazione.
lunedì, 19 settembre 2016
CENTRO STUDI DI NAPOLI