Sono davvero tanti i colleghi che non hanno contezza dell’esistenza e delle funzioni di questo Istituto, ed in effetti le fonti e le pubblicazioni scarseggiano, nonostante il compimento di ben un secolo di vita.
Costituito con R.D.L. n. 1598 il 2 settembre 1919 n. 1598, ad esso sono iscritti, di diritto, tutti i magistrati.
La cornice storica risente del processo di «meridionalizzazione», che avrebbe segnato tutta la pubblica amministrazione dalla fine del XIX secolo, iniziato già dagli anni Sessanta dell’ottocento, probabilmente anche a causa della scarsa attrazione della carriera giudiziaria per i suoi bassi stipendi iniziali. Dal punto di vista economico (quello che nel fascicolo personale sarebbe designato come lo «stato di fortuna») la maggior parte apparteneva a famiglie di piccola nobiltà o borghesia più o meno abbiente, spesso con relazioni in ambito giudiziario (rapporti precedenti con avvocati e magistrati).
Il Fondo si alimentava nel primo periodo di vita con una trattenuta mensile di 1 lira.
Oggi, se guardiamo alle trattenute stipendiali presenti sul nostro cedolino paga, possiamo notare due voci: quella denominata “ritenuta sindacale” relativa alla iscrizione all’ANM; quella denominata “ritenuta di categoria” prevista per la mutualità fra magistrati. L’importo della trattenuta è stabilito nella misura pari allo 0,30 per cento sul trattamento globale, in base alla legge 24 maggio 1951, n. 392, ovvero in base alla distinzione dei magistrati secondo le funzioni e la progressione del trattamento economico.
Per essere pratici, in settima valutazione la trattenuta mensile si assesta in circa 23,00 euro, in quinta valutazione il prelievo è di circa 19.00 euro, in terza valutazione di circa 12,00 euro.
Il bilancio dell’istituto è pubblicato annualmente e presenta stabilmente un attivo di diversi milioni di euro, grazie anche alle spese di esercizio e funzionamento piuttosto ridotte, pure in relazione al personale amministrativo dedicato. Va detto, ad esempio, che il Consiglio centrale dell’istituto ha sede in Roma presso la Cassazione, quindi senza spese aggiuntive, in locali assegnati dalla Commissione di manutenzione e conservazione del palazzo “fino a che l’istituto non possegga una sede propria” (art. 1 del regolamento emanato con D.M. del 24.12.1919).
L’Ente in parola è amministrato da un Consiglio centrale, con sede in Roma, presieduto dal Primo Presidente della Corte di Cassazione, e composto dal Procuratore generale e dal Presidente di sezione più anziano della Corte di Cassazione, oltre che dal Presidente della Corte di Appello e
dal Procuratore generale della Corte di Appello di Roma e dal Presidente del Tribunale e dal Procuratore della Repubblica di Roma.
Tali incarichi sono assolutamente gratuiti.
Ai sensi dell’art. 3 della legge l’istituto provvede, nella misura delle sue rendite:
1. alle esigenze di educazione ed istruzione dei figli minorenni di magistrati morti in servizio senza diritto a pensione, o ritirati dal servizio a causa di infermità pure senza diritto a pensione;
2. ai bisogni urgenti dei magistrati e delle loro famiglie, determinati da pubbliche calamità o da sventure domestiche;
3. ad ogni altro fine di previdenza, mutualità ed assistenza in genere, a vantaggio dei magistrati e delle loro famiglie, in proporzione delle rendite disponibili e dopo aver provveduto agli scopi di cui ai numeri 1 e 2, in base alle norme stabilite con il Regolamento dell’istituto (approvato con D.M. 24 dicembre 1919).
Ai sensi dell’art. 7 del regolamento l’istituto concede:
a) borse di studio e rette di convitto o ricovero per i figli minori;
b) sussidi e sovvenzioni straordinarie;
c) assegni continuativi;
d) prestiti d’onore;
e) assegnazioni di premi di studio in seguito a concorsi.
Regolarmente ogni anno l’istituto emana ad esempio un bando di concorso (con scadenza in ottobre) per l’assegnazione di sussidi scolastici ai figli dei magistrati, differenziati a seconda che il magistrato abbia due figli a carico ovvero abbia tre o più figli a carico; i figli dei magistrati devono dimostrare di essere iscritti e frequentare regolarmente e con successo corsi universitari ovvero scuole medie superiori.
Una clausola di chiusura, contenuta sempre nel regolamento (art.7), prevede infine la possibilità di concedere “tutte le altre forme dì assistenza personale o morale richieste dalla peculiarità dei casi e dalle disponibilità finanziarie”.
Come si vede la disciplina presenta profili di duttilità uniti a margini di discrezionalità.
Sono previste finanche domande di sussidio per spese funerarie. In relazione a queste ultime è concesso un assegno di € 1.033,00 in caso di morte del magistrato. Quando la morte non riguarda il magistrato, l’assegno sarà riconoscibile solo in relazione al decesso di genitori, figli e coniugi. Alla istanza - da presentare entro un anno dall’evento - dovrà essere allegato il certificato di morte.
In altri casi, in base alla prestazione richiesta, le domande devono essere accompagnate da una dichiarazione di verità da parte dell’istante, sui seguenti punti:
a) composizione della famiglia e situazione economica della stessa, con allegazione di copia dell’ultima dichiarazione dei redditi;
b) dichiarazione sull’eventuale esistenza di polizze assicurative per malattia o di eventuali richieste di sussidio presentate ad altri enti;
c) se la richiesta di contributo concerne spese affrontate dal coniuge, si rende necessario che il coniuge sia convivente ed a carico del magistrato richiedente;
d) la richiesta di sussidio, in relazione a spese sostenute per stretti congiunti a carico deve essere accompagnata da esposizione della situazione economica del congiunto stesso e) da dichiarazione circa l’eventuale esistenza di altri coobbligati al mantenimento degli stessi.
I sussidi sono concessi, per consuetudine, nella misura massima di un terzo per spese sanitarie e cure dentarie, per le degenze in cliniche private e per gli interventi di ortodonzia il sussidio viene concesso nella misura massima di un quinto. Le ricevute non sono valide se anteriori di oltre un anno la data della richiesta. Le spese devono essere documentate da ricevute fiscali elencate analiticamente e non inferiori nel complesso a € 3.000,00 per spese sanitarie e cure dentistiche ed installazione di protesi dentistiche. Nella documentazione da allegare alle domande di contributo che abbiano ad oggetto, oltre che le spese predette, anche quelle per l’acquisto di occhiali, è necessario che, in particolare, si aggiunga un separato conto delle componenti "lenti” e "montatura” e che tale spesa sia cumulata con altre di carattere sanitario fino al raggiungimento della somma minima necessaria per l'inizio della pratica, somma fissata in € 3.000,00. Per la componente "montatura" vi è un tetto nella misura del contributo.
Sussidi straordinari sono concessi ai superstiti di magistrati deceduti purché essi versino in stato di bisogno. Agli orfani di magistrati in età scolare, parimenti sono concessi sussidi scolastici.
Si tratta di attività decisamente meritorie, in cui la mutualità si esprime prestandosi reciproco aiuto e assistenza, tanto da poter immaginare anche una estensione delle prestazioni nei casi (i più gravi) di assenza per malattia.
E’ noto che i magistrati attendono una specifica legge di tutela in materia.
La Camera dei Deputati già nel 2016 aveva impegnato-raccomandato il Governo a modificare l’articolo 3, comma 1, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, nel senso di prevedere che l’indennità ivi prevista venisse corrisposta anche nei casi di congedo straordinario per infermità e aspettativa per infermità.
Successivamente è stato presentato in Senato il 31 luglio 2017 il ddl n. 2890.
Nella attuale legislatura è all’esame della Camera dei Deputati il ddl n. CI 161 presentato in data 13 settembre 2018.
Occorrerà valutare la concretezza o meno della volontà del legislatore, e cercare di capire se si giungerà mai ad un esito positivo attraverso la strada “principale”, certamente la più idonea a porre fine ad una inciviltà (trattasi peraltro di un intervento normativo ad invarianza finanziaria), laddove per il pubblico impiego contrattualizzato (i magistrati, come noto, non sono una categoria contrattualizzata) sono normalmente previste specifiche tutele per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita (emodialisi, chemioterapia ed altre assimilabili).
In un siffatto contesto può richiedersi all’istituto uno sforzo ulteriore affinché venga presa in esame la possibilità di un perimetro di intervento più esteso in favore dei colleghi e delle loro famiglie, secondo le circostanze dedotte e in relazione alle disponibilità finanziarie.
(Edoardo Cilenti, Consigliere di Corte di appello - sezione Lavoro e Previdenza - Napoli)